L' articolo 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645 , e' sostituito dal seguente:
"Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste e' punito con la pena della reclusione sino a tre anni e con la multa da duecentomila a cinquecentomila lire.
Il giudice, nel pronunciare la condanna, puo' disporre la privazione dei diritti previsti nell' articolo 28, comma secondo, numeri 1 e 2, del codice penale per un periodo di cinque anni".