Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 01/03/2025, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL T R I B U N A L E DI M A C E R A T A
SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di Giudice Unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al N. 105\2023 R.G. avente ad oggetto: opposizione decreto ingiuntivo, altri istituti e leggi speciali , e vertente
T R A
) rapp.ta e difesa dall'avv. Parte_1 P.IVA_1
MARIOTTI ROBERTA, giusta procura alle liti in atti;
-Attrice-opponente-
E
) rapp.ta e difesa dagli avv.ti NETTI CP_1 P.IVA_2
ANDREA e AMII CAPORALETTI giusta procura in atti;
-Convenuta-opposta- conclusioni delle parti:
come da note scritte di p.c. depositate ex art. 127 ter cpc in sostituzione dell'udienza dell'undici novembre2024.
Attrice
“ (…) in via preliminare ed in rito: dichiarare l'incompetenza per territorio del Tribunale di Macerata ad emettere il decreto n.
1036/2022 del 21/11/2022 opposto, essendo competente il Tribunale di Roma e, per l'effetto revocarlo in quanto nullo, invalido e improcedibile per i motivi di cui in narrativa, con ogni conseguente
statuizione; nel merito, in via principale: dichiarare nullo, illegittimo, infondato e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo opposto e respingere la domanda spiegata dalla per le CP_1 ragioni esposte in premessa;
nel merito ed in via subordinata: ridurre il credito dell'opposta per le motivazioni esposte in premessa. In via istruttoria, senza recedere dalle assorbenti e dirimenti eccezioni sopra sollevata, si insiste affinché vengano espletati i mezzi istruttori come richiesti da nella seconda memoria art. 183 c.p.c. (…)” Parte_1
Convenuta
“ (…) in via preliminare: rigettare l'eccezione di incompetenza territoriale in quanto infondata in fatto e diritto, confermando la competenza territoriale del Tribunale di Macerata, quale Tribunale competente per l'emissione del decreto ingiuntivo opposto;
in via principale: rigettare l'opposizione proposta dal perché Parte_1 priva di fondamento in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa
e, per l'effetto, confermato il decreto ingiuntivo n. 1036/2022 emesso dal Tribunale di Macerata in data 21/11/2022, munito di formula esecutiva in data 05/12/2022 dichiararlo definitivamente esecutivo;
nel merito, in via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della su estesa richiesta promossa in via principale, previo rigetto anche parziale dell'opposizione spiegata da Parte_1 condannare quest'ultima al pagamento della somma infine
[...] accertata come dovuta dall'opponente, anche in via equitativa. In ogni caso con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, oltre accessori come per legge. Senza alcuna rinuncia in ordine a tutte le istanze istruttorie formulate e non accolte per le quali si insiste
(…)”.
ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con la domanda monitoria accolta con decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 1036/2022 è stata condannata Pt_1
a pagare all'ingiungente la somma di € 59.231,95 oltre agli CP_1 interessi e spese del procedimento, a titolo di mancato pagamento
(come da fatture e ddt) di lavorazioni e manodopera, come da contratto di subappalto sottoscritto dalle parti a Tolentino (MC), in
2 Nr. 105\2023 R.G.
data 25/05/2021, prevedeva la realizzazione diretta, da parte della delle lavorazioni, nonché il compimento delle stesse CP_1 tramite il distacco del proprio personale dipendente.
L'eccezione d'incompetenza territoriale sollevata dalla è Pt_1 infondata ex art. 20 cpc in quanto l'obbligazione di pagamento oggetto del procedimento monitorio si fonda sul contratto di subappalto sottoscritto dalle parti in data 25/05/2021 a Tolentino
(MC).
Il decreto ingiuntivo risulta pertanto emesso dal Giudice territorialmente competente, anche per le obbligazioni di pagamento afferenti il distacco di personale state l'evidente collegamento funzionale tra l'accordo per il distacco (del 20-5-2021) e il contratto di subappalto (del 25.5.2021).
Passando al merito della vicenda, sostiene che, sulla base del CP_1 contratto di subappalto stipulato in Tolentino ha eseguito lavorazioni per la realizzazione della centrale termo frigorifera a servizio della
Pontificia Università Lateranense e fornito a materiali e Pt_1 manodopera e per questo ha chiesto il pagamento di: 1- € 33.338,80 quale residuo importo dovutole per le opere realizzate in maniera diretta e commissionategli da (fatt. nn. 22/22, 96/21, Pt_1
117/2021 e n. 191\21); 2- € 15.631,90 per il costo dei lavoratori in distacco relativo ai mesi di luglio 2021, agosto 2021 e ottobre 2021
(fatt. 116\21 e 190\21); 3- € 10.261,25 €, avente ad oggetto forniture di materiali acquistati e impiegati presso il cantiere (fa.. 106\21).
sostiene che c'è stato solo un accordo per il distacco dei Pt_1 lavoratori di sottoposti alle direttive di e che per le CP_1 Pt_1 fattura 116\21 e 190\21, aventi ad oggetto il distacco dei lavoratori,
l'ingiungente non ha dimostrato gli esborsi effettivamente sostenuti.
Sostiene che non ha eseguito alcuna lavorazione per la CP_1 realizzazione della centrale, disconoscendo la conformità all'originale della copia fotostatica del contratto di subappalto datato del 25.5.2021 prodotto dal e la firma che appare riferita al legale rapp.te della CP_1
, ha altresì disconosciuto che le firme Pt_1 Controparte_2 apposte sui DDT prodotti da siano riferibili al ovvero ad CP_1 CP_2
3 Nr. 105\2023 R.G.
altro dipendente mentre quanto alla fattura 106\21 avente ad Pt_1 oggetto la fornitura di materiali rileva che non vi è prova dell'effettiva consegna in quanto lo spazio destinato alla forma del destinatario è lasciato in bianco;
per sostiene, invece, che era stato consensualmente pattuito che una CP_1 parte delle opere relative alla posa in opera ed installazione della centrale termo frigorifera presso il cantiere di San Giovanni in
Laterano, sarebbe stata eseguita direttamente da (rapporto CP_1 regolamentato dal contratto di subappalto del 25/05/2021), mentre, altra parte delle opere sarebbe stata realizzata dai dipendenti CP_1 concessi in distacco a (rapporto regolamentato dal Parte_1 contratto di distacco del 20/05/2021); che sia nell'esecuzione delle opere in subappalto, che nell'esecuzione delle opere in regime di distacco, i lavoratori seguivano le indicazioni e le direttive di CP_1
della Parte_2 CP_1
Ciò posto, e' pacifico che ha pagato integralmente la fattura Pt_1
n. 95/21, emessa a fronte del rapporto di distacco lavoratori per CP_1
i mesi di maggio 2021 e giugno 2021.
chiede il pagamento per il distacco dei propri dipendenti anche CP_1 per i mesi di luglio e agosto 2021 (v. fattura 116\21) e ottobre 2021 (v. fattura 190\21).
Che il rapporto di distacco sia proseguito anche nei mesi di luglio
2021, agosto 2021 ed ottobre 2021, è circostanza comprovata dalle comunicazioni Unilav di afferenti dette mensilità (cfr. doc. 7 Pt_1 dell'atto di citazione in opposizione) dalle deposizioni dei testi
(che all'udienza del 06/12/2023 rispondendo alla domanda Tes_1 postagli e riferita al capitolo 4, presa visione della busta paga di ottobre 2021, contestata da controparte, ha confermato: “preso atto della busta paga del mese di ottobre, confermo che le ore riportate sono quelle effettivamente lavorate”) e ( che ha confermato Tes_2 le ore riportate nei rapportini di lavoro mostratogli e relativi ai mesi di maggio 2021, giugno 2021 e luglio 2021) e dai documenti prodotti dalla convenuta quali i cd. rapportini sulle ore di lavoro, le buste paga,
i contributi versati e i DURC (v. doc. 26 e 27).
4 Nr. 105\2023 R.G.
chiede, con la fattura 106\2021, il pagamento di materiali per il CP_1 cantiere acquistati direttamente da CP_1
Oltre all'elenco dei materiali impiegati presso la (cfr. all. 28 Pt_1 di parte opposta) e alle fatture dei fornitori (cfr. all. 29 opposta), a conferma dei materiali acquistati direttamente da soccorrono CP_1 anche le deposizione dei testi (normalmente il materiale Tes_1 veniva fornito dalla a volte è capitato che non potevamo Parte_1 più andare avanti nel lavoro perché mancava qualcosa e quindi o io o
a volte anche il siamo andati a comprare quanto necessario Pt_2 per proseguire la giornata”, verbale udienza del 06/12/2023) e (preciso che il materiale in genere era fornito dalla Tes_2 Pt_1 ma a volte l'abbiamo comprato anche noi dell -udienza del CP_1
11/01/2024).
Inoltre, la stessa opponente ha prodotto la fattura n. FTFATV1
0274758 del 16/10/21 (v. doc. 28) emessa da a Parte_3 Pt_1 recante la dicitura: “merce commissionata a banco dal Sig.
[...]
ddt BL / Ven/0005707 del 01/10/2021 c/o cantiere Parte_2 pontificia Piazza San Giovanni in Laterano 4, 00100 Roma” (…)
“materiale commissionato a banco sig. . Anche la fattura n. Pt_2
FTFATV1 0274759 del 16/10/2021 riportata la dicitura “
[...]
” a riprova del ritiro della merce eseguito da Parte_4 [...]
della Parte_2 CP_1
Quanto alle lavorazioni per la messa in funzionamento della centrale che assume di aver effettuato sulla base del contrato di CP_1 subappalto del 25.5.2021 il disconoscimento operato dall'opponente preclude l'utilizzo del documento.
Per dette lavorazioni ha emesso le fatture 96\21 (per lavorazioni CP_1 afferenti i 1° Sal), 117\21 (per lavorazioni afferenti il 2° Sal) e 191 \21
(per lavorazioni afferenti il 3° Sal) nonché la fatt. 22\22 (per lavorazioni extra).
Nessuno dei tre SAL risulta prodotto in giudizio.
5 Nr. 105\2023 R.G.
nega la circostanza assumendo che i lavori per la messa in Pt_1 opera della centrale sono stati eseguiti da lei sulla base del contratto di subappalto stipulato con la AI IR (doc. 6 di parte opponente).
L'assunto è contraddetto, però, da una serie di elementi acquisiti in corso di causa.
Innanzi tutto vi è la mail del 3.1.2022 con cui direttore Tes_3 di cantiere , segnala a che la direzione lavori sollecita Pt_1 CP_1
DiCo (dichiarazione di conformità) per due cantieri e, in particolare, per la sola posa in opera per il cantiere di Piazza San Giovanni
“Università Lateranense” .
Certificato di conformità effettivamente emesso da (v. doc. 11 CP_1 comparsa di costituzione).
Se avesse eseguito lei sola i lavori di posa in opera della Pt_1 centrale non avrebbe avuto alcuna ragione di chiedere a il CP_1 certificato di conformità.
La dichiarazione di conformità reca in calce la firma -non disconosciuta- del legale rappresentante di di avvenuto Parte_1 ricevimento di n. 4 copie della dichiarazione di conformità.
Né avrebbe senso chiedere detta certificazione in virtù del solo rapporto di distacco di personale che assume esserci stato con Pt_1
CP_1
Rilevante è anche la data di sottoscrizione della certificazione: tutte le fatture di azionate da con il decreto ingiuntivo opposto, ad CP_1 esclusione della sola fattura n. 22/22, sono state emesse e trasmesse in data antecedente al rilascio della dichiarazione di conformità dell'opera rilasciata il 17/01/2022 e sottoscritta per accettazione da in data 31/01/2022. Parte_1
La dichiarazione di conformità redatta e firmata da Parte_2
per con cui il primo dichiara di aver eseguito la posa
[...] CP_1 in opera della centrale, a regola d'arte e nel rispetto del progetto, controfirmata per ricevuta dal legale rapp.te della , e da Pt_1
6 Nr. 105\2023 R.G.
quest'ultima non disconosciuta, dimostra, per tabulas, che ha CP_1 realizzato la posa in opera della centrale e ciò sconfessa quanto dichirato dai testi e e, invece, conferma Tes_3 Testimone_4
l'attendibilità dei testi e Tes_1 Tes_2
L'opposta ha quindi diritto al pagamento delle fatture 96\21, 227\21 e
191\21.
Non è stata comprovata l'esecuzione dei lavori extra di cui alla fattura
22\22 il cui importo, pertanto, all'esito del giudizio, non può essere riconosciuto.
Dall'importo ingiunto, pari ad euro € 59.231,95 (calcolato al netto dell'acconto di euro 18.649,64) va sottratto l'importo della fattura
22\22 di euro 10.120 per cui l'importo finale che dovrà Pt_1 corrispondere a è di euro 49.111,95, oltre interessi e spese come CP_1 da decreto ingiuntivo.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo pari ad euro 5.078,00, compensato per 1\3 il compenso stabilito sulla base dei valori medi dello scaglione da euro
26.000 ad euro 52.000, in considerazione del limitato e parziale accoglimento dell'opposizione (mancata prova dei lavori extra) che comporta la necessità di ridurre l'importo ingiunto e revocare, per questa parte, il d.i. opposto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, Sezione Civile, in composizione monocratica nella persona del dott. Umberto RANA, in funzione di
Giudice Unico, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione ritualmente notificato il 14.1.2023 da Parte_1
nei confronti di cosi provvede:
[...] CP_1
accoglie, per quanto di ragione, l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo 1036\2022 limitatamente all'importo ingiunto in linea capitale;
7 Nr. 105\2023 R.G.
condanna al pagamento in favore di Parte_1 CP_1 della somma di euro 49.111,95, oltre interessi e spese come indicati e calcolati nell'opposto decreto ingiuntivo.
Condanna l'attrice al pagamento in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 5078,00 a titolo di compensi, oltre rimborso forfettario iva e cap come per legge
Così deciso in Macerata, il 01/03/2025
Il Giudice est.
Umberto Rana
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