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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 05/02/2025, n. 497 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 497 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 9662/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9662/2024, avente come oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Capriolo Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. ZANNI MAURO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio CP_1 C.F._2
(BS), presso lo studio degli Avv. VESCIA RICCARDO e VESCIA FRANCESCO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.1.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“pagamento, da parte dell' in favore della di un assegno divorzile pari ad € 300,00 CP_1 Pt_1
mensili, da versare ogni mese entro il giorno 15, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la parte ricorrente, inoltre, si dichiara disponibile a lasciare che l' CP_1
continui ad abitare la casa familiare senza pretendere il pagamento di alcuna indennità di occupazione sino a che gli ex coniugi non decideranno cosa fare dell'immobile in comproprietà fra di loro nella misura di ½ ciascuno. Le parti concordano, infine, sull'assenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei comproprietari, questione, peraltro, non oggetto di contestazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1.8.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 7.1.1989 a Capriolo (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1989, e che dall'unione erano nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cron. 400/2023 emesso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2023, dopo l'udienza presidenziale celebrata in pari data.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, dopo aver disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo tra le parti, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Famiglia Civile
Il Tribunale Ordinario di Brescia, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 9662/2024, avente come oggetto “divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio”, promossa da
(C.F. , elettivamente domiciliata a Capriolo Parte_1 C.F._1
(BS), presso lo studio dell'Avv. ZANNI MAURO, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTE
Contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Palazzolo sull'Oglio CP_1 C.F._2
(BS), presso lo studio degli Avv. VESCIA RICCARDO e VESCIA FRANCESCO, che lo rappresentano e difendono come da procura in calce alla comparsa di risposta
RESISTENTE
Con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
(come da udienza del 29.1.2025)
Le parti hanno precisato congiuntamente le seguenti conclusioni:
“pagamento, da parte dell' in favore della di un assegno divorzile pari ad € 300,00 CP_1 Pt_1
mensili, da versare ogni mese entro il giorno 15, somma soggetta a rivalutazione monetaria annuale secondo gli indici ISTAT;
la parte ricorrente, inoltre, si dichiara disponibile a lasciare che l' CP_1
continui ad abitare la casa familiare senza pretendere il pagamento di alcuna indennità di occupazione sino a che gli ex coniugi non decideranno cosa fare dell'immobile in comproprietà fra di loro nella misura di ½ ciascuno. Le parti concordano, infine, sull'assenza, nel caso di specie, dei presupposti per l'assegnazione della casa familiare in favore di alcuno dei comproprietari, questione, peraltro, non oggetto di contestazione”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 1.8.2024, deduceva di aver contratto matrimonio Parte_1
concordatario il 7.1.1989 a Capriolo (BS) con trascritto nel registro degli atti di CP_1
matrimonio del predetto Comune al n. 1, parte II, serie A, anno 1989, e che dall'unione erano nati i figli e oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti. Per_1 Per_2
La ricorrente aggiungeva che il Tribunale di Brescia aveva pronunciato la separazione dei coniugi con decreto di omologa n. cron. 400/2023 emesso all'esito della camera di consiglio del 24.1.2023, dopo l'udienza presidenziale celebrata in pari data.
Ella chiedeva, quindi, la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio e la regolamentazione delle questioni personali ed economiche accessorie alla pronuncia sullo status.
Alla prima udienza dinanzi al Giudice delegato le parti raggiungevano un accordo a definizione della lite e, autorizzate dal Giudice, precisavano le conclusioni trascritte in epigrafe;
il Giudice delegato, dopo aver disposto in via temporanea ed urgente in conformità all'accordo tra le parti, si riservava di riferirne al Collegio in vista della decisione.
***
La domanda di divorzio merita accoglimento.
Si osserva infatti che, a quanto emerge dagli atti, la separazione si è protratta ininterrottamente a far data dalla comparizione dei coniugi davanti al Presidente del Tribunale nel procedimento di separazione consensuale;
il periodo di separazione, le vicende intercorse (si rimanda agli atti di causa) e le attuali condizioni delle parti dimostrano l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale dei coniugi.
Sono pertanto sussistenti i presupposti richiesti dagli artt. 2 e 3, comma 2, n. 2, lettera b), della legge
898/1970 ai fini della pronuncia del divorzio.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti e provvede in conformità ad esso.
Sussistono pertanto i presupposti di legge per la pronuncia del divorzio in conformità alle conclusioni rassegnate congiuntamente dalle parti, a spese compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando con l'intervento del
Pubblico Ministero:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio celebrato tra le parti in conformità alle condizioni da loro concordate;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza
3. compensa integralmente fra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del 30.1.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209