Art. 5.
I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione ((...)) sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovrattassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.
Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresi' ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.
I trasferimenti immobiliari di cui sia richiesta la regolarizzazione ((...)) sempre che ricorrano le condizioni e i requisiti previsti dagli articoli precedenti, sono esenti all'atto della loro regolarizzazione da qualunque sovrattassa e pena pecuniaria, dipendente dalle leggi sulle imposte di successione, di registro, di bollo, ipotecarie e catastali.
Le agevolazioni previste nel comma precedente si applicano altresi' ai procedimenti, iniziati ai sensi della legge 14 novembre 1962, n. 1610 , e successive modificazioni, e definiti dopo il 31 dicembre 1974.