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Sentenza 5 luglio 2025
Sentenza 5 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 05/07/2025, n. 3608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3608 |
| Data del deposito : | 5 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 9903 pubblicata il 7 dicembre 2021 e notificata in pari data, avente a oggetto mediazione immobiliare e vertente tra
(p. iva ), in persona dell'amministratore, Dott. _1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Maddalena (cf
[...]
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Arenaccia, 67, nello C.F._1 studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Mattiucci (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._3
1 Piazza Carlo III, 53, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine della comparsa di risposta in primo grado;
appellata
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CP_2 C.F._4
Martino (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._5
Lepanto, 53, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
appellato
nonché
(cf , rappresentata e difesa, Controparte_3 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Rosaria Nasti (cf
) e Diego Freda (cf ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata in Napoli, Vico Acitillo, 80, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._9 Parte_4
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._10 dagli Avv.ti Maria Rosaria Nasti (cf ) e Diego Freda (cf C.F._7
), elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Acitillo, 80, nello C.F._8 studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
(cf ), (cf Parte_3 C.F._11 CP_4
, (cf ), C.F._12 CP_5 C.F._13 CP_6
(cf ), (cf ),
[...] C.F._14 CP_7 C.F._15
2 (cf ), (cf CP_8 C.F._16 Controparte_9
, (cf ) e C.F._17 Controparte_10 C.F._18
(cf ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_11 C.F._19
Salvatore Discetti (cf , elettivamente domiciliati nello CodiceFiscale_20 studio del difensore, in Napoli, Via V. Gemito, 19, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
Curatore dell'Eredità Giacente Del Anna, Avv. Gianluca De Simone, CP_12 non costituito;
appellato
e già Controparte_13 Controparte_14 CP_15 contumaci;
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda formulata da nei _1 confronti di , volta a ottenere il pagamento della provvigione pari al 3% CP_1 del valore dell'immobile per l'attività di intermediazione prestata in favore di quest'ultima – la quale chiamava in causa parte venditrice per essere manlevata - con riguardo alla compravendita a rogito Notaio in Afragola del 17 dicembre Persona_1
2013, così statuiva:
“Nel caso in esame, dagli atti non si evince una formale proposta di acquisto formulata dalla parte convenuta, finalizzata all'acquisto dell'immobile sito in
Napoli alla via Salvator Rosa n. 172, per il quale sia intervenuta accettazione da
3 parte del venditore. Infatti, nel modulo di conferimento dell'incarico di mediazione della sig. era riportato che il diritto al compenso in favore dell'agente CP_1 matura con la conclusione del preliminare di compravendita e ad accettazione della proposta, la quale benché formulata non è stata poi accettata. Inoltre, addirittura nel modulo sottoscritto dal venditore era specificato che l'incarico di mediazione durava dal 2.5.2013 al 2.8.2013. Al riguardo va precisato che come affermato chiaramente in giurisprudenza per "conclusione dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con la quale coincide ex art. 2935 il "dies a quo" della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti … Diversamente, per la prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione di tale diritto, non trovano applicazione al riguardo le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem" … Secondo Cass. Civ., III, n. 1120 del 22.1.2015 in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto;
inoltre ciò trova conferma nella pronuncia della Cass. Civ., III, n. 15880 del 6.7.2010 secondo cui in tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 cod. civ., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Quindi, per
l'attività in questione non si ha prova di ulteriori interventi da parte dell'agenzia istante, al fine di favorire la conclusione del contratto, in quanto, in base a quanto emerge dagli atti, la conclusione della compravendita, mediante la stipula del rogito per notaio dott. in data 17.12.2013 si è avuta mediante accordi Persona_1 intercorsi tra le parti liberamente e per un prezzo differente, dopo che era cessato il mandato conferito all'agenzia _1
Ragion per cui la domanda attorea va respinta;
parimenti, in conseguenza del rigetto della richiesta attorea va respinta anche la domanda di manleva formulata
4 CP_ dalla nei confronti dei chiamati in garanzia”. CP_1
Il Tribunale condannava alla refusione delle spese di lite in favore di _1
, compensandole, invece, tra la convenuta e i chiamati in causa CP_1 CP_17
(deceduto e i cui eredi costituitisi in giudizio, ,
[...] Controparte_3 [...]
e , avevano rinunciato all'eredità), Pt_3 Parte_4 CP_15 [...]
, e . CP_14 Controparte_18 CP_19 CP_2
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione notificato _1
a mezzo pec nonché Ufficiale Giudiziario il 4 gennaio 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta con l'atto di citazione del 06.07.2017 e, per tale effetto, condannare la signora al CP_1 pagamento in favore della società in persona del suo legale rapp.te _1
p.t. della somma di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA nella misura di legge ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore, somma chela Ecc.ma Corte riterrà dovuta, oltre interessi dalla maturazione.
Vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
L'atto di citazione, emerso il decesso di veniva notificato in CP_19 riassunzione, in data 3 marzo 2022, ai di lei eredi – , , Parte_3 CP_5
, , CP_4 Controparte_10 Controparte_11 CP_6 CP_7
, , , e - in una con
[...] CP_8 Controparte_9 Parte_5 Parte_6 la rinuncia all'appello nei confronti di , e Controparte_3 Parte_3 [...]
, le cui posizioni erano già state definite con ordinanza del 23 ottobre 2018, Pt_4 con la quale il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio limitatamente alle domande proposte nei loro confronti.
Con comparsa depositata il 30 maggio 2022, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando la domanda di manleva, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 15 giugno 2022, si costituiva in giudizio CP_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto, così come insisteva per il
5 rigetto della domanda di manleva. il quale aveva rinunciato CP_2 all'eredità materna di depositava, altresì, rinuncia all'eredità CP_19 [...] da parte dei di lui figli e CP_19 Parte_6 Parte_5
Con comparsa del 16 giugno 2022 si costituiva in giudizio , Controparte_3 ribadendo che la propria posizione processuale era stata definita, con declaratoria di estinzione del giudizio, con ordinanza del 23 ottobre 2018, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 23 giugno 2022, a ministero dei medesimi difensori di
, si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 svolgendo identiche difese.
Con comparsa depositata il 1 luglio 2022 si costituivano in giudizio , Parte_3
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e depositando rinuncia all'eredità
[...] Controparte_10 Controparte_11
chiedendo l'estromissione dal giudizio e, comunque, nel merito, CP_19 invocavano il rigetto del gravame e della domanda di manleva.
Alla prima udienza di trattazione, il processo veniva rinviato in prosieguo per consentire controdeduzioni alle avverse costituzioni, in particolare tenuto conto della costituzione in giudizio dei chiamati all'eredità avvenuta solo in data 1 CP_19 luglio 2022.
Con comparsa del 12 ottobre 2022 si costituivano in giudizio e Parte_5 chiedendo, anch'essi, l'estromissione dal giudizio per intervenuta Parte_6 rinuncia all'eredità . CP_19
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 di precisazione delle conclusioni, la
Corte disponeva rinvio su conforme richiesta della difesa di , CP_7 onerandolo di produrre rinuncia all'eredità.
L'appellante provvedeva a chiedere nomina del Curatore dell'eredità giacente, il quale aveva, altresì, prestato giuramento, e la Corte, con provvedimento del 12 luglio
2024 autorizzava la notifica dell'appello a quest'ultimo.
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, l'appellante produceva autorizzazione del Tribunale al curatore a non costituirsi in giudizio e, sulle
6 conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 3 febbraio 2025.
L'appellante e gli appellati, a eccezione di , depositavano comparse CP_1 conclusionali, gli appellati , , e CP_2 Controparte_3 Parte_3
anche memoria di replica conclusionale. Parte_4
L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa di
[...]
sul presupposto di violazioni formali del disposto dell'art. 342 cpc non è CP_2 fondata poiché l'impugnazione contiene sufficientemente chiare e argomentate censure, che vanno, pertanto, esaminate nel merito.
Con l'unico motivo di gravame, non rubricato, la difesa appellante si duole che il primo giudice, nel rigettare la domanda, non avrebbe adeguatamente considerato che ove fosse intervenuta accettazione della proposta di acquisto sottoscritta dall'acquirente in data 7 luglio 2013 (indicata anche come sottoscritta il CP_1
7 giugno 2013 e non prodotta in grado di appello), avrebbe comportato l'immediata conclusione di preliminare di compravendita. Inoltre, non sarebbe stato valutato il modestissimo lasso temporale intercorso tra la data di sottoscrizione della proposta e la conclusione dell'affare tra le parti, da collocarsi certamente non oltre il 31 ottobre
2013, poiché nel rogito del dicembre 2013 veniva dato atto che parte del prezzo era stata già pagata a mezzo assegni, descritti nell'atto, emessi, appunto, il 31 ottobre
2013. Le parti, quindi, dopo solo quattro mesi, avevano stipulato atto di compravendita a un prezzo di € 275.000,00, superiore di soli € 25.000,00 all'originaria proposta.
La decisione, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “la conclusione del contratto di compravendita si è avuta mediante accordi intercorsi tra le parti liberamente e per un prezzo differente dopo che era cessato il mandato conferito all'agenzia , si porrebbe in contrasto con l'orientamento della _1 giurisprudenza di legittimità, col quale si è chiarito che non occorre un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà
7 delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Il rilascio della proposta di acquisto costituirebbe la prova che le parti erano state messe in relazione seriamente tra di loro e che sul prezzo si era instaurata una trattativa, a nulla rilevando che la proposta di acquisto non fosse stata accettata e che, successivamente, tra le stesse parti, fosse intercorsa una compravendita per un prezzo diverso.
Infine, anche l'inserimento nel contratto della clausola di cui all'art. 8, con la quale le parti hanno dichiarato che non vi era stato intervento di mediatori per, poi, porre a carico dei venditori l'obbligo di manlevare l'acquirente si impegnavano a manlevare da eventuali pretese di mediatori incaricati da parte venditrice, avrebbe dovuto indurre a sospetto per l'evidente consapevolezza che mediazione vi era stata.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'appellante, difatti, oblitera totalmente l'esito degli interrogatori formali resi dal proprio legale rappresentante e da nonché della testimonianza di CP_2 che, sebbene vadano prudentemente valutati, anche per la qualità di Tes_1 madre di , presentano convergenza e non sono state indotti a sospetto. CP_1
Dall'interpello e dalla prova orale è emerso, come dedotto dall'allora convenuta che nei primi mesi del 2013 la stessa aveva intrattenuto trattive dirette coi CP_1 venditori, non andate a buon fine poiché questi richiedevano un prezzo di €
300.000,00. Sul punto il legale rappresentante della società si è limitato ad affermare
“non so”, mentre sia che hanno confermato la CP_2 Tes_1 circostanza, ivi incluso il fatto che i venditori avevano apposto un cartello di vendita sull'immobile e, in tal modo, li aveva contattati. CP_1
ha, poi, chiarito che dopo alcuni mesi la figlia notò un altro cartello di Tes_1 vendita e, per sapere se si trattasse dello stesso immobile, contattò l'agenzia, apprendendo che il prezzo era sceso a € 290.000,00, circostanza questa pacifica. La proposta formulata da per € 250.000,00 non venne accettata ma, CP_1 successivamente, ella venne contattata direttamente dal venditore col quale fu
8 concordato il prezzo finale.
La difesa appellante si è limitata con comparsa conclusionale a dedurre, che a sostengo della tesi che l'affare si sarebbe, comunque, concluso anche senza l'intervento della controparte avrebbe “richiamato le (compiacenti) _1 dichiarazioni rese dal teste ”, senza tener conto della convergenza con le Tes_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da nonché della CP_2 pacifica ammissione del proprio legale rappresentante di non essere a conoscenza della circostanza di pregresse trattive dirette, dunque non escludendola.
È, pertanto, evidente, alla luce di circostanze, che non hanno trovato seria contestazione o smentita nel corso dell'istruttoria (non potendosi ritenere la teste inattendibile per il solo legame di parentela intercorrente con la parte in Tes_1 assenza di oggettive contraddittorietà della testimonianza), che l'intervento della non sia stato assolutamente determinante nel porre le parti in relazione;
_1 parti che avevano già intrattenuto in precedenza trattive dirette e che, successivamente alla non accettazione della proposta e alla scadenza del mandato conferito all'agenzia di mediazione, le hanno riprese, convergendo definitivamente sul prezzo di acquisto.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della nei confronti di e si liquidano con riguardo ai parametri di _1 CP_1 cui al dm 55/2014 e ss. mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 8.250,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, si determinano, sulla scorta dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.2001,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
In ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia, della rinuncia al gravame intervenuta prima della costituzione di , e Controparte_3 Parte_3 [...]
, dell'impossibilità per parte appellante di conoscere le rinunce all'eredità Pt_4 [...]
, intervenute dopo l'introduzione del grado di giudizio, le spese tra le altre CP_19 parti processuali possono essere integralmente compensate. Nulla va disposto per le
9 spese con riguardo alla posizione di e Controparte_13 Controparte_14 nonché della , CP_15 Controparte_20 rimasti contumaci.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9903 pubblicata il 7 dicembre 2021, proposto da nei _1 confronti di CP_1 CP_2 Controparte_13 [...]
chiamati all'eredità nonché Curatela CP_14 CP_15 CP_19 dell'Eredità Giacente così dispone: CP_19
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla _1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in € in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Compensa integralmente le spese del grado tra le altre parti processuali;
nulla per le spese con riguardo ad Controparte_13 [...]
e ; CP_14 CP_15 Controparte_20
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Nona Sezione Civile
In persona dei magistrati:
Dott.ssa Natalia Ceccarelli Presidente
Dott. Antonio Criscuolo Gaito Consigliere
Avv. Flora de Caro Giudice Ausiliario - Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel processo di appello iscritto al numero 169 del ruolo generale degli affari civili contenziosi della Corte di Appello di Napoli dell'anno 2022, avverso la sentenza del
Tribunale di Napoli numero 9903 pubblicata il 7 dicembre 2021 e notificata in pari data, avente a oggetto mediazione immobiliare e vertente tra
(p. iva ), in persona dell'amministratore, Dott. _1 P.IVA_1 Pt_2
, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore Maddalena (cf
[...]
), elettivamente domiciliata in Napoli, Via Arenaccia, 67, nello C.F._1 studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
appellante
e
(cf ), rappresentata e difesa dall'Avv. CP_1 C.F._2
Giuseppe Mattiucci (cf ), elettivamente domiciliata in Napoli, C.F._3
1 Piazza Carlo III, 53, nello studio del difensore giusta mandato alle liti a margine della comparsa di risposta in primo grado;
appellata
nonché
(cf , rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi CP_2 C.F._4
Martino (cf ), elettivamente domiciliato in Napoli, Via C.F._5
Lepanto, 53, nello studio del difensore, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in primo grado;
appellato
nonché
(cf , rappresentata e difesa, Controparte_3 C.F._6 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avv.ti Maria Rosaria Nasti (cf
) e Diego Freda (cf ), elettivamente C.F._7 C.F._8 domiciliata in Napoli, Vico Acitillo, 80, nello studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellata
nonché
(cf ) e (cf Parte_3 C.F._9 Parte_4
), rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, C.F._10 dagli Avv.ti Maria Rosaria Nasti (cf ) e Diego Freda (cf C.F._7
), elettivamente domiciliata in Napoli, Vico Acitillo, 80, nello C.F._8 studio dei difensori, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
(cf ), (cf Parte_3 C.F._11 CP_4
, (cf ), C.F._12 CP_5 C.F._13 CP_6
(cf ), (cf ),
[...] C.F._14 CP_7 C.F._15
2 (cf ), (cf CP_8 C.F._16 Controparte_9
, (cf ) e C.F._17 Controparte_10 C.F._18
(cf ), rappresentati e difesi dall'Avv. Controparte_11 C.F._19
Salvatore Discetti (cf , elettivamente domiciliati nello CodiceFiscale_20 studio del difensore, in Napoli, Via V. Gemito, 19, giusta mandato alle liti in calce alla comparsa di costituzione in appello;
appellati
nonché
Curatore dell'Eredità Giacente Del Anna, Avv. Gianluca De Simone, CP_12 non costituito;
appellato
e già Controparte_13 Controparte_14 CP_15 contumaci;
appellati
CONCLUSIONI
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, le parti concludevano come da precedenti scritti difensivi e insistevano per l'accoglimento delle rispettive domande.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Napoli, pronunciando sulla domanda formulata da nei _1 confronti di , volta a ottenere il pagamento della provvigione pari al 3% CP_1 del valore dell'immobile per l'attività di intermediazione prestata in favore di quest'ultima – la quale chiamava in causa parte venditrice per essere manlevata - con riguardo alla compravendita a rogito Notaio in Afragola del 17 dicembre Persona_1
2013, così statuiva:
“Nel caso in esame, dagli atti non si evince una formale proposta di acquisto formulata dalla parte convenuta, finalizzata all'acquisto dell'immobile sito in
Napoli alla via Salvator Rosa n. 172, per il quale sia intervenuta accettazione da
3 parte del venditore. Infatti, nel modulo di conferimento dell'incarico di mediazione della sig. era riportato che il diritto al compenso in favore dell'agente CP_1 matura con la conclusione del preliminare di compravendita e ad accettazione della proposta, la quale benché formulata non è stata poi accettata. Inoltre, addirittura nel modulo sottoscritto dal venditore era specificato che l'incarico di mediazione durava dal 2.5.2013 al 2.8.2013. Al riguardo va precisato che come affermato chiaramente in giurisprudenza per "conclusione dell'affare", dalla quale a norma dell'art. 1755 cod. civ. sorge il diritto alla provvigione del mediatore e con la quale coincide ex art. 2935 il "dies a quo" della relativa prescrizione, deve intendersi il compimento di un'operazione di natura economica generatrice di un rapporto obbligatorio tra le parti … Diversamente, per la prova dell'avvenuta conclusione dell'affare, sia al fine di rivendicare il diritto del mediatore alla provvigione, sia al fine di individuare il termine dal quale decorre la prescrizione di tale diritto, non trovano applicazione al riguardo le limitazioni di cui agli artt. 2725 e 2729 cod. civ., in ordine alla prova dei contratti dei quali sia richiesta la forma scritta "ad substantiam o ad probationem" … Secondo Cass. Civ., III, n. 1120 del 22.1.2015 in tema di mediazione, non sussiste il diritto alla provvigione quando una prima fase delle trattative avviate con l'intervento di un mediatore non dia risultato positivo e accada che la conclusione dell'affare, cui le parti siano successivamente pervenute, sia indipendente dall'intervento del mediatore che le aveva poste originariamente in contatto;
inoltre ciò trova conferma nella pronuncia della Cass. Civ., III, n. 15880 del 6.7.2010 secondo cui in tema di mediazione, per aversi diritto alla provvigione non basta che l'affare sia stato concluso, ma, in forza dell'art. 1755 cod. civ., occorre che la conclusione sia avvenuta per effetto dell'intervento del mediatore. Quindi, per
l'attività in questione non si ha prova di ulteriori interventi da parte dell'agenzia istante, al fine di favorire la conclusione del contratto, in quanto, in base a quanto emerge dagli atti, la conclusione della compravendita, mediante la stipula del rogito per notaio dott. in data 17.12.2013 si è avuta mediante accordi Persona_1 intercorsi tra le parti liberamente e per un prezzo differente, dopo che era cessato il mandato conferito all'agenzia _1
Ragion per cui la domanda attorea va respinta;
parimenti, in conseguenza del rigetto della richiesta attorea va respinta anche la domanda di manleva formulata
4 CP_ dalla nei confronti dei chiamati in garanzia”. CP_1
Il Tribunale condannava alla refusione delle spese di lite in favore di _1
, compensandole, invece, tra la convenuta e i chiamati in causa CP_1 CP_17
(deceduto e i cui eredi costituitisi in giudizio, ,
[...] Controparte_3 [...]
e , avevano rinunciato all'eredità), Pt_3 Parte_4 CP_15 [...]
, e . CP_14 Controparte_18 CP_19 CP_2
Avverso la decisione proponeva appello con atto di citazione notificato _1
a mezzo pec nonché Ufficiale Giudiziario il 4 gennaio 2022, invocandone la riforma e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.ma.ma Corte di Appello di Napoli, in riforma dell'impugnata sentenza, accogliere la domanda proposta con l'atto di citazione del 06.07.2017 e, per tale effetto, condannare la signora al CP_1 pagamento in favore della società in persona del suo legale rapp.te _1
p.t. della somma di euro 8.250,00 (ottomiladuecentocinquanta/00) oltre IVA nella misura di legge ovvero al pagamento di quella diversa, maggiore o minore, somma chela Ecc.ma Corte riterrà dovuta, oltre interessi dalla maturazione.
Vittoria di spese e competenze di causa del doppio grado di giudizio”.
L'atto di citazione, emerso il decesso di veniva notificato in CP_19 riassunzione, in data 3 marzo 2022, ai di lei eredi – , , Parte_3 CP_5
, , CP_4 Controparte_10 Controparte_11 CP_6 CP_7
, , , e - in una con
[...] CP_8 Controparte_9 Parte_5 Parte_6 la rinuncia all'appello nei confronti di , e Controparte_3 Parte_3 [...]
, le cui posizioni erano già state definite con ordinanza del 23 ottobre 2018, Pt_4 con la quale il Tribunale aveva dichiarato estinto il giudizio limitatamente alle domande proposte nei loro confronti.
Con comparsa depositata il 30 maggio 2022, si costituiva in giudizio CP_1 chiedendo il rigetto dell'appello e reiterando la domanda di manleva, con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 15 giugno 2022, si costituiva in giudizio CP_2 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 cpc, nel merito ne chiedeva il rigetto, così come insisteva per il
5 rigetto della domanda di manleva. il quale aveva rinunciato CP_2 all'eredità materna di depositava, altresì, rinuncia all'eredità CP_19 [...] da parte dei di lui figli e CP_19 Parte_6 Parte_5
Con comparsa del 16 giugno 2022 si costituiva in giudizio , Controparte_3 ribadendo che la propria posizione processuale era stata definita, con declaratoria di estinzione del giudizio, con ordinanza del 23 ottobre 2018, chiedendo il rigetto del gravame con vittoria di spese del grado.
Con comparsa depositata il 23 giugno 2022, a ministero dei medesimi difensori di
, si costituivano in giudizio e Controparte_3 Parte_3 Parte_4 svolgendo identiche difese.
Con comparsa depositata il 1 luglio 2022 si costituivano in giudizio , Parte_3
, , , , CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 CP_8 CP_9
, e depositando rinuncia all'eredità
[...] Controparte_10 Controparte_11
chiedendo l'estromissione dal giudizio e, comunque, nel merito, CP_19 invocavano il rigetto del gravame e della domanda di manleva.
Alla prima udienza di trattazione, il processo veniva rinviato in prosieguo per consentire controdeduzioni alle avverse costituzioni, in particolare tenuto conto della costituzione in giudizio dei chiamati all'eredità avvenuta solo in data 1 CP_19 luglio 2022.
Con comparsa del 12 ottobre 2022 si costituivano in giudizio e Parte_5 chiedendo, anch'essi, l'estromissione dal giudizio per intervenuta Parte_6 rinuncia all'eredità . CP_19
All'esito dell'udienza del 30 gennaio 2024 di precisazione delle conclusioni, la
Corte disponeva rinvio su conforme richiesta della difesa di , CP_7 onerandolo di produrre rinuncia all'eredità.
L'appellante provvedeva a chiedere nomina del Curatore dell'eredità giacente, il quale aveva, altresì, prestato giuramento, e la Corte, con provvedimento del 12 luglio
2024 autorizzava la notifica dell'appello a quest'ultimo.
All'udienza del 28 gennaio 2025, svolta a trattazione scritta, l'appellante produceva autorizzazione del Tribunale al curatore a non costituirsi in giudizio e, sulle
6 conclusioni delle parti come da rispettive note, la Corte tratteneva la causa in decisione, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc, con provvedimento ritualmente comunicato dalla Cancelleria il 3 febbraio 2025.
L'appellante e gli appellati, a eccezione di , depositavano comparse CP_1 conclusionali, gli appellati , , e CP_2 Controparte_3 Parte_3
anche memoria di replica conclusionale. Parte_4
L'eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla difesa di
[...]
sul presupposto di violazioni formali del disposto dell'art. 342 cpc non è CP_2 fondata poiché l'impugnazione contiene sufficientemente chiare e argomentate censure, che vanno, pertanto, esaminate nel merito.
Con l'unico motivo di gravame, non rubricato, la difesa appellante si duole che il primo giudice, nel rigettare la domanda, non avrebbe adeguatamente considerato che ove fosse intervenuta accettazione della proposta di acquisto sottoscritta dall'acquirente in data 7 luglio 2013 (indicata anche come sottoscritta il CP_1
7 giugno 2013 e non prodotta in grado di appello), avrebbe comportato l'immediata conclusione di preliminare di compravendita. Inoltre, non sarebbe stato valutato il modestissimo lasso temporale intercorso tra la data di sottoscrizione della proposta e la conclusione dell'affare tra le parti, da collocarsi certamente non oltre il 31 ottobre
2013, poiché nel rogito del dicembre 2013 veniva dato atto che parte del prezzo era stata già pagata a mezzo assegni, descritti nell'atto, emessi, appunto, il 31 ottobre
2013. Le parti, quindi, dopo solo quattro mesi, avevano stipulato atto di compravendita a un prezzo di € 275.000,00, superiore di soli € 25.000,00 all'originaria proposta.
La decisione, nella parte in cui il Tribunale ha affermato che “la conclusione del contratto di compravendita si è avuta mediante accordi intercorsi tra le parti liberamente e per un prezzo differente dopo che era cessato il mandato conferito all'agenzia , si porrebbe in contrasto con l'orientamento della _1 giurisprudenza di legittimità, col quale si è chiarito che non occorre un nesso eziologico diretto ed esclusivo tra l'attività del mediatore e la conclusione dell'affare, poiché è sufficiente che il mediatore - pur in assenza di un suo intervento in tutte le fasi della trattativa ed anche in presenza di un processo di formazione della volontà
7 delle parti complesso ed articolato nel tempo - abbia messo in relazione le stesse, sì da realizzare l'antecedente indispensabile per pervenire alla conclusione del contratto, secondo i principi della causalità adeguata.
Il rilascio della proposta di acquisto costituirebbe la prova che le parti erano state messe in relazione seriamente tra di loro e che sul prezzo si era instaurata una trattativa, a nulla rilevando che la proposta di acquisto non fosse stata accettata e che, successivamente, tra le stesse parti, fosse intercorsa una compravendita per un prezzo diverso.
Infine, anche l'inserimento nel contratto della clausola di cui all'art. 8, con la quale le parti hanno dichiarato che non vi era stato intervento di mediatori per, poi, porre a carico dei venditori l'obbligo di manlevare l'acquirente si impegnavano a manlevare da eventuali pretese di mediatori incaricati da parte venditrice, avrebbe dovuto indurre a sospetto per l'evidente consapevolezza che mediazione vi era stata.
L'appello non può trovare accoglimento.
L'appellante, difatti, oblitera totalmente l'esito degli interrogatori formali resi dal proprio legale rappresentante e da nonché della testimonianza di CP_2 che, sebbene vadano prudentemente valutati, anche per la qualità di Tes_1 madre di , presentano convergenza e non sono state indotti a sospetto. CP_1
Dall'interpello e dalla prova orale è emerso, come dedotto dall'allora convenuta che nei primi mesi del 2013 la stessa aveva intrattenuto trattive dirette coi CP_1 venditori, non andate a buon fine poiché questi richiedevano un prezzo di €
300.000,00. Sul punto il legale rappresentante della società si è limitato ad affermare
“non so”, mentre sia che hanno confermato la CP_2 Tes_1 circostanza, ivi incluso il fatto che i venditori avevano apposto un cartello di vendita sull'immobile e, in tal modo, li aveva contattati. CP_1
ha, poi, chiarito che dopo alcuni mesi la figlia notò un altro cartello di Tes_1 vendita e, per sapere se si trattasse dello stesso immobile, contattò l'agenzia, apprendendo che il prezzo era sceso a € 290.000,00, circostanza questa pacifica. La proposta formulata da per € 250.000,00 non venne accettata ma, CP_1 successivamente, ella venne contattata direttamente dal venditore col quale fu
8 concordato il prezzo finale.
La difesa appellante si è limitata con comparsa conclusionale a dedurre, che a sostengo della tesi che l'affare si sarebbe, comunque, concluso anche senza l'intervento della controparte avrebbe “richiamato le (compiacenti) _1 dichiarazioni rese dal teste ”, senza tener conto della convergenza con le Tes_2 dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale da nonché della CP_2 pacifica ammissione del proprio legale rappresentante di non essere a conoscenza della circostanza di pregresse trattive dirette, dunque non escludendola.
È, pertanto, evidente, alla luce di circostanze, che non hanno trovato seria contestazione o smentita nel corso dell'istruttoria (non potendosi ritenere la teste inattendibile per il solo legame di parentela intercorrente con la parte in Tes_1 assenza di oggettive contraddittorietà della testimonianza), che l'intervento della non sia stato assolutamente determinante nel porre le parti in relazione;
_1 parti che avevano già intrattenuto in precedenza trattive dirette e che, successivamente alla non accettazione della proposta e alla scadenza del mandato conferito all'agenzia di mediazione, le hanno riprese, convergendo definitivamente sul prezzo di acquisto.
In conclusione, dunque, l'appello va respinto e la sentenza di primo grado confermata.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza della nei confronti di e si liquidano con riguardo ai parametri di _1 CP_1 cui al dm 55/2014 e ss. mod., dunque, tenuto conto del valore della lite, € 8.250,00, dell'attività svolta dalle parti e della non particolare complessità delle questioni di fatto e di diritto affrontate e risolte, si determinano, sulla scorta dei valori minimi del corrispondente scaglione tariffario da € 5.2001,00 a € 26.000,00, in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge.
In ragione dell'assorbimento della domanda di garanzia, della rinuncia al gravame intervenuta prima della costituzione di , e Controparte_3 Parte_3 [...]
, dell'impossibilità per parte appellante di conoscere le rinunce all'eredità Pt_4 [...]
, intervenute dopo l'introduzione del grado di giudizio, le spese tra le altre CP_19 parti processuali possono essere integralmente compensate. Nulla va disposto per le
9 spese con riguardo alla posizione di e Controparte_13 Controparte_14 nonché della , CP_15 Controparte_20 rimasti contumaci.
Al rigetto totale dell'appello consegue l'onere di dare atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di
Giustizia.
PQM
la Corte, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli numero 9903 pubblicata il 7 dicembre 2021, proposto da nei _1 confronti di CP_1 CP_2 Controparte_13 [...]
chiamati all'eredità nonché Curatela CP_14 CP_15 CP_19 dell'Eredità Giacente così dispone: CP_19
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, alla _1 refusione delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore di , CP_1 liquidate in € in € 2.906,00, oltre al 15% per rimborso forfettario delle spese generali, cpa e iva come per legge. Compensa integralmente le spese del grado tra le altre parti processuali;
nulla per le spese con riguardo ad Controparte_13 [...]
e ; CP_14 CP_15 Controparte_20
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma I quater, Testo Unico delle Spese di Giustizia.
Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del 4 luglio 2025
Il Giudice Ausiliario estensore avv. Flora de Caro
Il Presidente
dott.ssa Natalia Ceccarelli
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