Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 70
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Sentenza 5 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Nullità della cartella esattoriale per inesistenza della notificazione

    La Corte ha ritenuto che le disposizioni speciali in materia di notifica di atti tributari a mezzo PEC (art. 26, comma 2 D.P.R. 602/1973 e art. 60, comma 7 D.P.R. 600/1973) non prescrivono nulla in ordine all'indirizzo PEC del mittente, ma solo all'indirizzo del destinatario. Pertanto, non si applica l'art. 3 bis L. 53/1994 che richiederebbe l'iscrizione nei pubblici registri anche per il mittente. La nullità della notifica sussiste solo in caso di vizi attinenti all'esatta individuazione della persona cui l'atto deve essere consegnato o che lo ha ricevuto, come previsto dall'art. 160 c.p.c.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. IX, sentenza 05/01/2026, n. 70
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 70
    Data del deposito : 5 gennaio 2026

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