Sentenza 24 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, sentenza 24/04/2026, n. 911 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 911 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00911/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00345/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 345 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Mason, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno, Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Venezia, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Venezia, Piazza San Marco 63;;
per l’accertamento:
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione nella procedura di conferma del nulla osta al lavoro stagionale (prot. P--OMISSIS-) rilasciato in favore del lavoratore -OMISSIS-,
nonché per la condanna della Prefettura di Venezia – Sportello Unico per l’Immigrazione a concludere il procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso, entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, con nomina di un commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento dell’Amministrazione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Interno e della Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo Venezia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. IM ZA;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT
1. Il ricorrente, cittadino -OMISSIS-, titolare e legale rappresentante dell’omonima ditta individuale esercente l’attività di gestione di due edicole nel territorio di Venezia, in punto di fatto espone che:
- egli in data 25 marzo 2024, nella qualità di datore di lavoro, ha presentato allo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia un’istanza volta al rilascio del nulla osta all’ingresso per lavoro subordinato stagionale in favore del cittadino -OMISSIS- Sig. -OMISSIS-;
- lo Sportello Unico per l’Immigrazione di Venezia, in data 20 aprile 2024, ha provveduto al rilascio del richiesto nulla osta, registrato con il numero di protocollo P--OMISSIS-;
- l’art. 3, comma 2, D.L. n. 145 del 2024 ha introdotto una sospensione ex lege dell’efficacia dei nulla osta già rilasciati in favore di cittadini di Paesi considerati ad alto rischio di frode documentale - tra cui il -OMISSIS- - subordinando la riacquisizione di efficacia del titolo a una «conferma espressa da parte dello sportello unico per l’immigrazione del positivo espletamento delle verifiche» ;
- il procedimento di conferma non veniva concluso;
- in data 3 giugno 2025 l’Amministrazione gli ha notificato una comunicazione ai sensi dell’art. 10-bis L. 241/1990, per i seguenti motivi: « manca asseverazione e la capacità economica è insufficiente »;
- in data 13 giugno 2025 egli ha prodotto una circostanziata memoria difensiva, producendo l’asseverazione di un professionista abilitato, nonché la documentazione fiscale attestante il possesso di una capacità economica e di un volume d’affari sufficienti a sostenere l’assunzione del lavoratore straniero;
- malgrado la produzione documentale, il procedimento non è stato definito con un provvedimento espresso.
2. Il ricorrente chiede pertanto l’accertamento e la dichiarazione dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia — Sportello Unico per l’Immigrazione nel procedimento di conferma del nulla osta al lavoro stagionale prot. P--OMISSIS- e, per l’effetto, la declaratoria dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere tale procedimento mediante l’adozione di un provvedimento espresso entro quindici giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inadempimento, il ricorrente chiede altresì la nomina di un commissario ad acta.
3. L’Amministrazione si è costituita in giudizio, ma non ha articolato difese nel merito.
4. La causa è stata chiamata alla camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 ed ivi trattenuta in decisione.
TT
1. Il ricorso è fondato.
2. Il Collegio osserva che il ricorrente ha ottenuto in data 20 aprile 2024 il nulla osta al lavoro stagionale in favore del cittadino -OMISSIS- -OMISSIS-, il quale, per effetto del sopravvenuto art. 3, comma 2, D.L. n. 145/2024, convertito in L. n. 187/2024, è stato sospeso nelle more del procedimento di conferma di esclusiva competenza dello Sportello Unico per l’Immigrazione. In data 3 giugno 2025 la Prefettura di Venezia ha emesso una comunicazione di avvio del procedimento di revoca del nulla osta, cui il ricorrente ha replicato con memoria difensiva in data 13 giugno 2025. Da allora, l’Amministrazione non ha assunto alcuna determinazione.
3. Il silenzio serbato dall’Amministrazione integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento. Invero, l’art. 2, comma 1, legge n. 241 del 1990 dispone che “ Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un’istanza, ovvero debba essere iniziato d’ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l’adozione di un provvedimento espresso”.
Per lo svolgimento delle operazioni finalizzate alla conferma del nulla osta, deve essere individuato quale termine quello di sessanta giorni indicato dall'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 286 del 1998 per il rilascio del nulla osta medesimo, il cui dies a quo deve essere individuato nell'entrata in vigore del D.L. n. 145 del 2024 (fissato dall'art. 21 del medesimo decreto all'11 ottobre 2024), che ha disposto la sospensione dell'efficacia dei nulla osta al lavoro subordinato già rilasciati (cfr. TAR Veneto, Sez. III, n. -OMISSIS-).
Ciononostante, l’Amministrazione è rimasta inerte lasciando inutilmente decorrere il predetto termine, per cui sussistono i presupposti indicati dall’art 31, commi 1 e 2, c.p.a. per la proposizione dell’azione avverso il silenzio inadempimento della P.A.
L’introduzione del procedimento di conferma ad opera del D.L. n. 145/2024, pur rispondendo a finalità di controllo, non può in alcun modo legittimare una sospensione sine die della posizione giuridica del privato, in palese contrasto con i principi di certezza del diritto e di buon andamento dell’azione amministrativa sanciti dall’art. 97 Cost.
Come chiarito da questo Tribunale nella richiamata Sentenza n. -OMISSIS-, l'art. 3, comma 2, secondo periodo, D.L. n. 145/2024 riferisce la sospensione ai « procedimenti per il rilascio di visto di ingresso in Italia conseguenti ai nulla osta », e non al compimento delle verifiche previste dal comma 1 della norma, che anzi ne impone lo svolgimento. L'affermazione secondo cui occorre attendere sine die l'esito delle verifiche confligge con l'esigenza, coerente con il principio di legalità e di buon andamento, che l'attività della pubblica amministrazione non possa protrarsi senza un termine definito.
4. Pertanto, alla luce di quanto esposto, il ricorso dev’essere accolto e si deve ordinare alla Prefettura di Venezia - Sportello Unico per l’Immigrazione di provvedere sull’istanza del ricorrente, adottando un provvedimento espresso e motivato entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia oltre il suddetto termine, il Collegio si riserva di nominare un commissario ad acta , dietro apposita istanza di parte.
5. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, dichiara l’illegittimità del silenzio serbato dalla Prefettura di Venezia - Ufficio territoriale del governo, Sportello Unico per l’Immigrazione, nel procedimento di conferma del nulla osta al lavoro stagionale prot. P--OMISSIS-, e ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento con l’adozione di un provvedimento espresso nei sensi di cui in motivazione, entro trenta giorni dalla comunicazione, o notificazione se antecedente, della presente sentenza.
Condanna il Ministero dell’Interno al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio, che liquida nella somma di € 1.000,00, oltre accessori di legge qualora dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:
Carlo ID, Presidente
Andrea De Col, Consigliere
IM ZA, Primo Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| IM ZA | Carlo ID |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.