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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 70 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 70 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 70/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, TO
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5659/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Vitruvio N. 31 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200009594379000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: Vedi motivazione
Appellato: Vedi motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/11/2021 Resistente_1 impugnava di fronte alla CTP di Latina, la cartella di pagamento n. 05720200009594379000 notificata a mezzo PEC in data 21.09.2021, per l'importo di
€ 31.341,02 relativo a omesso versamento IRPEF anno 2016.
Sollevava, in merito al suddetto atto, un'unica questione, ovvero:
1. La pretesa nullità della cartella esattoriale opposta per inesistenza non sanabile della sua notificazione perché proveniente da un indirizzo PEC non presente nel pubblico registro.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la regolare notifica della cartella, allegava estratto di ruolo e referto di notifica. Ader concludeva chiedendo di “dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 590/2022 depositata in data
16/05/2022, accolse il ricorso e compensò le spese.
I Giudici di primo grado, a fondamento della loro decisione, hanno rilasciato un'unica motivazione: Il vizio della notifica è conclamato nella specie avendo l'A.f. effettuato l'invio dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it in luogo dell'indirizzo PEC presente nei Pubblici Registri in palese violazione con le disposizioni di legge per la notifica di atti giudiziari in proprio.
La sentenza è impugnata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che ne chiede la riforma, ritenendola illegittima in relazione alla disciplina delle notifiche a mezzo PEC.
L'appello risulta regolarmente notificato a mezzo PEC però il contribuente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Riguardo all'eccezione di cui al punto n. 1 dell'appello “…notificazione a mezzo PEC effettuata da parte dell'Esattoria da un indirizzo non censito nei pubblici registri…” la Corte osserva a tale riguardo che l'indirizzo del mittente della PEC non ricompreso in pubblici registri, secondo quanto dispone l'art. 26, comma 2 D.P.R. 602/1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60, comma 7 D.P.
R. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), applicabili ratione temporis, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabiliscono che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione, in materia, il disposto dell'art. 3 bis L. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri (in senso conforme, C.T.R. Toscana, sent. n. 583/05/2022 del 20 aprile 2022, secondo cui l'art. 60 D.P.R. 600/73 “dispone un regime speciale nel quale non si ravvisa alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”).
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n. 982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, del resto, tale conclusione è anche coerente, sul piano sistematico, con il disposto dell'art. 160 c.p.c., che, nel prevedere le ipotesi di nullità delle notificazioni processuali, fa esclusivo riferimento a vizi attinenti all'esatta individuazione della persona cui l'atto deve essere consegnato o che lo ha ricevuto.
Le spese possono essere compensate vista l'alternanza giurisprudenziale succedutasi nel tempo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 9, riunita in udienza il 18/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
LEPORE ANTONIO, Presidente
COLAIUDA SERAFINO, TO
BRIGUORI PAOLA, Giudice
in data 18/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 5659/2022 depositato il 04/11/2022
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Roma - Via Giuseppe Grezar N. 14 00142 Roma RM
Difeso da
Avv. Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Via Vitruvio N. 31 04023 Formia LT
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 590/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LATINA sez. 2 e pubblicata il 16/05/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05720200009594379000 IRPEF-ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti: Appellante: Vedi motivazione
Appellato: Vedi motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 17/11/2021 Resistente_1 impugnava di fronte alla CTP di Latina, la cartella di pagamento n. 05720200009594379000 notificata a mezzo PEC in data 21.09.2021, per l'importo di
€ 31.341,02 relativo a omesso versamento IRPEF anno 2016.
Sollevava, in merito al suddetto atto, un'unica questione, ovvero:
1. La pretesa nullità della cartella esattoriale opposta per inesistenza non sanabile della sua notificazione perché proveniente da un indirizzo PEC non presente nel pubblico registro.
Si costituiva Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la regolare notifica della cartella, allegava estratto di ruolo e referto di notifica. Ader concludeva chiedendo di “dichiarare la legittimità dell'atto opposto e posto in essere dall'agente della Riscossione e respingere le domande di parte ricorrente in quanto infondate in fatto e diritto, con condanna della controparte alla rifusione delle spese di lite”.
La Commissione Tributaria Provinciale di Latina, con sentenza n. 590/2022 depositata in data
16/05/2022, accolse il ricorso e compensò le spese.
I Giudici di primo grado, a fondamento della loro decisione, hanno rilasciato un'unica motivazione: Il vizio della notifica è conclamato nella specie avendo l'A.f. effettuato l'invio dall'indirizzo notifica.acc.lazio@pec. agenziariscossione.gov.it in luogo dell'indirizzo PEC presente nei Pubblici Registri in palese violazione con le disposizioni di legge per la notifica di atti giudiziari in proprio.
La sentenza è impugnata dall'Agenzia delle Entrate Riscossione che ne chiede la riforma, ritenendola illegittima in relazione alla disciplina delle notifiche a mezzo PEC.
L'appello risulta regolarmente notificato a mezzo PEC però il contribuente non si è costituito in giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto.
Riguardo all'eccezione di cui al punto n. 1 dell'appello “…notificazione a mezzo PEC effettuata da parte dell'Esattoria da un indirizzo non censito nei pubblici registri…” la Corte osserva a tale riguardo che l'indirizzo del mittente della PEC non ricompreso in pubblici registri, secondo quanto dispone l'art. 26, comma 2 D.P.R. 602/1973 (in tema di notificazione della cartella di pagamento) e l'art. 60, comma 7 D.P.
R. 600/1973 (in materia di notificazione dell'avviso di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente), applicabili ratione temporis, nel prevedere che la notificazione di atti tributari possa essere effettuata con posta elettronica certificata, stabiliscono che l'atto notificando debba essere inviato “… all'indirizzo del destinatario risultante dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)”, ma nulla prescrivono in ordine all'indirizzo PEC del mittente.
Conseguentemente, trattandosi di disposizioni speciali, non trova applicazione, in materia, il disposto dell'art. 3 bis L. 53/1994, il quale prescrive che anche l'indirizzo del mittente debba figurare nei pubblici registri (in senso conforme, C.T.R. Toscana, sent. n. 583/05/2022 del 20 aprile 2022, secondo cui l'art. 60 D.P.R. 600/73 “dispone un regime speciale nel quale non si ravvisa alcun obbligo, per l'ADER, di utilizzo esclusivo degli indirizzi pubblicati nei registri INIPEC ovvero REGINDE, a pena di invalidità della notifica, bensì solo l'onere di notifica all'indirizzo del destinatario pubblicato nei registri pubblici”).
Nello stesso senso si è espressa la Corte di Cassazione (cfr. Sez. 6, 16 gennaio 2023, n. 982; Sez. 6, 28 febbraio 2023, n. 6015) e, del resto, tale conclusione è anche coerente, sul piano sistematico, con il disposto dell'art. 160 c.p.c., che, nel prevedere le ipotesi di nullità delle notificazioni processuali, fa esclusivo riferimento a vizi attinenti all'esatta individuazione della persona cui l'atto deve essere consegnato o che lo ha ricevuto.
Le spese possono essere compensate vista l'alternanza giurisprudenziale succedutasi nel tempo.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello; compensa le spese del doppio grado di giudizio.