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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 16/07/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7291/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA GG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1988
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Barbara Todeschini presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 27.06.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. I figli minori e restano affidati congiuntamente, secondo lo spirito dell'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente – ai fini della residenza – presso la madre, , con la quale continueranno a coabitare nella casa familiare di Parte_1 proprietà di entrambi i genitori;
2. La casa familiare sita a Besana Brianza (MB), Via Benedetto Croce nr. 24 rimane assegnata alla
SI.ra , la quale continuerà a farsi carico del pagamento della rata di Parte_1 ammortamento del mutuo, ammontante ad € 400,00= c.a. mensili.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé e a settimane alternate con la madre, da sabato Per_1 Per_2 mattina al sabato successivo;
questo salva diversa e migliore organizzazione tra i genitori, tenuto conto degli impegni anche lavorativi di entrambi e valutate sempre le esigenze ed i desideri dei minori.
Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé i figli alternando con la madre, di anno in anno, il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Analogamente, i giorni di Carnevale, Pasqua, Pasquetta e gli altri successivi ponti o festività durante l'anno, verranno trascorsi dai figli alternativamente, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore. Quanto in discorso a prescindere dalla settimana in cui dovessero cadere le festività (non si terrà conto, quindi, della alternanza nella frequentazione che ricomincerà una volta terminate le feste).
Durante il periodo estivo e finita la scuola (quindi tra metà giugno e la prima settimana di settembre) entrambi i genitori potranno tenere con sé e per due settimane consecutive, in base Per_1 Per_2 alla disponibilità che le Parti si comunicheranno reciprocamente entro il mese di Maggio di ciascun anno.
Altri periodi durante l'anno potranno essere concordati tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze della prole e dei loro desiderata. In ogni caso, eventuali cambi e/o modifiche di orario e/o di giorni, dovranno essere comunicate dai genitori l'uno all'altra con congruo anticipo, al fine di consentire una migliore organizzazione per sé e per entrambi i figli.
4. Il SI. , si farà carico al 100% delle seguenti spese per i figli: sport e attività Parte_2 ludiche, mensa scolastica, libri e materiale per la scuola, gite scolastiche con e senza pernottamento, rette scolastiche e, più in generale, tutto quanto legato all'istruzione e alla scuola.
5. Inoltre, in quanto genitore non collocatario, verserà alla SI.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere da mese di gennaio
2026.
6. Gli Assegni Unici per i figli verranno percepiti al 100% dalla SI.ra . Parte_1
7. I genitori, si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie ulteriori, rispetto a quelle a carico esclusivo del SI. e di cui al punto sub 4) ovvero, in particolare, per le spese Parte_2 mediche non mutuabili.
8. Ove non ancora provveduto in sede di separazione, le Parti si obbligano a cedere nummo uno,
l'uno all'altra, le autovetture precedentemente intestate agli stessi.
9. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, autonomi ed autosufficienti senza previsione, quindi, di assegno divorzile.
10. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per il rinnovo di passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'indicazione dei figli minori. Il SI. si dichiara Parte_2 sin da ora concorde a che i figli, periodicamente e previo accordo tra i genitori con riguardo al periodo, vadano a Cuba a trovare la famiglia di origine materna.
11. Per quanto non espressamente convenuto varranno le norme di legge che regolano la materia.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 6 dicembre 2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
MA in data 11.03.2010 (atto n. 18, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana Brianza), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025
Il Presidente est.
RA GG
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa RA GG Presidente dott.ssa Carmen Arcellaschi Giudice dott.ssa Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c.
Su ricorso proposto congiuntamente da:
(C.F. ) nata a [...] il Parte_1 C.F._1
03.12.1988
E
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati dall'Avv. Barbara Todeschini presso il suo studio ove hanno eletto domicilio;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
OGGETTO: Cumulo separazione e divorzio – Scioglimento del matrimonio
Le parti in data 27.06.2025 hanno depositato note scritte con le quali chiedono che venga emessa sentenza di divorzio alle condizioni del ricorso introduttivo, di seguito riportate:
1. I figli minori e restano affidati congiuntamente, secondo lo spirito dell'affido Per_1 Per_2 condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente – ai fini della residenza – presso la madre, , con la quale continueranno a coabitare nella casa familiare di Parte_1 proprietà di entrambi i genitori;
2. La casa familiare sita a Besana Brianza (MB), Via Benedetto Croce nr. 24 rimane assegnata alla
SI.ra , la quale continuerà a farsi carico del pagamento della rata di Parte_1 ammortamento del mutuo, ammontante ad € 400,00= c.a. mensili.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé e a settimane alternate con la madre, da sabato Per_1 Per_2 mattina al sabato successivo;
questo salva diversa e migliore organizzazione tra i genitori, tenuto conto degli impegni anche lavorativi di entrambi e valutate sempre le esigenze ed i desideri dei minori.
Durante le vacanze di Natale il padre potrà tenere con sé i figli alternando con la madre, di anno in anno, il periodo dal 24 dicembre al 31 dicembre e dal 31 dicembre al 06 gennaio.
Analogamente, i giorni di Carnevale, Pasqua, Pasquetta e gli altri successivi ponti o festività durante l'anno, verranno trascorsi dai figli alternativamente, di anno in anno, con l'uno o con l'altro genitore. Quanto in discorso a prescindere dalla settimana in cui dovessero cadere le festività (non si terrà conto, quindi, della alternanza nella frequentazione che ricomincerà una volta terminate le feste).
Durante il periodo estivo e finita la scuola (quindi tra metà giugno e la prima settimana di settembre) entrambi i genitori potranno tenere con sé e per due settimane consecutive, in base Per_1 Per_2 alla disponibilità che le Parti si comunicheranno reciprocamente entro il mese di Maggio di ciascun anno.
Altri periodi durante l'anno potranno essere concordati tra le parti, sempre nel rispetto delle esigenze della prole e dei loro desiderata. In ogni caso, eventuali cambi e/o modifiche di orario e/o di giorni, dovranno essere comunicate dai genitori l'uno all'altra con congruo anticipo, al fine di consentire una migliore organizzazione per sé e per entrambi i figli.
4. Il SI. , si farà carico al 100% delle seguenti spese per i figli: sport e attività Parte_2 ludiche, mensa scolastica, libri e materiale per la scuola, gite scolastiche con e senza pernottamento, rette scolastiche e, più in generale, tutto quanto legato all'istruzione e alla scuola.
5. Inoltre, in quanto genitore non collocatario, verserà alla SI.ra a titolo di Parte_1 contributo al mantenimento dei figli la somma di € 200,00 (€ 100,00 per ciascuno di essi), somma che sarà versata anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dalla data di deposito del presente ricorso e rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, a decorrere da mese di gennaio
2026.
6. Gli Assegni Unici per i figli verranno percepiti al 100% dalla SI.ra . Parte_1
7. I genitori, si faranno carico al 50% ciascuno delle spese straordinarie ulteriori, rispetto a quelle a carico esclusivo del SI. e di cui al punto sub 4) ovvero, in particolare, per le spese Parte_2 mediche non mutuabili.
8. Ove non ancora provveduto in sede di separazione, le Parti si obbligano a cedere nummo uno,
l'uno all'altra, le autovetture precedentemente intestate agli stessi.
9. Entrambi i ricorrenti dichiarano di essere economicamente indipendenti, autonomi ed autosufficienti senza previsione, quindi, di assegno divorzile.
10. I coniugi si rilasciano reciproca autorizzazione per il rinnovo di passaporti e/o documenti equipollenti validi per l'espatrio, con l'indicazione dei figli minori. Il SI. si dichiara Parte_2 sin da ora concorde a che i figli, periodicamente e previo accordo tra i genitori con riguardo al periodo, vadano a Cuba a trovare la famiglia di origine materna.
11. Per quanto non espressamente convenuto varranno le norme di legge che regolano la materia.
Motivi della decisione
La domanda di divorzio è fondata. Tra le parti è intervenuta separazione consensuale con sentenza emessa in data 6 dicembre 2024 dal
Tribunale di Monza e sono trascorsi i termini di legge ex art. 1 legge n. 55/2015 dal deposito delle note scritte ex art. 127 ter c.p.c.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge, in armonia con gli interessi morali e materiali della prole e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
Attesa la natura della controversia e l'esito del giudizio, le spese si dichiarano interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente dalle parti così provvede:
1. Pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto da e in Parte_1 Parte_2
MA in data 11.03.2010 (atto n. 18, Parte II, Serie C del registro degli atti di matrimonio del Comune di Besana Brianza), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Besana Brianza), affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898.
3. Dichiara interamente compensate le spese del giudizio.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 10.07.2025
Il Presidente est.
RA GG