Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 26/03/2025, n. 82 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 82 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 654/2024 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Nella causa promossa da
– con Avv. VERONICA PEPOLI;
Parte_1
contro
– con il Funzionario, Dott. Controparte_1
ADAMO CASTELNUOVO;
oggi 26/03/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente Avv. PEPOLI VERONICA, in collegamento da remoto, per la parte resistente la Funzionaria, Dott.ssa DESY COLOMBRITA.
Ai sensi dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c.,
- si dà atto delle dichiarazioni delle predette identità dei presenti collegati da remoto, i quali assicurano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento;
- i presenti collegati da remoto si impegnano a mantenere attiva la funzione video per tutta la durata dell'udienza e a non registrare l'udienza, stante il divieto di legge;
- il luogo dal quale il giudice si collega è considerato aula d'udienza a tutti gli effetti e l'udienza si considera tenuta nell'ufficio giudiziario davanti al quale è pendente il procedimento;
- i difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni dell'art. 196 duodecies disp. att. c.p.c. e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti alla discussione.
formulato da quest'ultimo, si rimette.
La Dott.ssa COLOMBRITA si riporta alla propria memoria difensiva.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 654/2024, avente per oggetto “retribuzione professionale docenti”, promossa
DA
(c.f. ) - con il patrocinio dell'Avv. VERONICA Parte_1 C.F._1
PEPOLI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. ) – rappresentato Controparte_1 P.IVA_1
e difeso dal Funzionario, Dott. Avv. ADAMO CASTELNUOVO, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. Con ricorso depositato il 22.10.2024, ha promosso il presente giudizio, Parte_1
assumendo di avere stipulato con l'Amministrazione convenuta diversi contratti a tempo determinato per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e di non avere ricevuto in relazione ad essi l'emolumento denominato “retribuzione professionale docenti”, al cui pagamento assume di avere diritto, sicché ha chiesto la condanna dell'Amministrazione convenuta alla corresponsione in suo favore della somma complessiva di € 3.315,50.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, il Controparte_1
si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso, poiché infondato in fatto e
[...]
in diritto, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva e contestando i conteggi operati
3 dal ricorrente, poiché non tengono conto dei giorni di effettivo lavoro e di assenza non retribuita, nonché dell'orario settimanale ridotto a 12 ore (in luogo delle 18 ore dei docenti a tempo pieno).
La causa, ritenuta matura per la decisione, è stata discussa e decisa all'odierna udienza, nel corso della quale la parte ricorrente, rispetto ai conteggi operati dal , si è rimessa al CP_1
giudizio di questo Giudice, e il si è riportato alla propria memoria difensiva. CP_1
2. È senz'altro infondata l'eccezione della resistente di difetto di legittimazione passiva. Infatti
è inconferente quanto argomentato dal convenuto in ordine al processo di CP_1
gestione giuridica e contabile dei contratti del personale scolastico, nato dalla collaborazione tra
Contro il e il Controparte_2 Controparte_4
) ora . Trattasi infatti di questione che esula dai
[...] CP_5 Controparte_1
rapporti giuridici in essere tra le odierne parti in causa, in forza dei quali unica obbligata alla prestazione nei confronti dei lavoratori deve ritenersi l'Amministrazione oggi convenuta.
3. Occorre innanzitutto rilevare che non sono in contestazione i contratti di supplenza allegati dall'odierno ricorrente, il quale ha instaurato con il convenuto, in plurime CP_1
occasioni nel corso degli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 (ciascuno, per oltre nove mesi), rapporti di lavoro a tempo determinato per supplenze brevi e saltuarie e ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al pagamento in suo favore della cd. RPD (retribuzione professionale docenti), in relazione ai predetti contratti ed in applicazione dei principi ormai ripetutamente affermati dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale.
Il convenuto sostiene, di contro, che la RPD non competerebbe all'odierno CP_1
ricorrente, in quanto lo stesso ha stipulato contratti per supplenze brevi e saltuarie, esclusi, in quanto tali, dal campo di applicazione dell'emolumento. Secondo l'Amministrazione, infatti, le disposizioni vigenti in materia di reclutamento del personale della scuola prevedono diverse tipologie di supplenze, specificamente indicate nella L. 124/1999 (recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico) e nel D.M. 13.6.2007 adottato ai sensi dell'art. 4 della medesima legge, a cui corrispondono determinati tipi di contratto e, di conseguenza, per ciascuno una diversa struttura retributiva, “elaborata nel pieno rispetto dei parametri indicati dal CCNL Comparto Scuola vigente”.
4 La questione oggetto di causa è stata già risolta dalla S.C. con orientamento che qui si condivide e le cui argomentazioni meritano di essere integralmente richiamate, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 118 disp. att. c.p.c. Si legge nell'ordinanza della Corte di Cassazione n.
20015/2018: “2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL 24.7.2003, art. 83 del
CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle
"condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti
5 a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive";
5. la clausola 4 dell'Accordo quadro, alla luce della quale questa Corte ha già risolto questioni interpretative dei CCNL del settore pubblico in generale e del comparto scuola in particolare (Cass.
7.11.2016 n. 22558 sulla spettanza delle progressioni stipendiali agli assunti a tempo determinato del comparto scuola;
Cass. 26.11.2015 n. 24173 e Cass. 11.1.2016 n. 196 sulla interpretazione del CCNL comparto enti pubblici non economici quanto al compenso incentivante;
Cass. 17.2.2011 n. 3871 in tema di permessi retribuiti anche agli assunti a tempo determinato del comparto ministeri), è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di
Giustizia dell'Unione Europea, che ha affrontato tutte le questioni rilevanti nel presente giudizio;
5.1. in particolare la Corte ha evidenziato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte
Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C307/05, DE Cerro;
Per_1
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo, per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art. 137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), "non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato, allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione" (DE Cerro Alonso, cit., punto 42); c) non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo, perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate
6 (Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani Corte di Giustizia 18.10.2012, cause C302/11 e C305/11, Valenza;
7.3.2013, causa
C393/11, Bertazzi);
5.2. l'interpretazione delle norme Eurounitarie è riservata alla Corte di
Giustizia, le cui pronunce hanno carattere vincolante per il giudice nazionale, che può e deve applicarle anche ai rapporti giuridici sorti e costituiti prima della sentenza interpretativa perchè a tali sentenze, siano esse pregiudiziali o emesse in sede di verifica della validità di una disposizione, va attribuito il valore di ulteriore fonte del diritto della Unione Europea, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (fra le più recenti in tal senso Cass.
8.2.2016 n. 2468);
6. nel caso di specie la Corte territoriale, pur escludendo, erroneamente, la rilevanza del principio di non discriminazione fra assunti a tempo determinato e indeterminato, ha comunque evidenziato, in motivazione, "che il supplente temporaneo, in quanto assunto per ragioni sostitutive, rende una prestazione equivalente a quella del lavoratore sostituito" ed ha disatteso la tesi del secondo cui la durata CP_1
temporalmente limitata dell'incarico sarebbe incompatibile con la percezione della RPD;
7. una volta escluse, con accertamento di fatto non censurabile in questa sede, significative diversificazioni nell'attività propria di tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico, rispetto a quella del personale stabilmente inserito negli organici, il principio di non discriminazione, sancito dalla richiamata clausola 4 e recepito dal D.Lgs.
n. 368 del 2001, art. 6, deve guidare nell'interpretazione delle clausole contrattuali che vengono in rilievo, nel senso che, come accade per l'esegesi costituzionalmente orientata, fra più opzioni astrattamente possibili deve essere preferita quella che armonizza la disciplina contrattuale con i principi inderogabili del diritto Eurounitario;
8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla L. n. 124 del 1999, sicché il successivo richiamo, contenuto nel comma
3 dell'art. 7 del CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999"
7 deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
9. una diversa interpretazione finirebbe per porre la disciplina contrattuale in contrasto con la richiamata clausola 4 tanto più che la tesi del Ministero, secondo cui la RPD è incompatibile con prestazioni di durata temporalmente limitata, contrasta con il chiaro tenore della disposizione che stabilisce le modalità di calcolo nell'ipotesi di "periodi di servizio inferiori al mese""” (in senso conforme, v. Cass. civ., sez. lav., n. 6293 del 5.3.2020).
4. Tanto premesso, anche con riferimento ai contratti stipulati dall'odierno ricorrente non sono state provate, ed invero nemmeno allegate, dal Controparte_1
, “significative diversificazioni nell'attività” del docente rispetto a quella propria degli
[...]
assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato annuale o sino al termine delle attività didattiche;
infatti l'amministrazione convenuta avrebbe dovuto allegare e provare che, durante il tempo delle singole supplenze (comunque protrattesi per l'apprezzabile periodo di oltre nove mesi), il ricorrente non abbia svolto la stessa attività dei colleghi ed in particolare non abbia partecipato ai “processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole”, ai quali hanno invece partecipato gli altri docenti.
5. Con riferimento al quantum, la domanda deve essere accolta nel minor importo di € 2.190,94, tenuto conto delle argomentazioni svolte dal , il quale ha puntualmente contestato CP_1
la domanda avversaria, rilevando come la stessa debba essere rideterminata in base ai giorni di effettivo lavoro svolto (a.s. 2020/2021: dal 4.9.2020 al 22.12.202, dal 23.12.2020 al 31.3.2021
e dal 1.4.2021 al 30.6.2021; a.s. 2021/2022: dal 20.9.2021 all'8.6.2022 e dal 9.6.2022 al
13.6.2022; per un totale di 567 giorni) e delle ore concretamente espletate e, dunque, deducendo
2 giorni di assenza non retribuita e rimodulando l'importo mensile in ragione di 12 ore di lavoro settimanale, in luogo delle 18 previste per il tempo pieno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa, dell'attività difensiva svolta e della sua natura.
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P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da
[...]
nei confronti di , ogni Pt_1 Controparte_1
diversa istanza ed eccezione disattesa od assorbita, condanna il a corrispondere a Controparte_1 [...]
, a titolo di “retribuzione professionale docenti”, per i servizi dallo stesso resi con Pt_1
i contratti a tempo determinato indicati in ricorso e sulla base degli importi previsti dal C.C.N.L. di settore, la somma di € 2.190,94, oltre interessi legali dalla maturazione al saldo;
condanna la parte resistente a rifondere alla parte ricorrente le spese del giudizio, che liquida in € 1.030,00 per compensi professionali ed € 49,00 per spese anticipate, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al 15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge;
con distrazione di dette spese in favore dei procuratori attorei dichiaratisi antistatari.
Lecco, 26 marzo 2025.
Il Giudice Federica Trovò
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