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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/12/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 03.12.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1899/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Parte_1
VA PO e VI PO
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.08.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di lorda di € 10.325,09 di cui € 1.968,96
a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di operaio dal 07.09.2022 al 05.09.2024 alle dipendenze di
[...] lamentava la mancata Controparte_1 corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione ratei tredicesima e quattordicesima mensilità
e TFR), avendo ricevuto solo sporadici acconti;
si rendeva, pertanto, necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
*** il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio delle buste paga
(doc. 1) e della lettera di licenziamento (doc. 2).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze. Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga e dalla certificazione unica allegate.
Come noto, la busta paga, così come la Certificazione Unica, ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis, Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che detti documenti riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 10.325,09 di cui € 1.968,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 10.325,09 di cui € 1.968,96 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore che si liquidano in € Parte_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice unico del Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, dott. Raffaele Lapenta, all'udienza del 03.12.2025, all'esito della camera di consiglio, assenti le parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. R.G. 1899/2025 con motivazione contestuale
TRA
rappresentato e difeso come in atti dagli avv.ti Parte_1
VA PO e VI PO
ricorrente
E
in persona del Controparte_1 legale rappresentante p.t. contumace
OGGETTO: pagamento somma
CONCLUSIONI: come in atti e verbali di causa
***
Con ricorso depositato in data 04.08.2025 e ritualmente notificato agiva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale in Parte_1 funzione di Giudice del Lavoro, per ivi sentire condannare la convenuta al pagamento Controparte_1 in suo favore della somma di lorda di € 10.325,09 di cui € 1.968,96
a titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo. Il ricorrente, in particolare, assumeva di aver lavorato in qualità di operaio dal 07.09.2022 al 05.09.2024 alle dipendenze di
[...] lamentava la mancata Controparte_1 corresponsione degli emolumenti dovuti come da conteggio prodotto (retribuzione ratei tredicesima e quattordicesima mensilità
e TFR), avendo ricevuto solo sporadici acconti;
si rendeva, pertanto, necessaria la presente azione giudiziaria.
Nessuno si costituiva per parte convenuta, pertanto, accertata la regolarità della notifica degli atti di causa, il Giudice ne dichiarava la contumacia.
Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito indicate.
*** il ricorrente ha provato la sussistenza dei fatti che costituiscono il fondamento della domanda fatta valere in giudizio delle buste paga
(doc. 1) e della lettera di licenziamento (doc. 2).
L'istante ha, quindi, dimostrato l'esecuzione della prestazione dedotta, dovendosi ricordare che nell'azione di adempimento, come quella in esame, “il creditore è tenuto a provare soltanto
l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato, dovendo essere quest'ultimo a provare di aver adempiuto” (Cass.
Civ. sez. 3 n. 7027/01).
Dinanzi alle allegazioni della ricorrente la convenuta nulla ha opposto preferendo rimanere contumace.
La contumacia della società assume una rilevanza non secondaria nella presente controversia: sebbene la scelta processuale della contumacia non consente di fare applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c., tale strategia difensiva non è invece idonea a revocare il normale riparto dell'onere probatorio di cui all'art. 2697 c.c., non potendo farsi carico la parte costituita di provare fatti negativi quali la mancata corresponsione delle retribuzioni e delle altre competenze. Le somme richieste dal ricorrente sono portate dalle buste paga e dalla certificazione unica allegate.
Come noto, la busta paga, così come la Certificazione Unica, ha natura di confessione stragiudiziale, sicché, giusta gli artt. 2734 e
2735 c.c., ha piena efficacia di prova legale, vincolante quanto alle indicazioni ivi contenute (ex multis, Cass. n. 2239/2017); peraltro, non sussistono altri elementi per ritenere che detti documenti riportino dati erronei ovvero falsi.
La società convenuta va, quindi, condannata al pagamento della somma lorda di € 10.325,09 di cui € 1.968,96 a titolo di TFR, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il conteggio relativo alle competenze rivendicate risulta correttamente eseguito, anche alla luce di quanto risultante dalla documentazione prodotta.
La domanda può dunque essere accolta nei termini sopra evidenziati.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e, per l'effetto, condanna al pagamento, in favore di Controparte_1
, della somma di € 10.325,09 di cui € 1.968,96 a Parte_1 titolo di TFR, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal dovuto al saldo;
- condanna al pagamento Controparte_1 delle spese di lite in favore che si liquidano in € Parte_1
2.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge.
Così deciso in Bergamo, il 03.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Raffaele Lapenta