Articolo 4 della Legge 4 maggio 1951, n. 385
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 giugno 1951
Art. 4.
Il limite di impegno di lire 3.800.000.000 di cui all' art. 1 della legge 12 luglio 1949, n. 460 , fino alla concorrenza di lire 61.953.740 corrispondente all'annualita' prevista all'art. 1, e' utilizzabile per l'annualita' dell'esercizio 1950-51.
La somma per il pagamento della predetta annualita' sara' iscritta ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51 e corrispondenti fino all'esercizio 1979-80.
E' ridotto di lire 61.953.740 lo stanziamento del capitolo n. 312 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio 1950-51.
Entrata in vigore il 28 giugno 1951