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Sentenza 23 giugno 2025
Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/06/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile, nella persona del dott. Raffaele Viglione, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. r.g. 5218/2022 vertente tra:
(C.F. , rappresentato/a e difeso/a Parte_1 C.F._1 dall'avv. ALESSANDRO LONGONE APPELLANTE/I contro
(C.F. ), rappresentato/a e Controparte_1 C.F._2 difeso/a dall'avv. GIANLUCA GALLUZZO APPELLATO/I
OGGETTO: Prestazione d'opera intellettuale
Conclusioni:
1. Con atto di citazione in appello notificato in data 21 settembre 2022, conveniva dinnanzi all'intestato Parte_1
Tribunale perché «in totale riforma della Controparte_1 sentenza di primo grado, Vorrà accogliere le seguenti
CONCLUSIONI [1] - rigettare la domanda proposta dal dott. con atto di citazione dinanzi al Giudice di Controparte_1
pagina 1 di 6 Pace del 28.01.2021 perché infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui ai motivi di appello innanzi sviluppati;
[2] - condannare l'appellato al pagamento di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, nonché iva e cap come per legge;
[3] - condannare
l'appellato al rimborso, nei confronti del dott. della Pt_1 somma di € 5.633,54 da questi versata, senza prestare acquiescenza e con riserva di gravame e ripetizione, in ottemperanza al provvedimento di primo grado».
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20 dicembre 2022, il si costituiva in giudizio chiedendo CP_1 la conferma integrale della sentenza di primo grado – sentenza n. 562 del 2022 depositata in data 11 marzo 2022 dal Giudice di pace di Taranto – con il rigetto dell'appello proposto dal perché infondato in fatto e diritto, oltre che la Pt_1 condanna dell'appellante al pagamento delle spese e competenze del giudizio.
2. Nel rispetto del termine per le note scritte in sostituzione dell'udienza del 4 febbraio 2025, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano foglio di precisazione delle conclusioni, che qui si abbiano per integralmente richiamate, e il Giudice tratteneva la causa in decisione, assegnando loro i termini, ai sensi dell'art. 190
c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e repliche
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
3. Innanzi tutto, deve essere rigettata l'eccezione preliminare in punto di rito sollevata dall'appellato, in quanto il contenuto dell'atto di gravame proposto dal risulta Pt_1 del tutto conforme rispetto all'attuale dettato dell'art. 342
pagina 2 di 6 c.p.c., individuando chiaramente le questioni e i punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, le relative doglianze, e affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa astrattamente idonea a confutare e contrastare le ragioni addotte dal primo giudice.
4. Nel merito, l'appellante ha inteso impugnare la sentenza del Giudice di pace di Taranto che aveva riconosciuto ai sensi dell'art. 38 c.c. la sua responsabilità solidale per le obbligazioni sorte in capo all'associazione non riconosciuta
CEAPL – Parte_2
–, in nome e per conto della quale aveva affidato a
[...] CP_1
l'incarico di responsabile didattico/organizzativo
[...] nell'àmbito del Programma Garanzia Giovani Regione Puglia;
quest'ultimo, al termine dell'esecuzione della propria prestazione contrattuale di carattere professionale, aveva invano agito, giudizialmente ed esecutivamente, nei confronti della suddetta Associazione per ottenere il pagamento del corrispettivo pattuito. Poiché, pur munito di titolo esecutivo giudiziale, non era riuscito ad ottenere l'adempimento da parte dell'obbligato principale, con atto di citazione aveva convenuto innanzi al Giudice di pace il che in nome e per conto Pt_1 dell'ente collettivo non riconosciuto aveva stipulato il contratto con il , ottenendone così la condanna al CP_1 pagamento ai sensi dell'art. 38 c.c.
In sede di gravame, l'appellante ha invocato la riforma della sentenza di primo grado ritenendo che erroneamente il
Giudice di pace avesse rigettato l'eccezione di decadenza sollevata ai sensi dell'art. 1957 c.c.
5. Su tale questione di diritto, si è invero da tempo pronunciata in modo granitico la Suprema Corte di Cassazione,
pagina 3 di 6 affermando che «la responsabilità solidale prevista dall'art. 38
c.c. a carico di colui che ha agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta non concerne, neppure in parte, un debito proprio dell'associato e ha carattere accessorio, anche se non sussidiario, rispetto alla responsabilità primaria dell'associazione stessa;
ne consegue che l'obbligazione, avente natura solidale, di colui che ha agito per essa è inquadrabile fra quelle di garanzia ex lege assimilabili alla fideiussione ed il diritto del terzo creditore
è assoggettato alla decadenza prevista dall'art. 1957 c.c. secondo i principi riguardanti la fideiussione solidale, per cui ad impedire l'estinzione della garanzia non si richiede la tempestiva escussione del debitore principale ed è sufficiente che il creditore eserciti tempestivamente l'azione nei confronti, a sua scelta, del debitore principale o del fideiussore (Cass. 27.12.1991, n 13946; Cass. 26.2.1985, n 1655;
Cass. 19.4.1973, n 1138)» (Cass. n. 11759 del 2002, n. 29733 del
2011).
Né invero elementi concreti di differente valutazione portano le due recenti pronunce di merito citate dall'appellante, che si limitano in motivazione a escludere l'applicabilità all'obbligazione solidale prevista dall'art. 38
c.c. del regime decadenziale previsto dall'art. 1957 c.c. senza tuttavia corredare tale statuizione di alcun differente e convincente percorso logico-argomentativo (per App. Genova
14.11.2023, n. 1241, e App. Messina 7.4.2022, n. 227, «la responsabilità del presidente e degli altri soci delle associazioni non riconosciute configura una sorta di garanzia fideiussoria ex lege, garanzia alla quale non si applica l'art.
1957 c.c., proprio perché non assimilabile al contratto di
pagina 4 di 6 fideiussione, ma, appunto, ad una garanzia derivante dalla legge»); per altro verso, non risulta pertinente il richiamo a
Cass. n. 1602 del 2019 che queste pronunce e lo stesso appellante impropriamente compiono a supporto del proprio diverso orientamento, non rinvenendosi nel corpo motivazionale di tale sentenza di legittimità alcun riferimento alla questione di diritto dell'applicabilità o meno all'obbligazione ex art. 38
c.c. del regime decadenziale di cui all'art. 1957 c.c.
6. Ritenendo pertanto di poter condividere sul punto l'insegnamento costante della Corte di Cassazione, si evidenzia nel caso in esame come, terminato l'incarico ricevuto dalla
CEAPL, il avesse emesso la relativa fattura, datata CP_1
1.10.2015, e soltanto nel marzo del 2017 si fosse poi attivato per proporre la propria istanza di pagamento contro il debitore principale, evidentemente ben oltre il termine di sei mesi previsto dall'art. 1957 c.c. a pena di estinzione dell'obbligazione gravante in capo al garante;
peraltro, in questo arco temporale, pari quasi ad un anno e mezzo, nessun impedimento giuridico avrebbe ostacolato la realizzazione di tale pretesa nei confronti del debitore principale e/o nei confronti dell'obbligato ex lege.
7. Per queste ragioni, in riforma integrale della sentenza appellata, deve essere rigettata la domanda di pagamento azionata in primo grado da nei confronti di Controparte_1
, essendosi estinta per decorso del termine di sei Parte_1 mesi di cui all'art. 1957 c.c. la relativa obbligazione accessoria ex lege.
8. In considerazione degli orientamenti interpretativi di segno contrario di recente emersi in alcune decisioni delle
Corti di appello, deve disporsi, ai sensi dell'art. 92, comma 2,
pagina 5 di 6 c.p.c., la compensazione integrale tra le parti delle spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
A) in riforma integrale della sentenza appellata, rigetta la domanda proposta in primo grado da;
Controparte_1
B) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio;
C) condanna l'appellato a restituire all'appellante gli importi già riscossi in esecuzione della sentenza di primo grado.
Così deciso in Taranto, il 23/06/2025
Il Giudice
Raffaele Viglione
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