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Sentenza 2 ottobre 2025
Sentenza 2 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 02/10/2025, n. 1488 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1488 |
| Data del deposito : | 2 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 4097/2022 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4097/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA
ROMA N.109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA PENTAPOLI N. 177, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Marotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 21.7.2023)
***
All'udienza del 23.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14.8.2022 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 11.6.1994 a SI Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI, Anno 1994, n. 6,
Parte II, Serie A, Ufficio -) e che dall'unione sono nati i figli il 26/04/2001, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, e il 12/08/1995, residente a Per_2
Palermo con il compagno , chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Persona_3 della separazione personale dal marito, nonché di porre a carico del stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie nella misura mensile di € 600,00.
Chiedeva, altresì, di condannare il alla restituzione della somma pari ad euro P_
46.581,76 prelevata dal medesimo dal conto corrente bancario cointestato acceso presso la e dal conto cointestato acceso presso l'istituto delle poste Controparte_2 italiane, nonché di ordinare al medesimo di effettuare il trasferimento di proprietà, a sue spese, del motociclo, Honda SH 125 targato “EP 11614” e dell'autovettura Fiat auto Alfa
Romeo, targata “DL 331LT”, intestati al resistente ma acquistati dalla ricorrente e dal figlio e di provvedere alla restituzione di tutti i mobili ed i complementi di Per_1 arredo presenti nell'immobile sito in SI in Via Mussomeli n.14.
Con comparsa depositata in data 16.1.2023 si costituiva in giudizio P_
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla
[...] ricorrente e chiedendo di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore stante l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, nonché il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla per sé e per il figlio CP_3 Per_1
All'udienza del 16.1.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 13.3.2023
pagina 2 di 5 stante la concorde richiesta avanzata dalle parti per tentare il bonario componimento della lite.
All'udienza del 13.3.2023 le parti rappresentavano di non aver raggiunto un alcun accordo e il Presidente, con ordinanza riservata, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 31.10.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con istanza depositata in data 18.7.2025 parte ricorrente rappresentava di aver raggiunto il seguente accordo con il resistente sulle condizioni della separazione: concordemente chiedendo che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Chiedono, altresì, non disporsi alcun provvedimento di natura economica fra le parti
(visto che entrambe sono autosufficienti) oltre che in favore dei figli (anch'essi anto sufficienti e comunque non in possesso dei requisiti per beneficiare del mantenimento da parte dei genitori) e che la casa coniugale, sita a SI in via Mussomeli n. 14, con tutti i mobili e gli arredi (eccettuato il salone sotto esattamente indicato) venga definitivamente assegnata a . Oltre a quanto appena richiesto, le parti Controparte_1 hanno definito anche le altre vicende sollevate nel corpo del ricorso introduttivo, stabilendo in via transattiva ed a tacitazione di ogni reciproca pretesa, di qualsiasi natura, quanto segue: , diversamente da quanto preteso da Controparte_1 [...]
e comunque a prescindere da ogni diversa ed eventualmente più esatta Parte_2 quantificazione, ad integrazione di tutto quanto già corrisposto e direttamente preso dalla stessa , versa la complessiva somma di € 13.950,00 Parte_1
(tredicimilanovecentocinquanta/00) (di cui € 1.950,00 corrispondente al 50% dei tre buoni fruttiferi postali, numeri 77269687 di € 1.500,00, 77269688 di € 1.500,00 e
77269689 di €900,00), secondo le seguenti modalità: € 7.000,00 (settemila/00) con la sottoscrizione del presente verbale, valevole anche come quietanza di avvenuto pagamento;
€ 6.950,00 (seimilanovecentocinquanta/00) entro i successivi dodici mesi.
pagina 3 di 5 Nessuna altra somma di denaro potrà essere pretesa da ad alcun Parte_1 titolo, quali a titolo di esempio tutte quelle relative ai rapporti bancari e postali indicati in ricorso e negli atti e verbali di causa. Come anticipato, a viene Parte_1 definitivamente assegnato il salone IT (costituito da: una parete attrezzata, un tavolo con sei sedie, un divano e un tavolinetto) che si obbliga a ritirare venerdì
27.06.2025 alle ore 11.00, pena la perdita del relativo diritto. Per contro, il restante arredo della casa di famiglia viene definitivamente assegnato a . In Controparte_1 virtù di quanto sopra, e solo a seguito della integrale e puntuale esecuzione del presente accordo, dichiara di essere stata integralmente soddisfatta di tutto Parte_1 quanto dovutole da e di rinunciare a far valere ulteriori ed eventuali Controparte_1 pretese economiche, a qualsiasi titolo, nei confronti del marito che a sua volta dichiara di non pretendere, qualunque ne sia la causa, alcunché dalla moglie e comunque di rinunciare a far valere eventuali pretese economiche nei confronti della moglie. Le parti reciprocamente dichiarano di rimettere eventuali querele sporte e di accettare la relativa rimessione per fatti accaduti fino alla data odierna.
All'udienza del 23.9.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e della richiesta congiunta di definizione della lite nei termini di cui al sopra citato accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, chiarito quanto sopra, passando al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle pagina 4 di 5 parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4097/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11.6.1994 a SI (trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI, Anno 1994, n. 6, Parte II,
Serie A, Ufficio -), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in SI, il 25.09.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice relatore dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4097/2022 R.G., promossa da
(c.f. ), nata a [...] il [...] Parte_1 CodiceFiscale_1 residente a [...], elettivamente domiciliata in AVOLA, VIA
ROMA N.109, presso lo studio dell'avv. CONCETTA CANCEMI, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
-ricorrente
Contro
(c.f. ), nato a [...] il [...] Controparte_1 C.F._2 ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliato in PRIOLO
GARGALLO, VIA PENTAPOLI N. 177, presso lo studio dell'avv. Massimiliano
Marotta, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti;
-resistente
pagina 1 di 5 Con l'intervento del Pubblico Ministero (visto del 21.7.2023)
***
All'udienza del 23.9.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa dinanzi al Collegio per la decisione, senza termini di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 14.8.2022 , premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con in data 11.6.1994 a SI Controparte_1
(trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI, Anno 1994, n. 6,
Parte II, Serie A, Ufficio -) e che dall'unione sono nati i figli il 26/04/2001, Per_1 maggiorenne non economicamente indipendente, e il 12/08/1995, residente a Per_2
Palermo con il compagno , chiedeva a questo Tribunale la pronuncia Persona_3 della separazione personale dal marito, nonché di porre a carico del stesso l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio e della moglie nella misura mensile di € 600,00.
Chiedeva, altresì, di condannare il alla restituzione della somma pari ad euro P_
46.581,76 prelevata dal medesimo dal conto corrente bancario cointestato acceso presso la e dal conto cointestato acceso presso l'istituto delle poste Controparte_2 italiane, nonché di ordinare al medesimo di effettuare il trasferimento di proprietà, a sue spese, del motociclo, Honda SH 125 targato “EP 11614” e dell'autovettura Fiat auto Alfa
Romeo, targata “DL 331LT”, intestati al resistente ma acquistati dalla ricorrente e dal figlio e di provvedere alla restituzione di tutti i mobili ed i complementi di Per_1 arredo presenti nell'immobile sito in SI in Via Mussomeli n.14.
Con comparsa depositata in data 16.1.2023 si costituiva in giudizio P_
aderendo alla domanda di separazione personale dei coniugi avanzata dalla
[...] ricorrente e chiedendo di disporre l'assegnazione della casa coniugale in suo favore stante l'abbandono del tetto coniugale da parte della ricorrente, nonché il rigetto della domanda di mantenimento avanzata dalla per sé e per il figlio CP_3 Per_1
All'udienza del 16.1.2023 le parti comparivano personalmente innanzi al Presidente che, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, rinviava all'udienza del 13.3.2023
pagina 2 di 5 stante la concorde richiesta avanzata dalle parti per tentare il bonario componimento della lite.
All'udienza del 13.3.2023 le parti rappresentavano di non aver raggiunto un alcun accordo e il Presidente, con ordinanza riservata, autorizzava i coniugi a vivere separatamente e, non essendovi provvedimenti temporanei ed urgenti da adottare, nominava il Giudice
Istruttore e fissava l'udienza del 31.10.2023 per la comparizione delle parti e la trattazione della causa.
Con il deposito degli scritti integrativi, parte attrice insisteva nelle domande originarie.
Concessi i termini di cui all'art. 183, comma sesto, c.p.c. e depositate le memorie istruttorie, con istanza depositata in data 18.7.2025 parte ricorrente rappresentava di aver raggiunto il seguente accordo con il resistente sulle condizioni della separazione: concordemente chiedendo che venga pronunciata la separazione personale dei coniugi.
Chiedono, altresì, non disporsi alcun provvedimento di natura economica fra le parti
(visto che entrambe sono autosufficienti) oltre che in favore dei figli (anch'essi anto sufficienti e comunque non in possesso dei requisiti per beneficiare del mantenimento da parte dei genitori) e che la casa coniugale, sita a SI in via Mussomeli n. 14, con tutti i mobili e gli arredi (eccettuato il salone sotto esattamente indicato) venga definitivamente assegnata a . Oltre a quanto appena richiesto, le parti Controparte_1 hanno definito anche le altre vicende sollevate nel corpo del ricorso introduttivo, stabilendo in via transattiva ed a tacitazione di ogni reciproca pretesa, di qualsiasi natura, quanto segue: , diversamente da quanto preteso da Controparte_1 [...]
e comunque a prescindere da ogni diversa ed eventualmente più esatta Parte_2 quantificazione, ad integrazione di tutto quanto già corrisposto e direttamente preso dalla stessa , versa la complessiva somma di € 13.950,00 Parte_1
(tredicimilanovecentocinquanta/00) (di cui € 1.950,00 corrispondente al 50% dei tre buoni fruttiferi postali, numeri 77269687 di € 1.500,00, 77269688 di € 1.500,00 e
77269689 di €900,00), secondo le seguenti modalità: € 7.000,00 (settemila/00) con la sottoscrizione del presente verbale, valevole anche come quietanza di avvenuto pagamento;
€ 6.950,00 (seimilanovecentocinquanta/00) entro i successivi dodici mesi.
pagina 3 di 5 Nessuna altra somma di denaro potrà essere pretesa da ad alcun Parte_1 titolo, quali a titolo di esempio tutte quelle relative ai rapporti bancari e postali indicati in ricorso e negli atti e verbali di causa. Come anticipato, a viene Parte_1 definitivamente assegnato il salone IT (costituito da: una parete attrezzata, un tavolo con sei sedie, un divano e un tavolinetto) che si obbliga a ritirare venerdì
27.06.2025 alle ore 11.00, pena la perdita del relativo diritto. Per contro, il restante arredo della casa di famiglia viene definitivamente assegnato a . In Controparte_1 virtù di quanto sopra, e solo a seguito della integrale e puntuale esecuzione del presente accordo, dichiara di essere stata integralmente soddisfatta di tutto Parte_1 quanto dovutole da e di rinunciare a far valere ulteriori ed eventuali Controparte_1 pretese economiche, a qualsiasi titolo, nei confronti del marito che a sua volta dichiara di non pretendere, qualunque ne sia la causa, alcunché dalla moglie e comunque di rinunciare a far valere eventuali pretese economiche nei confronti della moglie. Le parti reciprocamente dichiarano di rimettere eventuali querele sporte e di accettare la relativa rimessione per fatti accaduti fino alla data odierna.
All'udienza del 23.9.2025, celebrata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., il
Giudice, preso atto dell'accordo raggiunto dalle parti e della richiesta congiunta di definizione della lite nei termini di cui al sopra citato accordo, poneva la causa in decisione dinanzi al Collegio.
Orbene, chiarito quanto sopra, passando al merito, osserva il Collegio che la domanda di separazione è fondata e va accolta.
Invero, la separazione di fatto sussistente tra i coniugi, l'insuccesso del tentativo di conciliazione, la natura delle doglianze esposte dalle parti e la concorde volontà espressa nel corso del giudizio sono tutti elementi che comprovano la sussistenza di una condizione tale da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti personali ed economici e il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Inoltre, il Collegio dà atto delle ulteriori condizioni contenute nell'accordo raggiunto dalle pagina 4 di 5 parti, non apparendo in contrasto con le norme di ordine pubblico ed imperative in materia di diritto di famiglia.
Le spese processuali vanno integralmente compensate tra le parti, in ragione dell'esito concordato del giudizio e della mancanza di soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di SI, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n. 4097/2022
R.G., disattesa ogni contraria istanza: dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 P_
, i quali hanno contratto matrimonio in data 11.6.1994 a SI (trascritto
[...] nel registro degli atti di matrimonio del Comune di SI, Anno 1994, n. 6, Parte II,
Serie A, Ufficio -), alle condizioni concordate dalle parti, da intendersi qui integralmente riportate;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
SI per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso in SI, il 25.09.2025 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott.ssa Maria Lupo Dott.ssa Veronica Milone
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