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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 155 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 155 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 67159/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di RG in epigrafe
TRA
(p.iva ), in persona del suo Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1 gestione dott. , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Parte_2
G.G. Belli n. 96, rappresentata e difesa dagli avvocati Avv.ti Gian Michele Gentile
( e Marco Gentile ) i quali dichiarano di C.F._1 C.F._2 voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06/3214048, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Raspini (C.F.
) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per C.F._3 atto del Dott. del 04.08.2022, rep. 22013/11730 e presso lo stesso Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 - PEC: oma.it; Email_2 Email_3 CP_2
CONVENUTA
Oggetto: nullità dell'atto di intimazione al pagamento, in data 28 settembre 2022, n.
RH20220200485 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, con ha intimato Parte_3 alla il pagamento entro 60 giorni della somma di euro 24.355,63, secondo le Parte_1 modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro – Bologna 14 agosto 2022 nonché dell'atto di intimazione, esecutivo in Pt_1 data 28 settembre 2022, n. RH20220200494 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, regolante il pagina1 di 7 pagamento dei costi sostenuti per servizi di polizia stradale resi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, la Polizia ha intimato alla CP_1 Parte_1
il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 30.942,48, secondo le modalità ivi
[...] indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio
– Inter del 26 agosto 2022.
Conclusioni per parte attrice: La difesa della insiste nella domanda, Parte_1 svolta in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti di intimazione impugnati per tutti i motivi svolti nel proprio atto introduttivo del giudizio, e quindi chiede di accertare e dichiarare la nullità sentir accertare e dichiarare la nullità degli Atti di
Intimazione sopra indicati, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, non essendo la società attrice tenuta a corrispondere al quanto richiesto per servizi di Controparte_3
Polizia Municipale prestati in occasione delle partite casalinghe del campionato italiano di calcio di serie A. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro, non adeguatamente motivata, non sussistendo alcun rischio di pregiudizio patrimoniale per la parte attrice, tenuto conto dell'irrilevanza delle somme richieste in relazione al patrimonio della Parte_1
- nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti di intimazione e delle sottostanti pretese creditorie di nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, rigettare la richiesta di controparte in quanto destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto,- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 la ha convenuto Parte_1 in giudizio il proponendo opposizione avverso gli atti di Controparte_3 intimazione, entrambi del 28.09.2022, con il quale l'ente territoriale ha richiesto il regolamento dei costi sostenuti per i servizi di polizia stradale resi in relazione all'incontro di calcio Lazio – Bologna del 14.08.2022 ed in relazione ai servizi resi in occasione dell'incontro – Inter del 26 agosto 2022. Pt_1
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale in occasione di questi incontri sono pubblici essenziali;
non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla bensì Parte_1 dalla Lega dalla FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e Controparte_4
pagina2 di 7 dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla
L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n.
136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale che ha richiamato a fondamento della pretesa creditoria quanto stabilito dal legislatore di cui al
D.L. 50/2017 n. 22 contestando l'incongruenza lamentata dalla difesa di parte attrice.
Essendo la questione di mero diritto, stante il tenore della controversia, entrambe le parti hanno chiesto che la causa andasse per le conclusioni, ed all'esito è stata trattenuta a sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. fra le tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, questa tecnica consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'art. 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017) dispone quanto segue: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, nella seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che tra le “attività e iniziative di carattere privato” richiamate dalla norma, “sicuramente sono annoverabili … quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative”. La Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, ha pagina3 di 7 ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che deve ritenersi circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico alla sua organizzazione, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito.
Orbene, si ritiene invece che il abbia fatto corretta Controparte_3 applicazione della normativa in oggetto con il Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 136 del 12.07.2019.
La teleologia della disposizione di cui alla fonte primaria, nel comparto delle disposizioni urgenti in materia di enti locali, rientra nell'ambito del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva del personale.
Non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa della , che l'attività degli Parte_1 organi di Polizia Municipale in occasione degli incontri calcistici rientri nell'ambito del c.d ordine pubblico. Ed infatti, premesso che le forze di Polizia Locale non esercitano istituzionalmente (ma solo eventualmente e con limiti prescritti) attività di ordine e sicurezza pubblica, non rientrando tra i soggetti a tal fine indicati all'art. 2, lett. a) del D.M.
13.8.2019, va in ogni caso evidenziato come l'attività posta in essere dalla Polizia
Municipale in occasione delle partite di calcio e per la quale chiede il CP_1 rimborso delle prestazioni pagate, sia consistita nella mera vigilanza e nel controllo del traffico veicolare, perfettamente rientrante, quindi, nei “servizi di organizzazione e regolamentazione del traffico” che, secondo la nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali citata, sono da ricondurre nella previsione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L.
50/2017.
Non coglie nel segno neanche l'ulteriore eccezione secondo la quale l'attività della
Polizia Municipale sarebbe organizzata dal dal momento che tale organo, lungi dal CP_5 disporre come l'attività di vigilanza e controllo del traffico veicolare debba essere effettuata dagli organi di Polizia Municipale, si limita (come del resto si evince dai verbali depositati dalla stessa difesa attorea) a prendere atto della manifestazione di cui le è stata data notizia, delle necessità conseguenti, dell'intervento delle varie forze e del coordinamento delle varie attività.
Parimenti irrilevante, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo all'organizzatore normativamente previsto, deve ritenersi la circostanza, pure dedotta dall'attrice, per cui l'intervento della Polizia Municipale non sarebbe stato dalla medesima richiesto: ed infatti, da una parte, la norma impositiva di carattere primario non fa alcun riferimento alla richiesta di intervento dell'organizzatore o del promotore: l'articolo 23 sopra citato appare
“autosufficiente” e la legittimazione alla pretesa del pagamento non è subordinata, in alcuna maniera, alla previa “richiesta” dell'intervento delle forze di polizia locale da parte del privato.
pagina4 di 7 Dall'altra parte, il Regolamento approvato da seppur presuppone CP_1 una richiesta da parte di tali soggetti, dispone in ogni caso l'obbligo di intervento anche in mancanza di richiesta del privato, qualora i servizi di Polizia Locale risultino necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. A priori di quanto evidenziato, basti esaminare la norma primaria – fonte dell'obbligo che, dal punto di vista prescrittivo, non abbisogna neanche di un atto di normazione secondaria, pur se legittimamente emessa per ragioni di trasparenza amministrativa.
Meramente nominalistica (meglio dire soggettivistica) è poi la distinzione tra
“funzione” e “servizio” operata dalla difesa di parte attrice, posto che chiaramente ogni funzione pubblica svolta dall'ente territoriale è anche un servizio per la collettività e per l'utenza.
Nel caso di specie, in considerazione del numero dei tifosi che hanno assistito agli incontri calcistici che hanno determinato gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, dell'ubicazione dello stadio in pieno centro cittadino, della necessità di interdire la sosta veicolare lungo alcune vie e di riservare invece al parcheggio dei mezzi delle tifoserie ospiti alcune zone, è intuibile ritenere come l'attività della Polizia Municipale dovesse ritenersi necessaria secondo le sue finalità tipiche: ovvero evitare il congestionamento del traffico in quelle circostanze (fatto notorio per chi abita in città) e garantire la fruizione delle strade e la sicurezza stradale.
Non può poi accogliersi la qualificazione della partita di calcio quale manifestazione pubblica, vuoi perché organizzata dallo Stato – seppure attraverso il CONI
- vuoi perché l'attività sportiva costituirebbe un diritto del cittadino costituzionalmente tutelato, come tale pertanto esclusa in radice dall'ambito di applicazione dell'art. 22, c. 3 bis, del D.L. 50/2017. Ed infatti, ai fini del presente giudizio, la partita di calcio è evento organizzato e gestito dalla , da un soggetto Controparte_6 privato cui appartengono le squadre di calcio professionistico iscritte alla Serie A, massima divisione del campionato di calcio (e quindi anche nella specie dalla a Parte_1 fini di lucro, come dimostra la circostanza per cui, per accedere alla competizione è necessario iscriversi e pagare la tassa di iscrizione;
mentre per assistere all'evento, è necessario acquistare un biglietto, i cui proventi vanno (anche) alla società calcistica.
Inoltre, l'incontro viene disputato da calciatori professionisti, ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso.
Tali eventi sportivi, che pure suscitano interesse nella collettività in considerazione delle caratteristiche di cui sopra, non possono ritenersi perseguire l'obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l'attività sportiva ed i valori dello sport in un'ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, il cui regime giuridico è nella fattispecie quello della S.p.A. deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. Ed è allora giusto, nell'ottica del contenimento delle spese di cui sopra, ed pagina5 di 7 in ragione del rapporto di corrispondenza tra le spese sostenute ed il vantaggio conseguito, che la società sportiva partecipi delle spese nei termini evidenziati di cui all'articolo 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017).
La prospettiva non cambia anche nel caso in cui si voglia prescindere dalla ricorrenza dello scopo di lucro (la cui ricorrenza ai fini dell'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017, del resto, è stata esclusa dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra richiamata), dal momento che non è dato ravvisare come l'evento calcistico organizzato dalla attrice, per le caratteristiche sue proprie, possa costituire un'attività in grado di contribuire al benessere della comunità per sua stessa vocazione naturale. Può esser anche in grado di contribuire al benessere (svago) della collettività, ma non è questa la ragione per la quale la parte attrice, società per azioni, partecipa al campionato di calcio.
Ne deriva, pertanto, che l'evento calcistico organizzato dalla deve Parte_1 ritenersi rientrante in quelle attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, con conseguente legittimità delle richieste di pagamento dei relativi servizi da parte del Controparte_3
Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l'ente pubblico (e, quindi, la collettività) di costi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato organizzatore dell'evento e che incamera i relativi proventi.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi corretta l'inclusione delle partite di calcio nel Regolamento adottato da con la delibera di Giunta Comunale n. 136 del CP_1
12.07.2019 e conseguentemente legittima l'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. n.
50/2017 che pone a carico del privato organizzatore o promotore dell'evento i costi relativi all'impiego di personale della Polizia Locale “per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale”.
Peraltro, non spetta al G.O. la contestazione delle modalità, con le quali il soggetto pubblico persegue la funzione sua propria, e la misura (quanti) di operatori necessari alla tutela ed alla disciplina del traffico.
In ogni caso l'ente convenuto ha chiaramente indicato l'iter seguito per detta determinazione.
In conclusione, la domanda proposta dalla va rigettata con Parte_1 conseguente conferma degli atti di intimazione impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata (con esclusione della fase istruttoria), in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.
pagina6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'ente convenuto, che liquida in euro 4237,00 oltre oneri riflessi.
Roma il 28.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
pagina7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE II CIVILE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA nella causa in epigrafe meglio identificata, in persona del giudice, dr Claudio
Patruno ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. di RG in epigrafe
TRA
(p.iva ), in persona del suo Presidente del Consiglio di Parte_1 P.IVA_1 gestione dott. , elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, via Parte_2
G.G. Belli n. 96, rappresentata e difesa dagli avvocati Avv.ti Gian Michele Gentile
( e Marco Gentile ) i quali dichiarano di C.F._1 C.F._2 voler ricevere le comunicazioni al fax n. 06/3214048, ovvero all'indirizzo di posta elettronica certificata , Email_1
ATTRICE
CONTRO
(C.F. ), in persona del Sindaco e legale CP_1 P.IVA_2 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Massimo Raspini (C.F.
) dell'Avvocatura Capitolina in virtù di procura generale alle liti per C.F._3 atto del Dott. del 04.08.2022, rep. 22013/11730 e presso lo stesso Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, Via del Tempio di Giove n. 21 - PEC: oma.it; Email_2 Email_3 CP_2
CONVENUTA
Oggetto: nullità dell'atto di intimazione al pagamento, in data 28 settembre 2022, n.
RH20220200485 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, con ha intimato Parte_3 alla il pagamento entro 60 giorni della somma di euro 24.355,63, secondo le Parte_1 modalità ivi indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro – Bologna 14 agosto 2022 nonché dell'atto di intimazione, esecutivo in Pt_1 data 28 settembre 2022, n. RH20220200494 di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, regolante il pagina1 di 7 pagamento dei costi sostenuti per servizi di polizia stradale resi per lo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato, la Polizia ha intimato alla CP_1 Parte_1
il pagamento, entro 60 giorni, della somma di euro 30.942,48, secondo le modalità ivi
[...] indicate, quale rimborso dei costi sostenuti per servizi resi in occasione dell'incontro Lazio
– Inter del 26 agosto 2022.
Conclusioni per parte attrice: La difesa della insiste nella domanda, Parte_1 svolta in via preliminare, di sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti di intimazione impugnati per tutti i motivi svolti nel proprio atto introduttivo del giudizio, e quindi chiede di accertare e dichiarare la nullità sentir accertare e dichiarare la nullità degli Atti di
Intimazione sopra indicati, di cui all'art. 1 comma 792 L. 160/19, non essendo la società attrice tenuta a corrispondere al quanto richiesto per servizi di Controparte_3
Polizia Municipale prestati in occasione delle partite casalinghe del campionato italiano di calcio di serie A. Con vittoria di spese e compensi di lite.
Conclusioni per parte convenuta: Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis ed in accoglimento delle suesposte difese: - in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione dei provvedimenti impugnati, peraltro, non adeguatamente motivata, non sussistendo alcun rischio di pregiudizio patrimoniale per la parte attrice, tenuto conto dell'irrilevanza delle somme richieste in relazione al patrimonio della Parte_1
- nel merito: accertare e dichiarare la legittimità dei provvedimenti di intimazione e delle sottostanti pretese creditorie di nei confronti di e, per CP_1 Parte_1
l'effetto, rigettare la richiesta di controparte in quanto destituita di ogni fondamento, sia in fatto che in diritto,- il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio, come per legge
FATTO E PROCESSO
Con atto di citazione notificato in data 26.10.2022 la ha convenuto Parte_1 in giudizio il proponendo opposizione avverso gli atti di Controparte_3 intimazione, entrambi del 28.09.2022, con il quale l'ente territoriale ha richiesto il regolamento dei costi sostenuti per i servizi di polizia stradale resi in relazione all'incontro di calcio Lazio – Bologna del 14.08.2022 ed in relazione ai servizi resi in occasione dell'incontro – Inter del 26 agosto 2022. Pt_1
Si danno per note le argomentazioni e le doglianze che hanno portato la difesa della parte attrice a richiedere la declaratoria di nullità di entrambi gli atti di intimazione.
In sintesi espositiva, la difesa della società di calcio precisa che i servizi resi dalla
Polizia Municipale in occasione di questi incontri sono pubblici essenziali;
non rivestono carattere prevalentemente privato;
la richiesta all'ausilio non proviene dai privati, in quanto questi eventi non sono né organizzati né promossi dalla bensì Parte_1 dalla Lega dalla FIGC, dal CONI, enti pubblici a ciò preposti e Controparte_4
pagina2 di 7 dalla Uefa, organismo internazionale europeo. Le prestazioni rese dalla Polizia Municipale vanno a rinforzare altri Comandi e sono svolte conformemente alla disciplina di cui alla
L.65/86 e alla L.R. 14 aprile 2003. Il richiamo, quindi, alla delibera della Giunta comunale n.
136 del 12 luglio 2019 sarebbe inconferente, dal momento che questa, assunta in aperta violazione di legge, è nulla e da disapplicare.
Inversa è apparsa la rappresentazione operata dall'ente territoriale che ha richiamato a fondamento della pretesa creditoria quanto stabilito dal legislatore di cui al
D.L. 50/2017 n. 22 contestando l'incongruenza lamentata dalla difesa di parte attrice.
Essendo la questione di mero diritto, stante il tenore della controversia, entrambe le parti hanno chiesto che la causa andasse per le conclusioni, ed all'esito è stata trattenuta a sentenza ex art 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla parte attrice non è fondata e dev'esser rigettata.
Il presente Tribunale ritiene di poter agire seguendo il principio della c.d. ragione più liquida della decisione (cfr. fra le tante 41995 del 28.09.2022, Cass Civ. 9936/2014). Tale criterio consente al giudice di selezionare gli argomenti dirimenti da sviluppare nella motivazione dei provvedimenti tralasciandone gli altri, pur prospettati dalle parti, secondo la logica della utilità marginale e quindi sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio. In altre parole, questa tecnica consente di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
L'art. 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017) dispone quanto segue: “A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento dei servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti”.
La Conferenza Stato-Città e Autonomie Locali, ai fini dell'applicazione della sopra citata norma, nella seduta del 26 luglio 2018, ha precisato che tra le “attività e iniziative di carattere privato” richiamate dalla norma, “sicuramente sono annoverabili … quelle prive di interesse pubblico e che perseguono finalità lucrative”. La Corte dei Conti, Sezione regionale di
Controllo per l'Emilia Romagna, con deliberazione del 15 ottobre 2018, n. 123, ha pagina3 di 7 ulteriormente puntualizzato l'ambito di applicazione della norma chiarendo che deve ritenersi circoscritto ai soli eventi in cui è assente qualsiasi interesse pubblico alla sua organizzazione, a prescindere o meno dallo scopo di lucro perseguito.
Orbene, si ritiene invece che il abbia fatto corretta Controparte_3 applicazione della normativa in oggetto con il Regolamento comunale delle prestazioni di servizi resi dal Corpo di Polizia Locale a carico di terzi, approvato con deliberazione della
Giunta Comunale n. 136 del 12.07.2019.
La teleologia della disposizione di cui alla fonte primaria, nel comparto delle disposizioni urgenti in materia di enti locali, rientra nell'ambito del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e della vigente normativa in materia di contenimento della spesa complessiva del personale.
Non può ritenersi, come sostenuto dalla difesa della , che l'attività degli Parte_1 organi di Polizia Municipale in occasione degli incontri calcistici rientri nell'ambito del c.d ordine pubblico. Ed infatti, premesso che le forze di Polizia Locale non esercitano istituzionalmente (ma solo eventualmente e con limiti prescritti) attività di ordine e sicurezza pubblica, non rientrando tra i soggetti a tal fine indicati all'art. 2, lett. a) del D.M.
13.8.2019, va in ogni caso evidenziato come l'attività posta in essere dalla Polizia
Municipale in occasione delle partite di calcio e per la quale chiede il CP_1 rimborso delle prestazioni pagate, sia consistita nella mera vigilanza e nel controllo del traffico veicolare, perfettamente rientrante, quindi, nei “servizi di organizzazione e regolamentazione del traffico” che, secondo la nota interpretativa della Conferenza Stato-città ed autonomie locali citata, sono da ricondurre nella previsione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L.
50/2017.
Non coglie nel segno neanche l'ulteriore eccezione secondo la quale l'attività della
Polizia Municipale sarebbe organizzata dal dal momento che tale organo, lungi dal CP_5 disporre come l'attività di vigilanza e controllo del traffico veicolare debba essere effettuata dagli organi di Polizia Municipale, si limita (come del resto si evince dai verbali depositati dalla stessa difesa attorea) a prendere atto della manifestazione di cui le è stata data notizia, delle necessità conseguenti, dell'intervento delle varie forze e del coordinamento delle varie attività.
Parimenti irrilevante, ai fini dell'obbligo di pagamento in capo all'organizzatore normativamente previsto, deve ritenersi la circostanza, pure dedotta dall'attrice, per cui l'intervento della Polizia Municipale non sarebbe stato dalla medesima richiesto: ed infatti, da una parte, la norma impositiva di carattere primario non fa alcun riferimento alla richiesta di intervento dell'organizzatore o del promotore: l'articolo 23 sopra citato appare
“autosufficiente” e la legittimazione alla pretesa del pagamento non è subordinata, in alcuna maniera, alla previa “richiesta” dell'intervento delle forze di polizia locale da parte del privato.
pagina4 di 7 Dall'altra parte, il Regolamento approvato da seppur presuppone CP_1 una richiesta da parte di tali soggetti, dispone in ogni caso l'obbligo di intervento anche in mancanza di richiesta del privato, qualora i servizi di Polizia Locale risultino necessari per garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale. A priori di quanto evidenziato, basti esaminare la norma primaria – fonte dell'obbligo che, dal punto di vista prescrittivo, non abbisogna neanche di un atto di normazione secondaria, pur se legittimamente emessa per ragioni di trasparenza amministrativa.
Meramente nominalistica (meglio dire soggettivistica) è poi la distinzione tra
“funzione” e “servizio” operata dalla difesa di parte attrice, posto che chiaramente ogni funzione pubblica svolta dall'ente territoriale è anche un servizio per la collettività e per l'utenza.
Nel caso di specie, in considerazione del numero dei tifosi che hanno assistito agli incontri calcistici che hanno determinato gli atti impositivi oggetto del presente giudizio, dell'ubicazione dello stadio in pieno centro cittadino, della necessità di interdire la sosta veicolare lungo alcune vie e di riservare invece al parcheggio dei mezzi delle tifoserie ospiti alcune zone, è intuibile ritenere come l'attività della Polizia Municipale dovesse ritenersi necessaria secondo le sue finalità tipiche: ovvero evitare il congestionamento del traffico in quelle circostanze (fatto notorio per chi abita in città) e garantire la fruizione delle strade e la sicurezza stradale.
Non può poi accogliersi la qualificazione della partita di calcio quale manifestazione pubblica, vuoi perché organizzata dallo Stato – seppure attraverso il CONI
- vuoi perché l'attività sportiva costituirebbe un diritto del cittadino costituzionalmente tutelato, come tale pertanto esclusa in radice dall'ambito di applicazione dell'art. 22, c. 3 bis, del D.L. 50/2017. Ed infatti, ai fini del presente giudizio, la partita di calcio è evento organizzato e gestito dalla , da un soggetto Controparte_6 privato cui appartengono le squadre di calcio professionistico iscritte alla Serie A, massima divisione del campionato di calcio (e quindi anche nella specie dalla a Parte_1 fini di lucro, come dimostra la circostanza per cui, per accedere alla competizione è necessario iscriversi e pagare la tassa di iscrizione;
mentre per assistere all'evento, è necessario acquistare un biglietto, i cui proventi vanno (anche) alla società calcistica.
Inoltre, l'incontro viene disputato da calciatori professionisti, ingaggiati dalla società sulla base di contratti e che ricevono un compenso.
Tali eventi sportivi, che pure suscitano interesse nella collettività in considerazione delle caratteristiche di cui sopra, non possono ritenersi perseguire l'obiettivo esclusivo (o quantomeno principale) di promuovere l'attività sportiva ed i valori dello sport in un'ottica educativa. In altre parole, nel caso di partite di calcio tra atleti professionisti quali quelle alla base degli atti di intimazione impugnati nel presente giudizio, il chiaro ed inequivocabile interesse lucrativo, quanto alla società sportiva, il cui regime giuridico è nella fattispecie quello della S.p.A. deve ritenersi del tutto preponderante rispetto a quello pubblico. Ed è allora giusto, nell'ottica del contenimento delle spese di cui sopra, ed pagina5 di 7 in ragione del rapporto di corrispondenza tra le spese sostenute ed il vantaggio conseguito, che la società sportiva partecipi delle spese nei termini evidenziati di cui all'articolo 22, c. 3 bis, del D.L. n. 50/2017 (come convertito dalla L. n. 97/2017).
La prospettiva non cambia anche nel caso in cui si voglia prescindere dalla ricorrenza dello scopo di lucro (la cui ricorrenza ai fini dell'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. 50/2017, del resto, è stata esclusa dalla Corte dei Conti nella deliberazione sopra richiamata), dal momento che non è dato ravvisare come l'evento calcistico organizzato dalla attrice, per le caratteristiche sue proprie, possa costituire un'attività in grado di contribuire al benessere della comunità per sua stessa vocazione naturale. Può esser anche in grado di contribuire al benessere (svago) della collettività, ma non è questa la ragione per la quale la parte attrice, società per azioni, partecipa al campionato di calcio.
Ne deriva, pertanto, che l'evento calcistico organizzato dalla deve Parte_1 ritenersi rientrante in quelle attività di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, con conseguente legittimità delle richieste di pagamento dei relativi servizi da parte del Controparte_3
Diversamente opinando, del resto, si giungerebbe a gravare l'ente pubblico (e, quindi, la collettività) di costi per attività delle quali si avvantaggia principalmente il soggetto privato organizzatore dell'evento e che incamera i relativi proventi.
In conclusione, pertanto, deve ritenersi corretta l'inclusione delle partite di calcio nel Regolamento adottato da con la delibera di Giunta Comunale n. 136 del CP_1
12.07.2019 e conseguentemente legittima l'applicazione dell'art. 22, c. 3 bis del D.L. n.
50/2017 che pone a carico del privato organizzatore o promotore dell'evento i costi relativi all'impiego di personale della Polizia Locale “per i compiti di sicurezza stradale e polizia stradale”.
Peraltro, non spetta al G.O. la contestazione delle modalità, con le quali il soggetto pubblico persegue la funzione sua propria, e la misura (quanti) di operatori necessari alla tutela ed alla disciplina del traffico.
In ogni caso l'ente convenuto ha chiaramente indicato l'iter seguito per detta determinazione.
In conclusione, la domanda proposta dalla va rigettata con Parte_1 conseguente conferma degli atti di intimazione impugnati.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, in considerazione dell'effettiva attività processuale espletata (con esclusione della fase istruttoria), in dispositivo in conformità al D.M. n. 55/2014.
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P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Rigetta la domanda proposta dalla Parte_1
2) Condanna parte attrice alla refusione delle spese di lite del presente procedimento in favore dell'ente convenuto, che liquida in euro 4237,00 oltre oneri riflessi.
Roma il 28.12.2024.
Il GIUDICE Dr. Claudio Patruno.
firmato digitalmente.
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