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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 29/06/2025, n. 3466 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3466 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli - VIII sezione civile, in persona dei Magistrati: dott. Alessandro Cocchiara Presidente dott. Antonio Quaranta Consigliere dott.ssa Maria OS PO Consigliere estensore ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4415/2019 R.G. vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa come da procura in atti dall'avv. Stabilito Francesca Domenica Isotti, codice fiscale , la quale esercita d'intesa con l'avv. Anna Maria C.F._2
Russolillo, del foro di Santa Maria Capua Vetere, presso le quali elett.te domicilia in Santa Maria Capua Vetere alla via Gorizia nr. 3; fax nr. 0823/849006 p.e.c.:
- Appellante- Email_1
CONTRO
c.f. , in persona del Sindaco p.t., con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Curti (CE) al C.so Piave n. 92, rappresentato e difeso, in virtù di determina e procura in atti dall'avv. Gianluca Giordano, codice fiscale C.F._3
del Foro di Santa Maria Capua Vetere, con lui elettivamente domiciliato in Santa
Maria Capua Vetere (CE) alla Via Gallozzi n.20, fax: 0823 898299, p.e.c.:
-Appellato- Email_2
OGGETTO: impugnazione avverso la sentenza n. 626/2019 del Tribunale di Santa
Maria Capua Vetere, pubblicata il 05.03.2019, non notificata;
CONCLUSIONI
- per l'appellante : “in accoglimento del presente gravame, Parte_1 riformare la prefata sentenza e dichiarare l'esclusiva responsabilità del ai Controparte_1 sensi dell'art. 2051 c.c. ovvero dell'art 2043 c.c. ricorrendone i presupposti e, per l'effetto,
1 condannare il al pagamento di € 48.409,00, ovvero degli importi diversi Controparte_1 minori o maggiori ritenuti di giustizia, oltre rivalutazione monetaria ed interessi sulla somma rivalutata;
vinte le spese del doppio grado di giudizio;
- per l'appellato “- dichiarare inammissibile e rigettare l'appello Controparte_1 proposto da nei confronti del - rigettare la richiesta di Parte_1 Controparte_1 sospensione provvisoria dell'esecuzione della sentenza di primo grado;
in via gradata, dichiarare il concorso di colpa dell'attore nella verificazione dell'evento. Con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, oltre rimborso forfetario, IVA e CPA come per legge”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Primo grado
Con atto ritualmente notificato il 11.11.2016, la sig.ra conveniva Parte_1
dinanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere il per sentirlo Controparte_1 condannare al risarcimento del danno dalla medesima patito allorquando, in data
17.10.2013, alle ore 09.30 circa, mentre percorreva via Roma, in Curti (CE), cadeva rovinosamente a terra a causa della strada sconnessa e non segnalata;
a seguito dell'impatto, la signora riportava la “frattura sottotrocanterica del femore dx, con prognosi di 30 (trenta) giorni salvo complicazioni” con conseguente necessario ricovero, cui seguiva un intervento chirurgico all'anca sx;
ad oggi la signora risulta guarita ma con postumi invalidanti come indicato nella Parte_1
relazione medica di parte.
Il procedimento veniva iscritto innanzi al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere al n.r.g. 9712/2016.
Si costituiva il eccependo la nullità della citazione per assoluta Controparte_1 incertezza della causa petendi, contestando nel merito il sinistro prospettato dall'attrice, invocando il concorso colposo della danneggiata e contestando il quantum debeatur.
Ammessa e svolta l'attività istruttoria all'udienza del 25.02.2019 il Tribunale si riservava la decisione con termini fino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali e, all'esito, con sentenza n. 626/2019 pubblicata il
05.03.2019 così provvedeva: “- rigetta la domanda attorea;
- condanna l'attore a 2 rifondere le spese di lite sostenute dal convenuto, liquidando il tutto in euro 7.000,00, oltre accessori dovuti come per legge;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico dell'attrice”.
GIUDIZIO DI APPELLO
Con impugnazione ritualmente notificata interponeva appello Parte_1 avverso la prefata sentenza chiedendone l'integrale riforma previa sospensione dell'esecuzione provvisoria della sentenza.
La causa veniva iscritta al r.g.c. n. 4415/2019.
Si costituiva in giudizio il che insisteva per il rigetto dell'appello Controparte_1
perché inammissibile, improponibile, improcedibile e infondato, alla luce sia dei motivi dedotti in primo grado.
Fissata la prima udienza, rigettata la sospensiva e rinviata più volte la decisione per esigenze di ruolo, all'udienza del 10.01.2025, la Corte, prendendo atto delle note scritte depositate dalle parti, riservava la causa con i termini di cui all'art 190
c.p.c. decorrenti dalla comunicazione della relativa ordinanza.
Parte appellata depositava comparsa conclusionale.
Tutto quanto fin qui anteposto va dichiarata la tempestività dell'appello introdotto con atto notificato il 04.10.2019 a fronte della sentenza n. 626/2019, non notificata, pubblicata il 05.03.2019, il cui termine utile per proporre l'appello de quo ai sensi dell'art 327 cpc, sarebbe spirato il 07/10/2019.
In via preliminare occorre disattendere le eccezioni in rito sollevate da parte appellata. Invero, non si ravvisano gli estremi della violazione dell'articolo 342 cpc, come novellato nel 2012, avendo l'appellante individuato in modo chiaro ed esauriente la materia del contendere devoluta al giudice di appello atteso che le censure in esso contenute hanno investito puntualmente il "decisum" di primo grado, con specificazione dei motivi per i quali la decisione impugnata è stata intesa come erronea e da riformare (cfr., tra le tante, Cass n. 359/2005, e, successivamente, anche SU n. 7074/2017).
Con riferimento all'esame nel merito dei
3 MOTIVI DI APPELLO
Con un unico ed articolato motivo impugna la decisione in parola Parte_1
censurandone l'erroneità con riguardo alla ricostruzione dei fatti di causa ed alla valutazione delle risultanze istruttorie.
In particolare, deduce l'errore in cui è incorso il Giudice di prime cure laddove afferma:"... nel caso in esame deve ritenersi sussistente un caso fortuito, costituito dalla stessa disattenzione della danneggiata, tale da recidere il nesso eziologico tra l'insufficiente manutenzione del manto stradale e l'evento dannoso dedotto (e ciò anche a fronte di un residuale inquadramento della responsabilità nell'alveo dell'art. 2043"(…)
L'unico teste attoreo, ha riferito di aver assistito alla caduta della Testimone_1 Pt_1
e che quest'ultima "percorreva Via Roma ed inciampava al suolo", precisando che "la signora inciampava su un dislivello". La teste ha dapprima riferito che tale dislivello era
"invisibile in quanto il doppio colore della strada e del ghiaino rendevano pericoloso il calpestio perché era consumato il passaggio", per poi precisare che “il dislivello era lieve alla vista ma non ricordo la forma” (..)
Ha ritenuto il Tribunale che "il doppio colore della strada e del ghiaino" (v. dichiarazione della rendesse l'anomalia del manto stradale più evidente (ed agevolmente Tes_1 percepibile). Nel caso di specie - considerate le rilevanti dimensioni dell'avvallamento, la sua forma regolare (rettangolare, per come si evince dai rilievi fotografici), il differente colore dello stesso, ed il fatto che il sinistro è accaduto alle ore 09.30 circa del mattino- emerge la concreta possibilità per l'utente della strada di percepire o di prevedere, con
l'ordinaria diligenza, la presenza dell'anomalia e di evitarla (…).
Il motivo è fondato
Invero, secondo l'orientamento consolidato della Suprema Corte (ribadito da ultimo da Cass. S.U. n. 20943/2022), la responsabilità ex art. 2051 c.c. ha natura oggettiva e discende dall'accertamento del rapporto causale fra la cosa in custodia e il danno, salva la possibilità per il custode di fornire la prova liberatoria del caso fortuito, ossia di un elemento esterno che valga ad elidere il nesso causale, fortuito che può essere costituito da un fatto naturale e dal fatto di un terzo o della stessa vittima.
4 Ne segue che, essendo tale la struttura della responsabilità ex art. 2051 c.c., l'onere probatorio gravante sul danneggiato si sostanzia nella duplice dimostrazione dell'esistenza (ed entità) del danno e della sua derivazione causale dalla cosa, mentre residua a carico del custode, l'onere di dimostrare la ricorrenza del fortuito senza che rilevino altri elementi, quali il fatto che la cosa avesse o meno natura "insidiosa" o la circostanza che l'insidia fosse o meno percepibile ed evitabile da parte del danneggiato, perché altrimenti si finirebbe nel ricadere nel diverso paradigma di cui all'art. 2043 c.c.
Ed invero, nell'ottica dell'art. 2051 c.c., la condotta del danneggiato può rilevare unicamente nella misura in cui valga ad integrare il caso fortuito, ossia presenti caratteri tali da sovrapporsi al modo di essere della cosa ponendosi all'origine del danno.
In tal senso la Corte di Legittimità secondo cui “la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ. si applica anche in tema di danni sofferti dagli utenti per la cattiva ed omessa manutenzione delle autostrade da parte dei concessionari, in ragione del particolare rapporto con la cosa che ad essi deriva dai poteri effettivi di disponibilità e controllo sulla medesima salvo che, dalla responsabilità presunta a loro carico, i concessionari si liberino fornendo la prova del fortuito, consistente non già nella dimostrazione dell'interruzione del nesso di causalità determinato da elementi esterni o dal fatto estraneo alla sfera di custodia (ivi compreso il fatto del danneggiato o del terzo), bensì dalla dimostrazione - in applicazione del principio di c.d. vicinanza alla prova - di aver espletato, con la diligenza adeguata alla natura e alla funzione della cosa, in considerazione delle circostanze del caso concreto, tutte le attività di controllo, di vigilanza e manutenzione su di essi gravanti in base a specifiche disposizioni normative, in primo luogo dal principio generale del
"neminem laedere", di modo che il sinistro appaia verificatosi per fatto non ascrivibile a sua colpa.» Tale precedente, richiamando Cass. n.3651 del 20 febbraio
2006, ha sostenuto che, in materia di danni sofferti dagli utenti per la cattiva od omessa manutenzione delle strade pur essendo applicabile la disciplina di cui all'art. 2051 cod. civ., il titolo di responsabilità ascrivibile all'ente titolare della
5 strada o al relativo concessionario va ricostruita in termini di responsabilità presunta con conseguente applicabilità del criterio di inversione dell'onere della prova. Ragion per cui incombe sul custode l'onere di liberarsi da tale responsabilità mediante l'assolvimento della prova liberatoria del fortuito, ovvero fornendo il riscontro che il danno si è verificato in modo imprevedibile e non superabile con l'adeguata diligenza consona alle concrete circostanze del caso concreto (cfr. Cass. n.3651/2006).
Ne segue che il custode è tenuto a provare la mancanza di propria colpa nella verificazione del sinistro - e non già la mancanza del nesso causale, essendo il criterio di causalità altro e diverso dal giudizio di diligenza (avere preso tutte le misure idonee). Difatti, è sul piano del fortuito, quale esimente di responsabilità, che possono assumere rilievo (anche) i caratteri dell'"estensione" e dell'"uso diretto della cosa" da parte della collettività i quali, in quanto estranei alla "struttura" della fattispecie, non sono configurabili come presupposti di applicazione della disciplina ex art. 2051 cod. civ., ma possono valere ad escludere la presunzione di responsabilità ivi prevista ove il custode dimostri che l'evento dannoso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e della inevitabilità non superabili con
l'adeguata diligenza, come pure l'evitabilità del danno, solamente con l'impiego di mezzi straordinari (e non già di entità meramente considerevole (cfr. anche Sez. 3 - ,
Ordinanza n. 37059 del 19/12/2022).
Ciò posto, il Tribunale, ha ritenuto che: nel caso in esame debba ritenersi sussistente un caso fortuito, costituito dalla stessa disattenzione della danneggiata, tale da recidere il nesso eziologico tra l'insufficiente manutenzione del manto stradale e l'evento dannoso dedotto (e ciò a fronte di un residuale inquadramento della responsabilità nell'alveo dell'art. 2043 c.c.).
Anche il “dislivello” provocato dall'avvallamento medesimo appariva senz'altro percepibile alla vista (si ribadisce che lo stesso teste attoreo ha precisato che il “dislivello era lieve alla vista”, e quindi comunque visibile). Si ritiene, anzi, che il “doppio colore della strada e del ghiaino” (v. dichiarazione della rendesse l'anomalia del manto stradale ancora Tes_1 più evidente (ed agevolmente percepibile).
Nel caso di specie - considerate le rilevanti dimensioni dell'avvallamento, la sua forma regolare (rettangolare, per come si evince dai rilievi fotografici), il differente colore dello
6 stesso ed il fatto che il sinistro è accaduto alle ore 9.30 circa del mattino - emerge la concreta possibilità per l'utente della strada di percepire o di prevedere, con l'ordinaria diligenza, la presenza dell'anomalia e di evitarla.
Ebbene, il Tribunale non ha fatto corretto uso dei criteri decisionali individuati dalle Sezioni Unite sopra riportate.
Invero ha provato il fatto e la sua riconducibilità alla cosa in Parte_1
custodia attraverso : a) le dichiarazioni testimoniali di che ha Testimone_2
riferito di aver assistito alla caduta della la quale mentre percorreva via Roma ed Pt_1 inciampava al suolo(..) su un dislivello” non segnalato (..) “invisibile in quanto il doppio colore della strada e del ghiaino rendevano pericoloso il calpestio perché era consumato il passaggio”, “il dislivello era lieve alla vista ma non ricordo la forma”; b) i rilievi fotografici allegati al fascicolo di parte attrice (non rinvenuti nel giudizio di appello, di cui però ne dà atto il Giudice di prime cure) riconosciuti dal teste come rappresentativi del luogo del sinistro) che evidenziano le notevoli dimensioni dell'avvallamento in questione, il diverso colore dello stesso rispetto al resto del manto stradale e la sua piena visibilità (si consideri anche che il sinistro è accaduto di mattina quando può presumersi che le condizioni di visibilità fossero buone) (cfr. sentenza primo grado).
Orbene, considerato che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad escludere l'"automatismo" interpretativo secondo cui la ricorrenza delle caratteristiche:
a) della demanialità o patrimonialità del bene, b) dell'uso diretto della cosa e c) dell'estensione della medesima porterebbe alla non applicabilità dell'art. 2051 c.c., atteso che l'uso generalizzato e l'estensione della res possano considerarsi quali dati rilevanti in ordine al concreto atteggiarsi della responsabilità del custode ex art. 2051 c.c. (v. Cass., 15 gennaio 2003, n. 488), cui può riconoscersi semmai rilievo sotto il diverso profilo della prova del fortuito (v. Cass., 1 ottobre 2004, n. 19653), da intendersi come prova che il danno si è verificato in modo non prevedibile ne' superabile con l'adeguata diligenza e cioè con lo sforzo diligente dovuto in relazione alle circostanze concrete del caso (cfr. SU sopra citata), ovvero che, pur avendo il custode mantenuto il comportamento diligente del caso, ciononostante il danno si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza
7 normalmente adeguata in relazione alla natura della cosa, alla sua funzione e alle circostanze del caso concreto (v. Cass., 24 maggio 1997, n. 4632).
Orbene, nel caso in esame il non ha dimostrato la ricorrenza del Controparte_1 fortuito né di avere fatto tutto il possibile per evitare l'evento, fornendo sul punto semmai prova della sua inadempienza (dalle relazioni di servizio in atti si desume che anche successivamente al sinistro e nonostante la segnalazione di quest'ultimo l'Ente non abbia provveduto ad eliminare il pericolo evidenziato nella nota del
21/12/13 n. 3257).
La domanda merita accoglimento.
Passando ora alla quantificazione del danno patito il CTU nominato in primo grado ha accertato che a seguito del sinistro per cui è causa a sono Parte_1 residuati postumi permanenti da “frattura pluriframmentaria III prossimale femore dx trattata chirurgicamente con posizionamento di chiodo endomidollare” (tutte le lesioni sono state accertate mediante esami strumentali e mediante esami specialistici) (..) valutabili:
a)sotto il profilo del danno biologico permanente nella misura del 15%;
b)sotto il profilo, dell'inabilità temporanea:
-giorni 60 da ritenersi totale (periodi di ricovero);
-giorni 20 da ritenersi parziale al 50% e giorni 20 da ritenersi parziale al 25% come sintesi di un periodo di inabilità a scalare, sulla base della comune esperienza clinica in fattispecie analoghe.
In applicazione delle tabelle di Milano aggiornate all'attualità il danno patito da va così liquidato: Parte_2
Età del danneggiato alla data del sinistro 87 anni
Percentuale di invalidità permanente 15%
Punto danno biologico € 3.211,51
Incremento per sofferenza soggettiva (+ 31%) € 995,57
Punto danno non patrimoniale € 4.207,08
Punto base I.T.T. € 115,00
Giorni di invalidità temporanea totale 60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75% 0
8 Giorni di invalidità temporanea parziale al 50% 20
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25% 20
Danno biologico risarcibile € 27.458,00
Danno non patrimoniale risarcibile € 35.971,00
Invalidità temporanea totale € 6.900,00
Invalidità temporanea parziale al 50% € 1.150,00
Invalidità temporanea parziale al 25% € 575,00
Totale danno biologico temporaneo € 8.625,00
Totale generale: € 44.596,00.
Occorre ora devalutare il danno come calcolato alla data del sinistro (17/10/13) secondo il seguente schema di calcolo:
Importo da Devalutare: € 44.596,00
Dal mese di: maggio 2025
Al mese di: ottobre 2013
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice maggio 2025: 121,2
Indice ottobre 2013: 107,1
Raccordo Indici: 1,071
Indice di Devalutazione: 0,825
Totale Devalutazione: € 7.800,62
Importo Devalutato: € 36.795,38.
Su detta somma occorrerà ora calcolare gli interessi legali maturati sul capitale rivalutato anno per anno secondo il seguente schema di calcolo:
Capitale Iniziale: € 36.795,38
Data Iniziale: 17/10/2013
Data Finale: 31/05/2025
Interessi Legali: Nessuna capitalizzazione, Anno Civile (365 gg)
Decorrenza Rivalutazione: ottobre 2013
Scadenza Rivalutazione: maggio 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale
9 Indice alla Decorrenza: 107,1
Indice alla Scadenza: 121,2
Raccordo Indici: 1,071
Coefficiente di Rivalutazione: 1,212
Totale Rivalutazione: € 7.800,62
Capitale Rivalutato: € 44.596,00
Totale Colonna Giorni: 4244
Totale Interessi: € 5.506,17
Rivalutazione + Interessi: € 13.306,79
Capitale Rivalutato + Interessi: € 50.102,17
Su detta somma spetteranno inoltre gli interessi legali dalla pronuncia al soddisfo.
Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza, sono poste a carico del
[...]
in persona del Sindaco p.t. e liquidate in favore dell'appellante CP_1 [...]
in applicazione dei valori medi previste dalle tabelle di cui al DM Parte_1
147/22 come segue : per il primo grado in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 5.809,00 per l'appello, € 382,00 per spese vive nonché spese generali iva e cpa come per legge.
Le spese di CTU sono poste definitivamente a carico del in Controparte_1
persona del l.r.p.t.
PQM
La Corte d'Appello di Napoli Ottava Sezione Civile, in persona dei Consiglieri in epigrafe indicati, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 626/2019 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, pubblicata il 05.03.2019, non notificata pronunciata tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie l'appello ed in riforma della sentenza 626/19 del Tribunale di
Santa Maria C.V. così provvede:
2) condanna il in persona del Sindaco p.t. a risarcire il Controparte_1
10 danno patito da quantificandolo in € 50.102,17 oltre interessi Parte_1
legali dalla pronuncia al soddisfo;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t. a rifondere le Controparte_1 spese di lite sopportate da , liquidate per il primo grado Parte_1
in € 5.077,00 per compensi professionali, € 264,00 per spese vive nonché spese generali, iva e cpa come per legge;
per l'appello in € 5.809,00 per l'appello, € 382,00 per spese vive nonché spese generali iva e cpa come per legge;
4) condanna il in persona del Sindaco p.t. a rifondere le Controparte_1
spese di CTU anticipate da (come liquidate dal Parte_1
Tribunale).
Così deciso nella Camera di Consiglio del 28/06/2025
Il Consigliere estensore IL Presidente dott.ssa Maria OS PO dott. Alessandro Cocchiara
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