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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 24/04/2025, n. 1362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1362 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valter Calvieri e Parte_1
Zucchi Walter giusta delega in atti – INTIMANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ciancio, giusta Controparte_1
delega in atti - INTIMATO
OGGETTO: SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 deducendo il mancato pagamento dei canoni ed oneri accessori dovuti con decorrenza a partire da dicembre 2021 (parzialmente) fino a giugno 2022, per complessivi Euro 16.000,00, intimava a Controparte_1 sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Campagnano di Roma, Strada delle Cese n. 15 ad uso abitativo, concessi in locazione all'intimato in virtù
di contratto registrato in data 05.05.2021 regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimato per opporsi alla convalida deducendo che l'immobile palesava vizi e criticità costruttive, tali da renderlo inidoneo all'uso convenuto;
precisava altresì di avere sostenuto, con l'autorizzazione della locatrice, ingenti spese per il ripristino della funzionalità abitativa, per somma complessivamente pari a
Euro 74.141,68 di cui chiedeva il rimborso e/o la compensazione con i canoni initmati.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza così provvedere:
1. Disporre la riunione del presente giudizio con quello, sempre pendente innanzi al Tribunale di Tivoli, recante R.G. 5417/2021, già riunito a quello R.G. 5442/2021, con prossima udienza prevista per prova per il
22/06/2023, assegnato al Giudice dott. Pagniello, stante le ragioni di connessione/continenza esposte nel presente atto;
2. rigettare le domande in quanto inammissibili, improcedibili eddella sig.ra Parte_1 infondate in fatto e diritto, anche in virtù dell'eccezione di inadempimento formulata;
3. qualora venga disposta la riunione, si chiede che il Giudice al quale verrà rimessa la causa voglia accogliere le domande formulate dal sig.
Controparte_1 nel giudizio recante R.G. 5417/2021 e R.G. 5442/2021; 4.
in subordine, ove il Giudice ritenga che siano dovute le somme domandate da controparte, in accoglimento della formulata eccezione di inadempimento, ridurre l'importo dovuto in virtù delle spese affrontate dal conduttore per i vizi dell'immobile locato e in virtù dell'inutilizzabilità dell'immobile locato sopra esposta;
limitare la condanna agli importi richiesti a titolo di canoni di locazione ed escludendo quelli richiesti a titolo di indennità di occupazione successivamente al 1° luglio 2022, non essendo stata pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto al giugno
2022; ovvero, ridurre comunque le somme richieste a titolo di canoni di locazione e di indennità di occupazione secondo giustizia;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La causa nel corso della quale veniva rigettata l'istanza di riunione ad altro procedimento vertente tra le stesse parti (in quanto già in avanzata fase istruttoria), è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
27.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere che, come noto, si verifica allorché le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
Nel caso di specie, entrambe le parti, nel sottoporre identiche conclusioni al
Tribunale, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione inter già pronunciata nel separato giudizio iscritto al n. r.g. partes con contestuale rinuncia della parte intimante ad ogni 5417+5442/2021
domanda di pagamento canoni, risarcimento danni e spese legali, rinuncia di cui la parte conduttrice ha preso atto.
Le spese di lite devono essere poste a carico del conduttore tenuto conto delle motivazioni addotte a sostegno della pronuncia di cessazione della materia del contendere (risoluzione del contratto già dichiarata per grave inadempimento del conduttore).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 175,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 27 novembre 2024 Il Giudice O.P.
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale Civile di Tivoli
In composizione monocratica in persona del giudice designato G.O.T. dott.
Fabrizio Pagniello a seguito dell'udienza di discussione del 27/11/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di primo grado iscritta al n.3465 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Valter Calvieri e Parte_1
Zucchi Walter giusta delega in atti – INTIMANTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. Vittorio Ciancio, giusta Controparte_1
delega in atti - INTIMATO
OGGETTO: SFRATTO PER MOROSITA'
CONCLUSIONI: Vedi verbale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato il Parte_1 deducendo il mancato pagamento dei canoni ed oneri accessori dovuti con decorrenza a partire da dicembre 2021 (parzialmente) fino a giugno 2022, per complessivi Euro 16.000,00, intimava a Controparte_1 sfratto per morosità relativamente all'immobile sito in Campagnano di Roma, Strada delle Cese n. 15 ad uso abitativo, concessi in locazione all'intimato in virtù
di contratto registrato in data 05.05.2021 regolarmente registrato.
Regolarmente incardinatosi il contraddittorio, si costituiva l'intimato per opporsi alla convalida deducendo che l'immobile palesava vizi e criticità costruttive, tali da renderlo inidoneo all'uso convenuto;
precisava altresì di avere sostenuto, con l'autorizzazione della locatrice, ingenti spese per il ripristino della funzionalità abitativa, per somma complessivamente pari a
Euro 74.141,68 di cui chiedeva il rimborso e/o la compensazione con i canoni initmati.
Tanto premesso, insisteva per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza così provvedere:
1. Disporre la riunione del presente giudizio con quello, sempre pendente innanzi al Tribunale di Tivoli, recante R.G. 5417/2021, già riunito a quello R.G. 5442/2021, con prossima udienza prevista per prova per il
22/06/2023, assegnato al Giudice dott. Pagniello, stante le ragioni di connessione/continenza esposte nel presente atto;
2. rigettare le domande in quanto inammissibili, improcedibili eddella sig.ra Parte_1 infondate in fatto e diritto, anche in virtù dell'eccezione di inadempimento formulata;
3. qualora venga disposta la riunione, si chiede che il Giudice al quale verrà rimessa la causa voglia accogliere le domande formulate dal sig.
Controparte_1 nel giudizio recante R.G. 5417/2021 e R.G. 5442/2021; 4.
in subordine, ove il Giudice ritenga che siano dovute le somme domandate da controparte, in accoglimento della formulata eccezione di inadempimento, ridurre l'importo dovuto in virtù delle spese affrontate dal conduttore per i vizi dell'immobile locato e in virtù dell'inutilizzabilità dell'immobile locato sopra esposta;
limitare la condanna agli importi richiesti a titolo di canoni di locazione ed escludendo quelli richiesti a titolo di indennità di occupazione successivamente al 1° luglio 2022, non essendo stata pronunciata la risoluzione per inadempimento del contratto al giugno
2022; ovvero, ridurre comunque le somme richieste a titolo di canoni di locazione e di indennità di occupazione secondo giustizia;
5. con vittoria di spese, competenze ed onorari, oltre oneri di legge del presente giudizio, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.
La causa nel corso della quale veniva rigettata l'istanza di riunione ad altro procedimento vertente tra le stesse parti (in quanto già in avanzata fase istruttoria), è stata decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del
27.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere che, come noto, si verifica allorché le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite.
Nel caso di specie, entrambe le parti, nel sottoporre identiche conclusioni al
Tribunale, hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in considerazione dell'avvenuta risoluzione del contratto di locazione inter già pronunciata nel separato giudizio iscritto al n. r.g. partes con contestuale rinuncia della parte intimante ad ogni 5417+5442/2021
domanda di pagamento canoni, risarcimento danni e spese legali, rinuncia di cui la parte conduttrice ha preso atto.
Le spese di lite devono essere poste a carico del conduttore tenuto conto delle motivazioni addotte a sostegno della pronuncia di cessazione della materia del contendere (risoluzione del contratto già dichiarata per grave inadempimento del conduttore).
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Tivoli, disattesa ogni diversa azione, eccezione, difesa ed istanza, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe così provvede:
1) Dichiara cessata la materia del contendere;
2) Condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in
Euro 175,00 per esborsi ed Euro 1.800,00 per onorari, oltre iva, cpa e rimborso generale.
Motivazione gg 90
Tivoli, 27 novembre 2024 Il Giudice O.P.