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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 18/03/2025, n. 427 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 427 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584/2021 RGC promossa
DA
, res.te a LO Piceno (MC) alla c.da Acquaviva San Parte_1
Paterniano n. 27, quale socio della RAM INDUSTRY srl, cancellata dal Registro
delle Imprese;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Coltorti del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Alessandro
Rocco in Ancona al C.so Garibaldi n. 111; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
, con sede in NT (MC) alla via Grazia Controparte_1
Deledda n. 2, in persona del legale rapp.te p.t.;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cingolani del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'avv. Alessandra
Moneta in Ancona al viale della Vittoria n. 27;
(appellata)
Cui è riunita la causa civile n. 612/2021 RGC
PROMOSSA DA
nato a [...] il 05.054.1962, res.te in LO Piceno alla Parte_2
via Campo Vaccino n. 15;
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrari del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Carducci n.
25;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
pag. 2/12 C.B.F. , con sede in NT (MC) alla via Grazia CP_1
Deledda n. 2, in persona del legale rapp.te p.t.;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cingolani del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'avv. Alessandra
Moneta in Ancona al viale della Vittoria n. 27;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1073/2020 del giorno 23.11.2020 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3165/2010;
OGGETTO: compravendita di cose mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di garanzia per vizi e risarcimento danni inizialmente avanzata nei confronti della
RA IN srl – e, a seguito dell'intervenuta trasformazione sociale in snc della stessa, e poi cancellazione di quest'ultima dal Registro delle Imprese - nei pag. 3/12 confronti del medesimo quale socio illimitatamente responsabili insieme a
Con altro separato atto di appello anche quest'ultimo ha Parte_2
impugnato la medesima sentenza, ed il relativo procedimento, introdotto successivamente al primo, è stato ritualmente riunito al presente.
Si è costituita in appello la al fine di resistere agli appelli e di Controparte_1
chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame , già socio della disciolta RA Parte_1
IN srl, impugna la decisione in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. La sentenza impugnata, innanzitutto, avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto intercorso tra la RA IN e la , posto che in Controparte_1
realtà non si sarebbe affatto trattato – come ritenuto dal Tribunale di Macerata –
pag. 4/12 di un appalto per la realizzazione di un macchinario ma, la contrario, di una vendita di macchina serigrafica automatica. Dalla diversa qualificazione del contratto come compravendita discenderebbe la maturata decadenza, e comunque la prescrizione, dell'azione legale intrapresa dalla . Controparte_1
Con un secondo motivo di appello, poi, il osserva come le risultanze Pt_1
probatorie dell'ATP condotto in primo grado non avrebbero restituito un quadro di viziosità dell'apparecchio bensì soltanto della necessità di una adeguata manutenzione dello stesso, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva regolarmente lavorato per oltre un anno dopo la consegna prima che qualsiasi contestazione venisse mossa dall'acquirente. Nel terzo motivo poi l'appellante contesta le risultanze della CTU condotta sulla quantificazione del lucro cessante derivante dal fermo del macchinario,
osservando in sostanza come il criterio adottato al riguardo dal consulente non sarebbe applicabile alla fattispecie in cui non vi sarebbe prova dell'inserimento del macchinario in un contesto produttivo di tipo industriale su vasta scala.
Viene anche censurata con un quarto motivo la regolazione delle spese di primo grado, evidenziandosi come la stessa non abbia tenuto conto dell'accoglimento dell'avversa domanda in misura molto inferiore alla pretesa iniziale;
allo stesso modo, si contesta che le spese di ATP e CTU siano state poste a carico di esso appellante.
pag. 5/12 Anche l'appellante nell'impugnare la medesima sentenza, ha Pt_2
innanzitutto ugualmente eccepito l'erronea qualificazione giuridica del contratto e la conseguente prescrizione dell'azione intrapresa dall'appellata,
nonché altresì l'erroneità della valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla viziosità del macchinario. Con un ulteriore motivo di appello, poi, il
è tornato sia a contestare la irregolarità della notifica della citazione di Pt_2
primo grado, avvenuta nei confronti della RA IN srl e non della nuova configurazione sociale (già in precedenza realizzata) della stessa come snc
(irregolarità che avrebbe leso i propri diritti di difesa), ma anche a riproporre la domanda di manleva, non presa in considerazione dal Giudice di prime cure,
con la quale esso appellante, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del socio nella gestione del rapporto con la , aveva Pt_1 Controparte_1
appunto chiesto che quest'ultimo – in caso di accoglimento della domanda della
Contr
– lo tenesse indenne di ogni possibile conseguenza negativa a proprio carico. Con una ulteriore censura, infine, il contesta l'applicazione degli Pt_2
Contr interessi gravanti sulla somma riconosciuta in favore della a far data dall'evento dannoso invece che dall'atto introduttivo della domanda giudiziale.
Costituendosi nel grado, la ha chiesto il rigetto degli appelli e Controparte_1
ha evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 6/12 Ritiene la Corte che la causa possa essere decisa sulla base della preliminare questione della qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto da entrambi gli appellanti.
Occorre innanzitutto porre in evidenza, difatti, che l'unica documentazione disponibile agli atti relativa al trasferimento del macchinario in questione è
costituita dalla proposta del 18.05.2005 della RA IN srl, in calce accettata dalla , e dalla successiva fattura della prima alla seconda n. Controparte_1
87/2006. Ora, da tali documenti non è assolutamente possibile ricavare in alcun
Contr modo la circostanza per cui il macchinario trasferito dalla RA alla abbia formato oggetto nella sua realizzazione di adattamenti e modifiche – richiesti da quest'ultima – tali da farlo divenire un “opus unicum”, come tale assolutamente divergente e particolare rispetto alla ordinaria produzione della
RA, oppure anche un “opus” pur derivante dalla serie produttiva ordinaria di quest'ultima, e tuttavia reso assolutamente speciale per effetto di sostanziali modifiche e accorgimenti produttivi richiesti dal committente. Accertato, difatti,
che la circostanza che il venditore sia anche costruttore del bene non vale da sé
sola ad attribuirgli anche la veste di appaltatore (cfr. Cass., 26574/2017), solo in presenza degli elementi sopra indicati – ovvero la realizzazione da parte della ditta produttrice / venditrice di un “opus unicum” oppure comunque di un
“opus” assolutamente particolare rispetto a quelli seriali ordinariamente prodotti – può ritenersi, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul pag. 7/12 punto (cfr. Cass., 15368/2009), che la prestazione di fare (tipica dell'appalto)
richiesta all'impresa fornitrice del bene divenga caratterizzante e comunque più
rilevante rispetto a quella ordinaria di dare (tipica della vendita)
ordinariamente richiesta invece alla stessa. Seppur dunque sia credibile – e in qualche modo anche riconosciuto da entrambe le parti – che il macchinario sia stato realizzato dalla ditta produttrice anche sulla base di specifiche richieste
Contr della destinataria nulla però consente di ritenere che, come si ripete,
queste ultime siano state tali da modificare radicalmente o anche in maniera preponderante le caratteristiche ordinarie del macchinario normalmente prodotto dalla RA, e come tale fornito, anche nella occasione di specie, alla
Contr
Posto dunque che la documentazione presente agli atti non autorizza in alcun modo di ritenere che il rapporto che occupa possa essere inquadrato nell'ambito di un appalto, e descrive invece piuttosto una ordinaria compravendita di un macchinario, è appena il caso di evidenziare che sarebbe stato onere della parte interessata ad una tale qualificazione del rapporto,
quello di dimostrare dettagliatamente e specificamente l'entità e la rilevanza delle modifiche commissionate al macchinario, rispetto alla sua configurazione ordinaria e consueta;
onere che nella specie non risulta affatto assolto neppure sotto il preliminare profilo allegatorio. Né, si badi, ha alcuna rilevanza ai fini della ripetuta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti il dato – valorizzato invece dalla sentenza di primo grado – per cui la ditta pag. 8/12 venditrice del macchinario abbia garantito una assistenza sullo stesso, presso la destinataria finale, di seguito alla vendita. Si tratta infatti di una prestazione accessoria assolutamente consueta e frequente in ambito commerciale, che caratterizza indubbiamente anche la compravendita, laddove si tratti, come nella specie, di macchinari industriali / artigianali di rilevante complessità e come tali necessitanti di una iniziale assistenza presso l'utilizzatore.
Assodato dunque che si sia trattato di una compravendita, deve essere valutata
Contr l'eccezione di prescrizione dell'azione giudiziale della come riproposta dagli appellati. E a questo proposito va osservato che la prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi prevista dall'art. 1495 c.c. a partire dalla data della consegna, appare già maturata nell'intervallo temporale verificatosi appunto tra la consegna del macchinario (Febbraio 2006) e la presentazione in
Tribunale del ricorso per ATP (Ottobre 2007) il quale ha, come noto, valore interruttivo e sospensivo della prescrizione almeno sino al deposito della relativa perizia. Ciò sarebbe già sufficiente alla declaratoria di prescrizione dell'azione intrapresa dall'appellata, perché, se è vero che – ad un attento esame delle carte processuali – nella proposta di vendita la RA IN aveva garantito il macchinario non per un anno (come nella disciplina ex lege) ma per
Contr due, è anche vero tuttavia che non ha mai invocato in giudizio tale clausola contrattuale, essendosi invece limitata ad affermare che il rapporto dovesse essere qualificato come appalto. In ogni caso, per mero scrupolo motivazionale,
pag. 9/12 si osserva che ugualmente – anche a voler considerare, per mera ipotesi di ragionamento, operativo un termine prescrizionale biennale anziché annuale –
quest'ultimo si sarebbe comunque verificato nell'intervallo di tempo trascorso tra il deposito della perizia di ATP (Aprile 2008) – all'esito della quale,
Contr indubbiamente, già la avrebbe potuto azionare i propri diritti secondo i principi generali – e l'introduzione effettiva del giudizio di primo grado
(Ottobre 2010). Né, nell'intervallo di tempo descritto, potrebbe in alcun modo ritenersi validamente interrotta la prescrizione in modo ulteriore e diverso. Sul
punto bisogna infatti precisare che, sebbene nell'indice del fascicolo di primo grado della prodotto agli atti, siano indicate (docc. 5 e 6) due Controparte_1
lettere della stessa alla RA che avrebbero forse potuto (in ipotesi astratta)
interrompere ulteriormente la prescrizione, esse però non risultano prodotte
Contr agli atti nel fascicolo di parte della medesima appellata Né il contenuto delle predette lettere può ugualmente – nonostante la loro mancata produzione agli atti di appello – essere ritenuto comunque acquisito al processo (alla luce di
Cass., SS.UU. 4835/2023), perché invero manca completamente nel caso di specie, negli atti di causa, qualsiasi menzione o riferimento alle due ripetute missive, così come una qualsiasi allegazione del contenuto delle stesse, dal quale poter affermare la definitiva acquisizione di quest'ultimo al giudizio che occupa.
pag. 10/12 Contr Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, l'azione della non può non ritenersi effettivamente prescritta.
Ogni altra questione sollevata nei due appelli è assorbita.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che la perizia di ATP agli atti descrive indiscutibilmente una viziosità del macchinario con riferimento alla inaccettabile qualità delle stampe eseguite, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Allo stesso modo, le spese di ATP e CTU andranno sostenute tra le parti
( e da un lato;
dall'altro) in misura paritetica al Pt_1 Pt_2 CP_1
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli proposti, così provvede:
• Respinge perché prescritta la domanda di garanzia e risarcimento del danno proposta dalla;
Controparte_1
• Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti per entrambi i gradi del giudizio;
• Pone le spese di ATP e CTU in misura paritetica al 50% ciascuna a carico di entrambe le parti ( e da un lato;
Pt_1 Pt_2 [...]
dall'altro). CP_1
pag. 11/12 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 12/12
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Composta dai signori Magistrati:
GIANMICHELE MARCELLI Presidente
PERGIORGIO PALESTINI Consigliere
RODOLFO GIUNGI G.A. Relatore
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 584/2021 RGC promossa
DA
, res.te a LO Piceno (MC) alla c.da Acquaviva San Parte_1
Paterniano n. 27, quale socio della RAM INDUSTRY srl, cancellata dal Registro
delle Imprese;
CF: ; C.F._1
rappresentato e difeso dall'avv. Renato Coltorti del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato con questi presso lo studio dell'avv. Alessandro
Rocco in Ancona al C.so Garibaldi n. 111; (appellante)
NEI CONFRONTI DI
, con sede in NT (MC) alla via Grazia Controparte_1
Deledda n. 2, in persona del legale rapp.te p.t.;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cingolani del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'avv. Alessandra
Moneta in Ancona al viale della Vittoria n. 27;
(appellata)
Cui è riunita la causa civile n. 612/2021 RGC
PROMOSSA DA
nato a [...] il 05.054.1962, res.te in LO Piceno alla Parte_2
via Campo Vaccino n. 15;
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ferrari del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Macerata alla via Carducci n.
25;
(appellante)
NEI CONFRONTI DI
pag. 2/12 C.B.F. , con sede in NT (MC) alla via Grazia CP_1
Deledda n. 2, in persona del legale rapp.te p.t.;
CF.: ; P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Cingolani del Foro di Macerata ed elettivamente domiciliata con questi presso lo studio dell'avv. Alessandra
Moneta in Ancona al viale della Vittoria n. 27;
(appellata)
AVVERSO la sentenza n. 1073/2020 del giorno 23.11.2020 del Tribunale di
Macerata, resa in procedimento n. 3165/2010;
OGGETTO: compravendita di cose mobili.
CAUSA posta in decisione con provvedimento del giorno 17.09.2024.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta, autorizzate ex art. 83 D.L. 18/2020.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione dinanzi a questa Corte ha impugnato la Parte_1
decisione in epigrafe con la quale era stata parzialmente accolta la domanda di garanzia per vizi e risarcimento danni inizialmente avanzata nei confronti della
RA IN srl – e, a seguito dell'intervenuta trasformazione sociale in snc della stessa, e poi cancellazione di quest'ultima dal Registro delle Imprese - nei pag. 3/12 confronti del medesimo quale socio illimitatamente responsabili insieme a
Con altro separato atto di appello anche quest'ultimo ha Parte_2
impugnato la medesima sentenza, ed il relativo procedimento, introdotto successivamente al primo, è stato ritualmente riunito al presente.
Si è costituita in appello la al fine di resistere agli appelli e di Controparte_1
chiedere la conferma della decisione gravata.
La causa è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini di rito a difesa, a seguito di trattazione scritta con provvedimento del 17.09.2024.
La presente motivazione è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 132 cpc, dall'art. 118 disp. att. cpc e dall' art. 19 del d.l. 83/2015
convertito con l. 132/2015 che modifica il d.l. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 17.12.2012 nonché in osservanza dei criteri di funzionalità, flessibilità, deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza come delineati da Cass. SSUU n. 642/2015.
Con l'atto di appello in esame , già socio della disciolta RA Parte_1
IN srl, impugna la decisione in epigrafe muovendo alla medesima le censure che come di seguito possono essere brevemente riassunte. La sentenza impugnata, innanzitutto, avrebbe errato nella qualificazione giuridica del contratto intercorso tra la RA IN e la , posto che in Controparte_1
realtà non si sarebbe affatto trattato – come ritenuto dal Tribunale di Macerata –
pag. 4/12 di un appalto per la realizzazione di un macchinario ma, la contrario, di una vendita di macchina serigrafica automatica. Dalla diversa qualificazione del contratto come compravendita discenderebbe la maturata decadenza, e comunque la prescrizione, dell'azione legale intrapresa dalla . Controparte_1
Con un secondo motivo di appello, poi, il osserva come le risultanze Pt_1
probatorie dell'ATP condotto in primo grado non avrebbero restituito un quadro di viziosità dell'apparecchio bensì soltanto della necessità di una adeguata manutenzione dello stesso, anche in considerazione del fatto che quest'ultimo aveva regolarmente lavorato per oltre un anno dopo la consegna prima che qualsiasi contestazione venisse mossa dall'acquirente. Nel terzo motivo poi l'appellante contesta le risultanze della CTU condotta sulla quantificazione del lucro cessante derivante dal fermo del macchinario,
osservando in sostanza come il criterio adottato al riguardo dal consulente non sarebbe applicabile alla fattispecie in cui non vi sarebbe prova dell'inserimento del macchinario in un contesto produttivo di tipo industriale su vasta scala.
Viene anche censurata con un quarto motivo la regolazione delle spese di primo grado, evidenziandosi come la stessa non abbia tenuto conto dell'accoglimento dell'avversa domanda in misura molto inferiore alla pretesa iniziale;
allo stesso modo, si contesta che le spese di ATP e CTU siano state poste a carico di esso appellante.
pag. 5/12 Anche l'appellante nell'impugnare la medesima sentenza, ha Pt_2
innanzitutto ugualmente eccepito l'erronea qualificazione giuridica del contratto e la conseguente prescrizione dell'azione intrapresa dall'appellata,
nonché altresì l'erroneità della valutazione delle risultanze della CTU in ordine alla viziosità del macchinario. Con un ulteriore motivo di appello, poi, il
è tornato sia a contestare la irregolarità della notifica della citazione di Pt_2
primo grado, avvenuta nei confronti della RA IN srl e non della nuova configurazione sociale (già in precedenza realizzata) della stessa come snc
(irregolarità che avrebbe leso i propri diritti di difesa), ma anche a riproporre la domanda di manleva, non presa in considerazione dal Giudice di prime cure,
con la quale esso appellante, sul presupposto dell'esclusiva responsabilità del socio nella gestione del rapporto con la , aveva Pt_1 Controparte_1
appunto chiesto che quest'ultimo – in caso di accoglimento della domanda della
Contr
– lo tenesse indenne di ogni possibile conseguenza negativa a proprio carico. Con una ulteriore censura, infine, il contesta l'applicazione degli Pt_2
Contr interessi gravanti sulla somma riconosciuta in favore della a far data dall'evento dannoso invece che dall'atto introduttivo della domanda giudiziale.
Costituendosi nel grado, la ha chiesto il rigetto degli appelli e Controparte_1
ha evidenziato le ragioni di conferma della decisione gravata, per la quale ha insistito.
pag. 6/12 Ritiene la Corte che la causa possa essere decisa sulla base della preliminare questione della qualificazione giuridica del contratto intercorso tra le parti, in accoglimento del primo motivo di appello dedotto da entrambi gli appellanti.
Occorre innanzitutto porre in evidenza, difatti, che l'unica documentazione disponibile agli atti relativa al trasferimento del macchinario in questione è
costituita dalla proposta del 18.05.2005 della RA IN srl, in calce accettata dalla , e dalla successiva fattura della prima alla seconda n. Controparte_1
87/2006. Ora, da tali documenti non è assolutamente possibile ricavare in alcun
Contr modo la circostanza per cui il macchinario trasferito dalla RA alla abbia formato oggetto nella sua realizzazione di adattamenti e modifiche – richiesti da quest'ultima – tali da farlo divenire un “opus unicum”, come tale assolutamente divergente e particolare rispetto alla ordinaria produzione della
RA, oppure anche un “opus” pur derivante dalla serie produttiva ordinaria di quest'ultima, e tuttavia reso assolutamente speciale per effetto di sostanziali modifiche e accorgimenti produttivi richiesti dal committente. Accertato, difatti,
che la circostanza che il venditore sia anche costruttore del bene non vale da sé
sola ad attribuirgli anche la veste di appaltatore (cfr. Cass., 26574/2017), solo in presenza degli elementi sopra indicati – ovvero la realizzazione da parte della ditta produttrice / venditrice di un “opus unicum” oppure comunque di un
“opus” assolutamente particolare rispetto a quelli seriali ordinariamente prodotti – può ritenersi, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità sul pag. 7/12 punto (cfr. Cass., 15368/2009), che la prestazione di fare (tipica dell'appalto)
richiesta all'impresa fornitrice del bene divenga caratterizzante e comunque più
rilevante rispetto a quella ordinaria di dare (tipica della vendita)
ordinariamente richiesta invece alla stessa. Seppur dunque sia credibile – e in qualche modo anche riconosciuto da entrambe le parti – che il macchinario sia stato realizzato dalla ditta produttrice anche sulla base di specifiche richieste
Contr della destinataria nulla però consente di ritenere che, come si ripete,
queste ultime siano state tali da modificare radicalmente o anche in maniera preponderante le caratteristiche ordinarie del macchinario normalmente prodotto dalla RA, e come tale fornito, anche nella occasione di specie, alla
Contr
Posto dunque che la documentazione presente agli atti non autorizza in alcun modo di ritenere che il rapporto che occupa possa essere inquadrato nell'ambito di un appalto, e descrive invece piuttosto una ordinaria compravendita di un macchinario, è appena il caso di evidenziare che sarebbe stato onere della parte interessata ad una tale qualificazione del rapporto,
quello di dimostrare dettagliatamente e specificamente l'entità e la rilevanza delle modifiche commissionate al macchinario, rispetto alla sua configurazione ordinaria e consueta;
onere che nella specie non risulta affatto assolto neppure sotto il preliminare profilo allegatorio. Né, si badi, ha alcuna rilevanza ai fini della ripetuta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti il dato – valorizzato invece dalla sentenza di primo grado – per cui la ditta pag. 8/12 venditrice del macchinario abbia garantito una assistenza sullo stesso, presso la destinataria finale, di seguito alla vendita. Si tratta infatti di una prestazione accessoria assolutamente consueta e frequente in ambito commerciale, che caratterizza indubbiamente anche la compravendita, laddove si tratti, come nella specie, di macchinari industriali / artigianali di rilevante complessità e come tali necessitanti di una iniziale assistenza presso l'utilizzatore.
Assodato dunque che si sia trattato di una compravendita, deve essere valutata
Contr l'eccezione di prescrizione dell'azione giudiziale della come riproposta dagli appellati. E a questo proposito va osservato che la prescrizione annuale dell'azione di garanzia per vizi prevista dall'art. 1495 c.c. a partire dalla data della consegna, appare già maturata nell'intervallo temporale verificatosi appunto tra la consegna del macchinario (Febbraio 2006) e la presentazione in
Tribunale del ricorso per ATP (Ottobre 2007) il quale ha, come noto, valore interruttivo e sospensivo della prescrizione almeno sino al deposito della relativa perizia. Ciò sarebbe già sufficiente alla declaratoria di prescrizione dell'azione intrapresa dall'appellata, perché, se è vero che – ad un attento esame delle carte processuali – nella proposta di vendita la RA IN aveva garantito il macchinario non per un anno (come nella disciplina ex lege) ma per
Contr due, è anche vero tuttavia che non ha mai invocato in giudizio tale clausola contrattuale, essendosi invece limitata ad affermare che il rapporto dovesse essere qualificato come appalto. In ogni caso, per mero scrupolo motivazionale,
pag. 9/12 si osserva che ugualmente – anche a voler considerare, per mera ipotesi di ragionamento, operativo un termine prescrizionale biennale anziché annuale –
quest'ultimo si sarebbe comunque verificato nell'intervallo di tempo trascorso tra il deposito della perizia di ATP (Aprile 2008) – all'esito della quale,
Contr indubbiamente, già la avrebbe potuto azionare i propri diritti secondo i principi generali – e l'introduzione effettiva del giudizio di primo grado
(Ottobre 2010). Né, nell'intervallo di tempo descritto, potrebbe in alcun modo ritenersi validamente interrotta la prescrizione in modo ulteriore e diverso. Sul
punto bisogna infatti precisare che, sebbene nell'indice del fascicolo di primo grado della prodotto agli atti, siano indicate (docc. 5 e 6) due Controparte_1
lettere della stessa alla RA che avrebbero forse potuto (in ipotesi astratta)
interrompere ulteriormente la prescrizione, esse però non risultano prodotte
Contr agli atti nel fascicolo di parte della medesima appellata Né il contenuto delle predette lettere può ugualmente – nonostante la loro mancata produzione agli atti di appello – essere ritenuto comunque acquisito al processo (alla luce di
Cass., SS.UU. 4835/2023), perché invero manca completamente nel caso di specie, negli atti di causa, qualsiasi menzione o riferimento alle due ripetute missive, così come una qualsiasi allegazione del contenuto delle stesse, dal quale poter affermare la definitiva acquisizione di quest'ultimo al giudizio che occupa.
pag. 10/12 Contr Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, dunque, l'azione della non può non ritenersi effettivamente prescritta.
Ogni altra questione sollevata nei due appelli è assorbita.
Quanto alle spese di lite, in considerazione del fatto che la perizia di ATP agli atti descrive indiscutibilmente una viziosità del macchinario con riferimento alla inaccettabile qualità delle stampe eseguite, si ritiene sussistano gravi ed eccezionali ragioni per compensare integralmente le spese di lite tra le parti.
Allo stesso modo, le spese di ATP e CTU andranno sostenute tra le parti
( e da un lato;
dall'altro) in misura paritetica al Pt_1 Pt_2 CP_1
50% ciascuna.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando, in accoglimento degli appelli proposti, così provvede:
• Respinge perché prescritta la domanda di garanzia e risarcimento del danno proposta dalla;
Controparte_1
• Compensa integralmente le spese di lite tra tutte le parti per entrambi i gradi del giudizio;
• Pone le spese di ATP e CTU in misura paritetica al 50% ciascuna a carico di entrambe le parti ( e da un lato;
Pt_1 Pt_2 [...]
dall'altro). CP_1
pag. 11/12 Così deciso in Ancona nella Camera di Consiglio del giorno 21.01.2025.
Il Giudice Ausiliario Relatore Il Presidente
Avv. Rodolfo Giungi Dott. Gianmichele Marcelli
pag. 12/12