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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 12184 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 12184 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
QUINTA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa Maria Luisa Buono, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7695/2022 del ruolo generale degli affari contenziosi, avente ad oggetto: opposizione a precetto
TRA
, p.iva , in persona del legale rapp.te p.t dott. Parte_1 P.IVA_1 Pt_2
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Massimiliano De Gregorio,
[...] C.F._1 in virtù di procura in atti. opponente
CONTRO
, C.F. , nella qualità di amministratrice della , CP_1 C.F._2 CP_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo Bartiromo (C.F. , in virtù di procura in C.F._3 atti. opposto
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.Con atto di citazione ritualmente notificato, la spiegava opposizione avverso Parte_1
l'atto di precetto a mezzo del quale nella qualità di amministratrice della , CP_1 CP_2 intimava il pagamento di euro 10.753,00 per canoni ed oneri condominiali scaduti, oltre quelli a scadere sino al rilascio dell'immobile sito in Napoli, alla Via Verdi n. 18 (del quale l'odierna opponente era conduttrice), in virtù del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 5150/2021 emesso il 28.06.2021 dal Tribunale di Napoli, con formula esecutiva apposta in data 27.09.2021.
In particolare, eccepiva l'inefficacia del suddetto decreto ingiuntivo ex art. 644 c.p.c. per essere stato notificato oltre il termine perentorio di sessanta giorni e, precisamente, in data 25.02.2022, unitamente all'atto di precetto, del quale altresì censurava la nullità. Nel merito, contestava i crediti intimati e deduceva che nulla era dovuto per il mese di luglio 2021, atteso che “per quanto attiene la consegna
1 dell'immobile de quo, il Sig. aveva già sollecitato con mail (doc. in atti) la Parte_2 riconsegna dello stesso alla locatrice la quale, non essendo presente alla riconsegna, CP_1 legittimò il a lasciare le chiavi dell'immobile al portiere dello stabile il giorno 30.06.2021”. Pt_2
Pertanto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto notificato, chiedeva di accertare e dichiarare la nullità del decreto ingiuntivo n. 5150/2021 con conseguente declaratoria di nullità dell'atto di precetto, di accertare e dichiarare l'inesistenza delle domande avanzate per l'avvenuto pagamento a compensazione della pretesa creditoria, nonché la non debenza del canone di locazione relativo al mese di luglio 2021, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva la quale, dopo avere riconosciuto la tardività della notifica del decreto CP_1 ingiuntivo, affermava che parte opponente aveva “sempre pagato operando un frazionamento dell'obbligazione, generando così parziali morosità, sia per oneri condominiali che per canoni locativi” e che le ricevute di bonifico allegate alla domanda attorea non interessavano la pretesa creditoria avanzata, bensì acconti e ratei pagati nell'anno 2019. Deduceva, inoltre, l'assenza di alcuna prova scritta relativa all'avvenuta consegna dell'immobile nella data del 30.06.2021 e, conseguentemente, insisteva per la debenza del canone relativo al mese di luglio 2021. Inoltre, depositava in atti un messaggio inviato a mezzo pec in data 05.05.2021 dalla società debitrice, in risposta ad una richiesta di pagamento avanzata dalla locatrice odierna opposta, in virtù del quale essa società riconosceva il proprio debito per un importo complessivo di euro 9.026,51, chiedendone la rateizzazione in 36 rate da euro 250,00 da corrispondere il 10 di ogni mese.
Pertanto, chiedeva, in via principale, il rigetto dell'opposizione e l'accertamento del credito così come quantificato nel decreto ingiuntivo, oltre alle somme maturate e sino alla concorrenza di euro
9.874,00; in via subordinata, l'accoglimento della domanda di accertamento del credito sulle somme non contestate, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa da attribuirsi al procuratore dichiaratosi antistatario.
Inoltre, con note autorizzate ex art. 183, co. VI, c.p.c., la , oltre a reiterare la propria Parte_1 pretesa, impugnava e contestava il documento prodotto dall'opposta relativo al riconoscimento del debito, del tutto ignoto all'amministratore delle società. In sede di precisazione di conclusioni,
[...]
chiedeva di dichiarare in via preliminare l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5150/2021 e, CP_1 nel merito, di rigettare l'opposizione accertando il diritto di credito della medesima, con vittoria delle spese di lite e competenze di causa.
Con ordinanza del 24.09.2025 questo giudice tratteneva la causa in decisione concedendo alle parti i termini ex art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2 2. Alla luce delle doglianze avanzate dalla , giova procedere ad una Parte_1 riqualificazione della domanda introduttiva. In particolare, parte opponente ha dedotto la nullità dell'atto di precetto impugnato, stante l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5150/2021 ai sensi dell'art. 644 c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza delle pretese creditorie avanzate. In particolare ha eccepito di avere già soddisfatto le somme ex adverso richieste, di avere provveduto al pagamento parziale del canone di fitto relativo al mese di maggio 2021 per un importo pari ad euro 1.000,00, sostenendo poi la non debenza del canone relativo al mese di luglio 2021, stante il rilascio dell'immobile nelle mani del portiere dello stabile in data 30.06.2021.
Ebbene, ne deriva che la domanda va qualificata tanto come opposizione a precetto, quanto come opposizione a decreto ingiuntivo.
3. Ragioni di ordine logico impongono il vaglio, in via preliminare, dei motivi proposti con la domanda di opposizione a precetto.
Tali motivi vanno dichiarati inammissibili in questa sede, poiché deducibili esclusivamente mediante il rimedio dell'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c..
Più precisamente, quanto alla dedotta inefficacia del decreto monitorio ex art. 644 c.p.c., il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. è ammissibile avverso un decreto d'ingiunzione dichiarato esecutivo allorquando l'ingiunto censuri esclusivamente l'inesistenza della notificazione del decreto stesso;
viceversa, qualora intenda eccepire l'inefficacia del titolo per la tardività della notifica ovvero un vizio della notificazione non riconducibile al suddetto concetto di inesistenza,
l'unico rimedio esperibile si identifica rispettivamente nell'opposizione ex art. 645 c.p.c. ovvero nell'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c., che è proponibile soltanto entro il termine di cui al comma
3 di detta norma (cfr. Cass. civ., ord. n. 9332/2021). Sul punto, la Suprema Corte ha inoltre chiarito che “qualora il creditore, munito di decreto ingiuntivo, provveda a rituale notificazione del medesimo, ancorché dopo il decorso del termine d'efficacia fissato dall'art 644 c.p.c. (anche in ipotesi di precedente infruttuoso tentativo di notificazione in detto termine), le ragioni del debitore, comprese quelle relative all'inefficacia del titolo prevista dalla citata norma, possono essere fatte valere solo con l'ordinaria opposizione da esperirsi nel termine di legge, e non anche attraverso gli strumenti previsti dagli artt. 188 disp. att. c.p.c. (ricorso per la declaratoria d'inefficacia del decreto) e 650
c.p.c. (opposizione tardiva), i quali presuppongono, rispettivamente, la mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto, e il difetto di tempestiva conoscenza del decreto stesso per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore” (Cass. civ., Sez. III, sent. n.
36496/2021).
3 Nel caso di specie, non solo non si verte in un'ipotesi di inesistenza della notifica, ma altresì non è circostanza contestata tra le parti che il decreto ingiuntivo n. 5150/2021, benché emesso il 28.06.2021, sia stato notificato ben oltre il termine di efficacia di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. e, precisamente, in data 25.02.2022, unitamente all'atto di precetto. Attesa dunque l'esistenza e la ritualità della notifica, si deve ritenere che i motivi di opposizione andavano sollevati nelle forme e nei termini di cui all'opposizione a decreto ingiuntivo ex art. 645 c.p.c.
Va poi evidenziato che, quando l'esecuzione è fondata su un titolo giudiziale, il debitore non può opporsi all'esecuzione sollevando eccezioni inerenti a fatti estintivi o impeditivi anteriori al predetto titolo, come accade nel caso di specie. Le contestazioni di merito sollevate circa l'esistenza e la validità dell'obbligazione andavano veicolate unicamente con l'opposizione a decreto ingiuntivo che notoriamente “dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto” (vd. Cass. civ., sent. n.
3044/2020; Cass. n. 2421 del 2006).
Per le rassegnate motivazioni, dunque, l'opposizione a precetto va dichiarata inammissibile.
4. Ciò premesso, i motivi appena esposti devono essere scrutinati nell'ambito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, da ritenersi proposta contestualmente all'opposizione a precetto con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio.
L'opposizione a decreto ingiuntivo è fondata.
Non vi è dubbio che il decreto ingiuntivo di cui all'art. 644 c.p.c. è stato notificato oltre il termine ivi previsto, circostanza tra l'altro non contestata tra le parti. Va, pertanto, dichiarata l'inefficacia del decreto ingiuntivo.
Tuttavia, l'accertata inefficacia del provvedimento monitorio, se da un lato rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa, dall'altro lascia integra la domanda giudiziale ad essa sottesa.
Pertanto, ove su detta domanda si costituisca il rapporto processuale, ancorché su opposizione dell'intimato proposta per eccepire detta inefficacia, il giudice adito ha il potere - dovere non soltanto di vagliare quell'eccezione, traendone le necessarie implicazioni in ordine alle spese della fase monitoria, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa del creditore (Cass. civ., sent. n.
27062/2021; Cass. civ., sent. n. 21050/2006; Cass. civ., sent. n. 3783/1995, Cass. civ., sent. n.
11915/1990), “il giudice dell'opposizione, dichiarata ex art. 644 c.p.c. l'inefficacia del decreto, deve, nei limiti delle deduzioni delle parti, decidere nel merito della pretesa creditoria fatta valere dal ricorrente-opposto con la domanda e la notificazione del decreto stesso e riproposta nel giudizio di
4 opposizione, indipendentemente dall'accettazione del contraddittorio” (Cass. civ., sent. n. 393/1995).
Nella specie, la creditrice opposta ha espressamente domandato l'accertamento del diritto di credito già azionato in via monitoria e la condanna della controparte al pagamento delle somme dovute (cfr. comparsa di costituzione nel giudizio di opposizione).
5. Venendo, dunque, all'esame del merito degli ulteriori motivi di opposizione a decreto ingiuntivo e, precisamente, all'eccepita infondatezza della pretesa creditoria azionata, giova ribadire che con l'atto di precetto opposto è stato intimato il pagamento delle mensilità relative ai mesi di maggio, giugno e luglio 2021, ciascuna dell'importo di euro 2.000,00, oltre a spese accessorie. Dalla documentazione depositata in giudizio, deve ritenersi che dette mensilità non sono mai state corrisposte in favore della creditrice opposta e che, pertanto, le doglianze spiegate da parte attrice risultano essere prive di fondamento, dovendosi, invece, confermare l'esistenza del credito vantato dall'opposta.
6. In particolare, per quel che concerne il canone di fitto del mese di maggio 2021, la società debitrice ha asserito di avere parzialmente corrisposto il debito per un importo pari ad euro 1.000,00 a mezzo di bonifico bancario effettuato in data 05.05.2021, recante causale “acc vostro favore”.
Tale deduzione, tuttavia, appare infondata poiché non vi è prova dell'imputazione del suddetto pagamento al debito relativo alla mensilità di maggio 2021, stante l'eccessiva genericità della suddetta causale. Inoltre, non è di rilevanza trascurabile quanto depositato dalla creditrice in sede di costituzione e, precisamente, un documento inviato a mezzo pec (anch'essa depositata in atti in formato .pdf) dalla in data 05.05.2021, fornito di timbro della società e Parte_1 sottoscrizione autografa dell'amministratore unico della medesima, in virtù del quale la stessa riconosceva il proprio debito di euro 9.026,51, di cui 4.000,00 per “gli ultimi due canoni di fitto”, chiedendone la rateizzazione in n. 36 rate dall'importo di euro 250,00 ciascuna. Al pari, è da evidenziare che, sempre in sede di costituzione, la creditrice ha espressamente affermato che il suddetto acconto è destinato “a coprire parzialmente il canone del mese di Aprile 2021 visto che, lo stesso debitore afferma di avere insoluti due canoni (aprile e maggio 2021) per euro 4.000/00”.
Sul punto, è pacifico in giurisprudenza che “in caso di pluralità di rapporti obbligatori, se il debitore non dichiara quale debito intenda soddisfare, la scelta spetta al creditore, che può imputare il pagamento ad uno o più debiti determinati;
i criteri legali ex art. 1193 c.c., suppletivi e sussidiari, subentrano solo quando l'imputazione non è effettuata né dal debitore né dal creditore” (C. Cass. n.
19528/2024). E ancora, “in tema di imputazione dei pagamenti, qualora un debitore abbia più debiti della stessa specie verso lo stesso creditore, se non dichiara al momento del pagamento a quale
5 debito intende imputare la somma, l'art. 1193 c.c. stabilisce che il pagamento deve essere imputato al debito scaduto, oppure, tra più debiti scaduti, a quello meno garantito, al più oneroso o al più antico, applicando tali criteri in modo consequenziale, e se nessuno di questi criteri risulta applicabile, l'imputazione deve essere fatta proporzionalmente tra i vari debiti” (C. Cass. n.
25561/2024).
Nel caso di specie, dunque, alla luce di quanto appena esposto e, precisamente, dell'omessa imputazione di pagamento effettuata dalla debitrice, appare invece legittima l'imputazione effettuata dalla creditrice del pagamento parziale de quo alla mensilità dovuta per il mese di aprile 2021. Giova altresì precisare che non ha alcuna rilevanza la generica contestazione effettuata dalla società opponente rispetto all'autenticità del suddetto documento, la quale avrebbe dovuto quanto meno procedere ad un disconoscimento della firma autografa ovvero a sporgere querela di falso avverso il medesimo. Ne deriva, dunque, che la risulta inequivocabilmente in debito nei Parte_1 confronti della locatrice del canone relativo al mese di maggio 2021.
7. Per quel che concerne, invece, il canone di fitto relativo ai mesi di giugno e luglio 2021, la società opponente non ha correttamente adempiuto l'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c. in virtù del quale “chi vuole fare valere un diritto in giudizio deve provare i fatti che ne costituiscono il fondamento”.
Più precisamente, per quel che concerne la mensilità di giugno 2021, la società opponente non ha depositato alcunché a sostegno della propria pretesa. In particolare, secondo un costante orientamento giurisprudenziale l'onere della prova ex art. 2697 c.c. dell'avvenuto pagamento ricade sullo stesso soggetto debitore poiché “il creditore che agisce per il pagamento ha l'onere di provare il titolo del suo diritto, non anche il mancato pagamento, giacché il pagamento integra un fatto estintivo, la cui prova incombe al debitore che l'eccepisca” (C. Cass. n. 13477/2025; vd. anche C. Cass. n.
19528/2024). Dalla documentazione versata in atti, invero, alcun bonifico effettuato dalla stessa debitrice risulta essere riconducibile a detta mensilità.
Per quel che concerne la mensilità di luglio 2021, la ha eccepito di avere Parte_1
“sollecitato con mail (doc. in atti) la riconsegna dello stesso alla locatrice la quale, CP_1 non essendo presente alla riconsegna, legittimò il a lasciare le chiavi dell'immobile al Pt_2 portiere dello stabile il giorno 30.06.2021” e che, dunque, il canone di fitto de quo non era dovuto.
Tuttavia, anche tale deduzione è priva di pregio.
In via preliminare, sulla restituzione dell'immobile locato, gli con sent. n. 8616/2006 hanno Parte_3 precisato che “l'obbligazione di restituzione dell'immobile locato, posta a carico del conduttore dall'art. 1590 c.c., non si esaurisce in una qualsiasi generica messa a disposizione delle chiavi, ma
6 richiede, per il suo esatto adempimento, un'attività consistente in una incondizionata restituzione del bene, vale a dire in un'effettiva immissione dell'immobile nella sfera di concreta disponibilità del locatore (…) e grava sul conduttore, quale debitore della prestazione, la prova positiva di tale attività, e non sul locatore la prova contraria”. Ebbene, nel caso di specie, non è stato possibile valutare la tempestività o meno della riconsegna dell'immobile locato. Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dall'opponente, non solo alcuna e-mail attestante il sollecito di riconsegna ovvero l'autorizzazione da parte della locatrice a consegnare le chiavi nelle mani del portiere è stata prodotta in giudizio, ma altresì non risulta altrimenti documentato in giudizio l'effettivo rilascio dell'immobile in data 30.06.2021, né con la redazione di un verbale di consegna, né con altro atto scritto: l'onere della prova relativo alla effettiva e regolare restituzione del bene locato incombe sul conduttore, trattandosi di fatto estintivo del diritto di credito del locatore, al quale il bene va restituito al termine del rapporto locativo. Dunque, anche dette mensilità risultano dovute.
Pertanto, l'opposizione a decreto ingiuntivo, sebbene ammissibile, va rigettata in quanto non sussistono elementi idonei a sostenere la tesi della società debitrice, la quale risulta tenuta a corrispondere, in favore della locatrice opposta, tutte le somme intimate.
8. Circa il governo delle spese di lite, esse vengono poste a carico dell'opponente in considerazione della sua totale soccombenza e sono liquidate in favore di parte opposta in complessivi euro 1.700,00
(di cui euro 460,00 fase studio, euro 389,00 fase introduttiva, euro 851,00 fase decisionale), tenuto conto dell'attività processuale svolta. In proposito va osservato che, in applicazione del D.M.
147/2022, il compenso professionale va liquidato in base alle disposizioni di tale ultimo decreto, prendendo quale riferimento gli importi indicati in relazione alle cause di valore compreso tra euro
5.201,00 ed euro 26.000,00, ridotti al minimo in considerazione delle questioni esaminate.
Va precisato, infine, che, poiché l'attività professionale difensiva si è esaurita successivamente all'entrata in vigore del DM 147 del 13.08.2022 (cioè, posteriormente al 23.10.22), sono state applicate le nuove tabelle.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) dichiara inammissibile l'opposizione al precetto;
b) dichiara l'inefficacia del decreto ingiuntivo n. 5150/2021 emesso il 28.06.2021 dal Tribunale di Napoli;
c) dichiara la sussistenza del debito intimato da in qualità di amministratrice CP_1 della e, pertanto, condanna la al pagamento dell'importo di CP_2 Parte_1 euro 10.753,00, oltre interessi, in favore di parte opposta per le ragioni dedotte in parte motiva;
7 d) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di parte opposta, Parte_1 liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Così deciso in Napoli il 23.12.2025
Il Giudice dott.ssa Maria Luisa Buono
Firma digitale
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