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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 03/12/2025, n. 428 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 428 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
Oggetto: divorzio congiunto
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
3.8.1948 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina
Osera, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
1.6.1942 a AN ZO (LI), rappresentato e difeso dall'Avv.
OR Maini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa a titolo di contributo al loro mantenimento e/o di assegno divorzile, e di avere nel contempo già definito e regolato ogni altra pretesa e/o rapporto economico-patrimoniale fra di loro intercorso e/o intercorrente, a tale effetto dichiarando altresì di nulla avere più a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo in relazione al loro rapporto matrimoniale.
2) Le parti danno nel contempo atto che la figlia è Persona_1
economicamente indipendente ed autosufficiente, svolgendo attività
lavorativa.
3) (C.F. ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN ZO (LI), conferma il da lui già espresso impegno, assunto nell'ambito delle condizioni di separazione consensuale, a rinunciare,
a titolo di donazione, a favore di (C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...], che accetta, al C.F._1
diritto di usufrutto vitalizio di cui egli è titolare sulla ex casa coniugale e sue pertinenze e/o accessori, sita in Rivergaro (PC), Loc.
Cascina La Confina.
Più precisamente, la anzidetta ex casa coniugale è costituita dalle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato bifamiliare posto in Comune di Rivergaro (PC) Località Cascina La Confina,
edificato su area coperta e scoperta - censita al N.C.T. di Rivergaro
(PC) a partita 1, Fg. 4 Mapp.43 di ha. 00.12.80 ente urbano senza redditi, e precisamente:
a) appartamento posto al piano terra, composto da quattro vani ed accessori, con terrazzo e scala esterna esclusiva, confinante in circondario con area comune su tutti lati, unità sub. 3, sottostanti autorimessa sub.4 e locale caldaia e lavanderia comuni, salvo altri;
b) vano ad uso cantina posto al piano seminterrato, avente accesso da scala interna esclusiva all'appartamento che precede, confinante in circondario con autorimessa sub.4, cantina sub.3, area scoperta comune per due lati, salvo altri;
c) quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) di vano ad uso autorimessa posto al piano seminterrato confinante in circondario con caldaia e lavanderia comuni, vano scala e cantina sub. 3, cantina di cui al punto b), salvo altri.
Dette unità sono censite al Catasto Fabbricati di Rivergaro come segue: Comune di Rivergaro (PC), Fg. 4 :
- Mapp. 43 sub. 2 Cascina La Confina Piano S1 - T cat A/7 cl. 2 vani
7,5 R.C.E. 600,38, per i beni di cui alle lettere a) e b) ;
- Mapp. 43 sub. 4 Cascina La S1 cat C/6 cl. 4 mq 61 CP_2
R.C.E. 255,18, per i beni di cui alla lettera c) .
La rinuncia a titolo di donazione al diritto di usufrutto di cui
è titolare relativamente agli immobili suindicati Controparte_1
sarà da lui effettuata a favore della Sig.ra in Parte_1
considerazione dell'attuale stato di fatto e di diritto dei beni su cui esso insiste, compreso ogni relativo accessorio, accessione,
dipendenza, pertinenza, con gli inerenti diritti, azioni, ragioni,
servitù attive e passive, se e come esistenti in fatto, ed in particolare con tutti i diritti, oneri, obbligazioni reali e servitù nascenti e derivanti dallo stato di condominio in cui si trova l' intero fabbricato di cui quanto venduto fa parte.
La rinuncia a titolo di donazione dell'usufrutto di che trattasi comprenderà quindi la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali pari a 1/2 (un mezzo).
Detta rinuncia a titolo di donazione, riconfermata nell'ambito delle presenti condizioni verrà comunque formalizzata con atto notarile entro e non oltre il termine del 30/12/2025.
Spese e compensi di procedura integralmente compensati fra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e , matrimonio celebrato in data Parte_1 Controparte_1
5.4.1978 in Carpaneto IN (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 1 , parte 1, serie , anno 1978 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Carpaneto
IN (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.
Tribunale Ordinario di Piacenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
*.*.*.*
Il Tribunale Civile di Piacenza, Sezione Unica, riunito in Camera di
Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott.ssa Marisella Gatti Presidente Rel. Est.
Dott.ssa Maddalena Ghisolfi Giudice
Dott.ssa Maria Lucia Dellapina G.O.P.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di scioglimento del matrimonio promossa con ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. depositato in data 1.8.2025
da
(C.F. ), nata il Parte_1 C.F._1
3.8.1948 a Piacenza, rappresentata e difesa dall'Avv. Maria Cristina
Osera, presso la quale ha eletto domicilio telematico , in virtù di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
E (C.F. ), nato il Controparte_1 C.F._2
1.6.1942 a AN ZO (LI), rappresentato e difeso dall'Avv.
OR Maini, presso il quale ha eletto domicilio telematico , in virtù
di procura in calce al ricorso su foglio separato.
- RICORRENTE -
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica Dott.ssa Grazia Pradella.
- INTERVENUTO -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Visto il ricorso congiunto ex art. 473 -bis.51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato dai coniugi in data 1.8.2025, con il quale hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di scioglimento del matrimonio alle seguenti
CONDIZIONI
“1) le parti dichiarano di essere allo stato economicamente indipendenti ed autosufficienti, rinunciando pertanto reciprocamente ad ogni e qualsiasi pretesa a titolo di contributo al loro mantenimento e/o di assegno divorzile, e di avere nel contempo già definito e regolato ogni altra pretesa e/o rapporto economico-patrimoniale fra di loro intercorso e/o intercorrente, a tale effetto dichiarando altresì di nulla avere più a pretendere per qualsiasi ragione e/o titolo in relazione al loro rapporto matrimoniale.
2) Le parti danno nel contempo atto che la figlia è Persona_1
economicamente indipendente ed autosufficiente, svolgendo attività
lavorativa.
3) (C.F. ) nato il [...] a Controparte_1 C.F._3
AN ZO (LI), conferma il da lui già espresso impegno, assunto nell'ambito delle condizioni di separazione consensuale, a rinunciare,
a titolo di donazione, a favore di (C.F. Parte_1
), nata il [...] a [...], che accetta, al C.F._1
diritto di usufrutto vitalizio di cui egli è titolare sulla ex casa coniugale e sue pertinenze e/o accessori, sita in Rivergaro (PC), Loc.
Cascina La Confina.
Più precisamente, la anzidetta ex casa coniugale è costituita dalle seguenti unità immobiliari facenti parte del fabbricato bifamiliare posto in Comune di Rivergaro (PC) Località Cascina La Confina,
edificato su area coperta e scoperta - censita al N.C.T. di Rivergaro
(PC) a partita 1, Fg. 4 Mapp.43 di ha. 00.12.80 ente urbano senza redditi, e precisamente:
a) appartamento posto al piano terra, composto da quattro vani ed accessori, con terrazzo e scala esterna esclusiva, confinante in circondario con area comune su tutti lati, unità sub. 3, sottostanti autorimessa sub.4 e locale caldaia e lavanderia comuni, salvo altri;
b) vano ad uso cantina posto al piano seminterrato, avente accesso da scala interna esclusiva all'appartamento che precede, confinante in circondario con autorimessa sub.4, cantina sub.3, area scoperta comune per due lati, salvo altri;
c) quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) di vano ad uso autorimessa posto al piano seminterrato confinante in circondario con caldaia e lavanderia comuni, vano scala e cantina sub. 3, cantina di cui al punto b), salvo altri.
Dette unità sono censite al Catasto Fabbricati di Rivergaro come segue: Comune di Rivergaro (PC), Fg. 4 :
- Mapp. 43 sub. 2 Cascina La Confina Piano S1 - T cat A/7 cl. 2 vani
7,5 R.C.E. 600,38, per i beni di cui alle lettere a) e b) ;
- Mapp. 43 sub. 4 Cascina La S1 cat C/6 cl. 4 mq 61 CP_2
R.C.E. 255,18, per i beni di cui alla lettera c) .
La rinuncia a titolo di donazione al diritto di usufrutto di cui
è titolare relativamente agli immobili suindicati Controparte_1
sarà da lui effettuata a favore della Sig.ra in Parte_1
considerazione dell'attuale stato di fatto e di diritto dei beni su cui esso insiste, compreso ogni relativo accessorio, accessione,
dipendenza, pertinenza, con gli inerenti diritti, azioni, ragioni,
servitù attive e passive, se e come esistenti in fatto, ed in particolare con tutti i diritti, oneri, obbligazioni reali e servitù nascenti e derivanti dallo stato di condominio in cui si trova l' intero fabbricato di cui quanto venduto fa parte.
La rinuncia a titolo di donazione dell'usufrutto di che trattasi comprenderà quindi la proporzionale quota di comproprietà sulle parti comuni condominiali pari a 1/2 (un mezzo).
Detta rinuncia a titolo di donazione, riconfermata nell'ambito delle presenti condizioni verrà comunque formalizzata con atto notarile entro e non oltre il termine del 30/12/2025.
Spese e compensi di procedura integralmente compensati fra le parti.“
Considerato che le parti hanno chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare.
Con successive note scritte depositate telematicamente in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato il ricorso e dichiarato che dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi.
Considerato che sussistono le condizioni di cui all'art. 3, n.2 lett.B)
della Legge 01.12.1970 n. 898 e successive modifiche;
Data comunicazione al P.M. degli atti del procedimento ex artt.70 e
Acquisite le conclusioni del Pubblico Ministero: “Voglia il Tribunale Ill.mo dichiarare lo scioglimento del matrimonio dei coniugi di cui è causa, con tutte le conseguenze e gli adempimenti di legge”.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere l o scioglimento del matrimonio merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi dalla separazione è cessata ogni comunione materiale e spirituale e che non intendono conciliarsi;
Il Tribunale ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Spese di lite compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Piacenza, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 473-bis51 c.p.c. così decide:
- Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto tra
[...]
e , matrimonio celebrato in data Parte_1 Controparte_1
5.4.1978 in Carpaneto IN (PC) e trascritto nei registri dello Stato Civile dell'anzidetto Comune al n. 1 , parte 1, serie , anno 1978 alle condizioni così convenute dalle parti in domanda e da intendersi qui integralmente trascritte;
- Dispone che a cura della Cancelleria sia disposta copia autentica della presente sentenza passata in giudicato all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Carpaneto
IN (PC) perché provveda all'annotazione della sentenza e agli ulteriori incombenti previsti dalla legge di cui al R.D. 09.07.1939 n.1238 e successive modifiche.
- Spese di lite compensate tra le parti.
COSI'DECISO
in camera di Consiglio il 27.11.2025 su relazione del Giudice Dott.ssa
Marisella Gatti.
Il Presidente rel. est. Dott.ssa Marisella Gatti
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
71 c.p.c.