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Sentenza 16 giugno 2025
Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/06/2025, n. 2999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2999 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del Giudice Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I grado iscritta n. 13818/24 RG promossa da:
, cf , Parte_1 C.F._1
con avv. Ermes Mozzato e Fabio Schiavariello
contro
, cf , Controparte_1 C.F._2
con avv. Jacopo Molina
VENZO MINA, cf CodiceFiscale_3
con avv. Fabio Schiavariello
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale udienza 16.6.25 che richiama il foglio dep. 13.6.25
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 4.7.24 la sig.ra ha evocato in giudizio la propria Parte_1 madre NA ZO e il fratello per chiedere la divisione il compendio Controparte_1 immobiliare caduto in successione a seguito del decesso del padre sig. Persona_1
(m. 29.11.2006).
Si è costituito in giudizio il solo sig. in data 8.10.24; sono state depositate Controparte_1 le memorie integrative e alla udienza 19.12.24 è stata dichiarata la contumacia della sig.ra
NA ZO.
Successivamente la stessa NA ZO si è costituita con comparsa depositata il 6.2.25 e – nel prosieguo - le trattative condotte in via stragiudiziale hanno dato buon esito, tanto che alla udienza odierna, su richiesta dei legali delle parti il Giudice ha autorizzato gli
1
adempienti ex art. 281 sexies cpc;
gli avvocati hanno dunque richiamato le conclusioni depositate con note congiunte in data 13.6.23 e i documenti allegati.
L'accordo intercorso tra le parti, riprodotto nelle conclusioni presentate congiuntamente, deve essere recepito in quanto conforme all'interesse delle parti in causa e ai principi della normativa vigente in materia.
Quanto alle spese di lite, va dichiarata la compensazione integrale.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa nr. 13818/24 rg, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1)accertata l'indivisibilità materiale del compendio catastalmente individuato come segue al NCEU Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) località Pecorile, consistente in fabbricati e terreni, costituito da appartamento in piano terra, primo e sottotetto, con scoperto circostante, da locali ad uso ripostiglio in piano terra, con accesso dallo scoperto di cui sopra e da pertinenziali terreni, il tutto così distinto in catasto:
el Comune di Vezzano sul Crostolo Controparte_2
Foglio 18 (diciotto)
-mappale 425, cat. A/4, piano T 1 2, classe 2, vani 6 (sei), Rendita Euro 213,81, con sup. cat. totale di mq 121 (centoventuno);
-mappale 433 (quattrocentotrentatrè) cat. C/2 piano T, classe 1, m.q. 27 (ventisette), Rendita
Euro 55,78, con sup. cat. totale di mq. 34 (trentaquattro);
el Comune di Vezzano su Crostolo Parte_2
Foglio 18 (diciotto)
-mappale 426 (quattrocentoventisei) ettari 0 (zero) are 6 (sei) ca 3 (tre) , cl. CP_3
02, R.D. Euro 3,27, R.A. Euro 3,58;
el Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Parte_2
Foglio 24 (ventiquattro)
-mappale 46 (quarantasei) ettari 0 (zero) are 10 (dieci), ca 25 (venticinque) SEMIN
cl. 03, R.D. Euro 3,71, R.A. Euro 4,50; CP_3
-mappale 82 (ottantadue) ettari 0 (zero), are 24 (ventiquattro), ca 98 (novantotto), CP_3
cl. 03, R.D. Euro 9,03, R.A. Euro 10,97;
[...]
confini: i mappali 425 e 433, unitamente allo scoperto, in un sol corpo confinano con mappale 420, mappale 426, proprietà di terzi, Via Canossa;
il mappale 426 confina con i mappali 425, 433, 420, proprietà di terzi;
il mappale 46 confina con i mappali 45, 48, 47, fossato, mappale 43; il mappale 82 confina con i mappali 81, 88, 86, 84, 83, 78 e 77, salvo più precisi e come in fatto.
con la precisazione che forma parte del presente atto anche il diritto di livello sul seguente appezzamento di terreno, così censito all'Agenzia del Territorio di Reggio nell'Emilia:
el Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Parte_2
Foglio 10 (dieci)
-mappale 99 (novantanove) ettari 1 (uno), are 40 (quaranta), ca 90 (novanta),
SEMINATIVO, cl. 03, R.D. Euro 43,66, R.A. Euro 54,58;
confini: mappali 68, 102, 103, 100, 97, 95, 94, salvo più precisi e come in fatto precisato che il diritto del concedente spetta al Comune di Vezzano sul Crostolo,
assegna le quote di comproprietà della signora (2/9) al signor Parte_1 CP_1
ordinando a quest'ultimo il pagamento di corrispettivo a favore di questa pari ad €
[...]
12.500,00,
assegna le quote di comproprietà della signora NA ZO (3/9) al signor Controparte_1 ordinando a quest'ultimo il pagamento di corrispettivo pari ad € 15.000,00 a favore di questa;
2) dispone che entro 5 giorni dal deposito della Sentenza, il signor Controparte_1 corrisponda alla signora € 12.500,00 mediante tre assegni circolari a lei Parte_1 intestati (Banca della Marca Credito Cooperativo, assegno N. 4064553084-07 per €
5.000,00 del 4.6.2025, assegno N. 4064553074-10 per € 5.000,00 del 4.6.2025, assegno N.
4064622534-11 per € 2.500,00 del 4.6.2025) ed alla signora NA ZO € 15.000,00 mediante assegno circolare a lei intestato (Banca della Marca Credito Cooperativo, assegno
N. 4057416475-08 per € 15.000,00 del 4.6.2025);
3) prende atto che ai sensi dell'art. 29 L.52/1985, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni con L. 122/2010, le signore e NA ZO, in Parte_1 qualità di alienanti, dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
le stesse dichiarano la regolarità e validità dell'allineamento catastale, dell'Attestato di Prestazione Energetica N. 05109-272706-2021 dell'8.12.2021 (geom. e del Certificato di Destinazione Urbanistica Controparte_4 rilasciato dal Comune di Vezzano sul Crostolo in data 5.6.2025 in relazione ai sopra indicati immobili, documenti prodotti nel fascicolo telematico 13818/2024 rg in data 13.6.25 ai quali si rimanda, che devono considerarsi parte integrante della Sentenza;
4) prende atto che ai sensi della vigente normativa urbanistica, le signore NA
ZO ed rese edotte di quanto disposto dall'art.76 D.P.R.445/2000, Parte_1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, che le opere di edificazione del fabbricato in oggetto sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente il Comune competente ha rilasciato autorizzazione in sanatoria n. 176/96 prot. n.3532 per le opere abusivamente eseguite consistenti in costruzione porticato in aderenza al fabbricato principale e costruzione basso servizio uso legnaia e ripostiglio e che in pari data lo stesso
Comune ha rilasciato il permesso di abitabilità;
5) prende atto che ai fini fiscali il signor rende la dichiarazione Controparte_1 prevista dall'art. 1, c. 497, L. 266/2005 e richiede che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'arti-colo 52, c. 4 e 5 D.P.R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo indicato;
6) dichiara che - ai sensi e per gli effetti della continuità delle trascrizioni con riferimento alle quote delle unità oggetto di sentenza - trattasi di quanto pervenuto in forza di successione in morte di deceduto a Venezia il 29 novembre 2006 come Persona_1 da dichiarazione registrata a Venezia il 6 agosto 2007 al n. 736 - vol. 2007 e trascritta a
Reggio nell'Emilia il 15 novembre 2007 ai n.ri 35547/19933; prende atto del fatto che – costituendo il presente atto titolo idoneo per la trascrizione dell'accettazione della eredità in morte di le signore e NA ZO in qualità di eredi Persona_1 Parte_1 alienanti richiedono che venga effettuata tale formalità onde assicurare la continuità nei
Pubblici RR.I.I. prevista dall'art. 2650 cc. ed ogni altro effetto di Legge;
7)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 16.6.25
Il Giudice
Paola Fracassi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA
in persona del Giudice Paola Fracassi
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA ex art. 281 sexies cpc
nella causa civile di I grado iscritta n. 13818/24 RG promossa da:
, cf , Parte_1 C.F._1
con avv. Ermes Mozzato e Fabio Schiavariello
contro
, cf , Controparte_1 C.F._2
con avv. Jacopo Molina
VENZO MINA, cf CodiceFiscale_3
con avv. Fabio Schiavariello
Conclusioni congiunte delle parti: come da verbale udienza 16.6.25 che richiama il foglio dep. 13.6.25
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione datato 4.7.24 la sig.ra ha evocato in giudizio la propria Parte_1 madre NA ZO e il fratello per chiedere la divisione il compendio Controparte_1 immobiliare caduto in successione a seguito del decesso del padre sig. Persona_1
(m. 29.11.2006).
Si è costituito in giudizio il solo sig. in data 8.10.24; sono state depositate Controparte_1 le memorie integrative e alla udienza 19.12.24 è stata dichiarata la contumacia della sig.ra
NA ZO.
Successivamente la stessa NA ZO si è costituita con comparsa depositata il 6.2.25 e – nel prosieguo - le trattative condotte in via stragiudiziale hanno dato buon esito, tanto che alla udienza odierna, su richiesta dei legali delle parti il Giudice ha autorizzato gli
1
adempienti ex art. 281 sexies cpc;
gli avvocati hanno dunque richiamato le conclusioni depositate con note congiunte in data 13.6.23 e i documenti allegati.
L'accordo intercorso tra le parti, riprodotto nelle conclusioni presentate congiuntamente, deve essere recepito in quanto conforme all'interesse delle parti in causa e ai principi della normativa vigente in materia.
Quanto alle spese di lite, va dichiarata la compensazione integrale.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella causa nr. 13818/24 rg, ogni diversa domanda, eccezione o istanza disattesa e rigettata, così provvede:
1)accertata l'indivisibilità materiale del compendio catastalmente individuato come segue al NCEU Comune di Vezzano sul Crostolo (RE) località Pecorile, consistente in fabbricati e terreni, costituito da appartamento in piano terra, primo e sottotetto, con scoperto circostante, da locali ad uso ripostiglio in piano terra, con accesso dallo scoperto di cui sopra e da pertinenziali terreni, il tutto così distinto in catasto:
el Comune di Vezzano sul Crostolo Controparte_2
Foglio 18 (diciotto)
-mappale 425, cat. A/4, piano T 1 2, classe 2, vani 6 (sei), Rendita Euro 213,81, con sup. cat. totale di mq 121 (centoventuno);
-mappale 433 (quattrocentotrentatrè) cat. C/2 piano T, classe 1, m.q. 27 (ventisette), Rendita
Euro 55,78, con sup. cat. totale di mq. 34 (trentaquattro);
el Comune di Vezzano su Crostolo Parte_2
Foglio 18 (diciotto)
-mappale 426 (quattrocentoventisei) ettari 0 (zero) are 6 (sei) ca 3 (tre) , cl. CP_3
02, R.D. Euro 3,27, R.A. Euro 3,58;
el Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Parte_2
Foglio 24 (ventiquattro)
-mappale 46 (quarantasei) ettari 0 (zero) are 10 (dieci), ca 25 (venticinque) SEMIN
cl. 03, R.D. Euro 3,71, R.A. Euro 4,50; CP_3
-mappale 82 (ottantadue) ettari 0 (zero), are 24 (ventiquattro), ca 98 (novantotto), CP_3
cl. 03, R.D. Euro 9,03, R.A. Euro 10,97;
[...]
confini: i mappali 425 e 433, unitamente allo scoperto, in un sol corpo confinano con mappale 420, mappale 426, proprietà di terzi, Via Canossa;
il mappale 426 confina con i mappali 425, 433, 420, proprietà di terzi;
il mappale 46 confina con i mappali 45, 48, 47, fossato, mappale 43; il mappale 82 confina con i mappali 81, 88, 86, 84, 83, 78 e 77, salvo più precisi e come in fatto.
con la precisazione che forma parte del presente atto anche il diritto di livello sul seguente appezzamento di terreno, così censito all'Agenzia del Territorio di Reggio nell'Emilia:
el Comune di VEZZANO SUL CROSTOLO Parte_2
Foglio 10 (dieci)
-mappale 99 (novantanove) ettari 1 (uno), are 40 (quaranta), ca 90 (novanta),
SEMINATIVO, cl. 03, R.D. Euro 43,66, R.A. Euro 54,58;
confini: mappali 68, 102, 103, 100, 97, 95, 94, salvo più precisi e come in fatto precisato che il diritto del concedente spetta al Comune di Vezzano sul Crostolo,
assegna le quote di comproprietà della signora (2/9) al signor Parte_1 CP_1
ordinando a quest'ultimo il pagamento di corrispettivo a favore di questa pari ad €
[...]
12.500,00,
assegna le quote di comproprietà della signora NA ZO (3/9) al signor Controparte_1 ordinando a quest'ultimo il pagamento di corrispettivo pari ad € 15.000,00 a favore di questa;
2) dispone che entro 5 giorni dal deposito della Sentenza, il signor Controparte_1 corrisponda alla signora € 12.500,00 mediante tre assegni circolari a lei Parte_1 intestati (Banca della Marca Credito Cooperativo, assegno N. 4064553084-07 per €
5.000,00 del 4.6.2025, assegno N. 4064553074-10 per € 5.000,00 del 4.6.2025, assegno N.
4064622534-11 per € 2.500,00 del 4.6.2025) ed alla signora NA ZO € 15.000,00 mediante assegno circolare a lei intestato (Banca della Marca Credito Cooperativo, assegno
N. 4057416475-08 per € 15.000,00 del 4.6.2025);
3) prende atto che ai sensi dell'art. 29 L.52/1985, come modificato dal D.L. 78/2010, convertito con modificazioni con L. 122/2010, le signore e NA ZO, in Parte_1 qualità di alienanti, dichiarano che i dati catastali e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto, ed in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e da dar luogo all'obbligo di presentazione di nuove planimetrie catastali ai sensi della vigente normativa;
le stesse dichiarano la regolarità e validità dell'allineamento catastale, dell'Attestato di Prestazione Energetica N. 05109-272706-2021 dell'8.12.2021 (geom. e del Certificato di Destinazione Urbanistica Controparte_4 rilasciato dal Comune di Vezzano sul Crostolo in data 5.6.2025 in relazione ai sopra indicati immobili, documenti prodotti nel fascicolo telematico 13818/2024 rg in data 13.6.25 ai quali si rimanda, che devono considerarsi parte integrante della Sentenza;
4) prende atto che ai sensi della vigente normativa urbanistica, le signore NA
ZO ed rese edotte di quanto disposto dall'art.76 D.P.R.445/2000, Parte_1 dichiarano, sotto la loro responsabilità, che le opere di edificazione del fabbricato in oggetto sono iniziate in data anteriore al 1° settembre 1967 e che successivamente il Comune competente ha rilasciato autorizzazione in sanatoria n. 176/96 prot. n.3532 per le opere abusivamente eseguite consistenti in costruzione porticato in aderenza al fabbricato principale e costruzione basso servizio uso legnaia e ripostiglio e che in pari data lo stesso
Comune ha rilasciato il permesso di abitabilità;
5) prende atto che ai fini fiscali il signor rende la dichiarazione Controparte_1 prevista dall'art. 1, c. 497, L. 266/2005 e richiede che la base imponibile ai fini delle imposte di registro, ipotecarie e catastali sia costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'arti-colo 52, c. 4 e 5 D.P.R. 131/1986, indipendentemente dal corrispettivo indicato;
6) dichiara che - ai sensi e per gli effetti della continuità delle trascrizioni con riferimento alle quote delle unità oggetto di sentenza - trattasi di quanto pervenuto in forza di successione in morte di deceduto a Venezia il 29 novembre 2006 come Persona_1 da dichiarazione registrata a Venezia il 6 agosto 2007 al n. 736 - vol. 2007 e trascritta a
Reggio nell'Emilia il 15 novembre 2007 ai n.ri 35547/19933; prende atto del fatto che – costituendo il presente atto titolo idoneo per la trascrizione dell'accettazione della eredità in morte di le signore e NA ZO in qualità di eredi Persona_1 Parte_1 alienanti richiedono che venga effettuata tale formalità onde assicurare la continuità nei
Pubblici RR.I.I. prevista dall'art. 2650 cc. ed ogni altro effetto di Legge;
7)compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Venezia, 16.6.25
Il Giudice
Paola Fracassi