TRIB
Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pistoia, sentenza 15/04/2025, n. 260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pistoia |
| Numero : | 260 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1503/2023
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo sono comparsi:
Per 'avv. Alessandra Collesi oggi sostituito dall'avv. Aiuti Alessandra Parte_1
Per 'avv. Barbara Calicci Controparte_1
Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.sse Rugai Lucrezia, Severini Giulia e Gradi Chiara
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 26.3.2025.
Parte opposta conclude, in via istruttoria, per l'ammissione della CTU chiesa e non ammessa;
nel merito, come da note conclusive del 24.3.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
(già (p.iva ) con Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
l'avv. COLLESI Alessandra (c.f. ) C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(p.iva ) con l'avv. CALICCI Barbara (c.f. ) CP_1 P.IVA_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 485/2023, regolarmente notificato, la
[...]
(già ha convenuto in giudizio la Società deducendo: Parte_2 Parte_1 CP_1 di aver sottoscritto con la predetta società diversi contratti di noleggio di carrelli elevatori a seguito dei quali la convenuta ha emesso le fatture n. 234-235-236 del 30.6.2023, contestate, tuttavia, dall'opponente; che, infatti, la fattura n. 234/23 contempla interventi di riparazione su alcuni beni mobili per asseriti danni mai contestati dall'opposta al termine del contratto di noleggio;
che la fattura n. 235/23 è relativa a somme per asseriti danni per “durata locazione”, tuttavia, non dovute non potendo applicarsi gli artt. 3 e 4 del contratto di noleggio posto che la (già non ha avuto intenzione Parte_2 Parte_1 di recedere dal contratto e posto che si è verificato un ritardato e non mancato pagamento della rata;
che la fattura n. 236/23 contempla un presunto utilizzo dei beni noleggiati per un esubero di n. 8 giorni rispetto alla durata contrattuale;
che, peraltro, la detiene a tutt'oggi le somme versate a titolo di deposito CP_1 cauzionale versate dall'opponente e mai restituite né imputate ai presunti danni. La Parte_2
(già chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Revocare
[...] Parte_1
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
II. Condannare l'opposto al pagamento delle spese del giudizio, oltre iva, c.p.a. e spese forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario” (cfr. note conclusive autorizzate del 25.3.2025). pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio la deducendo: di aver dovuto, stante il mancato corretto utilizzo dei CP_1 mezzi noleggiati da parte dell'opponente, provvedere alla riparazione degli stessi, previa contestazione, in sede di ritiro, dei danni riscontrati;
che controparte non ha utilizzato i mezzi noleggiati secondo l'ordinaria diligenza e sospendendo i pagamenti, di talché si è reso necessario risolvere il contratto anticipatamente applicando la clausola penale di cui all'art. 3 del contratto inter partes; che, peraltro, controparte ha sollevato generiche contestazioni solo a seguito dell'emissione delle fatture e non anche al ricevimento delle relative note proforma;
che, invero, la spiegata opposizione è pretestuosa e meramente strumentale, avendo la
(già disdetto i carrelli solo per una questione relativa al Parte_2 Parte_1 prezzo, posto che contestualmente si è rivolta ad una società concorrente dell'opposta. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − in via preliminare non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione dichiarare provvisoriamente esecutivo il D.I. nella sua interezza;
− nel merito respingere perché integralmente infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e confermare in ogni sua parte il D.I.; − comunque condannare l'opponente alla rifusione delle spese, funzioni ed onorari di lite”.
Svolta istruttoria documentale ed orale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'opposizione è fondata e merita, dunque, accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, costituisce circostanza rimasta incontroversa tra le parti e documentalmente provata che la in virtù di tre contratti di noleggio, abbia consegnato alla CP_1 Parte_2
(per brevità tre carrelli elevatori (cfr. doc. n. 1,2,3 fascicolo opponente), che, Parte_1 successivamente, sono stati restituiti alla locatrice.
Altrettanto pacifica è la circostanza che, non avendo provveduto la società attrice al pagamento nei termini di una rata del canone relativo al macchinario “Transpallet Elettrico Linde L14AP matricola
W4X372R02775”, salvo, poi, provvedervi solo a seguito della comunicazione della controparte di voler risolvere il contratto inter partes (cfr. doc. n. 4 parte opponente e n. 3 parte opposta), l'opposta si sia avvalsa della clausola di cui all'art. 4, a mente del quale “(…) il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione immediata del presente contratto con obbligo per il conduttore di mettere a disposizione di il bene CP_1 noleggiato per un immediato ritiro senza necessità di messa in mora (…)”.
La suddetta clausola deve qualificarsi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., in quanto prevede la risoluzione del contratto quale conseguenza, che opera di diritto, di uno specifico inadempimento pagina 3 di 6 della società (in particolare, il mancato pagamento di n. 1 canone di noleggio).
Si discute, dunque, in questa sede unicamente del costo di riparazione dei mezzi e del risarcimento di asseriti danni di cui alle fatture n. 234, 235 e 236/2022.
Ciò premesso, mette conto osservare che al caso di specie si applica il costante orientamento della Suprema
Corte a mente del quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II n. 6091 del 04.03.2020).
Orbene, la parte opposta la quale ha conservato la posizione di attrice in senso sostanziale, non CP_1 ha provato i fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, quanto ai lamentati danni ai beni oggetto del contratto di noleggio e di cui alla fattura n. 234 del 14.6.2022, l'opposta non ha offerto prova dell'esistenza di tali danni né che gli stessi siano stati cagionati dalla conduttrice.
Sostiene, difatti, la locatrice che, sebbene i macchinari non fossero nuovi ma revisionati, non erano danneggiati e che al momento della restituzione presentavano danni alla carrozzeria, alla tappezzeria e mancavano di alcune dotazioni. Ciò sarebbe provato dal verbale e dalle fotografie scattate al momento della consegna dei macchinari nel contraddittorio tra le parti (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione) ma tale documentazione non è stata prodotta in giudizio e di essa riferisce unicamente il teste , socio Testimone_1 della “(…) entrambe le parti hanno scattato delle fotografie ai mezzi. (…) con riferimento ad un Parte_3 carrello, fu redatto un verbale di consegna sottoscritto dal responsabile di controparte, ove la nostra società si riservava di verificare eventuali danni. (…) non ricordo se tale verbale sia stato o meno firmato dal personale di controparte. Ricordo di aver scritto sul verbale il nome e cognome di tale addetto, ma non ricordo se poi firmò o meno il verbale (…)”.
Il teste , meccanico manutentore e collaboratore della società opposta, invece, riferisce di non Testimone_2 essere stato presente al momento della riconsegna dei mezzi e di averli, dunque, visionati solo una volta che gli stessi erano tornati presso la sede della , altresì, che si era occupato di effettuare le Parte_4 manutenzioni periodiche e le riparazioni sui macchinari noleggiati presso la sede della e che in tali Pt_2 occasioni aveva riscontrato un uso improprio dei beni.
Sul punto riferisce anche il teste : “(…) il cliente ha iniziato a lamentare delle problematiche connesse ai mezzi Tes_1 oggetto di noleggio. Le problematiche lamentate potevano riguardare o il rullo o la batteria. Preciso che i nostri tecnici effettuavano anche verifiche periodiche, ogni tre o sei mesi a seconda del tipo di mezzi, sullo stato dei mezzi oggetto di noleggio. La nostra società, inoltre, inviava un tecnico anche per verificare le dette problematiche presso il capannone di Lamporecchio o forse era pagina 4 di 6 , e per effettuare eventuali riparazioni. Il nostro tecnico, dopo tali verifiche, ci riferì che le problematiche lamentate dalla Pt_5 controparte dipendevano dall'uso improprio che essa faceva dei mezzi. Ad esempio, le batterie a piombo non venivano correttamente ricaricate e non veniva inserita l'acqua necessaria per il loro funzionamento. I rulli erano danneggiati in quanto il loro carrellista urtava con i transpallet una pavimentazione irregolare all'interno dei capannoni. Dopo tali verifiche, in un primo momento, la nostra società ha spiegato alla cliente a cosa erano dovute le problematiche insorte e richiesto di avere accortezza nell'impiego dei transpallet nonché quale era il corretto modo di ricaricare le batterie, quindi facendosi carico del costo delle relative riparazioni per mantenere buoni rapporti con il cliente. Dopodiché, dopo circa sei mesi o un anno, poiché il nostro tecnico, nel corso dei sopralluoghi svolti, continuava a riferire che l'atteggiamento della controparte non era cambiato, abbiamo iniziato a fatturare gli interventi di riparazione dei mezzi effettuati. Fatture che veniva contestate da controparte, non pagandole. Tuttavia, preciso che in occasione di successive riparazioni, le parti trovavano un accordo per il pagamento delle stesse, applicando una sorta di sconto”.
Tuttavia, tali affermazioni non sono da sole sufficienti ad avallare l'assunto dell'opposta circa la sussistenza degli asseriti danni riscontrati al momento della riconsegna né che gli stessi fossero imputabili alla conduttrice, che non utilizzava correttamente i mezzi.
L'opposta ha chiesto, inoltre, il pagamento della somma di € 4.123,00 di cui alla fattura n. 235 del 14.6.2022
a titolo di risarcimento del danno pari all'ammontare del 70% dei canoni a scadere dalla data di restituzione dei beni fino alla naturale durata del contratto a seguito della risoluzione per inadempimento della conduttrice che non avrebbe utilizzato i beni secondo l'ordinaria diligenza e sospeso i pagamenti (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
A ben vedere la clausola invocata ossia l'art. 3 “Durata della locazione – Proroga” del contratto sottoscritto (si veda doc. 3 parte opponente) statuisce che “(…) non è ammessa la restituzione del bene prima dei 12 mesi, dopo il tredicesimo mese è concesso il recesso anticipato solo nel caso di perdita di commessa (…). Se ciò dovesse accadere il conduttore riconosce fin da ora di pagare in un'unica soluzione al locatore, quale risarcimento del danno, l'ammontare di tutte le somme maturate, dei relativi interessi di mora e del 70% dei canoni a scadere dalla data di restituzione dei beni fino alla naturale scadenza del contratto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito dal locatore. Il locatore ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero di variare l'importo del canone (…)”.
In buona sostanza, la clausola invocata da parte opposta attiene all'ipotesi in cui sia il conduttore a recedere anticipatamente dal contratto, solo, peraltro, in caso di perdita di commessa, con l'obbligo di versare un importo a titolo di risarcimento del danno e non riguarda anche l'ipotesi di risoluzione del contratto ad opera della locatrice, come nel caso che ci occupa (cfr. doc. n. 4 parte opponente e n. 3 parte opposta).
A ciò si aggiunga, poi, che la ha trattenuto le somme versate a titolo di acconto di due rate del CP_1 canone a garanzia del pagamento e per eventuali danni (cfr. doc. 5 parte opponente). pagina 5 di 6 Infine, non sono dovute neppure le somme portate nella fattura n. 236 del 14.6.2022 e relative ad un presunto utilizzo dei beni in esubero rispetto alla durata contrattuale.
Anche di tale circostanza l'attrice in senso sostanziale non ha offerto alcuna prova né documentale né testimoniale, limitandosi ad asserire che “dette pretese trovano fondamento nelle clausole contrattuali e l'utilizzo risulta dalle verifiche effettuate dalla Soc. Arcon e pertanto anche le somme di cui alla richiamata fattura sono dovute” (cfr. pag. 5 note conclusive opposta).
In conclusione, le somme di cui alle fatture per cui è causa non sono dovute in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi dei diritti ad esse sottesi.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione assorbita
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2023 (r.g.n. 852/2023) emesso dal
Tribunale di Pistoia il 24.4.2023;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi CP_1 Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 6 di 6
TRIBUNALE DI PISTOIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA
Oggi 15 aprile 2025 alle ore 12.00, innanzi al giudice Emanuele Venzo sono comparsi:
Per 'avv. Alessandra Collesi oggi sostituito dall'avv. Aiuti Alessandra Parte_1
Per 'avv. Barbara Calicci Controparte_1
Sono presenti ai fini della pratica forense le dott.sse Rugai Lucrezia, Severini Giulia e Gradi Chiara
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa le conclusioni come da note conclusive autorizzate del 26.3.2025.
Parte opposta conclude, in via istruttoria, per l'ammissione della CTU chiesa e non ammessa;
nel merito, come da note conclusive del 24.3.2025.
Le parti discutono la causa riportandosi alle rispettive note conclusive autorizzate
Le parti rinunciano ad essere presenti alla lettura della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. e si allontanano dall'aula.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura in assenza delle parti.
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PISTOIA
Il Tribunale, nella persona del Giudice Emanuele Venzo, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1503/2023 promossa da:
(già (p.iva ) con Parte_2 Parte_1 P.IVA_1
l'avv. COLLESI Alessandra (c.f. ) C.F._1
PARTE ATTRICE OPPONENTE contro
(p.iva ) con l'avv. CALICCI Barbara (c.f. ) CP_1 P.IVA_2 C.F._2
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 485/2023, regolarmente notificato, la
[...]
(già ha convenuto in giudizio la Società deducendo: Parte_2 Parte_1 CP_1 di aver sottoscritto con la predetta società diversi contratti di noleggio di carrelli elevatori a seguito dei quali la convenuta ha emesso le fatture n. 234-235-236 del 30.6.2023, contestate, tuttavia, dall'opponente; che, infatti, la fattura n. 234/23 contempla interventi di riparazione su alcuni beni mobili per asseriti danni mai contestati dall'opposta al termine del contratto di noleggio;
che la fattura n. 235/23 è relativa a somme per asseriti danni per “durata locazione”, tuttavia, non dovute non potendo applicarsi gli artt. 3 e 4 del contratto di noleggio posto che la (già non ha avuto intenzione Parte_2 Parte_1 di recedere dal contratto e posto che si è verificato un ritardato e non mancato pagamento della rata;
che la fattura n. 236/23 contempla un presunto utilizzo dei beni noleggiati per un esubero di n. 8 giorni rispetto alla durata contrattuale;
che, peraltro, la detiene a tutt'oggi le somme versate a titolo di deposito CP_1 cauzionale versate dall'opponente e mai restituite né imputate ai presunti danni. La Parte_2
(già chiede, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “I. Revocare
[...] Parte_1
l'opposto decreto perché infondato, ingiusto ed illegittimo;
II. Condannare l'opposto al pagamento delle spese del giudizio, oltre iva, c.p.a. e spese forfettario, con attribuzione al procuratore antistatario” (cfr. note conclusive autorizzate del 25.3.2025). pagina 2 di 6 Si è costituita in giudizio la deducendo: di aver dovuto, stante il mancato corretto utilizzo dei CP_1 mezzi noleggiati da parte dell'opponente, provvedere alla riparazione degli stessi, previa contestazione, in sede di ritiro, dei danni riscontrati;
che controparte non ha utilizzato i mezzi noleggiati secondo l'ordinaria diligenza e sospendendo i pagamenti, di talché si è reso necessario risolvere il contratto anticipatamente applicando la clausola penale di cui all'art. 3 del contratto inter partes; che, peraltro, controparte ha sollevato generiche contestazioni solo a seguito dell'emissione delle fatture e non anche al ricevimento delle relative note proforma;
che, invero, la spiegata opposizione è pretestuosa e meramente strumentale, avendo la
(già disdetto i carrelli solo per una questione relativa al Parte_2 Parte_1 prezzo, posto che contestualmente si è rivolta ad una società concorrente dell'opposta. La convenuta ha chiesto, dunque, l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: − in via preliminare non risultando l'opposizione fondata su prova scritta, né di pronta e facile soluzione dichiarare provvisoriamente esecutivo il D.I. nella sua interezza;
− nel merito respingere perché integralmente infondata in fatto ed in diritto la proposta opposizione e confermare in ogni sua parte il D.I.; − comunque condannare l'opponente alla rifusione delle spese, funzioni ed onorari di lite”.
Svolta istruttoria documentale ed orale, precisate le conclusioni, la causa è passata in decisione in data odierna ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
***
1. Sul merito
L'opposizione è fondata e merita, dunque, accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
In punto di fatto, costituisce circostanza rimasta incontroversa tra le parti e documentalmente provata che la in virtù di tre contratti di noleggio, abbia consegnato alla CP_1 Parte_2
(per brevità tre carrelli elevatori (cfr. doc. n. 1,2,3 fascicolo opponente), che, Parte_1 successivamente, sono stati restituiti alla locatrice.
Altrettanto pacifica è la circostanza che, non avendo provveduto la società attrice al pagamento nei termini di una rata del canone relativo al macchinario “Transpallet Elettrico Linde L14AP matricola
W4X372R02775”, salvo, poi, provvedervi solo a seguito della comunicazione della controparte di voler risolvere il contratto inter partes (cfr. doc. n. 4 parte opponente e n. 3 parte opposta), l'opposta si sia avvalsa della clausola di cui all'art. 4, a mente del quale “(…) il mancato pagamento anche di una sola rata comporterà la risoluzione immediata del presente contratto con obbligo per il conduttore di mettere a disposizione di il bene CP_1 noleggiato per un immediato ritiro senza necessità di messa in mora (…)”.
La suddetta clausola deve qualificarsi come clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 c.c., in quanto prevede la risoluzione del contratto quale conseguenza, che opera di diritto, di uno specifico inadempimento pagina 3 di 6 della società (in particolare, il mancato pagamento di n. 1 canone di noleggio).
Si discute, dunque, in questa sede unicamente del costo di riparazione dei mezzi e del risarcimento di asseriti danni di cui alle fatture n. 234, 235 e 236/2022.
Ciò premesso, mette conto osservare che al caso di specie si applica il costante orientamento della Suprema
Corte a mente del quale nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo solo da un punto di vista formale la parte opponente assume la posizione di attrice e la parte opposta quella di convenuta, perché è la creditrice ad avere veste sostanziale di attrice ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è la convenuta cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito
(cfr., ex multis, Cass. civ., sez. II n. 6091 del 04.03.2020).
Orbene, la parte opposta la quale ha conservato la posizione di attrice in senso sostanziale, non CP_1 ha provato i fatti costitutivi del credito azionato.
In particolare, quanto ai lamentati danni ai beni oggetto del contratto di noleggio e di cui alla fattura n. 234 del 14.6.2022, l'opposta non ha offerto prova dell'esistenza di tali danni né che gli stessi siano stati cagionati dalla conduttrice.
Sostiene, difatti, la locatrice che, sebbene i macchinari non fossero nuovi ma revisionati, non erano danneggiati e che al momento della restituzione presentavano danni alla carrozzeria, alla tappezzeria e mancavano di alcune dotazioni. Ciò sarebbe provato dal verbale e dalle fotografie scattate al momento della consegna dei macchinari nel contraddittorio tra le parti (cfr. pag. 4 comparsa di costituzione) ma tale documentazione non è stata prodotta in giudizio e di essa riferisce unicamente il teste , socio Testimone_1 della “(…) entrambe le parti hanno scattato delle fotografie ai mezzi. (…) con riferimento ad un Parte_3 carrello, fu redatto un verbale di consegna sottoscritto dal responsabile di controparte, ove la nostra società si riservava di verificare eventuali danni. (…) non ricordo se tale verbale sia stato o meno firmato dal personale di controparte. Ricordo di aver scritto sul verbale il nome e cognome di tale addetto, ma non ricordo se poi firmò o meno il verbale (…)”.
Il teste , meccanico manutentore e collaboratore della società opposta, invece, riferisce di non Testimone_2 essere stato presente al momento della riconsegna dei mezzi e di averli, dunque, visionati solo una volta che gli stessi erano tornati presso la sede della , altresì, che si era occupato di effettuare le Parte_4 manutenzioni periodiche e le riparazioni sui macchinari noleggiati presso la sede della e che in tali Pt_2 occasioni aveva riscontrato un uso improprio dei beni.
Sul punto riferisce anche il teste : “(…) il cliente ha iniziato a lamentare delle problematiche connesse ai mezzi Tes_1 oggetto di noleggio. Le problematiche lamentate potevano riguardare o il rullo o la batteria. Preciso che i nostri tecnici effettuavano anche verifiche periodiche, ogni tre o sei mesi a seconda del tipo di mezzi, sullo stato dei mezzi oggetto di noleggio. La nostra società, inoltre, inviava un tecnico anche per verificare le dette problematiche presso il capannone di Lamporecchio o forse era pagina 4 di 6 , e per effettuare eventuali riparazioni. Il nostro tecnico, dopo tali verifiche, ci riferì che le problematiche lamentate dalla Pt_5 controparte dipendevano dall'uso improprio che essa faceva dei mezzi. Ad esempio, le batterie a piombo non venivano correttamente ricaricate e non veniva inserita l'acqua necessaria per il loro funzionamento. I rulli erano danneggiati in quanto il loro carrellista urtava con i transpallet una pavimentazione irregolare all'interno dei capannoni. Dopo tali verifiche, in un primo momento, la nostra società ha spiegato alla cliente a cosa erano dovute le problematiche insorte e richiesto di avere accortezza nell'impiego dei transpallet nonché quale era il corretto modo di ricaricare le batterie, quindi facendosi carico del costo delle relative riparazioni per mantenere buoni rapporti con il cliente. Dopodiché, dopo circa sei mesi o un anno, poiché il nostro tecnico, nel corso dei sopralluoghi svolti, continuava a riferire che l'atteggiamento della controparte non era cambiato, abbiamo iniziato a fatturare gli interventi di riparazione dei mezzi effettuati. Fatture che veniva contestate da controparte, non pagandole. Tuttavia, preciso che in occasione di successive riparazioni, le parti trovavano un accordo per il pagamento delle stesse, applicando una sorta di sconto”.
Tuttavia, tali affermazioni non sono da sole sufficienti ad avallare l'assunto dell'opposta circa la sussistenza degli asseriti danni riscontrati al momento della riconsegna né che gli stessi fossero imputabili alla conduttrice, che non utilizzava correttamente i mezzi.
L'opposta ha chiesto, inoltre, il pagamento della somma di € 4.123,00 di cui alla fattura n. 235 del 14.6.2022
a titolo di risarcimento del danno pari all'ammontare del 70% dei canoni a scadere dalla data di restituzione dei beni fino alla naturale durata del contratto a seguito della risoluzione per inadempimento della conduttrice che non avrebbe utilizzato i beni secondo l'ordinaria diligenza e sospeso i pagamenti (cfr. pag. 5 comparsa di costituzione).
A ben vedere la clausola invocata ossia l'art. 3 “Durata della locazione – Proroga” del contratto sottoscritto (si veda doc. 3 parte opponente) statuisce che “(…) non è ammessa la restituzione del bene prima dei 12 mesi, dopo il tredicesimo mese è concesso il recesso anticipato solo nel caso di perdita di commessa (…). Se ciò dovesse accadere il conduttore riconosce fin da ora di pagare in un'unica soluzione al locatore, quale risarcimento del danno, l'ammontare di tutte le somme maturate, dei relativi interessi di mora e del 70% dei canoni a scadere dalla data di restituzione dei beni fino alla naturale scadenza del contratto. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno subito dal locatore. Il locatore ha facoltà di recedere dal contratto con comunicazione a mezzo lettera raccomandata A/R ovvero di variare l'importo del canone (…)”.
In buona sostanza, la clausola invocata da parte opposta attiene all'ipotesi in cui sia il conduttore a recedere anticipatamente dal contratto, solo, peraltro, in caso di perdita di commessa, con l'obbligo di versare un importo a titolo di risarcimento del danno e non riguarda anche l'ipotesi di risoluzione del contratto ad opera della locatrice, come nel caso che ci occupa (cfr. doc. n. 4 parte opponente e n. 3 parte opposta).
A ciò si aggiunga, poi, che la ha trattenuto le somme versate a titolo di acconto di due rate del CP_1 canone a garanzia del pagamento e per eventuali danni (cfr. doc. 5 parte opponente). pagina 5 di 6 Infine, non sono dovute neppure le somme portate nella fattura n. 236 del 14.6.2022 e relative ad un presunto utilizzo dei beni in esubero rispetto alla durata contrattuale.
Anche di tale circostanza l'attrice in senso sostanziale non ha offerto alcuna prova né documentale né testimoniale, limitandosi ad asserire che “dette pretese trovano fondamento nelle clausole contrattuali e l'utilizzo risulta dalle verifiche effettuate dalla Soc. Arcon e pertanto anche le somme di cui alla richiamata fattura sono dovute” (cfr. pag. 5 note conclusive opposta).
In conclusione, le somme di cui alle fatture per cui è causa non sono dovute in assenza di allegazione e prova dei fatti costitutivi dei diritti ad esse sottesi.
L'opposizione deve, pertanto, essere integralmente accolta con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Ogni ulteriore questione assorbita
2. Sulle spese di lite
Le spese di lite seguono la soccombenza di parte convenuta opposta e si liquidano, come in dispositivo, a mente del DM 55/2014 in base al valore della lite (da € 5.200,01 ad €. 26.000,00) e all'attività processuale svolta, con applicazione di compensi inferiori a quelli medi per tutte le fasi del giudizio, tenuto conto della assenza di questioni di fatto e di diritto di particolare complessità e delle modalità semplificate di decisione ex art. 281 sexies c.p.c.
PQM
Il Tribunale di Pistoia, definitivamente pronunziando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
- accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo n. 485/2023 (r.g.n. 852/2023) emesso dal
Tribunale di Pistoia il 24.4.2023;
- condanna a rifondere a le spese di lite che liquida in euro 2.540,00 per compensi CP_1 Parte_1 professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, Iva e CPA come per legge se dovuti, da attribuirsi al procuratore antistatario.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Pistoia, 15 aprile 2025
Il Giudice
Emanuele Venzo pagina 6 di 6