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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 04/07/2025, n. 663 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 663 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE III CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello avverso la Sentenza n. 48/2024 - R.G. 3881/2023 – Cronol. 1076/2024 resa dal Giudice di Pace di Abbiategrasso, in persona dell'Avv. Monica Faglioni, in data 26 Febbraio 2024, depositata in data 20/09/2024 non notificata, nella causa n. 1103/2025 RG,
promossa da
Avv. RG AR NI (C.F. ) C.F._1 In proprio –ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano– in Piazza Giovine Italia n. 3
Appellante
contro
–in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 Rappresentato e difeso,dall'Avv. Matteo Morelli del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in Milano, Piazzetta Guastalla n. 1
Appellato
Oggetto: impugnazione Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. V/2320R/2023 (Prot. 3052/2023) del 7 luglio 2023 elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
pagina 1 di 3 Conclusioni Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Abbiategrasso rigettava il ricorso di RG AR NI e, per l'effetto, confermava il verbale n. V/2320R/2023 (Pr. 3052/2023) del 7/7/23 della Polizia Locale del Comune di , così come l'importo CP_1 della sanzione comminata per aver il ricorrente violato l'articolo 41 comma 11 del C.d.S. (rif. Art. 146 comma 3) “…superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione…” con la comminatoria della sanzione di €. 222,67 oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Con appello ritualmente notificato la parte soccombente impugnava la sentenza chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: il Ricorrente, erroneamente incanalatosi nella corsia per svoltare a sinistra, proseguiva dritto allorquando la luce della lanterna semaforica proiettava il colore di via libera per proseguire diritto. Pertanto non aveva “proseguito la marcia nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione”. Nel caso in questione veniva sanzionata la violazione del passaggio con luce semaforica rossa in luogo della diversa violazione – se provata – del cambio di corsia. In assenza di prova dell'avvenuta omologazione dello strumento di rilevazione automatica e di autorizzazione al di installare l'apparecchio rilevatore delle infrazioni CP_1 semaforiche, non si poteva che annullare il Verbale di violazione alle norme del Codice della Strada. Il fatto si era verificato senza colpa. Chiedeva pertanto in riforma della impugnata sentenza annullarsi il verbale suddetto. Si costituiva il contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. La causa documentalmente istruita ,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025.
Motivi della decisione
Come osservato dal Giudice di pace va valorizzato per la contestata violazione il superamento della segnaletica orizzontale da parte del conducente (cfr. Cass. sent. n. 8412 del 27/4/2016) documentato dalle fotografie in atti che ha carattere oggettivo a nulla rilevando il soggettivo e imperscrutabile intendimento del guidatore di effettuare una violazione della normativa del Codice della strada diversa da quella contestata. Vanno pertanto condivise le seguenti argomentazioni del Giudice di Pace:
“…l'art. 41 c.11. C.d.S. violato, inibisce il “superamento” della linea di arresto (o comunque l'impegno dell'intersezione, ove non presente il segnale orizzontale di arresto) se la luce semaforica è rossa, e il divieto non può che riferirsi oggettivamente e pagina 2 di 3 necessariamente alla segnaletica esistente e pertinente alla corsia di marcia percorsa dal veicolo (salvo vanificare e rendere privo di contenuti il precetto stesso). E la norma sanzionatoria prevista dall'art. 146 c.3 C.d.S va letta pure necessariamente in relazione al detto art. 41 co. 11 C.d.S )…” . Le contestazioni sull'omologa dell'apparecchio sono tardive in quanto a pag. 2 del ricorso non viene censurata l'omologa dell'apparecchiatura e in ogni caso come osservato dal Comune L'omologa del macchinario non può essere contestata perché risulta dal Verbale stesso impugnato (Cfr. doc. 1, pag 1 capoverso primo parte appellata ) come da dicitura in esso apposta “documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura installata su posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominata PARVC Matr. 1614007464, decr. di Omolog. del e Trasporti n. 1929 del 03.04.2013”. CP_2 Tardive e comunque infondate le restanti doglianze in quanto come osservato dal CP_1
I cartelli di avviso sono presenti e plurimi (cfr. doc. 6 parte appellata ); il ha regolarmente deliberato l'installazione di detti macchinari di Controparte_1 rilevamento delle infrazioni semaforiche (docc. 7 - 8 - 9 - 10 e 11 parte appellata); il non è tenuto ad ottenere la delibera della Provincia in ordine a detta Controparte_1 installazione, bastando un semplice parere. Sussiste in re ipsa colpa e pericolosità delle condotta di chi non rispetti la segnalazione rossa del semaforo che corrisponde a preventiva valutazione degli organi competenti. Il definitiva l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di Pace confermata con le conseguenze di cui al dispositivo. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M
Visto l'art. 350 cpc
RESPINGE L'appello e per l'effetto
Conferma
il verbale n. V/2320R/2023 (Pr. 3052/2023) del 7/7/23 della Polizia Locale del Comune di , così come l'importo della sanzione comminata. CP_1 Con il termine di legge al ricorrente per il pagamento del dovuto.
Compensa
integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio. GG. 60 per la motivazione Pavia.04/06/2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 3 di 3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE III CIVILE in persona del Giudice dr.ssa Donatella Oneto, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di appello avverso la Sentenza n. 48/2024 - R.G. 3881/2023 – Cronol. 1076/2024 resa dal Giudice di Pace di Abbiategrasso, in persona dell'Avv. Monica Faglioni, in data 26 Febbraio 2024, depositata in data 20/09/2024 non notificata, nella causa n. 1103/2025 RG,
promossa da
Avv. RG AR NI (C.F. ) C.F._1 In proprio –ed elettivamente domiciliato presso il proprio studio in Milano– in Piazza Giovine Italia n. 3
Appellante
contro
–in persona del Sindaco pro-tempore Controparte_1 Rappresentato e difeso,dall'Avv. Matteo Morelli del Foro di Milano (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo sito C.F._2 in Milano, Piazzetta Guastalla n. 1
Appellato
Oggetto: impugnazione Verbale di accertamento di violazione alle norme del Codice della Strada n. V/2320R/2023 (Prot. 3052/2023) del 7 luglio 2023 elevato dalla Polizia Locale del Comune di CP_1
pagina 1 di 3 Conclusioni Le parti hanno concluso come in atti
Svolgimento del processo
Con la sentenza in epigrafe indicata il Giudice di Pace di Abbiategrasso rigettava il ricorso di RG AR NI e, per l'effetto, confermava il verbale n. V/2320R/2023 (Pr. 3052/2023) del 7/7/23 della Polizia Locale del Comune di , così come l'importo CP_1 della sanzione comminata per aver il ricorrente violato l'articolo 41 comma 11 del C.d.S. (rif. Art. 146 comma 3) “…superando la linea di arresto all'intersezione semaforizzata e proseguendo la marcia nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione…” con la comminatoria della sanzione di €. 222,67 oltre alla decurtazione di 6 punti dalla patente di guida. Con appello ritualmente notificato la parte soccombente impugnava la sentenza chiedendone l'integrale riforma per i seguenti motivi: il Ricorrente, erroneamente incanalatosi nella corsia per svoltare a sinistra, proseguiva dritto allorquando la luce della lanterna semaforica proiettava il colore di via libera per proseguire diritto. Pertanto non aveva “proseguito la marcia nonostante la lanterna proiettasse la luce rossa nella sua direzione”. Nel caso in questione veniva sanzionata la violazione del passaggio con luce semaforica rossa in luogo della diversa violazione – se provata – del cambio di corsia. In assenza di prova dell'avvenuta omologazione dello strumento di rilevazione automatica e di autorizzazione al di installare l'apparecchio rilevatore delle infrazioni CP_1 semaforiche, non si poteva che annullare il Verbale di violazione alle norme del Codice della Strada. Il fatto si era verificato senza colpa. Chiedeva pertanto in riforma della impugnata sentenza annullarsi il verbale suddetto. Si costituiva il contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto Controparte_1 dell'appello. La causa documentalmente istruita ,veniva discussa e decisa con la lettura del dispositivo telematicamente depositato all'esito dell'udienza del 4 giugno 2025.
Motivi della decisione
Come osservato dal Giudice di pace va valorizzato per la contestata violazione il superamento della segnaletica orizzontale da parte del conducente (cfr. Cass. sent. n. 8412 del 27/4/2016) documentato dalle fotografie in atti che ha carattere oggettivo a nulla rilevando il soggettivo e imperscrutabile intendimento del guidatore di effettuare una violazione della normativa del Codice della strada diversa da quella contestata. Vanno pertanto condivise le seguenti argomentazioni del Giudice di Pace:
“…l'art. 41 c.11. C.d.S. violato, inibisce il “superamento” della linea di arresto (o comunque l'impegno dell'intersezione, ove non presente il segnale orizzontale di arresto) se la luce semaforica è rossa, e il divieto non può che riferirsi oggettivamente e pagina 2 di 3 necessariamente alla segnaletica esistente e pertinente alla corsia di marcia percorsa dal veicolo (salvo vanificare e rendere privo di contenuti il precetto stesso). E la norma sanzionatoria prevista dall'art. 146 c.3 C.d.S va letta pure necessariamente in relazione al detto art. 41 co. 11 C.d.S )…” . Le contestazioni sull'omologa dell'apparecchio sono tardive in quanto a pag. 2 del ricorso non viene censurata l'omologa dell'apparecchiatura e in ogni caso come osservato dal Comune L'omologa del macchinario non può essere contestata perché risulta dal Verbale stesso impugnato (Cfr. doc. 1, pag 1 capoverso primo parte appellata ) come da dicitura in esso apposta “documentazione fotografica prodotta dall'apparecchiatura installata su posto fisso per il rilevamento automatico delle infrazioni a semaforo rosso denominata PARVC Matr. 1614007464, decr. di Omolog. del e Trasporti n. 1929 del 03.04.2013”. CP_2 Tardive e comunque infondate le restanti doglianze in quanto come osservato dal CP_1
I cartelli di avviso sono presenti e plurimi (cfr. doc. 6 parte appellata ); il ha regolarmente deliberato l'installazione di detti macchinari di Controparte_1 rilevamento delle infrazioni semaforiche (docc. 7 - 8 - 9 - 10 e 11 parte appellata); il non è tenuto ad ottenere la delibera della Provincia in ordine a detta Controparte_1 installazione, bastando un semplice parere. Sussiste in re ipsa colpa e pericolosità delle condotta di chi non rispetti la segnalazione rossa del semaforo che corrisponde a preventiva valutazione degli organi competenti. Il definitiva l'appello va rigettato e la sentenza del Giudice di Pace confermata con le conseguenze di cui al dispositivo. Spese compensate per entrambi i gradi di giudizio. GG. 60 per la motivazione.
P.Q.M
Visto l'art. 350 cpc
RESPINGE L'appello e per l'effetto
Conferma
il verbale n. V/2320R/2023 (Pr. 3052/2023) del 7/7/23 della Polizia Locale del Comune di , così come l'importo della sanzione comminata. CP_1 Con il termine di legge al ricorrente per il pagamento del dovuto.
Compensa
integralmente le spese di lite dei due gradi di giudizio. GG. 60 per la motivazione Pavia.04/06/2025
Il Giudice
Dott. Donatella Oneto
pagina 3 di 3