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Sentenza 6 giugno 2024
Sentenza 6 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 06/06/2024, n. 1122 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1122 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2024 |
Testo completo
R.G. 10912022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Venezia
Terza sezione civile
Composta da:
dr. ssa Rita Rigoni Presidente
dr. Enrico Stefani Giudice est.
dr. ssa Barbara Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nato a [...], in data [...], res. A Zanè (VI), via Vegri n. 65, Parte_1
assistito e rappresentato, per mandato rilasciato in primo grado, dagli Avv.ti Andrea Massalin e
Michela Gressoni, del Foro di Vicenza, studio in Schio (VI), via di Lugano n. 27, ivi elett. te dom.
to
Appellante
Versus
1 , quale titolare della ditta individuale Parte_2 Controparte_1
, corrente in Piove di Sacco (PD), via Scardovara n. 4, nato a Dolo (VE), in [...]
[...]
29.8.1959, res. In Piove di Sacco (PD), via Giotto nr. 17, assistito e rappresentato, per procura allegata alla comparsa di risposta di appello, dall'Avv.to Giuseppe Favaron, del Foro di Venezia,
studio in Mirano (VE), via Castellantico nr. 18, ivi elett. te dom. to
Appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per parte appellante.
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 2171/2021 pubblicata in data 30.11.2021, resa dal
Tribunale di Padova - dott. ssa Maria Federica Bonazza – nel procedimento n. 7046/2018 R.G.,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le conclusioni avanzate in prime cure:
in via preliminare preso atto di quanto esposto in premessa, visto ed applicato l'art. 283 c.p.c.,
disporsi la sospensione della p.e. del provvedimento impugnato.
In via istruttoria: ove non ritenuto superfluo per il fallimento della prova che incombeva su controparte, attrice sostanziale nel presente procedimento, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte e dispiegate nella memoria depositata ex art. 183 n. 2 che si intendono qui tutte integralmente richiamate.
In via principale e di merito.
Premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, confermarsi la revoca del D.I. opposto;
nel merito, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza impugnata,
2 accertati gli inadempimenti di parte convenuta quanto al dovere di diligenza e perizia che sulla stessa incombeva nell'espletamento dell'incarico conferito, dichiararsi risolto il contratto tra le parti e/o comunque dichiararsi nulla essere dovuto dall'attore opponente in dipendenza dei rapporti professionali intercorsi tra le parti dedotti in giudizio, riportati nella fattura n. 15 del 12.12.2017;
ancora nel merito disporsi la restituzione di tutte le somme versate dal in Parte_3
qualità di titolare dell'agenzia investigativa a titolo di acconto (euro 700) o per l'effetto CP_1
del D.I. Opposto o di provvedimenti emessi nel corso del presente procedimento;
in rigoroso subordine: definire l'esatto importo dovuto dal alla convenuta opposta e ciò sulla base Parte_1
anzitutto degli accordi contrattuali che devono considerarsi intercorsi tra le parti, in subordine in misura equa e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. In ogni caso con vittoria di competenze di causa e spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata.
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello intestata, previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
in via istruttoria rigettare la richiesta di accoglimento delle istanze probatorie formulate dall'appellante e non accolte in primo grado;
nel merito respingere il proposto appello ritenendo infondati in fatto e in diritto tutti i motivi sollevati, per gli argomenti qui siccome esposti e comprovati, e per l'effetto confermare in toto la sentenza gravata n. 2171/2021 del Tribunale di
Padova, con ogni pronuncia inerente e conseguente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In prime cure l'odierno appellante proponeva tempestiva opposizione a D.I. emesso dal Tribunale
di Padova, per la somma di euro 8.773, 42, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
3 somma ingiunta a titolo di corrispettivo per attività d'investigazione e di cui a fattura in atti emessa dall'opposta in data 12.12.2017. L'opponente lamentava che l'agenzia incaricata non aveva adempiuto al proprio incarico non svolgendo le attività per le quali aveva assunto impegno contrattuale, senza raggiungere alcun risultato, chiedendo la revoca dell'opposto decreto e la restituzione dell'acconto versato. In particolare, premesso che l'incarico aveva ad oggetto una attività investigativa sulla moglie dell'opponente che portasse alla luce l'esistenza di una conclamata relazione extraconiugale, con incarico ad hoc conferito in data 13.6.2017, causa la lamentata imperizia, nessun risultato concreto era stato raggiunto, laddove un amico dell'opponente era riuscito, sua sponte, a documentare detto tradimento, nel medesimo periodo oggetto dell'investigazione, sino a rivolgersi ad altra agenzia che per un importo inferiore aveva svolto con successo il medesimo incarico;
con contestazione, in ogni caso, estesa alle voci e ai costi addebitati, non trascurato che l'agenzia aveva trattenuto l'acconto di euro 700,00, non calcolato dall'ingiungente
, costituendosi, contestava quanto sopra deducendo di avere svolto il proprio incarico Parte_4
sino a quando ciò gli era stato consentito.
Negata la provvisoria esecuzione, il giudice, istruita la causa, con il solo interpello delle parti,
rigettava la domanda e revocato il decreto opposto in quanto ingiunto per una somma maggiore di quella dovuta, rigettava la domanda dell'opponente e condannava lo stesso al pagamento del minor importo di euro 7.675,88, oltre interessi dalla domanda al saldo e condanna alle spese del grado.
Il interpone appello avverso detta pronuncia per i seguenti motivi. Parte_1
1)Mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento come svolta in prime cure;
lamentava, in particolare, che, pur individuato, in primo grado, il fulcro della
4 questione controversa, ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, lo non Pt_2
aveva punto provato di avere adempiuto con diligenza quam suis agli obblighi contrattualmente assunti;
che (I, I), errata, insufficiente e/o contraddittoria era la resa motivazione sul punto, ovvero essa era del tutto carente e per l'effetto nulla, non essendo stata esplicitata la ratio decidendi, né
indicati gli elementi ritenuti probanti l'adempimento; che era stato solo valorizzato, quale dato,
quanto detto dall'appellante in sede di interpello ove questi aveva dichiarato che la controparte lo aggiornava sulle attività eseguite;
che (I.II) errata era la valutazione degli elementi emersi in corso di causa, con motivazione contraddittoria e illogica;
che incongrua era l'affermazione per la quale il fatto di essersi, infine, rivolto ad altra agenzia, confermasse che i risultati modesti ottenuti dalla opposta non dipendessero, quand'anche modesti, da negligenza ma da scelte dell'opponente medesimo;
che neppure v'era prova dell'effettivo esercizio dell'attività di cui all'incarico secondo standard ritenuto, erroneamente, diligente;
che, contrariamente a quanto ritenuto, l'esponente aveva fornito piena collaborazione e informazioni puntuali utili al raggiungimento dello scopo, poi raggiunto con mezzi semplici da un amico e da altra agenzia,; che in sintesi, anche le prove offerte e la documentazione di causa, provavano, contrariamente a quanto ritenuto, che non era stata espletata l'attività di cui al conferito incarico con la diligenza dovuta ex art.1176 II comma c.c.;
che lo non aveva impiegato i mezzi idonei per espletare un incarico, invero, semplice sia Pt_2
per quanto sopra esposto sia perché la relazione extraconiugale era palese e non nascosta dalla coniuge;
che lo si era limitato a fotografare la moglie dell'appellante in parcheggi, senza Pt_2
scendere dalla autovettura, non aveva svolto pedinamenti o appostamenti presso l'abitazione dell'amante (presunto tale), abbandonando la “postazione” proprio nell'occasione, citata,
dell'assunto immortalamento (in modo quasi casuale da parte di un amico dell'appellante), del
5 tradimento;
che solo alcune uscite erano state documentate e che nessuna attività era stata svolta nei momenti più utili ai fini dell'incarico, con sostanziale inerzia e negligenza;
che gli input forniti dall'esponente, a mezzo dei numerosi messaggi in atti, (prodotti da entrambe le parti), erano stati trascurati;
che (I.III), le non ammesse circostanze dedotte nei capitoli di prova, erano, al contrario di quanto ritenuto, determinanti ai fini di causa, anche con riferimento alle fotografie scattate all'amico, nel centro della località Thiene (VI).
Con ulteriore motivo (sub. II) l'appellante contesta anche l'ambito delle somme riconosciute e
(II.I), l'omessa motivazione a riguardo non essendo stata presa in considerazione, senza relativa motivazione ad hoc, quanto contestato in merito all'arbitraria determinazione dei costi orari e delle voci di spesa, la debenza delle spese di trasferta, nonché la mancata considerazione di un forfait,
in tesi appellante, concordato tra le parti quale limite di spesa, atteso che le stesse parti,
“messaggiando”, interloquivano più volte su un badget di spesa da non superare e da intendersi quale reale prezzo concordato;
l'incongruenza dei prezzi praticati rispetto ad altre agenzie;
l'assurda determinazione del costo da parte della appellata per il noleggio di un rilevatore satellitare.
Lamenta, ancora, l'appellante l'errata valutazione della prova e/o la falsa applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c., anche con riferimento al quantum richiesto;
che, semmai, la prova poteva ritenersi raggiunta nei soli limiti di quanto riconosciuto (euro 2.000,00 come da interpello formale dell'esponente in prime cure), ovvero, ai sensi del disposto dell'art. 2233 II comma c.c., secondo la corretta valutazione della quantità e qualità del lavoro prestato effettivamente, anche non trascurando l'esigua somma richiesta da altra agenzia (euro 800,00). Richiamava, sul punto, il
quantum, le deduzioni di prime cure (cfr. pag. 23 dell'atto di appello).
6 Parte appellata contestava quanto sopra.
Quanto primo motivo, in particolare, contestava la censura generica mossa alla resa motivazione,
in quanto sintetica e condivisibile e idonea a consentire le ragioni della decisione;
che gli atti di causa provavano la diligenza spesa dall'esponente nell'espletamento dell'incarico; deduceva che l'incarico, inizialmente, era previsto per la durata di due settimane;
che sulla base degli accordi il cliente doveva coordinarsi con l'agenzia fornendo utili informazioni sugli spostamenti della moglie, anche per motivi economici, attesa la distanza tra la sede dell'agenzia e i luoghi frequentati dalla moglie del committente, così al fine di limitare anche le spese per le trasferte;
che aveva svolto l'incarico secondo i canoni della deontologia professionale, concordando con il cliente gli spostamenti, proprio per evitare viaggi a vuoto, come si evinceva dalle numerose comunicazioni tra le parti a mezzo informatico;
che il GPS era stato installato il giorno stesso dell'incarico; che l'esponente aveva informato la controparte circa l'assenza di spostamenti rilevanti;
che lo stesso aveva comunicato in data 26.6.2017 che il presunto amante della di lui moglie si trovava Parte_1
all'estero per lavoro;
che dopo due settimane, in assenza di riscontri, anche per quanto sopra, il chiedeva di confrontarsi sul da farsi, prima di superare il budget, conseguendo accordo Parte_1
per proseguire nell'incarico ancora per altre due settimane, sicché lo stesso era al Parte_1
corrente di quanto di rilievo e decideva autonomamente di non revocare l'incarico; che le modalità
di gestione dell'incarico, sempre note, non erano mai state contestate, sino all'invio della relazione conclusiva;
che irrilevante era il mancato raggiungimento dello scopo, in fatto e in diritto;
che lo stesso aveva ammesso, dopo avere dedotto l'opposto in atto di citazione, che esisteva Parte_1
un accordo, anche su un budget di spesa per la somma di euro 3.500,00 oltre IVA e non già di euro
2.000,00, come riferito in sede di interpello, così per le due settimane inizialmente previste.
7 Quanto alle censure afferenti la mancata ammissione dei mezzi prova, lo , nella spesa qualità, Pt_2
ne ribadiva la rilevanza, trattandosi di atti e fatti afferenti soggetti terzi non attinenti la prestazione dell'appellato e la sua diligenza nello svolgimento dell'incarico.
In merito al secondo motivo di appello, sul quantum, ribadiva che v'era un accordo sul budget e che il si era informato, già dopo due settimane, circa la possibilità di un superamento;
Parte_1
che il tariffario era stato sottoposto all'attenzione del;
che era stato accordato uno sconto Parte_1
rilevante, poi applicato, rispetto al tariffario medesimo che il costo delle trasferte era noto a controparte, come si evinceva dalle numerose comunicazioni tra e circa i tempi Parte_1 Pt_2
delle “uscite” (se utili o meno in base alle informazioni del medesimo); che, con mail Parte_1
22.8.2017, l'appellante aveva formalizzato la volontà di pagare il dovuto, una volta avuta la relativa documentazione;
che i limiti tariffari applicati erano approvati dalla Prefettura, anche allo scopo di evitare concorrenza sleale;
che i prezzi ivi indicati ben potevano ritenersi congrui;
che nulla era stato dimostrato in merito alla effettiva attività svolta, dall'Adler, salva una fattura, sicché ogni confronto tra quanto in tesi ad essa corrisposto era inconferente e irrilevante.
Contestava, nello specifico, le altrui deduzioni, sempre in punto quantum, quanto alle singole voci di spesa.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa era trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, nei limiti di ragione, e per quanto si dirà, merita parziale accoglimento.
In merito al primo articolato motivo di censura, osserva il Collegio, esso è infondato.
Ferma l'ovvia natura dell'obbligazione per cui è causa e il metro di diligenza esigibile, deve ritenersi che l'appellata ha svolto diligentemente l'incarico, pur non ottenendo il risultato, così
8 come è provato da tutti gli atti di causa, segnatamente le numerose comunicazioni tra le parti in corso di esecuzione del contratto, (Cfr., tra gli altri, i documenti allegati ricorso monitorio,
documenti nn.2), 3), 7), 13) fascicolo di parte appellata e documenti n. 4), nonchè 6) – 10) dimessi dall'appellante, aventi ad oggetto (anche) nello specifico il quomodo (dove andare o non andare per assenza della moglie in tesi fedifraga, come si evince, appunto, dal doc. n. 4) di parte appellante). Così come si evince, anche dalle numerose fotografie dimesse anche in questa sede dall'appellante, tutte recanti l'indicazione dell'ora e della data dello “scatto”, comprovanti l'effettività della prestazione.
Del pari, è palesemente provata la collaborazione dell'appellato per ottimizzare i costi dei servizi,
non svolgendone di inutili, attesa l'assenza della donna e del di lei presunto amante, per una settimana circa. nonché, proprio in conseguenza dei costanti contatti tra le parti, finalizzate con chiarezza a rendere e raccogliere informazioni che rendessero inutile un determinato viaggio e/o appostamento,
A monte, è altrettanto innegabile, che l'incarico fu conferito, sebbene, e ciò rileva ai fini di cui si dirà, non è punto provato un accordo sul costo della prestazione, salvo il budget iniziale, non oggetto di chiara determinazione, da riferirsi alle due settimane di “osservazione” oggetto iniziale di accordo.
Del pari provata è la dazione di un acconto che, dunque, si osserva, non deve essere restituito in forza dell'inadempimento e della invocata (implicitamente) risoluzione per inadempimento,
Del pari, sono infondate le doglianze in punto mancanza di istruttoria, oltre a quella esperita e di cui si dirà.
Le prove offerte sull'intervento di altra agenzia investigativa sono irrilevanti: in atti v'è una sola
9 fattura e la durata dell'incarico che si assume eseguito con successo, non è punto provato dalle fotografie (Adler) in atti.
In termini generali le fotografie prodotte e oggetto di deduzione non provano invero alcunché (tutte quelle in atti).
Si tratta, al più, di raffigurazioni, scarsamente “leggibili”, probanti un incontro o più incontri, che quand'anche avvenuti in presenza dei figli del e della di lui moglie, certo non illustrano Parte_1
effusioni di specie, astrattamente apprezzabili ai fini di un tradimento.
Peraltro è lo stesso appellante che deduce la pubblicità della frequentazione sicché anche da questo punto di vista, per le ragioni esposte, non appaiono circostanze di prova rilevanti.
Analoghe considerazioni riguardano l'intervento casuale (così è dedotto) dell'amico dell'appellante, che avrebbe immortalato fatti rilevanti in punto infedeltà palese. Tuttavia, a ben vedere, la capitolazione istruttoria non tocca punto fotografie o quanto visto direttamente dal detto terzo con efficacia rilevante ai fini di causa. E sono le stesse fotografie, in tesi, scattate dall'amico,
certo , che non mostrano, come detto, nulla di rilevante. Per_1
Certamente il teste avrebbe potuto, semmai, confermare, quanto capitolato ovvero che la moglie del e il presunto amante si incontrarono in una precisa data e luogo, ma nulla più. Parte_1
Condivisibile è, dunque, il giudizio reso in prime cure in punto irrilevanza dei capitoli di prova in questione.
Si tratta, nello specifico, dei capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) della memoria ex art. 186 comma IV n. 2
prodotta in prime cure dall'allora opponente;
ebbene, proprio la lettura dei capitoli di prova in questione (8 – 11), in uno con la valutazione delle fotografie dimesse, nulla prova, se non quanto già esposto.
10 Invero la capitolazione istruttoria sembrerebbe più mirata, e tale, in ogni caso, è l'unica valutazione ragionevole, a provare che alla “attività” dell'amico non corrispondeva, negli stessi luoghi e alle stesse ore, attività dello , che pacificamente, come dedotto, ebbe a interrompere l'attività di Pt_2
appostamento prima dell'arrivo del . Per_1
Ma si è già osservato che la prova della diligente esecuzione dell'incarico, come pacifico, perché
documentato, è il conferimento dell'incarico, è stata ampiamente fornita dallo . Pt_2
Ciò detto si ritiene, per quanto di ragione, fondata la doglianza in punto quantum pur oggetto di motivo, valutato esso, in uno con la subordinata richiesta di corretta quantificazione del dovuto anche in via equitativa.
I punti fermi e chiari dei quali si è fatta anticipazione sono i seguenti.
L'incarico fu conferito.
Venne versato un acconto di euro 700,00.
Non venne stabilito alcun prezzo, né v'è prova che l'allora opposta ebbe a riferire di avere intenzione di applicare il tariffario pubblico, poi, in effetti applicato, seppur con uno sconto sostanziale.
Ed è pacifico che l'incarico riguardava inizialmente due settimane;
che si protrasse per altre due settimane, con l'altrettanto pacifica non esecuzione di attività nella settimana di assenza e presenza all'estero del presunto amante della moglie dell'appellante.
L'attività, durò, in sostanza per circa tre settimane (“detraendo” i giorni, citati, di sostanziale mancata attività).
La ragionevole durata dell'incarico, ovvero l'effettivo svolgimento di attività rilevante, può
ritenersi, infatti, limitato a tre settimane circa. atteso che nel periodo 26.6.2017 – 1.7.2017 lo
11 si recò solo una volta a Thiene. Pt_2
E' pacifico, come detto, che fu versato un acconto e si parlò (più di una volta), di un budget
(complessivo e da riferirsi alle sole due settimane inizialmente oggetto di accordo).
Le predette circostanze, in uno valutate, provano, con ogni ragionevolezza, che l'acconto si riferiva ad un complessivo budget (del superamento del quale si preoccupava il conferente l'incarico, come pacificamente emerge dagli atti), ambito del quale, tuttavia, era ed è oggetto di prova onerante il creditore, parte appellata.
In sostanza, l'invio della fattura basata, (seppur con sconto), sul tariffario “prefettizio” non implica che il dovuto debba essere ricavato necessariamente, attesa la prova di esistenza di accordo a
forfait, dal medesimo e inoltre, proprio il riferimento a detto budget, induce a ritenere che fosse comune volontà delle parti non fare riferimento a tabelle di specie.
Così, in parte, ma per quanto di ragione, con rilevanza, si desume, dall'esito degli interpelli di prime cure e dalla differenza di cifra indicata dalle parti (somma da intendersi quale ambito di spesa per due settimane di incarico).
Premesso che l'importo non fu concordato per iscritto e che della sua consistenza concreta non si fa mai riferimento nelle conversazioni tra le parti, atteso quanto sopra in punto onere probatorio,
ritiene la Corte che l'ambito del budget bi – settimanale, non possa che desumersi dalla
“confessione”, dell'appellante che indica la somma capitale in euro 2.000,00.
Atteso che l'incarico ebbe a protrarsi, fatto pacifico, per due settimane con la “pausa” predetta,
anche in via equitativa, come pur richiesto subordinatamente dall'appellante, si determina la somma complessiva, con semplice equazione, in euro 3000,00, oltre la concordata IVA, somma da ritenersi dovuta al netto dell'acconto versato. Somma, inoltre, da maggiorarsi degli interessi al
12 tasso legali dal dovuto al saldo effettivo.
Quanto al regime delle spese, attesa la condotta pre processuale e processuale delle parti, l'esito della controversia, (parte in allora opponente negava l'esistenza di un accordo, deduceva l'altrui inadempimento pur essendo in continuo e stretto rapporto con la agenzia ovvero con lo che, Pt_2
appunto, diligentemente, eseguiva il contratto e si coordinava anche allo scopo di ottimizzare i costi;
laddove parte ingiungente oggi appellata si richiamava alle tabelle citate, certo non vincolanti, pur essendo al corrente dell'esistenza di un budget, sebbene dalla stessa parte indicata nella maggior somma di euro 3.500,00, da ritenersi, in ogni caso quale indice di un accordo a
forfait), ebbene, sussistano giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 3.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 20.5.2024
Il giudice est. Il Presidente
Dr. Enrico Stefani dr.ssa Rita Rigoni
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Venezia
Terza sezione civile
Composta da:
dr. ssa Rita Rigoni Presidente
dr. Enrico Stefani Giudice est.
dr. ssa Barbara Gallo Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa promossa da:
, nato a [...], in data [...], res. A Zanè (VI), via Vegri n. 65, Parte_1
assistito e rappresentato, per mandato rilasciato in primo grado, dagli Avv.ti Andrea Massalin e
Michela Gressoni, del Foro di Vicenza, studio in Schio (VI), via di Lugano n. 27, ivi elett. te dom.
to
Appellante
Versus
1 , quale titolare della ditta individuale Parte_2 Controparte_1
, corrente in Piove di Sacco (PD), via Scardovara n. 4, nato a Dolo (VE), in [...]
[...]
29.8.1959, res. In Piove di Sacco (PD), via Giotto nr. 17, assistito e rappresentato, per procura allegata alla comparsa di risposta di appello, dall'Avv.to Giuseppe Favaron, del Foro di Venezia,
studio in Mirano (VE), via Castellantico nr. 18, ivi elett. te dom. to
Appellato
causa trattenuta in decisione all'udienza del 16.10.2023 sulle seguenti conclusioni delle parti costituite.
Per parte appellante.
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello di Venezia adita, contrariis reiectis, in accoglimento del presente appello e in riforma dell'impugnata sentenza n. 2171/2021 pubblicata in data 30.11.2021, resa dal
Tribunale di Padova - dott. ssa Maria Federica Bonazza – nel procedimento n. 7046/2018 R.G.,
accogliere, per i motivi tutti dedotti in narrativa, le conclusioni avanzate in prime cure:
in via preliminare preso atto di quanto esposto in premessa, visto ed applicato l'art. 283 c.p.c.,
disporsi la sospensione della p.e. del provvedimento impugnato.
In via istruttoria: ove non ritenuto superfluo per il fallimento della prova che incombeva su controparte, attrice sostanziale nel presente procedimento, si insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie non accolte e dispiegate nella memoria depositata ex art. 183 n. 2 che si intendono qui tutte integralmente richiamate.
In via principale e di merito.
Premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, confermarsi la revoca del D.I. opposto;
nel merito, premessi gli accertamenti e le declaratorie del caso, in riforma della sentenza impugnata,
2 accertati gli inadempimenti di parte convenuta quanto al dovere di diligenza e perizia che sulla stessa incombeva nell'espletamento dell'incarico conferito, dichiararsi risolto il contratto tra le parti e/o comunque dichiararsi nulla essere dovuto dall'attore opponente in dipendenza dei rapporti professionali intercorsi tra le parti dedotti in giudizio, riportati nella fattura n. 15 del 12.12.2017;
ancora nel merito disporsi la restituzione di tutte le somme versate dal in Parte_3
qualità di titolare dell'agenzia investigativa a titolo di acconto (euro 700) o per l'effetto CP_1
del D.I. Opposto o di provvedimenti emessi nel corso del presente procedimento;
in rigoroso subordine: definire l'esatto importo dovuto dal alla convenuta opposta e ciò sulla base Parte_1
anzitutto degli accordi contrattuali che devono considerarsi intercorsi tra le parti, in subordine in misura equa e proporzionata alla quantità ed alla qualità del lavoro prestato. In ogni caso con vittoria di competenze di causa e spese di entrambi i gradi del giudizio.
Per parte appellata.
Voglia l'Ecc. Ma Corte di Appello intestata, previa ogni declaratoria occorrenda e contrariis reiectis: in via preliminare: rigettare la richiesta di sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata;
in via istruttoria rigettare la richiesta di accoglimento delle istanze probatorie formulate dall'appellante e non accolte in primo grado;
nel merito respingere il proposto appello ritenendo infondati in fatto e in diritto tutti i motivi sollevati, per gli argomenti qui siccome esposti e comprovati, e per l'effetto confermare in toto la sentenza gravata n. 2171/2021 del Tribunale di
Padova, con ogni pronuncia inerente e conseguente.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
In prime cure l'odierno appellante proponeva tempestiva opposizione a D.I. emesso dal Tribunale
di Padova, per la somma di euro 8.773, 42, oltre interessi e spese del procedimento monitorio,
3 somma ingiunta a titolo di corrispettivo per attività d'investigazione e di cui a fattura in atti emessa dall'opposta in data 12.12.2017. L'opponente lamentava che l'agenzia incaricata non aveva adempiuto al proprio incarico non svolgendo le attività per le quali aveva assunto impegno contrattuale, senza raggiungere alcun risultato, chiedendo la revoca dell'opposto decreto e la restituzione dell'acconto versato. In particolare, premesso che l'incarico aveva ad oggetto una attività investigativa sulla moglie dell'opponente che portasse alla luce l'esistenza di una conclamata relazione extraconiugale, con incarico ad hoc conferito in data 13.6.2017, causa la lamentata imperizia, nessun risultato concreto era stato raggiunto, laddove un amico dell'opponente era riuscito, sua sponte, a documentare detto tradimento, nel medesimo periodo oggetto dell'investigazione, sino a rivolgersi ad altra agenzia che per un importo inferiore aveva svolto con successo il medesimo incarico;
con contestazione, in ogni caso, estesa alle voci e ai costi addebitati, non trascurato che l'agenzia aveva trattenuto l'acconto di euro 700,00, non calcolato dall'ingiungente
, costituendosi, contestava quanto sopra deducendo di avere svolto il proprio incarico Parte_4
sino a quando ciò gli era stato consentito.
Negata la provvisoria esecuzione, il giudice, istruita la causa, con il solo interpello delle parti,
rigettava la domanda e revocato il decreto opposto in quanto ingiunto per una somma maggiore di quella dovuta, rigettava la domanda dell'opponente e condannava lo stesso al pagamento del minor importo di euro 7.675,88, oltre interessi dalla domanda al saldo e condanna alle spese del grado.
Il interpone appello avverso detta pronuncia per i seguenti motivi. Parte_1
1)Mancato accoglimento della domanda di risoluzione del contratto per inadempimento come svolta in prime cure;
lamentava, in particolare, che, pur individuato, in primo grado, il fulcro della
4 questione controversa, ebbene, contrariamente a quanto ritenuto dal giudicante, lo non Pt_2
aveva punto provato di avere adempiuto con diligenza quam suis agli obblighi contrattualmente assunti;
che (I, I), errata, insufficiente e/o contraddittoria era la resa motivazione sul punto, ovvero essa era del tutto carente e per l'effetto nulla, non essendo stata esplicitata la ratio decidendi, né
indicati gli elementi ritenuti probanti l'adempimento; che era stato solo valorizzato, quale dato,
quanto detto dall'appellante in sede di interpello ove questi aveva dichiarato che la controparte lo aggiornava sulle attività eseguite;
che (I.II) errata era la valutazione degli elementi emersi in corso di causa, con motivazione contraddittoria e illogica;
che incongrua era l'affermazione per la quale il fatto di essersi, infine, rivolto ad altra agenzia, confermasse che i risultati modesti ottenuti dalla opposta non dipendessero, quand'anche modesti, da negligenza ma da scelte dell'opponente medesimo;
che neppure v'era prova dell'effettivo esercizio dell'attività di cui all'incarico secondo standard ritenuto, erroneamente, diligente;
che, contrariamente a quanto ritenuto, l'esponente aveva fornito piena collaborazione e informazioni puntuali utili al raggiungimento dello scopo, poi raggiunto con mezzi semplici da un amico e da altra agenzia,; che in sintesi, anche le prove offerte e la documentazione di causa, provavano, contrariamente a quanto ritenuto, che non era stata espletata l'attività di cui al conferito incarico con la diligenza dovuta ex art.1176 II comma c.c.;
che lo non aveva impiegato i mezzi idonei per espletare un incarico, invero, semplice sia Pt_2
per quanto sopra esposto sia perché la relazione extraconiugale era palese e non nascosta dalla coniuge;
che lo si era limitato a fotografare la moglie dell'appellante in parcheggi, senza Pt_2
scendere dalla autovettura, non aveva svolto pedinamenti o appostamenti presso l'abitazione dell'amante (presunto tale), abbandonando la “postazione” proprio nell'occasione, citata,
dell'assunto immortalamento (in modo quasi casuale da parte di un amico dell'appellante), del
5 tradimento;
che solo alcune uscite erano state documentate e che nessuna attività era stata svolta nei momenti più utili ai fini dell'incarico, con sostanziale inerzia e negligenza;
che gli input forniti dall'esponente, a mezzo dei numerosi messaggi in atti, (prodotti da entrambe le parti), erano stati trascurati;
che (I.III), le non ammesse circostanze dedotte nei capitoli di prova, erano, al contrario di quanto ritenuto, determinanti ai fini di causa, anche con riferimento alle fotografie scattate all'amico, nel centro della località Thiene (VI).
Con ulteriore motivo (sub. II) l'appellante contesta anche l'ambito delle somme riconosciute e
(II.I), l'omessa motivazione a riguardo non essendo stata presa in considerazione, senza relativa motivazione ad hoc, quanto contestato in merito all'arbitraria determinazione dei costi orari e delle voci di spesa, la debenza delle spese di trasferta, nonché la mancata considerazione di un forfait,
in tesi appellante, concordato tra le parti quale limite di spesa, atteso che le stesse parti,
“messaggiando”, interloquivano più volte su un badget di spesa da non superare e da intendersi quale reale prezzo concordato;
l'incongruenza dei prezzi praticati rispetto ad altre agenzie;
l'assurda determinazione del costo da parte della appellata per il noleggio di un rilevatore satellitare.
Lamenta, ancora, l'appellante l'errata valutazione della prova e/o la falsa applicazione del disposto dell'art. 2697 c.c., anche con riferimento al quantum richiesto;
che, semmai, la prova poteva ritenersi raggiunta nei soli limiti di quanto riconosciuto (euro 2.000,00 come da interpello formale dell'esponente in prime cure), ovvero, ai sensi del disposto dell'art. 2233 II comma c.c., secondo la corretta valutazione della quantità e qualità del lavoro prestato effettivamente, anche non trascurando l'esigua somma richiesta da altra agenzia (euro 800,00). Richiamava, sul punto, il
quantum, le deduzioni di prime cure (cfr. pag. 23 dell'atto di appello).
6 Parte appellata contestava quanto sopra.
Quanto primo motivo, in particolare, contestava la censura generica mossa alla resa motivazione,
in quanto sintetica e condivisibile e idonea a consentire le ragioni della decisione;
che gli atti di causa provavano la diligenza spesa dall'esponente nell'espletamento dell'incarico; deduceva che l'incarico, inizialmente, era previsto per la durata di due settimane;
che sulla base degli accordi il cliente doveva coordinarsi con l'agenzia fornendo utili informazioni sugli spostamenti della moglie, anche per motivi economici, attesa la distanza tra la sede dell'agenzia e i luoghi frequentati dalla moglie del committente, così al fine di limitare anche le spese per le trasferte;
che aveva svolto l'incarico secondo i canoni della deontologia professionale, concordando con il cliente gli spostamenti, proprio per evitare viaggi a vuoto, come si evinceva dalle numerose comunicazioni tra le parti a mezzo informatico;
che il GPS era stato installato il giorno stesso dell'incarico; che l'esponente aveva informato la controparte circa l'assenza di spostamenti rilevanti;
che lo stesso aveva comunicato in data 26.6.2017 che il presunto amante della di lui moglie si trovava Parte_1
all'estero per lavoro;
che dopo due settimane, in assenza di riscontri, anche per quanto sopra, il chiedeva di confrontarsi sul da farsi, prima di superare il budget, conseguendo accordo Parte_1
per proseguire nell'incarico ancora per altre due settimane, sicché lo stesso era al Parte_1
corrente di quanto di rilievo e decideva autonomamente di non revocare l'incarico; che le modalità
di gestione dell'incarico, sempre note, non erano mai state contestate, sino all'invio della relazione conclusiva;
che irrilevante era il mancato raggiungimento dello scopo, in fatto e in diritto;
che lo stesso aveva ammesso, dopo avere dedotto l'opposto in atto di citazione, che esisteva Parte_1
un accordo, anche su un budget di spesa per la somma di euro 3.500,00 oltre IVA e non già di euro
2.000,00, come riferito in sede di interpello, così per le due settimane inizialmente previste.
7 Quanto alle censure afferenti la mancata ammissione dei mezzi prova, lo , nella spesa qualità, Pt_2
ne ribadiva la rilevanza, trattandosi di atti e fatti afferenti soggetti terzi non attinenti la prestazione dell'appellato e la sua diligenza nello svolgimento dell'incarico.
In merito al secondo motivo di appello, sul quantum, ribadiva che v'era un accordo sul budget e che il si era informato, già dopo due settimane, circa la possibilità di un superamento;
Parte_1
che il tariffario era stato sottoposto all'attenzione del;
che era stato accordato uno sconto Parte_1
rilevante, poi applicato, rispetto al tariffario medesimo che il costo delle trasferte era noto a controparte, come si evinceva dalle numerose comunicazioni tra e circa i tempi Parte_1 Pt_2
delle “uscite” (se utili o meno in base alle informazioni del medesimo); che, con mail Parte_1
22.8.2017, l'appellante aveva formalizzato la volontà di pagare il dovuto, una volta avuta la relativa documentazione;
che i limiti tariffari applicati erano approvati dalla Prefettura, anche allo scopo di evitare concorrenza sleale;
che i prezzi ivi indicati ben potevano ritenersi congrui;
che nulla era stato dimostrato in merito alla effettiva attività svolta, dall'Adler, salva una fattura, sicché ogni confronto tra quanto in tesi ad essa corrisposto era inconferente e irrilevante.
Contestava, nello specifico, le altrui deduzioni, sempre in punto quantum, quanto alle singole voci di spesa.
Rigettata l'istanza cautelare, la causa era trattenuta in decisione sulle epigrafate conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, nei limiti di ragione, e per quanto si dirà, merita parziale accoglimento.
In merito al primo articolato motivo di censura, osserva il Collegio, esso è infondato.
Ferma l'ovvia natura dell'obbligazione per cui è causa e il metro di diligenza esigibile, deve ritenersi che l'appellata ha svolto diligentemente l'incarico, pur non ottenendo il risultato, così
8 come è provato da tutti gli atti di causa, segnatamente le numerose comunicazioni tra le parti in corso di esecuzione del contratto, (Cfr., tra gli altri, i documenti allegati ricorso monitorio,
documenti nn.2), 3), 7), 13) fascicolo di parte appellata e documenti n. 4), nonchè 6) – 10) dimessi dall'appellante, aventi ad oggetto (anche) nello specifico il quomodo (dove andare o non andare per assenza della moglie in tesi fedifraga, come si evince, appunto, dal doc. n. 4) di parte appellante). Così come si evince, anche dalle numerose fotografie dimesse anche in questa sede dall'appellante, tutte recanti l'indicazione dell'ora e della data dello “scatto”, comprovanti l'effettività della prestazione.
Del pari, è palesemente provata la collaborazione dell'appellato per ottimizzare i costi dei servizi,
non svolgendone di inutili, attesa l'assenza della donna e del di lei presunto amante, per una settimana circa. nonché, proprio in conseguenza dei costanti contatti tra le parti, finalizzate con chiarezza a rendere e raccogliere informazioni che rendessero inutile un determinato viaggio e/o appostamento,
A monte, è altrettanto innegabile, che l'incarico fu conferito, sebbene, e ciò rileva ai fini di cui si dirà, non è punto provato un accordo sul costo della prestazione, salvo il budget iniziale, non oggetto di chiara determinazione, da riferirsi alle due settimane di “osservazione” oggetto iniziale di accordo.
Del pari provata è la dazione di un acconto che, dunque, si osserva, non deve essere restituito in forza dell'inadempimento e della invocata (implicitamente) risoluzione per inadempimento,
Del pari, sono infondate le doglianze in punto mancanza di istruttoria, oltre a quella esperita e di cui si dirà.
Le prove offerte sull'intervento di altra agenzia investigativa sono irrilevanti: in atti v'è una sola
9 fattura e la durata dell'incarico che si assume eseguito con successo, non è punto provato dalle fotografie (Adler) in atti.
In termini generali le fotografie prodotte e oggetto di deduzione non provano invero alcunché (tutte quelle in atti).
Si tratta, al più, di raffigurazioni, scarsamente “leggibili”, probanti un incontro o più incontri, che quand'anche avvenuti in presenza dei figli del e della di lui moglie, certo non illustrano Parte_1
effusioni di specie, astrattamente apprezzabili ai fini di un tradimento.
Peraltro è lo stesso appellante che deduce la pubblicità della frequentazione sicché anche da questo punto di vista, per le ragioni esposte, non appaiono circostanze di prova rilevanti.
Analoghe considerazioni riguardano l'intervento casuale (così è dedotto) dell'amico dell'appellante, che avrebbe immortalato fatti rilevanti in punto infedeltà palese. Tuttavia, a ben vedere, la capitolazione istruttoria non tocca punto fotografie o quanto visto direttamente dal detto terzo con efficacia rilevante ai fini di causa. E sono le stesse fotografie, in tesi, scattate dall'amico,
certo , che non mostrano, come detto, nulla di rilevante. Per_1
Certamente il teste avrebbe potuto, semmai, confermare, quanto capitolato ovvero che la moglie del e il presunto amante si incontrarono in una precisa data e luogo, ma nulla più. Parte_1
Condivisibile è, dunque, il giudizio reso in prime cure in punto irrilevanza dei capitoli di prova in questione.
Si tratta, nello specifico, dei capitoli 6), 7), 8), 9) e 10) della memoria ex art. 186 comma IV n. 2
prodotta in prime cure dall'allora opponente;
ebbene, proprio la lettura dei capitoli di prova in questione (8 – 11), in uno con la valutazione delle fotografie dimesse, nulla prova, se non quanto già esposto.
10 Invero la capitolazione istruttoria sembrerebbe più mirata, e tale, in ogni caso, è l'unica valutazione ragionevole, a provare che alla “attività” dell'amico non corrispondeva, negli stessi luoghi e alle stesse ore, attività dello , che pacificamente, come dedotto, ebbe a interrompere l'attività di Pt_2
appostamento prima dell'arrivo del . Per_1
Ma si è già osservato che la prova della diligente esecuzione dell'incarico, come pacifico, perché
documentato, è il conferimento dell'incarico, è stata ampiamente fornita dallo . Pt_2
Ciò detto si ritiene, per quanto di ragione, fondata la doglianza in punto quantum pur oggetto di motivo, valutato esso, in uno con la subordinata richiesta di corretta quantificazione del dovuto anche in via equitativa.
I punti fermi e chiari dei quali si è fatta anticipazione sono i seguenti.
L'incarico fu conferito.
Venne versato un acconto di euro 700,00.
Non venne stabilito alcun prezzo, né v'è prova che l'allora opposta ebbe a riferire di avere intenzione di applicare il tariffario pubblico, poi, in effetti applicato, seppur con uno sconto sostanziale.
Ed è pacifico che l'incarico riguardava inizialmente due settimane;
che si protrasse per altre due settimane, con l'altrettanto pacifica non esecuzione di attività nella settimana di assenza e presenza all'estero del presunto amante della moglie dell'appellante.
L'attività, durò, in sostanza per circa tre settimane (“detraendo” i giorni, citati, di sostanziale mancata attività).
La ragionevole durata dell'incarico, ovvero l'effettivo svolgimento di attività rilevante, può
ritenersi, infatti, limitato a tre settimane circa. atteso che nel periodo 26.6.2017 – 1.7.2017 lo
11 si recò solo una volta a Thiene. Pt_2
E' pacifico, come detto, che fu versato un acconto e si parlò (più di una volta), di un budget
(complessivo e da riferirsi alle sole due settimane inizialmente oggetto di accordo).
Le predette circostanze, in uno valutate, provano, con ogni ragionevolezza, che l'acconto si riferiva ad un complessivo budget (del superamento del quale si preoccupava il conferente l'incarico, come pacificamente emerge dagli atti), ambito del quale, tuttavia, era ed è oggetto di prova onerante il creditore, parte appellata.
In sostanza, l'invio della fattura basata, (seppur con sconto), sul tariffario “prefettizio” non implica che il dovuto debba essere ricavato necessariamente, attesa la prova di esistenza di accordo a
forfait, dal medesimo e inoltre, proprio il riferimento a detto budget, induce a ritenere che fosse comune volontà delle parti non fare riferimento a tabelle di specie.
Così, in parte, ma per quanto di ragione, con rilevanza, si desume, dall'esito degli interpelli di prime cure e dalla differenza di cifra indicata dalle parti (somma da intendersi quale ambito di spesa per due settimane di incarico).
Premesso che l'importo non fu concordato per iscritto e che della sua consistenza concreta non si fa mai riferimento nelle conversazioni tra le parti, atteso quanto sopra in punto onere probatorio,
ritiene la Corte che l'ambito del budget bi – settimanale, non possa che desumersi dalla
“confessione”, dell'appellante che indica la somma capitale in euro 2.000,00.
Atteso che l'incarico ebbe a protrarsi, fatto pacifico, per due settimane con la “pausa” predetta,
anche in via equitativa, come pur richiesto subordinatamente dall'appellante, si determina la somma complessiva, con semplice equazione, in euro 3000,00, oltre la concordata IVA, somma da ritenersi dovuta al netto dell'acconto versato. Somma, inoltre, da maggiorarsi degli interessi al
12 tasso legali dal dovuto al saldo effettivo.
Quanto al regime delle spese, attesa la condotta pre processuale e processuale delle parti, l'esito della controversia, (parte in allora opponente negava l'esistenza di un accordo, deduceva l'altrui inadempimento pur essendo in continuo e stretto rapporto con la agenzia ovvero con lo che, Pt_2
appunto, diligentemente, eseguiva il contratto e si coordinava anche allo scopo di ottimizzare i costi;
laddove parte ingiungente oggi appellata si richiamava alle tabelle citate, certo non vincolanti, pur essendo al corrente dell'esistenza di un budget, sebbene dalla stessa parte indicata nella maggior somma di euro 3.500,00, da ritenersi, in ogni caso quale indice di un accordo a
forfait), ebbene, sussistano giustificate ragioni per l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna l'appellante al pagamento in favore dell'appellato della somma di euro 3.000,00, oltre IVA, oltre interessi legali dal dovuto al saldo.
Compensa le spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
Venezia, 20.5.2024
Il giudice est. Il Presidente
Dr. Enrico Stefani dr.ssa Rita Rigoni
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