Art. 1.
Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457 , e con legge 15 luglio 1949, n. 435 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.
Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita' di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.
Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca gia' l'indennita' di malaria".
Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
b) ad aspettativa per ragioni di salute;
c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali;
d) a congedo ordinario.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita', quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica".
Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".
Gli articoli 30, 31 e 32 delle disposizioni sulle competenze accessorie del personale delle Ferrovie dello Stato, approvate con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405 , convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597 , modificata con regio decreto-legge 29 luglio 1937, n. 1616 , convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2378 , con regio decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 457 , e con legge 15 luglio 1949, n. 435 , sono sostituiti dai seguenti:
Art. 30. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per tutto l'anno nella misura di lire 24 giornaliere.
Se l'agente risiede e dimora con la propria famiglia in localita' di malaria grave, la detta indennita' e' integrata con un supplemento giornaliero pari a tante quote di lire 5 quanti sono i figli conviventi ed a carico e la moglie se convivente.
Nel caso in cui entrambi i coniugi siano dipendenti dall'Amministrazione ferroviaria, il detto supplemento per i figli spetta ad uno solo dei coniugi.
Il supplemento per il coniuge non viene corrisposto quando questi percepisca gia' l'indennita' di malaria".
Art. 31. - "L'indennita' di malaria e' corrisposta per i giorni di presenza in servizio, nonche' per quelli di assenza che sia dovuta:
a) a constatata malattia o ad infortunio sul lavoro, fino a quando e' corrisposto in tutto o in parte lo stipendio;
b) ad aspettativa per ragioni di salute;
c) a riposo settimanale e a festivita' infrasettimanali;
d) a congedo ordinario.
Nei casi di cui alle lettere a) e b) non spetta l'indennita', quando l'agente, essendo affetto da malattia non dipendente dalla malaria, abbandoni la residenza malarica".
Art. 32. - "Agli agenti addetti alla condotta ed alla scorta dei, treni, compresi i controllori viaggianti, residenti in localita' salubre, per i giorni in cui, per l'esplicazione delle proprie mansioni, attraversino localita' malariche, e' corrisposta la sola indennita' giornaliera di lire 24 di cui all'art. 30".