Sentenza 28 gennaio 2021
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 28/01/2021, n. 116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 116 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/01/2021
N. 00116/2021 REG.PROV.COLL.
N. 01196/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1196 del 2017, proposto da
UE RI, rappresentato e difeso dagli avvocati Riccardo Alba, Massimo Pavan, con domicilio eletto presso lo studio Massimo Pavan in Dolo, via Garibaldi 45;
contro
Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Tito Munari, Francesco Zanlucchi, Ezio Zanon, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Ezio Zanon in Venezia, Cannaregio 23;
per l'annullamento
del provvedimento Prot. 2335/2017 di data 8 agosto 2017 con il quale il Direttore dell'Ente ha denegato la richiesta di autorizzazione paesaggistica relativamente alla pratica edilizia di ampliamento del laboratorio ittico gestito dall'Azienda Agricola RI formulata ai sensi della L.R. 14/09
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ente Parco Naturale Regionale Fiume Sile;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2020 la dottoressa Mariagiovanna Amorizzo e trattenuta la causa in decisione, ai sensi dell’art. 25 del decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’azienda ricorrente è titolare di un allevamento ittico con annesso laboratorio di trasformazione del prodotto allevato, in un’area posta all’interno del perimetro del Parco del fiume Sile.
In data 31.01.2017 ha presentato al Comune di Quinto di Treviso una S.C.I.A. ai sensi della L.R. 14/2009 per l’ampliamento del suddetto laboratorio.
Con provvedimento del 8/8/2017, prot. 2335/2017, l’Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ha negato l’autorizzazione paesaggistica.
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento, formulando tre motivi e chiedendo la condanna dell’Ente parco al risarcimento dei danni patrimoniali derivanti dall’impossibilità di dare sollecito corso all’intervento.
Con memoria depositata il 2/11/2020 la ricorrente ha dichiarato la sopravvenuta carenza d’interesse all’annullamento del provvedimento impugnato, in quanto il progetto per il quale è stata negata l’autorizzazione dell’Ente Parco è stato abbandonato in favore di altro progetto (oggetto di nuovo diniego di autorizzazione, impugnato con il ricorso n. 1135/2019).
Ha dichiarato, tuttavia, di conservare interesse alla domanda risarcitoria ed alla condanna dell’Ente parco alla rifusione delle spese di lite.
A fronte della dichiarazione della ricorrente, il Collegio non può che dichiarare improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse la domanda di annullamento.
La domanda risarcitoria è, invece, inammissibile per genericità, difettando di qualsivoglia prospettazione concreta del pregiudizio subito.
In via equitativa le spese di lite, invece, possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara in parte improcedibile ed in parte infondato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia, nella camera di consiglio tenutasi da remoto il 3 dicembre 2020 in modalità videoconferenza, con l’intervento dei magistrati:
Alberto Pasi, Presidente
Daria Valletta, Referendario
Mariagiovanna Amorizzo, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mariagiovanna Amorizzo | Alberto Pasi |
IL SEGRETARIO