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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 22/12/2025, n. 993 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 993 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 205/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 205/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. LUBELLI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PELLEGRINO GIUSEPPE
( ) all'Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, CP_1 P.IVA_1
38 80023 CAIVANO presso lo studio dell'avv. DI MICCO RENATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 APPELLATO avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : in riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni Parte_1
contraria eccezione e difesa, ivi compresa l'avversa domanda riconvenzionale, accogliere la domanda di cui al ricorso introduttivo per come ridotta secondo le precisazioni sopra articolate e quindi
- accertare e dichiarare che per le causali di cui in narrativa il ricorrente è creditore della società appellata della somma di €.13.760,61, gradatamente (e salvo gravame) della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, su ciascuna singola voce di credito dalla data di maturazione al soddisfo;
- condanni per l'effetto la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto sia dichiarato a suo credito;
- condanni la convenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio per il doppio grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per 1. Rigettare l'appello proposto perché nullo, improcedibile, CP_1
inammissibile e in ogni caso perché infondato in fatto ed in diritto;
2. Si reiterano le ulteriori eccezioni di rito e di merito formulate in primo grado e non vagliate dal Tribunale a causa del rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante in primo grado;
3. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 6161 del 20.11.2024 il Tribunale di Milano dr. Franco Caroleo ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento del 4 o 5 livello CCNL Igiene
Urbana aziende private, anziché dell'inquadramento al 2 livello assegnato dall'azienda pagina 2 di 7 per la durata del rapporto dal 1.6.2019 al 27.10.2020 data in cui egli avrebbe dato le dimissioni per giusta causa a causa del sotto-inquadramento.
Chiedeva altresì il riconoscimento del lavoro straordinario per sei giorni la settimana dalle ore 5 alle ore 14, rispetto al normale turno di lavoro da 5 alle 12,20, domanda che era parimenti respinta dal primo giudice per mancanza di prova.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di inquadramento superiore per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori al livello 2 di inquadramento, per la mancanza di allegazioni circa la declaratoria contrattuale rivestita e quella superiore pretesa a fronte delle mansioni di fatto espletate.
In sostanza il primo giudice ha motivato la sentenza sul punto sulla carenza dell'esame trifasico richiesto dalla Giurisprudenza al fine di accertare la mancata attribuzione del livello coerente con le mansioni di fatto svolte ed in relazione alle declaratorie previste dal CCNL applicabile alla fattispecie.
Il primo giudice tuttavia prosegue la motivazione – pur nella rilevata carenza di allegazione – analizza le declaratorie del 4 e 5 livello rivendicato dal ricorrente, evidenziando che non vi sarebbe la prova neppure con le prove orali assunte, che il ricorrente avesse svolto mansioni riconducibili al livello 5 e livello 4 come richiesto in via gradata.
Parimenti la prova sullo straordinario rivendicato era mancante ed in tanto la domanda era respinta.
Il primo giudice ha accolto invece la domanda riconvenzionale della società resistente riconoscendo il mancato preavviso alle dimissioni in tronco rassegnate dal ricorrente, sul presupposto che la giusta causa di dimissione non potesse riconoscersi nel sotto- inquadramento stante l'accertata infondatezza.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con due motivi di appello.
Preliminarmente l'appellante specifica di impugnare la sentenza solo con riguardo al passo in cui il rigetto ha riguardato il riconoscimento del 4 livello (abbandonando la pagina 3 di 7 domanda sul 5 livello e riconoscimento delle differenze per straordinari) ed in via gradata del 3 livello relativo alla conduzione dei mezzi per i quali è richiesta la patente
C.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per vizio di motivazione quanto alla carenza di allegazioni rilevata dal primo giudice, sostenendo che in ricorso era stato allegato che l'appellante era addetto alla conduzione di un mezzo richiedente la patente
C, per il quale il CCNL applicabile richiede l'inquadramento al 3 livello.
L'appello afferma che l'allegazione della conduzione di un mezzo per il quale è richiesto il possesso della patente C, prevedendo il CCNL una distinzione di aree e dunque per la rivendicazione nell'area conduzione costituiva allegazione sufficiente essere lavoratore addetto alla guida di un automezzo pesante richiedente la patente C, con conseguente accertamento del livello 3 secondo il principio che la domanda maggiore contiene il minore, di cui la parte appellante aveva nel corso del giudizio di primo grado fornito i relativi conteggi e differenze retributive (5-4-e 3 livello).
Evidenzia altresì che la collocazione tra il 3 e 4 livello di inquadramento si differenzia per l'autonomia operativa: pertanto l'appellante elenca gli elementi provati in giudizio circa il possesso della Patente C, la conduzione del mezzo tg ET349SZ mezzo superiore alle 5 ton. che richiede la patente C ed il fatto che la squadra di lavoro non aveva un caposquadra ed egli così operava in piena autonomia.
Con il secondo motivo di appello rileva che l'accoglimento della riconvenzionale avversaria costituisce una duplicazione di una ragione di credito, avendo da un lato non pagato il TFR all'appellante trattenendo come anticipato con lettera il mancato preavviso e dall'altro avendo ottenuto una pronuncia condannatoria in danno dell'appellante.
Si è costituita in giudizio la società appellata, ribadendo da un lato la correttezza della sentenza che ha rilevato la mancata allegazione della argomentazione trifasica ai fini di pagina 4 di 7 verifica della mansione di fatto, della declaratoria relativa all'inquadramento in essere e la comparazione con la declaratoria del livello superiore rivendicato.
Sotto altro profilo contestando i conteggi da ultimo riproposti con l'atto di appello anche con riferimento all'inferiore 3 livello.
Le parti hanno prodotto i conteggi sul 2 e 3 livello con riferimento ai CCNL rispettivamente ritenuti applicabili e CCNL Utilitalia a seguito Controparte_2
dell'ordinanza della Corte del 23.10.2025.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna e sull'accordo delle parti si è fatta applicazione al rapporto di lavoro in oggetto del CCNL FISE.
I motivi di appello colgono nel segno impugnatorio, a cui consegue una diversa valutazione delle allegazioni e delle prove risultanti dal giudizio di primo grado.
Il possesso della patente C e la guida di un mezzo necessitante la detta patente di guida, di cui l'appellante in primo grado aveva fornito sufficiente allegazione diretta e con riferimento alle singole declaratorie coinvolte, trova conforto probatorio nelle prove documentali acquisite ai sensi dell'art. 210 cpc, di cui al deposito delle schede di trasporto da parte di Amsa su ordine di produzione del giudice.
Da tali documenti si evince che il sin dalla data di assunzione avvenuta nel Parte_1
giugno 2019 e sino al marzo 2020 ha effettuato in maniera continua il trasporto al deposito di con il mezzo pesante tg ET349SZ. Controparte_3
Come documentato dall'appellante tale mezzo di trasporto necessita della patente di guida C, di cui l'appellante è titolare oltre al possesso della carta del conducente.
Il livello di inquadramento 2 sia che si legga il CCNL Fise proposto dall'appellata che si legga il CCNL servizi ambientali Utilitalia proposto dall'appellante, prevedono la mansione di guida di mezzi richiedenti il possesso della patente B.
Entrambi i CCNL all'area Conduzione prevedono il livello di ingresso 3 con il possesso della patente C per la conduzione di mezzi che richiedono tale abilitazione.
pagina 5 di 7 Il ricorso di primo grado ha chiaramente indicato l'area di inquadramento della conduzione rispetto a quella di effettivo inquadramento e ha rivendicato il liv. 5 e/o 4 assumendo di avere oltre alla patente C anche mansione di organizzazione, comunque indicando quale minimo avanzamento il 3 livello per la conduzione di mezzi richiedenti la patente C.
L'appello chiede l'inquadramento al liv. 4 ovvero in quello che risulta agli atti ossia nel
3 livello conduzione (entrambi i CCNL), in quanto la domanda maggiore contiene quella di riconoscimento del minore livello accertato in giudizio.
Nella fattispecie è provato che l'appellante ha svolto l'attività di conduzione del mezzo richiedente la patente C durante tutto il periodo di assunzione, che la mansione di fatto svolta in prevalenza rientra nel 3 livello di entrambi i CCNL indicati dalle parti come applicabili al rapporto nell'area conduzione.
L'appellante non ha fornito la prova di aver svolto mansioni di organizzazione che possano far rientrare la sua posizione nel 4 livello, mentre sussiste la prova che egli ha svolto di fatto le mansioni rientranti nella declaratoria del 3 liv. contrattuale del CCNL
Fise Assoambiente applicato al rapporto di lavoro su accordo delle parti come espresso all'udienza odierna.
A tali considerazioni consegue che le dimissioni rassegnate dal lavoratore vanno ricondotte alla giusta causa e, dunque, determinano il diritto al mancato preavviso in suo favore ed al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'azienda ed accolta dal primo giudice.
Pertanto, sulla scorta dei conteggi prodotti in atti va riconosciuta all'appellante la somma di € 8.114,00 a titolo di retribuzioni, TFR e indennità di preavviso per il riconosciuto livello 3B esclusa la voce ferie non godute anno 2020 perché l'appellante sostiene di non avere fruito delle ferie nel 2020, ma dalle buste paga risulta la fruizione di 25 ore nel gennaio 2020, così restando negata l'allegazione di cui alla domanda.
pagina 6 di 7 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 negli importi di € 2.700,00 per il primo grado ed €
3.000,00 per il presente grado, importi così ritenuti congrui al valore ed all'attività svolta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 6161/2024 del Tribunale di Milano riconosce al signor il livello 3B del CCNL Fise dal 1.6.2019 alla data di Parte_1
dimissione del lavoratore rassegnate per giusta causa;
accerta le differenze retributive per la superiore mansione svolta nel periodo che liquida nell'importo di € 8.114,00 comprensiva di TFR e indennità di preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale della società proposta in primo grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 5.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
EG e AS BE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE LAVORO nelle persone dei seguenti magistrati:
dr. Giovanni Picciau Presidente dr. Roberto Vignati Consigliere dr. Corrado Gioacchini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. r.g. 205/2025 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avv. LUBELLI MASSIMILIANO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. PELLEGRINO GIUSEPPE
( ) all'Indirizzo Telematico;
C.F._2
APPELLANTE
CONTRO
C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA CAVOUR, CP_1 P.IVA_1
38 80023 CAIVANO presso lo studio dell'avv. DI MICCO RENATA, che lo rappresenta e difende come da delega in atti,
pagina 1 di 7 APPELLATO avente ad oggetto: retribuzione sulle seguenti conclusioni.
Per : in riforma della sentenza impugnata, rigettata ogni Parte_1
contraria eccezione e difesa, ivi compresa l'avversa domanda riconvenzionale, accogliere la domanda di cui al ricorso introduttivo per come ridotta secondo le precisazioni sopra articolate e quindi
- accertare e dichiarare che per le causali di cui in narrativa il ricorrente è creditore della società appellata della somma di €.13.760,61, gradatamente (e salvo gravame) della diversa somma ritenuta di Giustizia, oltre rivalutazione ed interessi, come per Legge, su ciascuna singola voce di credito dalla data di maturazione al soddisfo;
- condanni per l'effetto la convenuta alla corresponsione in favore del ricorrente di quanto sia dichiarato a suo credito;
- condanni la convenuta soccombente alla rifusione delle spese e competenze di giudizio per il doppio grado, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
Per 1. Rigettare l'appello proposto perché nullo, improcedibile, CP_1
inammissibile e in ogni caso perché infondato in fatto ed in diritto;
2. Si reiterano le ulteriori eccezioni di rito e di merito formulate in primo grado e non vagliate dal Tribunale a causa del rigetto integrale della domanda proposta dall'appellante in primo grado;
3. Vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con la sentenza n. 6161 del 20.11.2024 il Tribunale di Milano dr. Franco Caroleo ha rigettato la domanda del ricorrente di riconoscimento del 4 o 5 livello CCNL Igiene
Urbana aziende private, anziché dell'inquadramento al 2 livello assegnato dall'azienda pagina 2 di 7 per la durata del rapporto dal 1.6.2019 al 27.10.2020 data in cui egli avrebbe dato le dimissioni per giusta causa a causa del sotto-inquadramento.
Chiedeva altresì il riconoscimento del lavoro straordinario per sei giorni la settimana dalle ore 5 alle ore 14, rispetto al normale turno di lavoro da 5 alle 12,20, domanda che era parimenti respinta dal primo giudice per mancanza di prova.
Il primo giudice ha rigettato la domanda di inquadramento superiore per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori al livello 2 di inquadramento, per la mancanza di allegazioni circa la declaratoria contrattuale rivestita e quella superiore pretesa a fronte delle mansioni di fatto espletate.
In sostanza il primo giudice ha motivato la sentenza sul punto sulla carenza dell'esame trifasico richiesto dalla Giurisprudenza al fine di accertare la mancata attribuzione del livello coerente con le mansioni di fatto svolte ed in relazione alle declaratorie previste dal CCNL applicabile alla fattispecie.
Il primo giudice tuttavia prosegue la motivazione – pur nella rilevata carenza di allegazione – analizza le declaratorie del 4 e 5 livello rivendicato dal ricorrente, evidenziando che non vi sarebbe la prova neppure con le prove orali assunte, che il ricorrente avesse svolto mansioni riconducibili al livello 5 e livello 4 come richiesto in via gradata.
Parimenti la prova sullo straordinario rivendicato era mancante ed in tanto la domanda era respinta.
Il primo giudice ha accolto invece la domanda riconvenzionale della società resistente riconoscendo il mancato preavviso alle dimissioni in tronco rassegnate dal ricorrente, sul presupposto che la giusta causa di dimissione non potesse riconoscersi nel sotto- inquadramento stante l'accertata infondatezza.
Ha impugnato la sentenza il ricorrente con due motivi di appello.
Preliminarmente l'appellante specifica di impugnare la sentenza solo con riguardo al passo in cui il rigetto ha riguardato il riconoscimento del 4 livello (abbandonando la pagina 3 di 7 domanda sul 5 livello e riconoscimento delle differenze per straordinari) ed in via gradata del 3 livello relativo alla conduzione dei mezzi per i quali è richiesta la patente
C.
Con il primo motivo l'appellante contesta la sentenza per vizio di motivazione quanto alla carenza di allegazioni rilevata dal primo giudice, sostenendo che in ricorso era stato allegato che l'appellante era addetto alla conduzione di un mezzo richiedente la patente
C, per il quale il CCNL applicabile richiede l'inquadramento al 3 livello.
L'appello afferma che l'allegazione della conduzione di un mezzo per il quale è richiesto il possesso della patente C, prevedendo il CCNL una distinzione di aree e dunque per la rivendicazione nell'area conduzione costituiva allegazione sufficiente essere lavoratore addetto alla guida di un automezzo pesante richiedente la patente C, con conseguente accertamento del livello 3 secondo il principio che la domanda maggiore contiene il minore, di cui la parte appellante aveva nel corso del giudizio di primo grado fornito i relativi conteggi e differenze retributive (5-4-e 3 livello).
Evidenzia altresì che la collocazione tra il 3 e 4 livello di inquadramento si differenzia per l'autonomia operativa: pertanto l'appellante elenca gli elementi provati in giudizio circa il possesso della Patente C, la conduzione del mezzo tg ET349SZ mezzo superiore alle 5 ton. che richiede la patente C ed il fatto che la squadra di lavoro non aveva un caposquadra ed egli così operava in piena autonomia.
Con il secondo motivo di appello rileva che l'accoglimento della riconvenzionale avversaria costituisce una duplicazione di una ragione di credito, avendo da un lato non pagato il TFR all'appellante trattenendo come anticipato con lettera il mancato preavviso e dall'altro avendo ottenuto una pronuncia condannatoria in danno dell'appellante.
Si è costituita in giudizio la società appellata, ribadendo da un lato la correttezza della sentenza che ha rilevato la mancata allegazione della argomentazione trifasica ai fini di pagina 4 di 7 verifica della mansione di fatto, della declaratoria relativa all'inquadramento in essere e la comparazione con la declaratoria del livello superiore rivendicato.
Sotto altro profilo contestando i conteggi da ultimo riproposti con l'atto di appello anche con riferimento all'inferiore 3 livello.
Le parti hanno prodotto i conteggi sul 2 e 3 livello con riferimento ai CCNL rispettivamente ritenuti applicabili e CCNL Utilitalia a seguito Controparte_2
dell'ordinanza della Corte del 23.10.2025.
La causa è stata discussa e decisa all'udienza odierna e sull'accordo delle parti si è fatta applicazione al rapporto di lavoro in oggetto del CCNL FISE.
I motivi di appello colgono nel segno impugnatorio, a cui consegue una diversa valutazione delle allegazioni e delle prove risultanti dal giudizio di primo grado.
Il possesso della patente C e la guida di un mezzo necessitante la detta patente di guida, di cui l'appellante in primo grado aveva fornito sufficiente allegazione diretta e con riferimento alle singole declaratorie coinvolte, trova conforto probatorio nelle prove documentali acquisite ai sensi dell'art. 210 cpc, di cui al deposito delle schede di trasporto da parte di Amsa su ordine di produzione del giudice.
Da tali documenti si evince che il sin dalla data di assunzione avvenuta nel Parte_1
giugno 2019 e sino al marzo 2020 ha effettuato in maniera continua il trasporto al deposito di con il mezzo pesante tg ET349SZ. Controparte_3
Come documentato dall'appellante tale mezzo di trasporto necessita della patente di guida C, di cui l'appellante è titolare oltre al possesso della carta del conducente.
Il livello di inquadramento 2 sia che si legga il CCNL Fise proposto dall'appellata che si legga il CCNL servizi ambientali Utilitalia proposto dall'appellante, prevedono la mansione di guida di mezzi richiedenti il possesso della patente B.
Entrambi i CCNL all'area Conduzione prevedono il livello di ingresso 3 con il possesso della patente C per la conduzione di mezzi che richiedono tale abilitazione.
pagina 5 di 7 Il ricorso di primo grado ha chiaramente indicato l'area di inquadramento della conduzione rispetto a quella di effettivo inquadramento e ha rivendicato il liv. 5 e/o 4 assumendo di avere oltre alla patente C anche mansione di organizzazione, comunque indicando quale minimo avanzamento il 3 livello per la conduzione di mezzi richiedenti la patente C.
L'appello chiede l'inquadramento al liv. 4 ovvero in quello che risulta agli atti ossia nel
3 livello conduzione (entrambi i CCNL), in quanto la domanda maggiore contiene quella di riconoscimento del minore livello accertato in giudizio.
Nella fattispecie è provato che l'appellante ha svolto l'attività di conduzione del mezzo richiedente la patente C durante tutto il periodo di assunzione, che la mansione di fatto svolta in prevalenza rientra nel 3 livello di entrambi i CCNL indicati dalle parti come applicabili al rapporto nell'area conduzione.
L'appellante non ha fornito la prova di aver svolto mansioni di organizzazione che possano far rientrare la sua posizione nel 4 livello, mentre sussiste la prova che egli ha svolto di fatto le mansioni rientranti nella declaratoria del 3 liv. contrattuale del CCNL
Fise Assoambiente applicato al rapporto di lavoro su accordo delle parti come espresso all'udienza odierna.
A tali considerazioni consegue che le dimissioni rassegnate dal lavoratore vanno ricondotte alla giusta causa e, dunque, determinano il diritto al mancato preavviso in suo favore ed al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dall'azienda ed accolta dal primo giudice.
Pertanto, sulla scorta dei conteggi prodotti in atti va riconosciuta all'appellante la somma di € 8.114,00 a titolo di retribuzioni, TFR e indennità di preavviso per il riconosciuto livello 3B esclusa la voce ferie non godute anno 2020 perché l'appellante sostiene di non avere fruito delle ferie nel 2020, ma dalle buste paga risulta la fruizione di 25 ore nel gennaio 2020, così restando negata l'allegazione di cui alla domanda.
pagina 6 di 7 Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in applicazione del DM 147/2022 negli importi di € 2.700,00 per il primo grado ed €
3.000,00 per il presente grado, importi così ritenuti congrui al valore ed all'attività svolta in giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone: in parziale riforma della sentenza n. 6161/2024 del Tribunale di Milano riconosce al signor il livello 3B del CCNL Fise dal 1.6.2019 alla data di Parte_1
dimissione del lavoratore rassegnate per giusta causa;
accerta le differenze retributive per la superiore mansione svolta nel periodo che liquida nell'importo di € 8.114,00 comprensiva di TFR e indennità di preavviso oltre interessi e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo;
rigetta la domanda riconvenzionale della società proposta in primo grado;
conferma le restanti statuizioni di merito;
condanna parte appellata a rifondere a parte appellante le spese di lite del doppio grado, che liquida nel complessivo importo di € 5.700,00 oltre rimborso forfettario per spese generali (15%) ed oneri accessori di legge con distrazione in favore dell'avv. Giuseppe
EG e AS BE dichiaratisi antistatari.
Così deciso in Milano, il 27.11.2025
Il Consigliere est Corrado Gioacchini
Il Presidente Giovanni Picciau
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