TRIB
Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/11/2025, n. 1026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1026 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1632-1/2024
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1632 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da in data 04.11.2024 Parte_1 per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Parte_2
Colombo n. 440, P.IVA/CF: P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere creditrice ella complessiva somma € 36.192,63 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 7769/22 emesso dal Tribunale di Milano, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., rispetto a cui veniva notificato l'atto di precetto in data 29.06.2023 (cfr. doc.
1-2 ricorso); -l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito dall'istante presso la sede legale della società debitrice (cfr. doc. 3 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie:
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Inps e Ader che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice rispettivamente per € 111.332,76 quanto a Inps e di circa € 32.000,00 quanto ad Ader;
Ritenuto tuttavia che non sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale atteso, nella specie, il mancato superamento da parte della società resistente delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII tale da dovere presumere che la società resistente sia qualificabile quale impresa minore.
Ed infatti: trattasi di società sostanzialmente inattiva in stato di scioglimento e liquidazione dal 23.11.2023 (v. visura camerale storica) che non risulta avere depositato bilanci di esercizio successivamente all'anno 2018; inoltre, dal bilancio relativo all'anno 2018 così come dalle dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi antecedenti alla istanza di liquidazione giudiziale
(anni 2023, 2022 e 2021), acquisiti d'ufficio, le soglie di legge riguardanti l'attivo patrimoniale, le passività ed i ricavi, non risultano mai superate;
infine - stante lo scioglimento e la messa in liquidazione della società debitrice e volendo accedere al condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale: “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (vedasi sent. Cass. n.25167/2016; n.
21834/09; n. 19141/06; n. 6170/03) – si rileva che non sussiste un attivo patrimoniale, superiore alle passività riscontrate, sufficiente a soddisfare finanche il credito dell'istante;
- ritenuto pertanto di non potere accogliere l'istanza di liquidazione giudiziale
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Jachia
IL TRIBUNALE DI ROMA
XIV sezione civile in composizione collegiale composto dai magistrati:
dott. Giorgio Jachia Presidente dott. Angela Coluccio giudice dott. Francesca Vitale giudice rel./est. riunito in camera di consiglio nel procedimento iscritto al n. 1632 del ruolo generale dei procedimenti unitari dell'anno 2024
ha pronunciato il seguente
DECRETO
Letto il ricorso depositato da in data 04.11.2024 Parte_1 per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
, con sede legale in Roma, Via Cristoforo Parte_2
Colombo n. 440, P.IVA/CF: P.IVA_1
Verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
Rilevato che l'odierna ricorrente ha presentato istanza di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società in epigrafe, allegando e deducendo:
- di essere creditrice ella complessiva somma € 36.192,63 in forza del Decreto Ingiuntivo n. 7769/22 emesso dal Tribunale di Milano, definitivamente esecutivo ex art. 647 c.p.c., rispetto a cui veniva notificato l'atto di precetto in data 29.06.2023 (cfr. doc.
1-2 ricorso); -l'infruttuoso tentativo di pignoramento mobiliare esperito dall'istante presso la sede legale della società debitrice (cfr. doc. 3 ricorso);
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Considerato che, nel caso di specie:
-sono pervenute le informazioni richieste ai Pubblici Registri ex art. 42 CCII da Inps e Ader che documentano l'esistenza di ulteriori esposizioni debitorie a carico della società debitrice rispettivamente per € 111.332,76 quanto a Inps e di circa € 32.000,00 quanto ad Ader;
Ritenuto tuttavia che non sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale atteso, nella specie, il mancato superamento da parte della società resistente delle soglie di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII tale da dovere presumere che la società resistente sia qualificabile quale impresa minore.
Ed infatti: trattasi di società sostanzialmente inattiva in stato di scioglimento e liquidazione dal 23.11.2023 (v. visura camerale storica) che non risulta avere depositato bilanci di esercizio successivamente all'anno 2018; inoltre, dal bilancio relativo all'anno 2018 così come dalle dichiarazioni dei redditi relative ai tre esercizi antecedenti alla istanza di liquidazione giudiziale
(anni 2023, 2022 e 2021), acquisiti d'ufficio, le soglie di legge riguardanti l'attivo patrimoniale, le passività ed i ricavi, non risultano mai superate;
infine - stante lo scioglimento e la messa in liquidazione della società debitrice e volendo accedere al condivisibile orientamento giurisprudenziale per il quale: “quando la società è in liquidazione, la valutazione del giudice, ai fini dell'applicazione dell'art. 5 della legge fall., deve essere diretta unicamente ad accertare se gli elementi attivi del patrimonio sociale consentano di assicurare l'eguale ed integrale soddisfacimento dei creditori sociali, e ciò in quanto – non proponendosi l'impresa in liquidazione di restare sul mercato, ma avendo come esclusivo obiettivo quello di provvedere al soddisfacimento dei creditori sociali, previa realizzazione delle attività sociali, ed alla distribuzione dell'eventuale residuo tra i soci – non è più richiesto che essa disponga, come invece la società in piena attività, di credito e di risorse, e quindi di liquidità, necessari per soddisfare le obbligazioni contratte” (vedasi sent. Cass. n.25167/2016; n.
21834/09; n. 19141/06; n. 6170/03) – si rileva che non sussiste un attivo patrimoniale, superiore alle passività riscontrate, sufficiente a soddisfare finanche il credito dell'istante;
- ritenuto pertanto di non potere accogliere l'istanza di liquidazione giudiziale
P. Q. M.
Rigetta il ricorso;
Nulla sulle spese di lite.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 25.11.2025
Il Presidente
dott. Giorgio Jachia