Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 20/05/2025, n. 551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 551 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 576/2024
N. SENT. 551/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro composta dai magistrati: dott.ssa VITTORIA ORLANDO - Presidente dott.ssa ERNESTA TARANTINO - Consigliere dott.ssa MARIA GIOVANNA DECEGLIE - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta sul ruolo generale al n. su indicato TRA
- nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
, con domicilio alla Stradella Barone n. 9, 70125 Bari - C.F._1 assistito e difeso dall'avv. FRANCESCO PAPAPICCO - c.f. ; C.F._2
-appellante- E
– c. f. , con domicilio in via Putignani n. 108, 70100 Bari – assistito CP_1 P.IVA_1
e difeso dall'avv. ANDREA PATARNELLO – c. f. -; C.F._3
-appellato- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Con atto ritualmente notificato il ricorrente indicato in epigrafe adiva il Tribunale del lavoro di Bari al fine di ottenere: a) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità del provvedimento del 18 novembre 2022 (notificatogli il 30 novembre 2022 a mezzo pec) con cui l' aveva disposto la sua iscrizione d'ufficio alla Gestione Separata di CP_1 cui all'art. 2, comma 26, della legge n. 335/1995; b) l'accertamento e la declaratoria dell'illegittimità dell'iscrizione medesima;
c) l'accertamento e la declaratoria dell'intervenuta prescrizione estintiva dei contributi richiesti e dei relativi accessori;
d) l'accertamento e la declaratoria dell'avversa violazione dell'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997; e) in subordine, l'applicazione dell'art., 6 comma 1, del citato decreto;
f) la condanna dell' resistente al pagamento delle spese di lite, con distrazione. CP_2
Il ricorrente esponeva:
- che con il provvedimento impugnato l' gli aveva chiesto di versare complessivi CP_1 euro 11.387,39 (di cui euro 6.724,69 a titolo di contributi ed euro 4.662,80 a titolo di sanzioni) in relazione all'anno 2016 nonostante svolgesse in via esclusiva attività di libero professionista come dottore commercialista;
- che, difatti, per tale anno era stato obbligato all'iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei dottori commercialisti (d'ora in avanti sia per CP_3 la contribuzione soggettiva che per quella integrativa;
1
n. 45 del 9 marzo 2018); CP_1
- che, nella specie, il trasferimento diretto avrebbe richiesto l'esistenza di una convenzione tra i due Enti che non era mai stata accettata dall' resistente;
CP_2
- che l' aveva agito in violazione del principio dell'obbligatorietà del CP_1 contradditorio endoprocedimentale, non avendo instaurato alcun tipo di confronto con il contribuente;
- che, inoltre, l'atto impugnato doveva ritenersi illegittimo sia per la mancanza dei requisiti necessari di cui all'art. 3, comma 4, della legge n. 241/1990 (vale a dire dell'indicazione del termine e dell'autorità a cui ricorrere) e sia per il contrasto con gli artt. 7 e 8 della medesima legge, con la conseguenza di un eccesso di potere per difetto di istruttoria e della violazione del principio del giusto procedimento;
- che, ad ogni modo, il credito contributivo vantato dall' rispetto all'anno 2016 si CP_1 era estinto per il decorso del termine di prescrizione quinquennale, scaduto il 16 giugno 2022 (considerando il 16 giugno 2017 come termine per il pagamento dei contributi dovuti per il 2016);
- che anche le sanzioni irrogate erano illegittime e carenti di motivazione, sia per la mancata indicazione – all'interno del provvedimento – di quanto previsto dall'art. 16 del D. Lgs. n. 472/1997 a pena di nullità (ossia dei fatti attribuiti al trasgressore, degli elementi probatori a suo carico, del metodo di calcolo delle sanzioni ingiunte nonché delle norme ritenute violate) e sia per l'insussistenza di dolo o colpa a suo carico (come stabilito dall'art. 5 del decreto);
- che, in via gradata, ex art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 472/1997 vi era stato un errore sul fatto determinante per l'irrogazione delle sanzioni amministrative;
- che il ricorso amministrativo proposto era rimasto privo di qualsivoglia riscontro. Si costituiva in giudizio l' , che contestava la fondatezza della domanda ed instava CP_1 per il suo integrale rigetto. 2. Con sentenza n. 41 in data 9 gennaio 2024 il Tribunale del lavoro di Bari rigettava la domanda attorea e compensava integralmente tra le parti le spese di lite. Osservava, in sintesi, il primo giudice:
- che, nella specie, il giudizio veniva definito sulla base del principio della “ragione più liquida”, mediante la trattazione delle sole questioni di fatto e di diritto ritenute dirimenti;
- che il provvedimento impugnato era la conseguenza della nota della del 5 CP_3 febbraio 2020, con cui il contribuente aveva appreso l'esistenza di una condizione di incompatibilità con l'iscrizione alla Cassa nell'anno 2016, sicché le somme versate a titolo contributivo per gli anni 2015-2016 non potevano essere riconosciute in suo favore ma esclusivamente ripetute a seguito della presentazione di un'apposita domanda di rimborso;
2 - che, spirando a luglio 2017 il termine di pagamento dei contributi relativi all'anno
2016, la prescrizione sarebbe dovuta maturare nel mese di luglio 2022 ma erano intervenute le sospensioni dovute al periodo pandemico da Covid-19;
- che, invero, l'art. 37 del D.L. n. 18/2020 aveva disposto la sospensione della prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza obbligatoria di cui all'art. 3, comma 9, della L. n. 335/1995 nel periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020;
- che, altresì, il D.L. n. 18/2020 aveva disposto la sospensione delle attività di notifica di nuove cartelle e degli altri atti della riscossione nel periodo dall'8 marzo al 31 maggio 2020;
- che le sospensioni disposte dal D.L. n. 18/2020 erano state prorogate fino al 31 agosto 2020 con il D.L. n. 34/2020 e che il D.L. n. 125/2020 aveva differito al 31 dicembre 2020 il termine di sospensione dell'attività di riscossione, ulteriormente rinviato prima al 30 aprile 2021 con il D.L. n. 41/2021 e poi al 31 agosto 2021 con la legge n. 106/2021;
- che, ciò premesso, al momento della notificazione del provvedimento impugnato il termine di prescrizione della pretesa contributiva dell' non era ancora maturato. CP_1
3. Con ricorso del 9 luglio 2024 ha interposto appello avverso la Parte_1 sentenza di primo grado, chiedendone la riforma per i motivi che di seguito si esaminano e si valutano. L' ha resistito al gravame con apposita memoria, concludendo per il rigetto CP_1 dell'impugnazione e la conferma della sentenza gravata. Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio relativo al giudizio di primo grado, all'udienza del 5 maggio 2025 la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto.
4. L'appello va rigettato, per le ragioni che di seguito si espongono.
5. Con il primo motivo l'appellante si duole della violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere il giudice di prime cure affrontato la sola questione della prescrizione del credito contributivo omettendo qualsivoglia statuizione sulle ulteriori censure contenute nel ricorso (con particolare riguardo al versamento della contribuzione effettuato in buona fede in favore della ed alla possibilità che la Cassa operasse un trasferimento CP_3 diretto all' dei contributi erroneamente versati). CP_1
6. Con il secondo motivo l'appellante stigmatizza la sentenza di primo grado per aver omesso qualsivoglia pronuncia sulle censure concernenti la mancanza di motivazione del provvedimento impugnato in ordine alle sanzioni irrogate, alla mancanza di connotazione dolosa o colposa della sua condotta ed alla sussistenza di un errore di fatto determinante sotteso al versamento illegittimo effettuato presso la Cassa.
7. I richiamati motivi – suscettibili di disamina congiunta per la loro stretta connessione - sono destituiti di fondamento.
8. La legge 23 dicembre 2000 n. 388 – oggetto di richiamo da parte del fin Parte_1 dal ricorso di primo grado ed anche in quello di gravame - all'art. 116, ventesimo comma, così dispone: «Il pagamento della contribuzione previdenziale, effettuato in buona fede ad un ente previdenziale pubblico diverso dal titolare, ha effetto liberatorio nei confronti del contribuente. Conseguentemente, l'ente che ha ricevuto il pagamento
3 dovrà provvedere al trasferimento delle somme incassate, senza aggravio di interessi, all'ente titolare della contribuzione». Nondimeno tale norma – che effettivamente concerne la liberazione del debitore in relazione al pagamento dei contributi previdenziali che sia stato effettuato in buona fede ad un ente previdenziale diverso dal titolare (v. Cass. n. 4289/2003) - viene erroneamente invocata dall'appellante in seno al presente giudizio, in cui la domanda è stata proposta nei confronti dell' , al fine di ottenere l'accertamento CP_1 dell'illegittimità del provvedimento con cui gli è stato ingiunto il pagamento dei contributi in favore dello stesso , e non nei confronti della Cassa e nel CP_2 contraddittorio con l , al fine di ottenere la condanna della prima al trasferimento CP_1 all' dei contributi indebitamente versati in suo favore;
né, peraltro, Controparte_4 il ha fornito idonei ragguagli da cui possa desumersi che il pagamento Parte_1 erroneo della contribuzione in favore della Cassa è stato da lui effettuato in buona fede (si veda quanto meglio precisato su tale profilo ai punti che seguono), sì da poter fruire di detto regime agevolato. 9. Vanno altresì disattese le censure che investono l'adeguatezza motivazionale del provvedimento impugnato rispetto alle sanzioni, essendo agevole desumere dal relativo tenore testuale il titolo (art. 116, comma 8, lett. b della legge n. 388/2000) e la tipologia delle somme aggiuntive (e non sanzioni amministrative) di cui è stato chiesto il pagamento all'appellante in ragione del suo pacifico inadempimento contributivo nei confronti dell' . CP_1
9.1. La fattispecie in esame si inquadra all'interno della disciplina sanzionatoria connessa all'inadempimento degli obblighi contributivi da parte del lavoratore autonomo, con particolare riguardo all'individuazione dei tratti distintivi dell'omissione contributiva rispetto a quella dell'evasione, in relazione alle distinte previsioni contenute nel citato art. 116; in tale quadro va pure osservato che il ricorrente invoca la valenza mitigatrice, se non estintiva, che dovrebbe attribuirsi al suo stato di buona fede. 9.2. E' opportuno ricordare, dal punto di vista della disciplina sanzionatoria, che con l'entrata in vigore dell'art. 116, comma 8, della L. n. 388/2000, lett. a) l'omissione contributiva viene delineata nel «mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il cui ammontare è rivelabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie», mentre la lett. b) definisce evasione il mancato pagamento dei contributi «connesso a registrazioni o denunce obbligatorie omesse o non conformi al vero, cioè nel caso in cui il datore di lavoro, con l'intenzione specifica di non versare i contributi o premi, occulti rapporti di lavoro in essere ovvero le retribuzioni erogate». Per l'omissione la sanzione civile su base annua viene fissata nel tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti fino ad un massimo del 40% dei contributi omessi, mentre per l'evasione è pari ad un tasso annuo del 30% fino ad un massimo del 60%, con l'ulteriore previsione, nel caso di mancato pagamento integrale della somma dovuta, relativa alla maturazione degli interessi di mora sui soli contributi (art. 116, comma 9, della legge cit.).
4 La previsione contenuta nella lett. b), ad ogni modo, prevede il ravvedimento «qualora la denuncia della situazione debitoria sia effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro dodici mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi e sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro trenta giorni dalla denuncia stessa», ripristinando in tal caso il regime sanzionatorio dell'omissione. Ai fini della differenziazione delle due fattispecie la Corte di Cassazione, con la pronuncia n. 28966/2011, ha affermato che l'ipotesi meno grave dell'omissione si configura “quando tutti gli adempimenti obbligatori risultano regolarmente effettuati, mancando solo il pagamento”, mentre ricorre l'evasione nel caso in cui, oltre al mancato pagamento dei contributi, non siano state effettuate nemmeno le dichiarazioni obbligatorie rivolte agli Enti previdenziali;
la sentenza, inoltre, ha affrontato la questione della formulazione dell'art. 116 in relazione alla condotta dell'occultamento ed al rilievo da attribuire alla intenzione specifica di non versare i contributi o i premi ed ha stabilito che “il termine occultamento non indica necessariamente l'assoluta mancanza di qualsivoglia elemento documentale che renda possibile l'eventuale accertamento della posizione lavorativa o delle retribuzioni, posto che anche soltanto attraverso la mancata (o incompleta o non conforme al vero) denuncia obbligatoria viene celata all'ente previdenziale (e, quindi, occultata) l'effettiva sussistenza dei presupposti fattuali dell'imposizione e ciò, si badi, proprio attraverso l'adempimento funzionalmente diretto a consentire all'Istituto l'agevole conoscenza, mese per mese, del proprio credito contributivo”. Dunque, nei casi di registrazione dei rapporti e delle effettive retribuzioni soltanto nei libri obbligatori non accompagnata dalla presentazione delle denunce obbligatorie agli Enti previdenziali questi ultimi non
“potrebbero venire a conoscenza della situazione effettiva, atteso che tale conoscenza resterebbe, in difetto di una denuncia periodica veritiera, meramente eventuale, collegata cioè ad un altrettanto eventuale accertamento (ovvero al raffronto tra i dati di cui alla denuncia obbligatoria e quelli ricavabili dai Cud consegnati ai lavoratori), e non farebbe quindi venir meno, in relazione alla denuncia infedele, l'occultamento dei rapporti o delle retribuzioni”. Quanto, poi, al requisito soggettivo previsto dall'art. 116, comma 8, lett. b), della L. n. 388/2000, la sentenza in commento ha precisato che “stante il suddetto collegamento funzionale tra denunce mensili obbligatorie e pagamento dei contributi dovuti, l'omissione o l'infedeltà della denuncia è di per sé sintomatica (ove non meramente accidentale, episodica, strettamente marginale) della volontà di occultare i rapporti e le retribuzioni al fine di evitare, nella auspicata (beninteso dal datore di lavoro infedele) e non implausibile possibilità che la mancanza di successivi accertamenti o riscontri (da attuarsi per lo più nell'ambito temporale dei termini prescrizionali) consenta de facto di sottrarsi all'adempimento contributivo ovvero di effettuare il pagamento della contribuzione in misura inferiore al dovuto”. 9.3. In definitiva, l'omessa o solo parziale presentazione delle dichiarazioni obbligatorie accompagnata dal mancato versamento dei contributi configura una presunzione semplice che può essere vinta dal datore di lavoro, su cui grava il relativo
5 onere, non con la dimostrazione della corretta annotazione dei dati omessi sui libri di cui è obbligatoria la tenuta ma fornendo la prova rigorosa di evidenze, soprattutto documentali, che attestino l'assenza di un intento fraudolento e la sua buona fede;
ciò che forma oggetto di concreto accertamento da parte dei giudici di merito, al fine di
“accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata”. La giurisprudenza di legittimità si è pure interrogata sugli ulteriori contenuti del sistema sanzionatorio connesso all'obbligo contributivo inadempiuto e, segnatamente, sulla questione del rilievo normativo che assume l'incertezza amministrativa sull'obbligo stesso, che – com'è evidente - è cosa diversa dalla ricerca della linea di confine tra l'omissione e l'evasione contributiva di cui si è fin qui detto. In particolare, in materia di rilevanza delle incertezze amministrative, al fine di alleggerire il carico sanzionatorio si è precisato (vd. Cass. nn. 3799/2019 e 2669/2020 ed in precedenza nn. 27513/2013, 9185/2015 nonché nn. 4077, 11591 e 13069/2016) che la normativa sulla riduzione delle sanzioni civili va letta nel suo complesso e si articola in due previsioni di fondo:
1. quella della L. n. 388 cit., art. 116, comma 10, secondo cui «nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale
o amministrativa, sempreché il versamento dei contributi o premi sia effettuato entro il termine fissato dagli enti impositori, si applica una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 5,5 punti» con il limite massimo del 40% della contribuzione dovuta;
2. quella dell'art. 116, comma 15, lett. a), secondo cui «fermo restando l'integrale pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali e assistenziali, i consigli di amministrazione degli enti impositori, sulla base di apposite direttive emanate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica fissano criteri e modalità per la riduzione delle sanzioni civili di cui al comma 8 fino alla misura degli interessi legali», anche in relazione ai «casi di mancato e ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali o determinazioni amministrative sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo successivamente riconosciuto in sede giurisdizionale o amministrativa in relazione alla particolare rilevanza delle incertezze interpretative che hanno dato luogo alla inadempienza». Le due norme - si è osservato - prevedono una diversa e progressivamente più intensa riduzione delle sanzioni fino all'interesse legale di cui al comma 15 ma si basano chiaramente su identici presupposti per quanto attiene al pagamento dei contributi dovuti. Alla luce di tale complessivo quadro interpretativo può dunque affermarsi che per la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte lo stato di incertezza sulla sussistenza dell'obbligo contributivo che consente di attribuire i connotati della buona fede alla
6 posizione del contribuente non trova rilievo all'interno della possibile alternativa tra l'omissione e l'evasione contributiva (ove la differenza la fa la concreta ragione, non addebitabile alla volontà dell'obbligato, dell'omessa dichiarazione o registrazione diretta agli enti preposti) ma esclusivamente all'interno delle specifiche disposizioni sopra ricordate, che attenuano grandemente il carico sanzionatorio ma che presuppongono l'avvenuto pagamento della contribuzione non versata. 9.4. Orbene, nel caso di specie il ricorrente (che fa discendere del tutto apoditticamente la prova della sua buona fede dall'iscrizione alla Cassa nell'anno 2016 e dal versamento in suo favore dei relativi contributi e che erroneamente invoca la valenza estintiva dell'obbligazione contributiva a fronte della connotazione di buona fede del proprio contegno anziché la riduzione dell'ammontare delle sanzioni prevista dalle richiamate disposizioni normative) innanzitutto non ha affatto contestato l'effettiva sussistenza della situazione di incompatibilità evidenziata nel provvedimento della Cassa né la correttezza della valutazione compiuta dalla Cassa stessa sui profili fattuali della vicenda esaminati (incompatibilità dell'iscrizione con la carica di amministratore unico e socio di maggioranza della società Cierre S.r.l.s. con esercizio di attività d'impresa in assenza di mandato fiduciario con data certa) e, inoltre, ha perfino omesso di allegare (prima ancora che di provare) i profili di incertezza interpretativa e/o applicativa della disciplina di settore che avrebbero determinato il suo affidamento incolpevole;
tanto a fronte di una disciplina legislativa (art. 4, lett. c) del D. Lgs. n. 139/2005) che indica in termini del tutto univoci le situazioni di incompatibilità tra l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e l'esercizio, anche non prevalente né abituale, «c) dell' attività di impresa, in nome proprio o altrui e, per proprio conto, di produzione di beni o servizi, intermediaria nella circolazione di beni o servizi, tra cui ogni tipologia di mediatore, di trasporto o spedizione, bancarie, assicurative o agricole, ovvero ausiliarie delle precedenti», escludendola solo nelle ipotesi in cui «l'attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, ad attività di mero godimento o conservative, nonché in presenza di società di servizi strumentali o ausiliari all'esercizio della professione, ovvero qualora il professionista riveste la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico». Peraltro, è del tutto pacifico che l'appellante non ha versato la contribuzione pretesa (quale necessario presupposto ai fini di un'eventuale riduzione del carico sanzionatorio), atteso che nega ancora in questa sede la sussistenza di tale obbligo, sicché la sua buona fede – quand'anche si fosse ritenuta sussistente – comunque non avrebbe potuto assumere alcun rilievo. 9.5. Né appaiono pertinenti ai fini di causa le doglianze sollevate dall'appellante in merito alla mancanza di un proprio contegno colposo quale presupposto dell'irrogazione nei suoi confronti di sanzioni amministrative, atteso che in tema di contributi previdenziali l'obbligo relativo alle somme aggiuntive che il datore di lavoro
è tenuto a versare in caso di omesso o tardivo pagamento dei contributi suddetti costituisce una conseguenza automatica dell'inadempimento o del ritardo, in funzione
7 di rafforzamento dell'obbligazione contributiva e di predeterminazione legale, con presunzione "iuris et de iure" del danno cagionato all'ente previdenziale;
pertanto, non è consentita alcuna indagine sull'elemento soggettivo del debitore della contribuzione al fine dell'esclusione o della riduzione dell'obbligo suddetto (ex plurimis v. Cass. n. 5088/1995, n. 8324/2000 e n. 24358/2008).
10. In conclusione, alla stregua di tutte le argomentazioni esposte l'appello va rigettato e la sentenza gravata dev'essere confermata, sebbene con le enucleate integrazioni motivazionali.
11. Le spese processuali del giudizio di appello – liquidate come da infrascritto dispositivo in ossequio ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. mod. di cui al D.M. n. 147/2022 (tenuto conto del valore della controversia, dell'impegno profuso e della complessità dell'attività processuale svolta) – seguono la soccombenza dell'appellante. Deve infine darsi atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della L. n. 228 del 2012. Spetta invece all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo per l'inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (si veda Cass., Sez. un., n. 4315 del 2020).
P.Q.M.
La Corte di Appello di Bari – Sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con ricorso depositato il 9 luglio Parte_1
2024 avverso la sentenza resa dal Tribunale del lavoro di Bari in data 9 gennaio 2024, nei confronti dell' così provvede: CP_1
- rigetta l'appello;
- conferma l'impugnata sentenza;
- condanna l'appellante a rifondere all'Istituto appellato le spese processuali del giudizio di appello, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori come per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previso per il ricorso di appello, se dovuto. Così deciso in Bari, il 5 maggio 2025
Il Presidente
dott.ssa Vittoria Orlando Il Consigliere Estensore dott.ssa Maria Giovanna Deceglie
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