CA
Sentenza 21 gennaio 2025
Sentenza 21 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 21/01/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella RI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469/2021 R.G. pendente tra
(cf: e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 CP_1 già (cf: , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_2 P.IVA_2
Andrea Fioretti;
appellante
e
(cf: ), Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(cf: , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Giannì; CodiceFiscale_2
appellati
e
(cf:. e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
(cf: ;
[...] P.IVA_2
appellata contumace
All'udienza collegiale del 12.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 18.8.2021, il Tribunale di Siracusa - pronunciando sull'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da e Parte_2 [...]
avverso l'esecuzione immobiliare avviata, con atto di precetto del 12.9.2016 Pt_3
e successivo atto di pignoramento notificato il 27.9.2016, da e per Controparte_3 essa, quale mandataria, in forza del credito di €.161.318,16 derivante CP_2
dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10.9.2008 - ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art.38 TUB e dichiarato non dovute le somme precettate, condannando cessionaria interveniente ex art. 111 Parte_1
c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori.
Ha ritenuto il primo giudice che il valore dell'immobile oggetto del mutuo si fosse
“notevolmente svalutato nel tempo”, per come documentato dalla ctu svolta nella procedura esecutiva immobiliare;
da tale circostanza, unitamente alla mancata produzione in giudizio, richiesta ex art. 210 c.p.c., della perizia estimativa allegata all'atto di mutuo, si doveva ricavare che la banca avesse violato l'art. 38 TUB;
ciò comportava la nullità del mutuo, non essendone stata richiesta, da parte convenuta, la conversione in un finanziamento ordinario. Emergeva, inoltre, la scorrettezza del comportamento della banca per aver fatto assumere il pagamento di una rata mensile di €.700 a persone che avevano documentato un reddito mensile di soli €.750.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato alle altre parti il 30.9.2021. Hanno resistito al gravame gli opponenti.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante assume la nullità della sentenza per mancata vocatio in ius della società titolare del credito, Controparte_3
Assume che la citazione nel giudizio di opposizione non poteva validamente effettuarsi nei confronti del suo avvocato per la procedura esecutiva, né nei confronti della procuratrice (oggi , cui, di fatto, è stata conferita CP_2 CP_1
procura per le sole liti attive e non invece per quelle passive. Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto acquisita la prova concernente il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, in forza della valutazione attuale dell'immobile - su cui hanno, peraltro, inciso l'assenza di manutenzione e le difformità catastali successivamente realizzate - e della mancata ottemperanza ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di cui non era chiaro il destinatario ( non validamente citata in giudizio, ovvero la sua CP_3
procuratrice , mai comunicato, e comunque inammissibile, essendo la CP_2
perizia estimativa già in possesso dei debitori esecutati.
Con altro motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver pronunciato la nullità del contratto allorquando lo stesso, secondo la previsione dell'art. 1424 c.c., poteva essere fatto salvo - e produrre gli effetti - sotto altro tipo contrattuale e segnatamente quello del contratto di finanziamento ipotecario ordinario, relativamente al quale la conversione in primo grado - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - è stata domandata.
Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver esonerato i debitori esecutati dalla restituzione delle somme mutuate quanto meno a titolo di capitale, quando, peraltro, gli stessi opponenti avevano domandato, con l'atto di citazione, la rideterminazione della nuova rata per l'adempimento del solo capitale.
Da ultimo, l'appellante lamenta che alcuna scorrettezza nell'erogazione del finanziamento può esserle attribuita, in quanto cessionaria subentrata nella titolarità del credito.
2.) Il primo motivo di appello è inammissibile, per difetto di interesse, e comunque infondato.
Precisato che della (in tesi) nullità della citazione in giudizio può dolersi la sola parte interessata, la quale, comunque si è costituita in primo grado, Controparte_3
a mezzo della procuratrice sanando ogni eventuale vizio di notifica, CP_2
va comunque evidenziato come gli opponenti correttamente hanno evocato in giudizio la creditrice esecutante tramite notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito alla sua mandataria sia presso l'indirizzo pec della mandataria CP_2
stessa, che presso il difensore da questa nominato per la procedura esecutiva. Invero, contrariamente a quanto in assunto, il mandato conferito a da CP_2
concerneva anche le liti passive (cfr. procura in atti); inoltre, fermo CP_3
restando che è stata citata anche presso il proprio indirizzo pec, occorre CP_2
precisare che, per consolidato indirizzo, il giudizio di opposizione all'esecuzione, sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo (cfr. Cass. 17913/22, 7997/2015). E non v'è dubbio che la procura generale alle liti rilasciata il 18.10.2011 in favore dell'avv. Francesco Alba in forza della quale
è stato effettuato il pignoramento, ricomprendesse ogni più ampia facoltà di legge
“in tutte le cause attive e passive”, tant'è che proprio in forza della medesima procura il difensore in questione ebbe a costituirsi nella fase di merito del giudizio di opposizione.
3.) Nel merito, il gravame va accolto sotto il profilo assorbente dell'inesistenza della nullità del mutuo, per violazione dell'art. 38 Tub, pronunciata dal tribunale.
Infatti di recente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022, hanno enunciato il principio per cui in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Nella vicenda in esame, conseguentemente, non può essere messa in discussione la qualità fondiaria e ipotecaria del credito, così come discendente da un'operazione di finanziamento ai sensi dell'art.38 TUB, sulla sola base della contestazione del superamento del limite dell'80% della provvista erogabile secondo la delibera CICR
22.4.1995, in quanto anche un eventuale scostamento rispetto al valore del bene non realizza né una nullità di protezione ai sensi dell'art.117 comma 8 TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell'art.1418 c.c.; appare pertanto superato l'orientamento, già espresso in Cass. 17352/2017, per cui il rispetto del limite di finanziabilità rappresenterebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione.
In senso conforme vedasi anche Cass. n. 6907 del 2023, n. 7949 del 2023.
4.) Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra questione, l'appello, in definitiva, va accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Tenuto conto, tuttavia, dell'evoluzione in corso di causa degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità sulla dirimente questione posta al fondo della controversia, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale), per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_2 Pt_3
e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella RI LS
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai magistrati:
Antonella RI LS Presidente
Dora Bonifacio Consigliere
Enrico Rao Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1469/2021 R.G. pendente tra
(cf: e per essa la mandataria Parte_1 P.IVA_1 CP_1 già (cf: , rappresentata e difesa dall'avv.
[...] CP_2 P.IVA_2
Andrea Fioretti;
appellante
e
(cf: ), Parte_2 CodiceFiscale_1 Parte_3
(cf: , rappresentati e difesi dall'avv. Tiziana Giannì; CodiceFiscale_2
appellati
e
(cf:. e per essa la procuratrice Controparte_3 P.IVA_3 CP_2
(cf: ;
[...] P.IVA_2
appellata contumace
All'udienza collegiale del 12.7.2024 i procuratori delle parti hanno precisato le rispettive conclusioni come in atti, qui da intendersi riportate e trascritte e la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pubblicata in data 18.8.2021, il Tribunale di Siracusa - pronunciando sull'opposizione ex art. 615, comma 2, c.p.c. proposta da e Parte_2 [...]
avverso l'esecuzione immobiliare avviata, con atto di precetto del 12.9.2016 Pt_3
e successivo atto di pignoramento notificato il 27.9.2016, da e per Controparte_3 essa, quale mandataria, in forza del credito di €.161.318,16 derivante CP_2
dal contratto di mutuo fondiario stipulato il 10.9.2008 - ha dichiarato la nullità del contratto di mutuo per violazione dell'art.38 TUB e dichiarato non dovute le somme precettate, condannando cessionaria interveniente ex art. 111 Parte_1
c.p.c., al pagamento delle spese di giudizio in favore degli attori.
Ha ritenuto il primo giudice che il valore dell'immobile oggetto del mutuo si fosse
“notevolmente svalutato nel tempo”, per come documentato dalla ctu svolta nella procedura esecutiva immobiliare;
da tale circostanza, unitamente alla mancata produzione in giudizio, richiesta ex art. 210 c.p.c., della perizia estimativa allegata all'atto di mutuo, si doveva ricavare che la banca avesse violato l'art. 38 TUB;
ciò comportava la nullità del mutuo, non essendone stata richiesta, da parte convenuta, la conversione in un finanziamento ordinario. Emergeva, inoltre, la scorrettezza del comportamento della banca per aver fatto assumere il pagamento di una rata mensile di €.700 a persone che avevano documentato un reddito mensile di soli €.750.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto appello con atto Parte_1
notificato alle altre parti il 30.9.2021. Hanno resistito al gravame gli opponenti.
Posta in decisione, nonché maturati i termini per il deposito di conclusionali e repliche, la causa è pervenuta alla decisione del collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.) Con un primo motivo di impugnazione, l'appellante assume la nullità della sentenza per mancata vocatio in ius della società titolare del credito, Controparte_3
Assume che la citazione nel giudizio di opposizione non poteva validamente effettuarsi nei confronti del suo avvocato per la procedura esecutiva, né nei confronti della procuratrice (oggi , cui, di fatto, è stata conferita CP_2 CP_1
procura per le sole liti attive e non invece per quelle passive. Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver ritenuto acquisita la prova concernente il superamento del limite di finanziabilità di cui all'art. 38 TUB, in forza della valutazione attuale dell'immobile - su cui hanno, peraltro, inciso l'assenza di manutenzione e le difformità catastali successivamente realizzate - e della mancata ottemperanza ad un ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c., di cui non era chiaro il destinatario ( non validamente citata in giudizio, ovvero la sua CP_3
procuratrice , mai comunicato, e comunque inammissibile, essendo la CP_2
perizia estimativa già in possesso dei debitori esecutati.
Con altro motivo, l'appellante impugna la sentenza per aver pronunciato la nullità del contratto allorquando lo stesso, secondo la previsione dell'art. 1424 c.c., poteva essere fatto salvo - e produrre gli effetti - sotto altro tipo contrattuale e segnatamente quello del contratto di finanziamento ipotecario ordinario, relativamente al quale la conversione in primo grado - contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice - è stata domandata.
Con altro motivo, l'appellante censura la sentenza per aver esonerato i debitori esecutati dalla restituzione delle somme mutuate quanto meno a titolo di capitale, quando, peraltro, gli stessi opponenti avevano domandato, con l'atto di citazione, la rideterminazione della nuova rata per l'adempimento del solo capitale.
Da ultimo, l'appellante lamenta che alcuna scorrettezza nell'erogazione del finanziamento può esserle attribuita, in quanto cessionaria subentrata nella titolarità del credito.
2.) Il primo motivo di appello è inammissibile, per difetto di interesse, e comunque infondato.
Precisato che della (in tesi) nullità della citazione in giudizio può dolersi la sola parte interessata, la quale, comunque si è costituita in primo grado, Controparte_3
a mezzo della procuratrice sanando ogni eventuale vizio di notifica, CP_2
va comunque evidenziato come gli opponenti correttamente hanno evocato in giudizio la creditrice esecutante tramite notifica dell'atto introduttivo del giudizio di merito alla sua mandataria sia presso l'indirizzo pec della mandataria CP_2
stessa, che presso il difensore da questa nominato per la procedura esecutiva. Invero, contrariamente a quanto in assunto, il mandato conferito a da CP_2
concerneva anche le liti passive (cfr. procura in atti); inoltre, fermo CP_3
restando che è stata citata anche presso il proprio indirizzo pec, occorre CP_2
precisare che, per consolidato indirizzo, il giudizio di opposizione all'esecuzione, sebbene abbia struttura bifasica presenta natura unitaria, sicché l'atto di citazione per la fase di merito che segua, eventualmente, quella sommaria dinanzi al giudice dell'esecuzione, è validamente notificato presso il difensore nominato con la procura alle liti rilasciata già nella prima fase, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte destinataria che abbia limitato, a tale fase, la validità del mandato difensivo (cfr. Cass. 17913/22, 7997/2015). E non v'è dubbio che la procura generale alle liti rilasciata il 18.10.2011 in favore dell'avv. Francesco Alba in forza della quale
è stato effettuato il pignoramento, ricomprendesse ogni più ampia facoltà di legge
“in tutte le cause attive e passive”, tant'è che proprio in forza della medesima procura il difensore in questione ebbe a costituirsi nella fase di merito del giudizio di opposizione.
3.) Nel merito, il gravame va accolto sotto il profilo assorbente dell'inesistenza della nullità del mutuo, per violazione dell'art. 38 Tub, pronunciata dal tribunale.
Infatti di recente le Sezioni Unite, con la sentenza n. 33719 del 16.11.2022, hanno enunciato il principio per cui in tema di mutuo fondiario, il limite di finanziabilità ex art. 38, comma 2, del d.lgs. n. 385 del 1993, non costituisce un elemento essenziale del contenuto del contratto, non essendo la predetta norma determinativa del contenuto medesimo, né posta a presidio della validità del negozio, bensì un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto contrattuale, fissato dall'Autorità di vigilanza sul sistema bancario nell'ambito della c.d. "vigilanza prudenziale", in forza di una norma di natura non imperativa, la cui violazione è, dunque, insuscettibile di determinare la nullità del contratto (nella specie, del mutuo ormai erogato cui dovrebbe conseguire anche il venir meno della connessa garanzia ipotecaria), che potrebbe condurre al pregiudizio proprio di quell'interesse alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito che la disposizione mira a proteggere. Nella vicenda in esame, conseguentemente, non può essere messa in discussione la qualità fondiaria e ipotecaria del credito, così come discendente da un'operazione di finanziamento ai sensi dell'art.38 TUB, sulla sola base della contestazione del superamento del limite dell'80% della provvista erogabile secondo la delibera CICR
22.4.1995, in quanto anche un eventuale scostamento rispetto al valore del bene non realizza né una nullità di protezione ai sensi dell'art.117 comma 8 TUB, né un caso di nullità virtuale ai sensi dell'art.1418 c.c.; appare pertanto superato l'orientamento, già espresso in Cass. 17352/2017, per cui il rispetto del limite di finanziabilità rappresenterebbe un elemento essenziale del contenuto del contratto e, quindi, un limite inderogabile all'autonomia privata, in ragione della natura pubblica dell'interesse tutelato, con conseguente nullità del contratto stesso in caso di violazione.
In senso conforme vedasi anche Cass. n. 6907 del 2023, n. 7949 del 2023.
4.) Per le ragioni che precedono, assorbita ogni altra questione, l'appello, in definitiva, va accolto, con conseguente rigetto dell'opposizione all'esecuzione.
Tenuto conto, tuttavia, dell'evoluzione in corso di causa degli orientamenti giurisprudenziali di legittimità sulla dirimente questione posta al fondo della controversia, ricorrono i presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2 (nel testo come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n.
77 del 2018 della Corte costituzionale), per l'integrale compensazione tra le parti delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI APPELLO definitivamente pronunciando, in riforma dell'appellata sentenza: rigetta l'opposizione all'esecuzione proposta da e Parte_2 Pt_3
e compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado di giudizio.
[...]
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 15 gennaio 2025.
Il consigliere estensore Il presidente
Enrico Rao Antonella RI LS