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Sentenza 31 marzo 2025
Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 31/03/2025, n. 31 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 31 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 94/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giacomo Cicciò Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 94/2023 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nell'interesse di ( ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALDO
BULGARELLI, ( ) elettivamente domiciliata in 37121 Verona, C.F._1
Piazza Bra 26/D, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AMORETTI
( ), elettivamente domiciliata in Parma, B.go Garimberti 6, presso C.F._2
lo studio del difensore;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
; Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice;
b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5
CCII;
c) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
d) sussistenza dello stato di insolvenza;
osservato che:
1.in merito al requisito sub a):
-la resistente risulta iscritta presso il Registro Imprese dell'Emilia con la qualifica di impresa agricola, esercitata tuttavia in forma di società di capitali;
ai fini della ricognizione della natura, agricola o commerciale dell'imprenditore convenuto nel giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale ( o per la dichiarazione di fallimento) sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “per le società, costituite in una delle c.d. forme commerciali, è decisiva l'indicazione delle attività rappresentate nell'oggetto sociale, di cui allo statuto pubblicato nel registro delle imprese. Senza che abbia rilievo l'effettivo esercizio delle relative attività” (
Cass. 6968/2019); in particolare “le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di
2 una siffatta attività, "in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale"; sicché "mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi
l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale" (così Cass. 5342/2019; ex aliis Cass. 5342/2019; Cass.
23157/2018; Cass. 28015/13, Cass. n. 21991/12)»; nel caso in esame, l'oggetto sociale risultante dall'esame della visura CCIAA, come da statuto (art. 4; doc 3 resistente) prevede espressamente lo svolgimento di attività agricole, di attività agricole per connessione ed attività squisitamente commerciali come LA COMPRAVENDITA, LA LOCAZIONE E
L'AFFITTO DI PODERI AGRICOLI, DI IMMOBILI RUSTICI E DI ALTRI IMMOBILI DA
DESTINARSI AD USO AGRICOLO;
L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO,
BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE SIA DI TERRENI CHE DI FABBRICATI, MACCHINE E
IMPIANTI AD USO AGRICOLO;
L'ACQUISIZIONE O LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI
AZIENDE AGRICOLE;
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AGRITURISMO, RICEZIONE ED
OSPITALITA', l'attività prevalente, come da visura CCIAA, è l'esercizio di
“COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE”; non vi è dubbio pertanto che la resistente, costituita in forma di società di capitali, in base allo statuto risulti esercitare anche attività commerciali e possa essere qualificata imprenditore commerciale in quanto società a responsabilità limitata;
-è stato altresì chiarito, nel vigore della Legge Fallimentare ma sulla base di principi estensibili alla disciplina dettata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che, con riguardo alla verifica dell'attività in concreto esercitata “l'art. 2135 cod. civile, emendato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, "in parte qua": Corte costituzionale 20 aprile 2012 n. 104) ricollega alla nozione di impresa agricola anche
l'attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda. E tuttavia, l'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art.2135 cod. civ. assumano rilievo 3 decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole
e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art.2135, terzo comma, cod civile, è rimesso al giudice di merito;
restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici. Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale;
pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., 10 novembre 2010
n.24995; Cass. 28 aprile 2005 n.8849). Entro questa cornice concettuale, il problema del riparto dell'onere della prova si risolve, in ultima analisi, sulla base della consueta distinzione tra fatti costitutivi
- a carico della parte istante per il fallimento - ed impeditivi: questi ultimi, riconducibili alla connessione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli con l'attività tipica di coltivazione di cui all'art.2135, primo comma cod. civile. Tale criterio distributivo in parte è previsto dalla stessa legge, per quanto concerne i requisiti dimensionali che delimitano la "no failure zone" (a rt. 1, secondo comma,
I. fa I I. ) ; in parte, dev'essere enucleato nel rispetto del canone della prossimità della prova, che identifica, nella specie, nell'imprenditore la parte onerata della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri:
a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale (cfr. Cass., sez. 6, 31 maggio
2011 n. 12023; Cass., sez. I, 20 agosto 2004, n. 16356, in tema di eccezione di esenzione da fallimento di impresa artigiana, secondo la previgente disciplina). E' bene chiarire, peraltro, che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto;
cosicché al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, giustificati dagli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass, sez.1, 18 novembre 2011 n.24310; Cass., sez.1,17 marzo 1997, n.2323). Ma resta il fatto che, in assenza di prova della causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” ( così Cass. 16614/2016; in senso conforme Cass. 1049/2021); sulla base del dettato dell'art 2135 cod civ. deve dunque escludersi che lo svolgimento di un'attività agricola ponga al riparo dalla liquidazione giudiziale l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale;
quanto all'onere probatorio, chi sollecita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore agricolo è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si
4 affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 121 CCII.; grava invece - ai sensi dell'art. 2697, comma II, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - su chi invochi l'esenzione dalla suddetta procedura liquidatoria, l'onere di provare lo svolgimento in concreto di attività agricola nonché la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma III, cod. civ.
- tanto premesso, deve allora osservarsi come, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi, in considerazione della nota informativa n 380095/20 del 27 novembre 2020 con cui, nel precedente giudizio R.G. 3/2020, il NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICA e
FINANZIARIA della , su impulso del PM in sede, ha Controparte_2
riconosciuto in capo alla resistente le caratteristiche proprie dell'impresa agricola, il
Collegio ha richiesto, con ordinanza del 23 aprile 2024, al suddetto NUCLEO DI
POLIZIA ECONOMICA e FINANZIARIA della , previa Controparte_2
acquisizione della documentazione ritenuta necessaria , di riferire in ordine all'attività imprenditoriale svolta da (c.f./p.iva Controparte_1
) con sede in 43126 Parma (PR), Via Provinciale Golese n. 39/114, P.IVA_3
verificando in particolare se permanessero le condizioni di cui alla nota informativa n
380095/20 del 27 novembre 2020 e se la resistente stesse svolgendo attività agricola
(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); in esito a tale accertamento , con informativa prot. 0192387/2024 del 3 giugno 2024, cui si rimanda, la ha, tra l'altro, escluso che la resistente ed il legale Controparte_2
rappresentante posseggano la qualifica di “imprenditore agricolo CP_3
professionale” rilevando altresì come la non risulti avere alcun bene di CP_1
proprietà; non risulti avere alcun terreno agricolo nella propria disponibilità, né di proprietà, né in locazione o in ragione di altri contratti;
non risulti allevare bestiame;
come a partire dal 2021 non abbia svolto Parte_3
alcuna operazione attiva e dal 2019 non disponga di personale dipendente;
ha infine concluso evidenziando come la resistente non svolga, almeno dal 2021, alcuna attività nell'ambito del settore agricolo;
di contro non sono stati forniti dalla resistente, elementi
5 idonei a confutare gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, riguardando le produzioni documentali offerte in confutazione degli accertamenti eseguiti, situazioni venute ad esistenza successivamente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( doc. 17, 18, 20) ed in ogni caso inidonee a provare lo svolgimento effettivo e continuativo di attività agricola o comunque lo svolgimento di attività agricola in misura prevalente rispetto allo svolgimento dell'attività commerciale connaturato al tipo sociale prescelto e risultante dallo statuto;
né sono altrimenti emersi elementi per ritenere che le attività esercitate dalla resistente abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali, e che quelle eventualmente dirette alla fornitura di beni o servizi siano avvenute mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell' attività agricola effettivamente e continuativamente esercitata. All'esito dell'istruttoria, a fronte della prova delle attività commerciali esercitate ed in carenza di prova della qualità di imprenditore agricolo di Parte_3
quest'ultima deve ritenersi assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale
[...]
in quanto imprenditore commerciale;
2.dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. V CCII;
3.non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII (la resistente non deposita il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2018);
4.lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa
6 commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 176.484,80 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del
17 gennaio 2025); c) dalla presenza di plurime procedure esecutive avviate nel corso dell'ultimo biennio ( R.G. Es. 1369/2023; R.G. Es. 265/2019; v. informativa Cancelleria
Esecuzioni del 13 ottobre 2023); d) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci
( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2018); ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ) con sede in 43126 Parma (PR), Via Provinciale Golese n. 39/114 in
[...] P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
( ); C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in Persona_1 CodiceFiscale_4
VIA EDISON-VOLTA,25/A 43125 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
7 IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 9 luglio 2025 ore 11.50;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Giacomo Cicciò
8 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
____
IL TRIBUNALE DI PARMA riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati: dott. Giacomo Cicciò Presidente dott. Marco Vittoria Giudice dott. Enrico Vernizzi Giudice rel. nel giudizio n. 94/2023 reg. P.U. per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale promosso da
( ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, nell'interesse di ( ), in Parte_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ALDO
BULGARELLI, ( ) elettivamente domiciliata in 37121 Verona, C.F._1
Piazza Bra 26/D, presso lo studio del difensore;
RICORRENTE nei confronti di
( ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_3
rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. ROBERTO AMORETTI
( ), elettivamente domiciliata in Parma, B.go Garimberti 6, presso C.F._2
lo studio del difensore;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
1 oggetto: apertura della liquidazione giudiziale. letto il ricorso proposto per l'apertura della liquidazione giudiziale di
[...]
; Controparte_1
osservato che non risulta pendente un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza; sentiti i difensori delle parti all'udienza fissata ex art. 41 CCII e verificata la regolare instaurazione del contraddittorio;
esaminata la documentazione allegata e le informazioni acquisite ex art. 42 CCII;
considerato che
questo Tribunale è competente ai sensi dell'art. 27 co. 2 e ss. CCII poiché la debitrice ha il centro dei propri interessi principali nel circondario di Parma;
rilevato che ai fini dell'apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore commerciale devono sussistere contemporaneamente le seguenti condizioni:
a) natura di “imprenditore commerciale” dell'impresa debitrice;
b) ammontare dei debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00 ex art. 49 co. 5
CCII;
c) mancata dimostrazione del possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d)
CCII;
d) sussistenza dello stato di insolvenza;
osservato che:
1.in merito al requisito sub a):
-la resistente risulta iscritta presso il Registro Imprese dell'Emilia con la qualifica di impresa agricola, esercitata tuttavia in forma di società di capitali;
ai fini della ricognizione della natura, agricola o commerciale dell'imprenditore convenuto nel giudizio per l'apertura della liquidazione giudiziale ( o per la dichiarazione di fallimento) sulla base del costante orientamento della Suprema Corte “per le società, costituite in una delle c.d. forme commerciali, è decisiva l'indicazione delle attività rappresentate nell'oggetto sociale, di cui allo statuto pubblicato nel registro delle imprese. Senza che abbia rilievo l'effettivo esercizio delle relative attività” (
Cass. 6968/2019); in particolare “le società costituite nelle forme previste dal codice civile e aventi ad oggetto un'attività commerciale sono assoggettabili a fallimento, indipendentemente dall'effettivo esercizio di
2 una siffatta attività, "in quanto esse acquistano la qualità di imprenditore commerciale dal momento della loro costituzione, non dall'inizio del concreto esercizio dell'attività d'impresa, al contrario di quanto avviene per l'imprenditore commerciale individuale"; sicché "mentre quest'ultimo è identificato dall'esercizio effettivo dell'attività, relativamente alle società commerciali è lo statuto a compiere tale identificazione, realizzandosi
l'assunzione della qualità in un momento anteriore a quello in cui è possibile, per l'impresa non collettiva, stabilire che la persona fisica abbia scelto, tra i molteplici fini potenzialmente raggiungibili, quello connesso alla dimensione imprenditoriale" (così Cass. 5342/2019; ex aliis Cass. 5342/2019; Cass.
23157/2018; Cass. 28015/13, Cass. n. 21991/12)»; nel caso in esame, l'oggetto sociale risultante dall'esame della visura CCIAA, come da statuto (art. 4; doc 3 resistente) prevede espressamente lo svolgimento di attività agricole, di attività agricole per connessione ed attività squisitamente commerciali come LA COMPRAVENDITA, LA LOCAZIONE E
L'AFFITTO DI PODERI AGRICOLI, DI IMMOBILI RUSTICI E DI ALTRI IMMOBILI DA
DESTINARSI AD USO AGRICOLO;
L'ESECUZIONE DI OPERE DI MIGLIORAMENTO,
BONIFICA E RISTRUTTURAZIONE SIA DI TERRENI CHE DI FABBRICATI, MACCHINE E
IMPIANTI AD USO AGRICOLO;
L'ACQUISIZIONE O LA CONCESSIONE IN AFFITTO DI
AZIENDE AGRICOLE;
L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' DI AGRITURISMO, RICEZIONE ED
OSPITALITA', l'attività prevalente, come da visura CCIAA, è l'esercizio di
“COLTIVAZIONI AGRICOLE ASSOCIATE ALL'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE”; non vi è dubbio pertanto che la resistente, costituita in forma di società di capitali, in base allo statuto risulti esercitare anche attività commerciali e possa essere qualificata imprenditore commerciale in quanto società a responsabilità limitata;
-è stato altresì chiarito, nel vigore della Legge Fallimentare ma sulla base di principi estensibili alla disciplina dettata dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, che, con riguardo alla verifica dell'attività in concreto esercitata “l'art. 2135 cod. civile, emendato dal decreto legislativo 18 maggio 2001 n. 228 (che ha superato il vaglio di legittimità costituzionale, "in parte qua": Corte costituzionale 20 aprile 2012 n. 104) ricollega alla nozione di impresa agricola anche
l'attività diretta alla fornitura di beni o servizi mediante utilizzazione prevalente di attrezzature e risorse dell'azienda. E tuttavia, l'esonero dall'assoggettamento alle procedure fallimentare non può ritenersi incondizionato: venendo meno quando sia insussistente, di fatto, il collegamento funzionale con la terra, intesa come fattore produttivo, o quando le attività connesse di cui all'art.2135 cod. civ. assumano rilievo 3 decisamente prevalente, sproporzionato rispetto a quelle di coltivazione, allevamento e silvicoltura.
L'apprezzamento concreto della ricorrenza dei requisiti di connessione tra attività commerciali ed agricole
e della prevalenza di queste ultime, da condurre alla luce dell'art.2135, terzo comma, cod civile, è rimesso al giudice di merito;
restando insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata, immune da vizi logici. Va così negata la qualità di impresa agricola quando non risulti la diretta cura di alcun ciclo biologico, vegetale o animale;
pur se debba ritenersi superata una nozione meramente "fondiaria" dell'agricoltura, basata unicamente sulla centralità dell'elemento terriero (Cass., 10 novembre 2010
n.24995; Cass. 28 aprile 2005 n.8849). Entro questa cornice concettuale, il problema del riparto dell'onere della prova si risolve, in ultima analisi, sulla base della consueta distinzione tra fatti costitutivi
- a carico della parte istante per il fallimento - ed impeditivi: questi ultimi, riconducibili alla connessione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti ortofrutticoli con l'attività tipica di coltivazione di cui all'art.2135, primo comma cod. civile. Tale criterio distributivo in parte è previsto dalla stessa legge, per quanto concerne i requisiti dimensionali che delimitano la "no failure zone" (a rt. 1, secondo comma,
I. fa I I. ) ; in parte, dev'essere enucleato nel rispetto del canone della prossimità della prova, che identifica, nella specie, nell'imprenditore la parte onerata della dimostrazione di fatti o qualità esimenti a lui propri:
a pena, in caso contrario, di imposizione di una probatio diabolica, inesigibile dal creditore, impossibilitato ad accedere ad informazioni interne allo svolgimento della vita aziendale (cfr. Cass., sez. 6, 31 maggio
2011 n. 12023; Cass., sez. I, 20 agosto 2004, n. 16356, in tema di eccezione di esenzione da fallimento di impresa artigiana, secondo la previgente disciplina). E' bene chiarire, peraltro, che l'allegazione della natura agricola non integra un'eccezione in senso stretto;
cosicché al giudice competono pur sempre poteri istruttori officiosi, con ruolo di supplenza, anche in grado d'appello, giustificati dagli interessi di natura pubblicistica sottesi alla dichiarazione di fallimento (Cass, sez.1, 18 novembre 2011 n.24310; Cass., sez.1,17 marzo 1997, n.2323). Ma resta il fatto che, in assenza di prova della causa esimente, soccombe il soggetto che appaia rientrare, secondo i dati acquisiti nell'istruttoria prefallimentare, nel novero degli imprenditori commerciali” ( così Cass. 16614/2016; in senso conforme Cass. 1049/2021); sulla base del dettato dell'art 2135 cod civ. deve dunque escludersi che lo svolgimento di un'attività agricola ponga al riparo dalla liquidazione giudiziale l'impresa che svolga, nel contempo, anche un'attività di carattere commerciale;
quanto all'onere probatorio, chi sollecita la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale di un imprenditore agricolo è tenuto ad allegare e dimostrare l'esistenza di un'attività commerciale che si
4 affianchi all'attività agricola, affinché sia possibile constatare il ricorrere del presupposto richiesto dall'art. 121 CCII.; grava invece - ai sensi dell'art. 2697, comma II, cod. civ. ed anche in applicazione del generale principio di vicinanza della prova - su chi invochi l'esenzione dalla suddetta procedura liquidatoria, l'onere di provare lo svolgimento in concreto di attività agricola nonché la sussistenza delle condizioni per ricondurre l'attività commerciale svolta nell'ambito dell'art. 2135, comma III, cod. civ.
- tanto premesso, deve allora osservarsi come, nell'esercizio dei poteri istruttori officiosi, in considerazione della nota informativa n 380095/20 del 27 novembre 2020 con cui, nel precedente giudizio R.G. 3/2020, il NUCLEO DI POLIZIA ECONOMICA e
FINANZIARIA della , su impulso del PM in sede, ha Controparte_2
riconosciuto in capo alla resistente le caratteristiche proprie dell'impresa agricola, il
Collegio ha richiesto, con ordinanza del 23 aprile 2024, al suddetto NUCLEO DI
POLIZIA ECONOMICA e FINANZIARIA della , previa Controparte_2
acquisizione della documentazione ritenuta necessaria , di riferire in ordine all'attività imprenditoriale svolta da (c.f./p.iva Controparte_1
) con sede in 43126 Parma (PR), Via Provinciale Golese n. 39/114, P.IVA_3
verificando in particolare se permanessero le condizioni di cui alla nota informativa n
380095/20 del 27 novembre 2020 e se la resistente stesse svolgendo attività agricola
(coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse); in esito a tale accertamento , con informativa prot. 0192387/2024 del 3 giugno 2024, cui si rimanda, la ha, tra l'altro, escluso che la resistente ed il legale Controparte_2
rappresentante posseggano la qualifica di “imprenditore agricolo CP_3
professionale” rilevando altresì come la non risulti avere alcun bene di CP_1
proprietà; non risulti avere alcun terreno agricolo nella propria disponibilità, né di proprietà, né in locazione o in ragione di altri contratti;
non risulti allevare bestiame;
come a partire dal 2021 non abbia svolto Parte_3
alcuna operazione attiva e dal 2019 non disponga di personale dipendente;
ha infine concluso evidenziando come la resistente non svolga, almeno dal 2021, alcuna attività nell'ambito del settore agricolo;
di contro non sono stati forniti dalla resistente, elementi
5 idonei a confutare gli accertamenti di Polizia Giudiziaria, riguardando le produzioni documentali offerte in confutazione degli accertamenti eseguiti, situazioni venute ad esistenza successivamente al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale ( doc. 17, 18, 20) ed in ogni caso inidonee a provare lo svolgimento effettivo e continuativo di attività agricola o comunque lo svolgimento di attività agricola in misura prevalente rispetto allo svolgimento dell'attività commerciale connaturato al tipo sociale prescelto e risultante dallo statuto;
né sono altrimenti emersi elementi per ritenere che le attività esercitate dalla resistente abbiano avuto ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o all'allevamento di animali, e che quelle eventualmente dirette alla fornitura di beni o servizi siano avvenute mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell' attività agricola effettivamente e continuativamente esercitata. All'esito dell'istruttoria, a fronte della prova delle attività commerciali esercitate ed in carenza di prova della qualità di imprenditore agricolo di Parte_3
quest'ultima deve ritenersi assoggettabile alla disciplina della liquidazione giudiziale
[...]
in quanto imprenditore commerciale;
2.dagli atti acquisiti nel corso dell'istruttoria è riscontrabile che l'impresa ha un indebitamento superiore alla soglia di cui all'art. 49 co. V CCII;
3.non è emerso il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2 co. 1 lett. d) CCII (la resistente non deposita il bilancio d'esercizio a far data dal 31 dicembre 2018);
4.lo stato di insolvenza è definito dall'art. 2 co. 1 lett. b) CCII come “lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”, dando così continuità alla definizione elaborata dalla giurisprudenza nel vigore della precedente legge fallimentare che lo ravvisava “quando l'imprenditore non è in grado di adempiere regolarmente, tempestivamente e con mezzi normali alle proprie obbligazioni, per essere venute meno le condizioni di liquidità e di credito nelle quali deve trovarsi un'impresa
6 commerciale, anche se l'attivo superi eventualmente il passivo e non esistano conclamati inadempimenti esteriormente apprezzabili” (cfr. ex multis Cass. n. 7252/2014); nella vicenda in esame sussistono i presupposti e le condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale, in considerazione della grave situazione di dissesto in cui versa la debitrice, evincibile nel caso concreto: a) dagli inadempimenti denunciati in atti;
b) dall'esistenza di debiti erariali per euro 176.484,80 (v. informativa Agenzia delle Entrate Riscossione del
17 gennaio 2025); c) dalla presenza di plurime procedure esecutive avviate nel corso dell'ultimo biennio ( R.G. Es. 1369/2023; R.G. Es. 265/2019; v. informativa Cancelleria
Esecuzioni del 13 ottobre 2023); d) dall'omesso deposito (Cass. n. 19051/2011) dei bilanci
( l'ultimo depositato risale al 31 dicembre 2018); ritenuto di indicare come curatore il dott. , professionista in Persona_1
possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
P.Q.M.
visti ed applicati gli artt. 49 e 121 CCII,
DICHIARA
l'apertura della liquidazione giudiziale di Controparte_1
( ) con sede in 43126 Parma (PR), Via Provinciale Golese n. 39/114 in
[...] P.IVA_3
persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_4
( ); C.F._3
NOMINA
Giudice Delegato il dott. Enrico Vernizzi;
NOMINA
Curatore il dott. ) con studio in Persona_1 CodiceFiscale_4
VIA EDISON-VOLTA,25/A 43125 PARMA (PR) professionista in possesso dei requisiti di cui agli artt. 356 e ss. CCII;
ORDINA al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-bis del codice civile, i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e
7 IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39 CCII;
STABILISCE che l'adunanza, in cui si procederà all'esame dello stato passivo, abbia luogo davanti al
Giudice Delegato, nella residenza del Tribunale, il giorno 9 luglio 2025 ore 11.50;
ASSEGNA ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per la presentazione delle domande di insinuazione, con le modalità di cui all'art. 201 CCII;
AUTORIZZA
Il Curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;
ORDINA che il curatore proceda, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, all'apposizione dei sigilli sui beni mobili che si trovino presso la sede principale dell'impresa nonché su tutti gli altri beni dei falliti, ovunque essi si trovino, a norma dell'art. 193 CCII e che provveda, quindi, alla redazione dell'inventario secondo quanto stabilito dall'art. 195 CCII;
ORDINA che la presente sentenza venga comunicata e pubblicata ai sensi dell'art. 45 CCII.
Parma, 31 marzo 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Enrico Vernizzi Giacomo Cicciò
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