Articolo 11 della Legge 22 maggio 1975, n. 152
Articolo 10Articolo 12
Versione
25 maggio 1975
Art. 11.
L' articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell' articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".
Entrata in vigore il 25 maggio 1975
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