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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 20/03/2025, n. 658 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 658 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6582/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IMPERATRICE ALBERTO, come da mandato in atti,
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte costituita con note scritte di udienza precisava per iscritto le proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2022, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 20/07/2019 matrimonio in NO (Ta) con
[...]
, che dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_1 Persona_1
27/06/2016 e che in data 28/04/2022 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati in data 08/03/2023 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore; all'udienza del 21/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la parte costituita precisava per iscritto le proprie conclusioni e con successiva ordinanza del 21/10/2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali, ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del tribunale emesso il
28/04/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni
[...] Controparte_1
altra domanda, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/07/2019 a NO (Ta) da , nata a Parte_1
CHIAROMONTE (PZ) il 28/06/1998, e , Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NO (Ta) dell'anno 2019, parte 2, serie A, numero 5;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE in favore del figlio l'affido condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento del minore in via prevalente presso il domicilio materno e conferma, relativamente al regime di mantenimento e di visita del genitore non collocatario, gli accordi della separazione omologati dal
Tribunale di Taranto con decreto del 28/04/2022.
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, I^ sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
Dott. Martino CASAVOLA -Presidente
Dott.ssa Patrizia NIGRI -Giudice
Dott.ssa Anna CARBONARA -Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
Nella causa civile iscritta al n. 6582/2022 R.G.A.C. dell'anno 2022, avente ad oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio,
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1
IMPERATRICE ALBERTO, come da mandato in atti,
ATTORE
E
, Controparte_1
CONVENUTO contumace
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
All'udienza del 21/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., la parte costituita con note scritte di udienza precisava per iscritto le proprie conclusioni.
Il Pubblico Ministero concludeva con note del 04/12/2024.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 22/11/2022, , premesso Parte_1
di aver contratto in data 20/07/2019 matrimonio in NO (Ta) con
[...]
, che dalla loro unione era nato il figlio il Controparte_1 Persona_1
27/06/2016 e che in data 28/04/2022 era stata omologata la loro separazione consensuale, adiva questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, essendo decorsi i termini di legge dalla loro separazione e non essendo, nelle more, intervenuta alcuna forma di riconciliazione.
Notificato ritualmente il ricorso, il convenuto rimaneva contumace.
Adottati in data 08/03/2023 i provvedimenti presidenziali, veniva rimessa la causa innanzi all'istruttore; all'udienza del 21/10/2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte, la parte costituita precisava per iscritto le proprie conclusioni e con successiva ordinanza del 21/10/2024, il Giudice delegato rimetteva la causa al collegio per la decisione, con concessione dei termini per il deposito di memorie conclusionali, ex art. 190 c.p.c..
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con decreto del tribunale emesso il
28/04/2024.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno della loro comparizione innanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art.3 n.2 lett. b) Legge n.
898/70, così come modificato dall'art.5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Quanto alle domande accessorie al divorzio, il Collegio rileva che debba nel presente giudizio trovare conferma la disciplina dei rapporti economici tra i coniugi e degli oneri relativi alla prole, contenuta negli accordi di separazione, in quanto rispondente alla situazione personale ed economica delle parti, la quale non risulta aver subito alcuna modifica in melius o in peius. Pertanto, il vigente assetto, nel rispetto del principio di proporzionalità, appare garantire il giusto soddisfacimento dei bisogni della prole e l'equilibrato contemperamento delle contrapposte esigenze, nella distribuzione delle conseguenze economiche del divorzio tra i coniugi.
In considerazione della materia del contendere, sussistono i presupposti per disporre la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunziando nella causa promossa da Parte_1
nei confronti di , disattesa ogni
[...] Controparte_1
altra domanda, così provvede:
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
20/07/2019 a NO (Ta) da , nata a Parte_1
CHIAROMONTE (PZ) il 28/06/1998, e , Controparte_1
nato a [...] il [...], trascritto negli atti dello stato civile del Comune di NO (Ta) dell'anno 2019, parte 2, serie A, numero 5;
2) ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune competente per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
3) DISPONE in favore del figlio l'affido condiviso ad entrambi i Persona_1
genitori, con collocamento del minore in via prevalente presso il domicilio materno e conferma, relativamente al regime di mantenimento e di visita del genitore non collocatario, gli accordi della separazione omologati dal
Tribunale di Taranto con decreto del 28/04/2022.
4) COMPENSA tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Taranto, nella Camera di Consiglio del 28/02/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara