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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 20/05/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2704/2019 R.G. vertente
fra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Sanremo n.
28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– con sede legale in Potenza alla Via Potito Petrone (P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Gian Carlo Ricagni, in qualità di
Dirigente Avvocato dell'Ente, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Potenza alla Via Potito Petrone n. 2, giusta mandato agli atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 24.09.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, quale dipendente dell' convenuta , con la qualifica di assistente tecnico e Controparte_1
gestione e manutenzione automezzi, Categoria C del CCNL Sanità Pubblica, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto, dal luglio 2009, funzioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel CCNL, in particolare, apponeva la propria firma per la validazione delle ferie richieste dagli autisti nonché per la validazione dello straordinario effettuato dai lavoratori del comparto;
deduceva altresì che era incaricato di autorizzare le turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi e, tenendo conto della reperibilità, di concedere le ferie richiestegli e validare lo straordinario effettuato dai colleghi, nonché di trasmettere al direttore amministrativo dell' il relativo prospetto delle ore di straordinario e di Controparte_1 pronta disponibilità effettuate dagli autisti dell' ogni mese dell'anno solare;
Parte_2
deduceva, inoltre, che svolgeva mansioni riconducibili alla categoria immediatamente superiore , infatti, dalla lettura delle declaratorie contrattuali ( comparto sanità) si evince che il ha svolto mansioni di collaboratore tecnico esperto (D) con il coordinamento e controllo di altro personale amministrativo , con autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
che di fatto , senza alcuna comunicazione scritta , il Direttore di UOC di Provveditorato/economato dott.
revocava il ricorrente dalle funzioni di concetto sopra descritte;
Persona_1
Tanto premesso;
adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che il sig. ha svolto per Pt_1
gli anni dal luglio 2009 al maggio 2019 ininterrottamente mansioni superiori rientranti nella declaratoria contrattuale della categoria D del CCNL comparto sanità; conseguentemente chiedeva di dichiarare il diritto del dipendente assegnato alle mansioni superiori a percepire , ai sensi dell'art 28 del CCNL sanità pubblica, le differenze tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita, cat. C., e quella corrispondente alle relative mansioni realmente svolte, ovvero D, come da tabella 9 e 9 bis del CCNL 7 aprile 1999; con vittoria e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza delle pretese rivendicate e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie.
2 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, attraverso prova per testi, ed in data 20 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente rileva di essere dipendente dell' convenuta quale Controparte_1
assistente tecnico e gestione e manutenzione automezzi, Categoria C del CCNL Sanità
Pubblica, ma di aver svolto, a far data dal luglio 2009 mansioni superiori di mansioni di collaboratore tecnico esperto (D).
Sostiene, infatti, il sig. di avere svolto presso l' Parte_1 [...]
di Potenza, con prevalenza e continuità, funzioni di predisposizione ed Controparte_1
autorizzazione delle turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi;
di aver provveduto, tenendo conto delle reperibilità, alla concessione delle ferie richiestegli e validazione dello straordinario effettuato dai colleghi, e di essersi occupato della trasmissione al direttore amministrativo dell' del relativo prospetto delle ore di straordinario e di Controparte_1 pronta disponibilità effettuate dagli autisti dell' In conseguenza Parte_2
dell'accoglimento di detti accertamenti chiedeva al giudice la condanna dell' CP_1
convenuta al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.
Al riguardo si osserva che per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto Collettivo di Lavoro di settore (fascicolo parte ricorrente).
Per quanto riguarda la categoria posseduta dal ricorrente (categoria C), la relativa declaratoria recita:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultai conseguiti”;
Per quanto riguarda la categoria D, la relativa declaratoria recita:
3 “Appartengono a questa categoria - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, richiedono oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie;
capacità organizzative di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”;
Giova precisare che, il ricorrente, stipulava un contratto individuale di lavoro che includeva, oltre le attribuzioni previste dal CCNL vigente all'epoca, anche quelle indicate nella deliberazione n. 80/2009, ovvero: controllo e manutenzioni degli automezzi;
verifica della costante efficienza e disponibilità degli automezzi;
gestione dei libretti e/o manuali e/o registri previsti dalla legge o da procedure interne;
coordinamento degli autisti nelle attività assegnate;
individuazione della componentistica necessaria alla manutenzione;
verifica di idoneità della componentistica e di congruità dei prezzi praticati dai fornitori;
proposta di turnistica degli autisti;
monitoraggio delle scadenze;
proposte relative al parco macchine aziendale.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità : “Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003), e a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 7453/2002; n. 12792 del
2003). Ed ancora i Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019 n.
30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati
4 svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU
25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, attraverso l'esame della documentazione prodotta ed alla luce delle dichiarazioni dei testi in atti, non è possibile ritenere che, a far data dal luglio 2009, di fatto l'attività svolta, in via prevalente, dal sig. , sia riconducibile a quella propria di collaboratore tecnico CP_2
esperto (categoria D). Secondo condivisibile ed affermato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001,
n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561). Nel caso in decisione, non risulta allegato, prima ancora che provato, che le mansioni pretese dal ricorrente fossero connotate da detta prevalenza qualitativa e quantitativa;
non emerge dagli atti documentali ovvero dalle dichiarazioni dei testi che il ricorrente si sia occupato prevalentemente delle funzioni aggiuntive ed ulteriori rivendicate, rispetto a quelle contrattualmente previste.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, questi, in autonomia, provvedeva alla validazione dello straordinario effettuato dai lavoratori del comparto;
organizzava le turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi e provvedeva alla concessione delle ferie richiestegli, tenendo conto delle reperibilità.
Risultano agli atti i prospetti delle ore di straordinario e reperibilità effettuate durante le missioni, i quali sono accompagnati, tutti, da un frontespizio riepilogativo delle ore;
in merito deve osservarsi che su ciascun prospetto riepilogativo del monte ore di straordinario concesso a ciascun dipendente, risulta chiaramente non soltanto la firma del ricorrente, ma anche quella del Dirigente U.O. Provveditorato/economato e, in alcuni casi, anche quella del Direttore
Sanitario; nei singoli plichi vi sono, in dettaglio, i prospetti con cui i singoli lavoratori/ autisti chiedono il pagamento delle ore lavorate in reperibilità o straordinario, sui quali è riscontrabile la firma del lavoratore e, non sempre, quella del sig. ; in ogni caso, la CP_2
prassi utilizzata, fa ritenere che il ricorrente, in riferimento a detta mansione, si limitasse a svolgere un ruolo di coordinamento degli autisti nelle attività assegnate, coerentemente con la qualifica nella quale risulta inquadrato contrattualmente ed anche conformemente a quanto
5 indicato nella delibera di integrazione della selezione alla quale il signor ha Pt_1
partecipato; stesso può dirsi, con riguardo alla predisposizione della turnistica effettuata dal ricorrente;
secondo la prospettazione del ricorso il sig. gestiva in autonomia, la CP_2
concessione delle ferie e dei congedi dei dipendenti;
risulta agli atti, allegato da parte resistente, un modello di richiesta di congedo ordinario indirizzato al Direttore di Unità
Operativa (e non al responsabile del parco macchine), in cui il sig. sottoscrive in Pt_1
quanto delegato dal dirigente responsabile e in ogni caso, in merito, nessun altro documento è stato depositato quale prova della maggiore autonomia del ricorrente nello svolgimento di detti compiti;
né possono ritenersi sufficienti, sul punto, le dichiarazioni dei testimoni indotti da parte ricorrente, da cui emerge che il sig fosse referente e supervisore, avesse Pt_1
certamente un ruolo di conduzione, tuttavia ciò avveniva conformemente alla qualifica di appartenenza e al suo ruolo di coordinamento delle attività assegnate agli altri autisti contrattualmente previsto.
Per tutte le ragioni esposte, le pretese azionate in ricorso vanno rigettate.
Il rigetto della domanda tesa al riconoscimento di mansioni superiori conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso in esame, oltre che per l'anno risalente di iscrizione (2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 24.09.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 20 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina Valestra, all'udienza del 20 maggio 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2704/2019 R.G. vertente
fra
(CF: ), rappresentato e difeso dall'avv. Luca Parte_1 C.F._1
Lorenzo ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio, in Potenza, alla Via Sanremo n.
28, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
E
Controparte_1
– con sede legale in Potenza alla Via Potito Petrone (P.I. ), in persona del legale P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall' Avv. Gian Carlo Ricagni, in qualità di
Dirigente Avvocato dell'Ente, elettivamente domiciliata presso l'Ufficio Legale dell'Azienda in Potenza alla Via Potito Petrone n. 2, giusta mandato agli atti
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 24.09.2019 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe, quale dipendente dell' convenuta , con la qualifica di assistente tecnico e Controparte_1
gestione e manutenzione automezzi, Categoria C del CCNL Sanità Pubblica, adiva il giudice del lavoro ed esponeva di aver svolto, dal luglio 2009, funzioni aggiuntive ed ulteriori rispetto a quelle indicate nel CCNL, in particolare, apponeva la propria firma per la validazione delle ferie richieste dagli autisti nonché per la validazione dello straordinario effettuato dai lavoratori del comparto;
deduceva altresì che era incaricato di autorizzare le turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi e, tenendo conto della reperibilità, di concedere le ferie richiestegli e validare lo straordinario effettuato dai colleghi, nonché di trasmettere al direttore amministrativo dell' il relativo prospetto delle ore di straordinario e di Controparte_1 pronta disponibilità effettuate dagli autisti dell' ogni mese dell'anno solare;
Parte_2
deduceva, inoltre, che svolgeva mansioni riconducibili alla categoria immediatamente superiore , infatti, dalla lettura delle declaratorie contrattuali ( comparto sanità) si evince che il ha svolto mansioni di collaboratore tecnico esperto (D) con il coordinamento e controllo di altro personale amministrativo , con autonomia e responsabilità proprie, capacità organizzative di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operative, funzioni di direzione e coordinamento, gestione e controllo delle risorse umane;
che di fatto , senza alcuna comunicazione scritta , il Direttore di UOC di Provveditorato/economato dott.
revocava il ricorrente dalle funzioni di concetto sopra descritte;
Persona_1
Tanto premesso;
adiva il Tribunale per accertare e dichiarare che il sig. ha svolto per Pt_1
gli anni dal luglio 2009 al maggio 2019 ininterrottamente mansioni superiori rientranti nella declaratoria contrattuale della categoria D del CCNL comparto sanità; conseguentemente chiedeva di dichiarare il diritto del dipendente assegnato alle mansioni superiori a percepire , ai sensi dell'art 28 del CCNL sanità pubblica, le differenze tra i trattamenti economici iniziali previsti per la posizione rivestita, cat. C., e quella corrispondente alle relative mansioni realmente svolte, ovvero D, come da tabella 9 e 9 bis del CCNL 7 aprile 1999; con vittoria e competenze di giudizio, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva , in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, ed eccepiva la infondatezza delle pretese rivendicate e, nel merito, domandava il rigetto del ricorso, con vittoria di spese, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle allegazioni avversarie.
2 La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, attraverso prova per testi, ed in data 20 maggio 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato e depositato la presente sentenza contenente la esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
Parte ricorrente rileva di essere dipendente dell' convenuta quale Controparte_1
assistente tecnico e gestione e manutenzione automezzi, Categoria C del CCNL Sanità
Pubblica, ma di aver svolto, a far data dal luglio 2009 mansioni superiori di mansioni di collaboratore tecnico esperto (D).
Sostiene, infatti, il sig. di avere svolto presso l' Parte_1 [...]
di Potenza, con prevalenza e continuità, funzioni di predisposizione ed Controparte_1
autorizzazione delle turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi;
di aver provveduto, tenendo conto delle reperibilità, alla concessione delle ferie richiestegli e validazione dello straordinario effettuato dai colleghi, e di essersi occupato della trasmissione al direttore amministrativo dell' del relativo prospetto delle ore di straordinario e di Controparte_1 pronta disponibilità effettuate dagli autisti dell' In conseguenza Parte_2
dell'accoglimento di detti accertamenti chiedeva al giudice la condanna dell' CP_1
convenuta al pagamento delle differenze retributive con interessi e rivalutazione.
Al riguardo si osserva che per individuare la qualifica corrispondente alle mansioni esercitate dal ricorrente è necessario, preliminarmente, verificare le descrizioni contenute nelle declaratorie del Contratto Collettivo di Lavoro di settore (fascicolo parte ricorrente).
Per quanto riguarda la categoria posseduta dal ricorrente (categoria C), la relativa declaratoria recita:
“Appartengono a questa categoria i lavoratori che, ricoprono posizioni di lavoro che ricoprono posizioni di lavoro che richiedono conoscenze teoriche specialistiche di base, capacità tecniche elevate per l'espletamento delle attribuzioni, autonomia e responsabilità secondo metodologie definite e precisi ambiti di intervento operativo proprio del profilo, eventuale controllo di altri operatori con assunzione di responsabilità dei risultai conseguiti”;
Per quanto riguarda la categoria D, la relativa declaratoria recita:
3 “Appartengono a questa categoria - i lavoratori che ricoprono posizioni di lavoro che, richiedono oltre alle conoscenze teoriche specialistiche e/o gestionali in relazione ai titoli di studio e professionali conseguiti, autonomia e responsabilità proprie;
capacità organizzative di coordinamento e gestionali caratterizzate da discrezionalità operativa nell'ambito di strutture operative semplici previste dal modello organizzativo aziendale”;
Giova precisare che, il ricorrente, stipulava un contratto individuale di lavoro che includeva, oltre le attribuzioni previste dal CCNL vigente all'epoca, anche quelle indicate nella deliberazione n. 80/2009, ovvero: controllo e manutenzioni degli automezzi;
verifica della costante efficienza e disponibilità degli automezzi;
gestione dei libretti e/o manuali e/o registri previsti dalla legge o da procedure interne;
coordinamento degli autisti nelle attività assegnate;
individuazione della componentistica necessaria alla manutenzione;
verifica di idoneità della componentistica e di congruità dei prezzi praticati dai fornitori;
proposta di turnistica degli autisti;
monitoraggio delle scadenze;
proposte relative al parco macchine aziendale.
Secondo il costante e condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità : “Vale rammentare che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore a quella rivestita, sulla base dello svolgimento di mansioni superiori, ed il pagamento delle relative differenze retributive ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto (si veda, ex plurimis, Cass. n. 8025/2003), e a fornirne la prova. Va precisato, inoltre, che ove un contratto collettivo preveda una medesima attività di base in distinte qualifiche, in scala crescente, a seconda che tale attività sia svolta in maniera elementare o in maniera più complessa, il fatto costitutivo della pretesa del lavoratore che richieda la qualifica superiore, il cui onere di allegazione e di prova incombe sullo stesso lavoratore, non è solo lo svolgimento della suddetta attività di base, ma anche l'espletamento delle più complesse modalità di prestazione, alle quali la declaratoria contrattuale collega il superiore inquadramento (si veda Cass. n. 12092/2004; 8225/03; 11925/03; n. 7453/2002; n. 12792 del
2003). Ed ancora i Giudici di Legittimità (cfr. Cass. Sezione lavoro, sent. 22/11/2019 n.
30580) hanno ulteriormente statuito: “lo svolgimento di fatto di mansioni proprie di una qualifica - anche non immediatamente - superiore a quella di inquadramento formale comporta, in forza del disposto dell'art. 52, comma 5, d.lgs. del 30 marzo 2001, n. 165, il diritto alla retribuzione propria di detta qualifica superiore ove i compiti svolti siano stati
4 svolti in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale e, dunque ove le mansioni superiori assegnate siano state svolte, sotto il profilo quantitativo e qualitativo, nella loro pienezza, e sempre che, in relazione all'attività spiegata, siano stati esercitati i poteri ed assunte le responsabilità correlate a dette superiori mansioni (Cass. SSUU
25837/2007; Cass. 9646/2019, 30811/2018, 27887/2009);
Così ricostruita la base dell'indagine, occorre, allora, volgere l'attenzione alle mansioni in concreto svolte dal ricorrente, al fine di pervenire al corretto inquadramento.
Sul punto, attraverso l'esame della documentazione prodotta ed alla luce delle dichiarazioni dei testi in atti, non è possibile ritenere che, a far data dal luglio 2009, di fatto l'attività svolta, in via prevalente, dal sig. , sia riconducibile a quella propria di collaboratore tecnico CP_2
esperto (categoria D). Secondo condivisibile ed affermato orientamento della giurisprudenza di legittimità, nel caso di svolgimento di mansioni promiscue, deve essere dimostrato che l'esercizio di quelle connotanti la qualifica superiore sia prevalente, sotto l'aspetto qualitativo e quantitativo, tanto da farne la mansione primaria e caratterizzante (Cass., sez. lav., 2.1.2001,
n. 9; Cass., sez. lav., 22.4.1995, n. 4561). Nel caso in decisione, non risulta allegato, prima ancora che provato, che le mansioni pretese dal ricorrente fossero connotate da detta prevalenza qualitativa e quantitativa;
non emerge dagli atti documentali ovvero dalle dichiarazioni dei testi che il ricorrente si sia occupato prevalentemente delle funzioni aggiuntive ed ulteriori rivendicate, rispetto a quelle contrattualmente previste.
Secondo la ricostruzione di parte ricorrente, questi, in autonomia, provvedeva alla validazione dello straordinario effettuato dai lavoratori del comparto;
organizzava le turnazioni dei colleghi autisti del parco automezzi e provvedeva alla concessione delle ferie richiestegli, tenendo conto delle reperibilità.
Risultano agli atti i prospetti delle ore di straordinario e reperibilità effettuate durante le missioni, i quali sono accompagnati, tutti, da un frontespizio riepilogativo delle ore;
in merito deve osservarsi che su ciascun prospetto riepilogativo del monte ore di straordinario concesso a ciascun dipendente, risulta chiaramente non soltanto la firma del ricorrente, ma anche quella del Dirigente U.O. Provveditorato/economato e, in alcuni casi, anche quella del Direttore
Sanitario; nei singoli plichi vi sono, in dettaglio, i prospetti con cui i singoli lavoratori/ autisti chiedono il pagamento delle ore lavorate in reperibilità o straordinario, sui quali è riscontrabile la firma del lavoratore e, non sempre, quella del sig. ; in ogni caso, la CP_2
prassi utilizzata, fa ritenere che il ricorrente, in riferimento a detta mansione, si limitasse a svolgere un ruolo di coordinamento degli autisti nelle attività assegnate, coerentemente con la qualifica nella quale risulta inquadrato contrattualmente ed anche conformemente a quanto
5 indicato nella delibera di integrazione della selezione alla quale il signor ha Pt_1
partecipato; stesso può dirsi, con riguardo alla predisposizione della turnistica effettuata dal ricorrente;
secondo la prospettazione del ricorso il sig. gestiva in autonomia, la CP_2
concessione delle ferie e dei congedi dei dipendenti;
risulta agli atti, allegato da parte resistente, un modello di richiesta di congedo ordinario indirizzato al Direttore di Unità
Operativa (e non al responsabile del parco macchine), in cui il sig. sottoscrive in Pt_1
quanto delegato dal dirigente responsabile e in ogni caso, in merito, nessun altro documento è stato depositato quale prova della maggiore autonomia del ricorrente nello svolgimento di detti compiti;
né possono ritenersi sufficienti, sul punto, le dichiarazioni dei testimoni indotti da parte ricorrente, da cui emerge che il sig fosse referente e supervisore, avesse Pt_1
certamente un ruolo di conduzione, tuttavia ciò avveniva conformemente alla qualifica di appartenenza e al suo ruolo di coordinamento delle attività assegnate agli altri autisti contrattualmente previsto.
Per tutte le ragioni esposte, le pretese azionate in ricorso vanno rigettate.
Il rigetto della domanda tesa al riconoscimento di mansioni superiori conduce al rigetto anche della ulteriore e conseguenziale domanda avente ad oggetto il pagamento delle differenze retributive.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso in esame, oltre che per l'anno risalente di iscrizione (2019).
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 24.09.2019, ogni altra Parte_1
domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite
Potenza, 20 maggio 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina Valestra
6