Articolo 10 della Legge 5 giugno 1974, n. 283
Articolo 9Articolo 11
Versione
11 agosto 1974
Art. 10.
L'Istituto autonomo per le case popolari di Agrigento e' autorizzato, anche in deroga alle leggi che ne regolano l'attivita', a sostituirsi nella ricostruzione ai proprietari che ne facciano richiesta previa cessione del contributo loro spettante.
Ai fini del comma precedente, deve stipularsi apposita convenzione tra i proprietari e l'istituto costruttore, il quale ha il diritto di iscrivere ipoteca a garanzia del credito spettantegli per l'eccedenza della spesa rispetto all'ammontare del contributo.
Tale eccedenza sara' rimborsata agli enti costruttori entro il termine massimo di 25 anni, al tasso di interesse del 4 per cento annuo.
Entrata in vigore il 11 agosto 1974