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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/01/2025, n. 68 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 68 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 6046/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6046/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a DD (CE) il 25/08/1992 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. IODICE ANTONIO e dall'avv. Antimo Zarrillo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , chiedendo l'accertamento Controparte_2
del proprio diritto ad usufruire della retribuzione professionale docente.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere docente di sostegno con contratto a tempo determinato e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_2
1 determinato con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2020/2021 (dal 09/11/2020 al
22/12/2020; dal 23/12/2020 al 31/01/2021; dal 01/02/2021 al 12/06/2021 presso l'I.C. “De
Filippo” di Napoli (NA) per n. 24 ore settimanali;
A.S. 2021/22 (dal 14/10/2021 al
05/11/2021; dal 06/11/2021 al 30/11/2021; dal 01/12/2021 al 31/12/2021; dal 01/01/2022 al 31/01/2022; dal 01/02/2022 al 28/02/2022; dal 01/03/2022 al 31/03/2022; dal
01/04/2022 al 30/04/2022; dal 01/05/2022 al 31/05/2022; dal 01/06/2022 al 08/06/2022, presso l'I.C. “Villa Fleurent” di Napoli (NA) (cod mecc. NAIC8EB00N) per n. 24 ore settimanali;
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione professionale docente;
- di aver diritto a tale emolumento.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito ed ha Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto e la causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate
Va, in primo luogo, osservato che la prestazione di attività lavorativa in favore del CP_3
svolta dalla parte ricorrente, con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risulta documentalmente provata (cfr. contratti allegati).
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
La Corte di Cassazione già con sentenza n. 20015 pubblicata il 27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal
2 compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che ““
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla
3 Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
”(cfr. Cass. 20015/2018).
Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza della retribuzione professionale docente anche a chi si trova nella condizione giuridica della ricorrente. Si segnalano le pronunce rese dai
Tribunali di Ivrea e Reggio Emilia (sentenze nn. 60/2021 e 138/2021) e da questo stesso
Tribunale (sentenza n. 4670/2024) la cui motivazione, pienamente condivisibile, si incentra proprio sul fatto che non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e che, per tale motivo hanno condannato il alla corresponsione del dovuto, essendo Controparte_2
assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di
“supplenza breve e saltuaria”.
Alla luce di tale costante giurisprudenza, di legittimità e di merito, la domanda della ricorrente va pienamente accolta, dovendosi quindi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001, con conseguente condanna del alla corresponsione in favore della ricorrente della detta CP_3
retribuzione, come da dispositivo, oltre accessori di legge.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione, peraltro contestata solo genericamente: invero l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
4 dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come da dispositivo, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi, in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria, oltre all'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche (art.4, comma 1 bis)
P.Q.M.
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15/3/2001;
- Condanna il alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione CP_3 pari a €. 2.642,28, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'integrale soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_3
€ 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona della dott.ssa Fabiana Colameo ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 9.01.2025, ex art. 127ter c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6046/2024 R.G. LAVORO
TRA
n. a DD (CE) il 25/08/1992 Parte_1
Rappresentata e difesa dall'avv. IODICE ANTONIO e dall'avv. Antimo Zarrillo, come da procura in atti.
RICORRENTE
E
Controparte_1
(C.F. ), in persona dei legali rappresentanti pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi, in questa sede, ai sensi dell'art. 417-bis, comma 1, c.p.c., dal
Dirigente dott. Vincenzo Romano
RESISTENTE
OGGETTO: Retribuzione professionale docente
CONCLUSIONI: come in atti.
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, parte ricorrente ha convenuto in giudizio il , chiedendo l'accertamento Controparte_2
del proprio diritto ad usufruire della retribuzione professionale docente.
A fondamento della domanda, la ricorrente ha dedotto:
- di essere docente di sostegno con contratto a tempo determinato e di aver prestato servizio alle dipendenze del in forza di contratti a tempo Controparte_2
1 determinato con riferimento ai seguenti anni scolastici: 2020/2021 (dal 09/11/2020 al
22/12/2020; dal 23/12/2020 al 31/01/2021; dal 01/02/2021 al 12/06/2021 presso l'I.C. “De
Filippo” di Napoli (NA) per n. 24 ore settimanali;
A.S. 2021/22 (dal 14/10/2021 al
05/11/2021; dal 06/11/2021 al 30/11/2021; dal 01/12/2021 al 31/12/2021; dal 01/01/2022 al 31/01/2022; dal 01/02/2022 al 28/02/2022; dal 01/03/2022 al 31/03/2022; dal
01/04/2022 al 30/04/2022; dal 01/05/2022 al 31/05/2022; dal 01/06/2022 al 08/06/2022, presso l'I.C. “Villa Fleurent” di Napoli (NA) (cod mecc. NAIC8EB00N) per n. 24 ore settimanali;
- di non aver ricevuto il pagamento della retribuzione professionale docente;
- di aver diritto a tale emolumento.
Ritualmente citato in giudizio, il si è costituito ed ha Controparte_2
chiesto il rigetto del ricorso.
Nelle note di trattazione scritta, quindi, parte ricorrente ha chiesto l'accoglimento del ricorso proposto e la causa è stata decisa all'esito della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le ragioni di seguito evidenziate
Va, in primo luogo, osservato che la prestazione di attività lavorativa in favore del CP_3
svolta dalla parte ricorrente, con i contratti a tempo determinato analiticamente indicati in ricorso, risulta documentalmente provata (cfr. contratti allegati).
L'art. 7 del CCNL 15.03.2001 del comparto scuola, in tema di “Retribuzione professionale docenti” ha introdotto la c.d. retribuzione professionale docenti “Con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive” (primo comma), ed ha statuito che “La retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art.
25 del CCNI del 31.8.1999” (terzo comma). L'art. 25 del CCNI del 31.09.1999 richiamato dal citato art. 7 limitava l'ambito dei destinatari del compenso accessorio ai soli docenti assunti a tempo indeterminato o a tempo determinato utilizzati su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fin al termine delle attività scolastiche.
La Corte di Cassazione già con sentenza n. 20015 pubblicata il 27.7.2018 ha dichiarato illegittima e discriminatoria l'esclusione dei docenti impiegati per “supplenze brevi” dal
2 compenso per l'RPD, in virtù del principio di parità di trattamento sancito dall'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato, che vieta ogni discriminazione tra personale “fisso” e personale precario.
In particolare, la Suprema Corte ha affermato che ““
2. l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che "con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonchè di avviare un riconoscimento del ruolo determinante dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999...";
2.1. quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico
o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio";
3. dal complesso delle disposizioni richiamate, sulle quali non ha inciso la contrattazione successiva che ha solo modificato l'entità della RPD, includendola anche nella base di calcolo del trattamento di fine rapporto (art. 81 del CCNL
24.7.2003, art. 83 del CCNL 29.11.2007), emerge che l'emolumento ha natura fissa e continuativa e non è collegato a particolari modalità di svolgimento della prestazione del personale docente ed educativo (cfr. fra le tante Cass. n. 17773/2017);
4. non vi è dubbio, pertanto, che lo stesso rientri nelle "condizioni di impiego" che, ai sensi della clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, il datore di lavoro, pubblico o privato, è tenuto ad assicurare agli assunti a tempo determinato i quali "non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive"; […]8. si deve, pertanto, ritenere, come evidenziato dalla
3 Corte territoriale sia pure sulla base di un diverso percorso argomentativo, che le parti collettive nell'attribuire il compenso accessorio "al personale docente ed educativo", senza differenziazione alcuna, abbiano voluto ricomprendere nella previsione anche tutti gli assunti a tempo determinato, a prescindere dalle diverse tipologie di incarico previste dalla
L. n. 124 del 1999, sicchè il successivo richiamo, contenuto nel comma 3 dell'art. 7 del
CCNL 15.3.2001, alle "modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999" deve intendersi limitato ai soli criteri di quantificazione e di corresponsione del trattamento accessorio, e non si estende all'individuazione delle categorie di personale richiamate dal contratto integrativo;
”(cfr. Cass. 20015/2018).
Anche la giurisprudenza di merito, in maniera pressoché unanime, si è pronunciata favorevolmente in ordine alla spettanza della retribuzione professionale docente anche a chi si trova nella condizione giuridica della ricorrente. Si segnalano le pronunce rese dai
Tribunali di Ivrea e Reggio Emilia (sentenze nn. 60/2021 e 138/2021) e da questo stesso
Tribunale (sentenza n. 4670/2024) la cui motivazione, pienamente condivisibile, si incentra proprio sul fatto che non è dato riscontrare – per quanto qui di interesse - alcuna “ragione oggettiva” che giustifichi il mancato riconoscimento della retribuzione professionale docenti agli insegnanti titolari di supplenze temporanee, atteso che l'attività di docenza svolta da questi ultimi è certamente comparabile a quella prestata dai docenti della medesima classe di concorso immessi in ruolo o titolari di supplenze per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche e che, per tale motivo hanno condannato il alla corresponsione del dovuto, essendo Controparte_2
assolutamente illegittimo discriminare a livello retributivo i precari con contratti di
“supplenza breve e saltuaria”.
Alla luce di tale costante giurisprudenza, di legittimità e di merito, la domanda della ricorrente va pienamente accolta, dovendosi quindi dichiarare il diritto della ricorrente alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15.03.2001, con conseguente condanna del alla corresponsione in favore della ricorrente della detta CP_3
retribuzione, come da dispositivo, oltre accessori di legge.
Deve altresì rilevarsi la correttezza della operata quantificazione, peraltro contestata solo genericamente: invero l'art. 7 del CCNL 15.3.2001 per il personale del comparto della scuola ha istituito la Retribuzione Professionale Docenti, prevedendo, al comma 1, che
"con l'obiettivo della valorizzazione professionale della funzione docente per la realizzazione dei processi innovatori, che investono strutture e contenuti didattici delle scuole di ogni ordine e grado, nonché di avviare un riconoscimento del ruolo determinante
4 dei docenti per sostenere il miglioramento del servizio scolastico sono attribuiti al personale docente ed educativo compensi accessori articolati in tre fasce retributive" ed aggiungendo, al comma 3, che "la retribuzione professionale docenti, analogamente a quanto avviene per il compenso individuale accessorio, è corrisposta per dodici mensilità con le modalità stabilite dall'art. 25 del CCNI del 31.8.1999..."; quest'ultima disposizione, dopo avere individuato i destinatari del compenso accessorio negli assunti a tempo indeterminato e nel personale con rapporto di impiego a tempo determinato utilizzato su posto vacante e disponibile per l'intera durata dell'anno scolastico o fino al termine delle attività didattiche, nei commi successivi disciplinava le modalità di calcolo e di corresponsione del compenso, stabilendo che lo stesso dovesse essere corrisposto "in ragione di tante mensilità per quanti sono i mesi di servizio effettivamente prestato o situazioni di stato assimilate al servizio" e precisando, poi, che "per i periodi di servizio o situazioni di stato assimilate al servizio inferiori al mese detto compenso è liquidato al personale in ragione di 1/30 per ciascun giorno di servizio prestato o situazioni di stato assimilate al servizio".
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate e distratte come da dispositivo, in relazione al valore della controversia, con applicazione dei parametri minimi, in ragione della non complessità della causa e con la pretermissione della fase istruttoria, oltre all'aumento del 30% per utilizzo di tecniche informatiche (art.4, comma 1 bis)
P.Q.M.
- Accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara il diritto dell'odierna ricorrente a vedersi dichiarato il diritto alla percezione della retribuzione professionale docenti ex art. 7 CCNL del 15/3/2001;
- Condanna il alla corresponsione in favore della ricorrente della detta retribuzione CP_3 pari a €. 2.642,28, oltre interessi legali dalla maturazione del diritto e sino all'integrale soddisfo;
- Condanna il alla rifusione in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida in CP_3
€ 1.300,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfettario spese generali al 15%, da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Si comunichi
Aversa, 10.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Fabiana Colameo
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