Articolo 100 del Codice della proprietà industriale
Articolo 99Articolo 101
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 100. Oggetto del diritto 1. Puo' costituire oggetto del diritto su una nuova varieta' vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado piu' basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il ((conferimento)) del diritto di costitutore, puo' essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un' ((entita')) rispetto alla sua idoneita' a essere riprodotto in modo conforme.
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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