Articolo 1 della Legge 29 luglio 1991, n. 236
Articolo 2
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18 agosto 1991
Art. 1. 1. All'articolo 13 del testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 , e suc- cessive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".
Nota all'art. 1:
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Il testo dell' art. 13 del R.D. n. 7088/1890 (Testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure nel Regno d'Italia), come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 13. - Ogni peso o misura nuovo, o ridotto a nuovo, e' sottoposto alla prima verificazione innanzi che sia posto in vendita o in uso di commercio.
Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato centrale metrico, saranno stabiliti i criteri e le modalita' per la effettuazione delle operazioni di verificazione e di legalizzazione degli strumenti metrici mediante idonee metodologie avvalentisi, nel caso della verificazione, dei princi'pi statistici oppure, secondo i tipi di strumenti e la valenza tecnica ed organizzativa del
produttore, dei princi'pi della garanzia della qualita', analoghi a quelli previsti per le corrispondenti operazioni effettuate nell'ambito del controllo metrologico CEE".
Entrata in vigore il 18 agosto 1991