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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 19/03/2025, n. 142 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 142 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Grosseto
Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1104 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ( nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Montelabro 7, in proprio nonché quale legale rappresentante della CP_1
( ) con sede in Grosseto via Zircone 35, entrambe rappresentate e
[...] P.IVA_1
difese dall' avv. Matteo Monticini unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Conti, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Controparte_2
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per entrambe le parti: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024, e la società Parte_1 CP_1
hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 1792139/2024 e l'ordinanza ingiunzione n.
1788668/24 emesse dall' . CP_2
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la posizione e CP_2
archiviato in autotutela i provvedimenti opposti.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto annullamento amministrativo in autotutela, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Nulla sulle spese stante la concorde conclusione delle parti sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Grosseto, 19/03/2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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Sezione Lavoro
in persona del Giudice, dott. Giuseppe GROSSO, all'udienza del 19 marzo 2025, all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
ex art. 429, 1° comma c.p.c., modificato dall'art. 53, comma 2 d.l. n. 112/2008, conv. in legge n. 133/2008, nella causa civile iscritta al n. 1104 del Ruolo Generale Affari
Lavoro dell'anno 2024, vertente
TRA
, ( nata a [...] il [...], ed ivi residente Parte_1 C.F._1
in via Montelabro 7, in proprio nonché quale legale rappresentante della CP_1
( ) con sede in Grosseto via Zircone 35, entrambe rappresentate e
[...] P.IVA_1
difese dall' avv. Matteo Monticini unitamente e disgiuntamente all'avv. Paola Conti, giusta procura in atti telematici.
OPPONENTE
E
con sede in Controparte_2
Roma, in persona del Presidente pro-tempore, difeso e rappresentato dall'Avv. Katya
Lea Napoletano e dall'Avv. Ilario Maio, in virtù di procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in Grosseto, Via Trento n. 44.
OPPOSTO
OGGETTO: opposizione ad ordinanza-ingiunzione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI:
Per entrambe le parti: “Voglia il Giudice del Lavoro dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio”. FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 20/12/2024, e la società Parte_1 CP_1
hanno impugnato l'ordinanza ingiunzione n. 1792139/2024 e l'ordinanza ingiunzione n.
1788668/24 emesse dall' . CP_2
L' nella memoria difensiva ha fatto presente d'aver annullato la posizione e CP_2
archiviato in autotutela i provvedimenti opposti.
All'odierna udienza, la causa è stata decisa mediante la presente sentenza di cui è stata data lettura.
A seguito dell'intervenuto annullamento amministrativo in autotutela, deve senz'altro essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti essendo comunque venuto meno l'interesse ad agire del ricorrente.
Nulla sulle spese stante la concorde conclusione delle parti sul punto.
P . Q . M .
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Pt_1
e così provvede:
[...] CP_1
- dichiara cessata la materia del contendere;
- spese compensate.
Grosseto, 19/03/2025
Il Giudice
dott. Giuseppe Grosso
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