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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 22/11/2025, n. 423 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 423 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1582/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Mangiapane
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
[...]
CONTRO
OGGETTO: ricostruzione di carriera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti difensivi e note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 3.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, , Parte_1 Parte_5 Pt_3
hanno convenuto in giudizio il , avendo
[...] Parte_4 Controparte_1 premesso:
- di essere sati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 - di avere prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, nel periodo antecedente al 1° settembre 2010, in forza di reiterati contratti a termine;
- che, l'Amministrazione scolastica, in sede di ricostruzione della carriera, non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011 nell parte in cui fa salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3-8 anni”
e 0-2- anni, con riguardo al personale in servizio alla data del 1° settembre 2010,
hanno chiesto: “previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti “a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti al ri-conoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto
C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone sti-pendiale “3-
8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, an-che agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica con- venuta di modificare e correggere in parte qua i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti già emessi;
3) condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente cor-risposta ai ricorrenti e quella maggiore spettante in virtù della pro-gressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì del-la maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo;
4) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso alcun compenso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita l'amministrazione scolastica, eccependo la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Pag. 2 di 5 La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.7.2025.
Il ricorso è fondato.
La questione relativa alla spettanza o meno ai docenti assunti con ripetuti contratti a tempo determinato della medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, è ormai risolta con orientamento già consolidato in senso favorevole al docente nella giurisprudenza di merito, avallato dalla Corte di cassazione con la sentenza n., 2924 del 2020 cui si fa espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: ne consegue la necessità di disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e il riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, osserva che: “Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale i ricorrenti, immessa in ruolo in data 1/9/2015 (decorrenza giuridica) , non rientrerebbero nella sfera di applicabilità della norma, “tuttavia, nel momento
Pag. 3 di 5 in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
In applicazione di tali principi, considerato che i ricorrenti, alla data del 1° settembre
2010, erano già in servizio da ben oltre un anno (circostanza non contestata dall'amministrazione convenuta oltre che documentata dai decreti di ricostruzione carriera e stato matricolare), gli stessi hanno il diritto a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” con conseguente condanna della parte convenuta a corrispondere le relative differenze retributive.
Deve tuttavia tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ed invero, il credito per le differenze retributive rivendicate soggiace al termine di prescrizione di 5 anni (ex art. 2948 n.4 c.c.), termine che decorre in costanza di rapporto secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, (sent. n. 36197 del 28 dicembre
2023).
Nel caso di specie, va dunque dichiarato prescritto il diritto di credito alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente dalla data di notifica del ricorso (24.1.2023).
Devono pertanto ritenersi prescritte dle pretese relative al periodo anteriore al 24.1.2018
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche, spettano altresì ai ricorrenti dalla maturazione del diritto gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma
Pag. 4 di 5 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) applicando i valori minimi tenuto conto della natura seriale della controversia, dell'attività processuale svolta e dell'accoglimento parziale della domanda, distratte in favore dell'avv.to Rosanna Mangiapane, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni ulteriore domanda difesa eccezione, dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione in loro favore della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del C.C.N.L relativo al personale del comparto scuola 2 del 4 agosto 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 ed il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle correlate differenze retributive a favore di ciascuno dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata per il periodo antecedente al 24.1.2018, oltre interessi dalla maturazione al saldo al tasso legale e l'eventuale maggiore importo a titolo di rivalutazione monetaria, per come precisato in parte motiva;
condanna l' amministrazioni scolastica al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in € 4.629,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 22/11/2025
Il Giudice
Leonardo IC
Pag. 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SCIACCA
*****
Il Giudice del Lavoro dott. Leonardo IC, nella causa proposta da
, Parte_1 Parte_2 Parte_3 Pt_4
, rappresentati e difesi dall'avv. Rosanna Mangiapane
[...]
- ricorrente -
CONTRO
, Controparte_1 [...]
Controparte_2
, rappresentati e difesi ex art. 417 bis c.p.c. dal dott. Giampiero Conti
[...]
CONTRO
OGGETTO: ricostruzione di carriera
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come nei rispettivi atti difensivi e note ex art. 127 ter c.p.c.
A seguito dell'udienza del 3.7.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., esaminate le note depositate, ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico, la seguente
SENTENZA
Con ricorso depositato in data 17.11.2022, , Parte_1 Parte_5 Pt_3
hanno convenuto in giudizio il , avendo
[...] Parte_4 Controparte_1 premesso:
- di essere sati immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 - di avere prestato servizio, in favore dell'amministrazione resistente, nel periodo antecedente al 1° settembre 2010, in forza di reiterati contratti a termine;
- che, l'Amministrazione scolastica, in sede di ricostruzione della carriera, non ha tenuto conto della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011 nell parte in cui fa salvo il diritto all'inserimento nelle preesistenti fasce stipendiali “3-8 anni”
e 0-2- anni, con riguardo al personale in servizio alla data del 1° settembre 2010,
hanno chiesto: “previa disapplicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 2, commi 2 e 3, del C.C.N.L. Comparto Scuola del 4 agosto 2011, illegittima e nulla nella parte in cui prevede solo per i dipendenti assunti “a tempo indeterminato”, alla data dell'1 settembre 2010, il godimento della fascia stipendiale 3-8, come assegno ad personam;
1) ritenere e dichiarare il diritto di ciascuno dei ricorrenti al ri-conoscimento dell'anzianità di servizio maturata sulla base dei contratti a termine stipulati con l'Amministrazione scolastica, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale (per fasce e posizioni) prevista per gli omologhi dipendenti a tempo indeterminato dai C.C.N.L. succedutisi nel tempo, applicando la clausola di salvaguardia di cui all'art. 2 del predetto
C.C.N.L. del 4 agosto 2011 che riconosce il diritto alla fruizione del gradone sti-pendiale “3-
8”, molto più favorevole rispetto a quello attuale, an-che agli assunti a tempo determinato alla data dell'1 settembre 2010; 2) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione scolastica con- venuta di modificare e correggere in parte qua i rispettivi decreti di ricostruzione della carriera dei ricorrenti già emessi;
3) condannare la medesima Amministrazione scolastica al pagamento delle differenze tra la retribuzione effettivamente cor-risposta ai ricorrenti e quella maggiore spettante in virtù della pro-gressione retributiva corrispondente alla maturata anzianità di servizio ed applicando la detta clausola di salvaguardia, oltre agli interessi al saggio legale e alla rivalutazione monetaria dal dì del-la maturazione delle singole quote di credito e fino all'effettivo saldo;
4) condannare i convenuti soccombenti al pagamento delle spese borsuali e dei compensi professionali del presente giudizio con distrazione ex art. 93 c.p.c. in favore del sottoscritto procuratore che dichiara di avere anticipato le spese e di non avere riscosso alcun compenso.
Instaurato ritualmente il contraddittorio, si è costituita l'amministrazione scolastica, eccependo la prescrizione dei crediti maturati nel quinquennio antecedente la data di notifica del ricorso e, nel merito, hanno contestato la fondatezza del ricorso, di cui hanno chiesto il rigetto.
Pag. 2 di 5 La causa, senza attività istruttoria, è stata decisa in seguito al deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. sostitutive dell'udienza del 3.7.2025.
Il ricorso è fondato.
La questione relativa alla spettanza o meno ai docenti assunti con ripetuti contratti a tempo determinato della medesima progressione stipendiale spettante ai docenti di ruolo, è ormai risolta con orientamento già consolidato in senso favorevole al docente nella giurisprudenza di merito, avallato dalla Corte di cassazione con la sentenza n., 2924 del 2020 cui si fa espresso richiamo ex art. 118 disp. att. c.p.c. secondo cui, in tema di riconoscimento dei servizi pre-ruolo del personale scolastico, l'art. 2 del c.c.n.l. del 4 agosto 2011, nella parte in cui limita il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva, ai soli assunti a tempo indeterminato, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE: ne consegue la necessità di disapplicazione della norma contrattuale da parte del giudice e il riconoscimento della medesima misura transitoria di salvaguardia anche al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione.
La Suprema Corte, con la sentenza sopra citata, osserva che: “Tale disposizione contempla una norma transitoria a salvaguardia delle posizioni di coloro che, già in ruolo alla data dell'1/9/2010, avessero maturato la legittima aspettativa ad una progressione secondo il precedente c.c.n.l. Il comma 2 di tale disposizione stabilisce, infatti, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito o che abbia maturato il diritto all'inserimento nella preesistente fascia stipendiale 3-8 anni, conserva ad personam il maggior valore stipendiale in godimento, fino al conseguimento della fascia retributiva 9- 14 anni" ed il comma 3, che "il personale già in servizio a tempo indeterminato alla data del 1/9/2010, inserito nella preesistente fascia stipendiale 0-2 anni conserva il diritto a percepire, ad personam, al compimento del periodo di permanenza nella predetta fascia, il valore retributivo della preesistente fascia stipendiale 3-8 anni fino al conseguimento della fascia retributiva 9-14 anni".
Il discrimine temporale è stato, dunque, per espressa volontà delle parti contrattuali, fissato all'1/9/2010 e si fa riferimento solo agli assunti a tempo indeterminato. Quanto all'indicato discrimine temporale i ricorrenti, immessa in ruolo in data 1/9/2015 (decorrenza giuridica) , non rientrerebbero nella sfera di applicabilità della norma, “tuttavia, nel momento
Pag. 3 di 5 in cui si afferma la piena comparabilità degli assunti a tempo determinato con il personale stabilmente immesso nei ruoli dell'amministrazione, con il conseguente riconoscimento ad ogni effetto al lavoratore a termine, poi immesso nei ruoli dell'amministrazione, dell'intero servizio effettivo prestato, in ossequio al principio di non discriminazione, non può che derivarne la necessità di disapplicare una norma contrattuale che, transitoriamente, salvaguardi il mantenimento del maggior valore stipendiale in godimento ad personam, fino al conseguimento della nuova successiva fascia retributiva (9-14) solo per il personale assunto a tempo indeterminato. Una tale disposizione, dunque, per essere conforme alla clausola 4 dell'Accordo Quadro CES, UNICE e CEEP allegato alla direttiva 1999/70/CE non può che essere considerata applicabile (disapplicata la limitazione in essa contenuta) a tutto il personale.
In applicazione di tali principi, considerato che i ricorrenti, alla data del 1° settembre
2010, erano già in servizio da ben oltre un anno (circostanza non contestata dall'amministrazione convenuta oltre che documentata dai decreti di ricostruzione carriera e stato matricolare), gli stessi hanno il diritto a vedersi riconosciuto il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” con conseguente condanna della parte convenuta a corrispondere le relative differenze retributive.
Deve tuttavia tenersi conto dell'eccezione di prescrizione sollevata da parte convenuta.
Ed invero, il credito per le differenze retributive rivendicate soggiace al termine di prescrizione di 5 anni (ex art. 2948 n.4 c.c.), termine che decorre in costanza di rapporto secondo l'orientamento fatto proprio dalle Sezioni Unite, (sent. n. 36197 del 28 dicembre
2023).
Nel caso di specie, va dunque dichiarato prescritto il diritto di credito alle differenze retributive maturate nel quinquennio antecedente dalla data di notifica del ricorso (24.1.2023).
Devono pertanto ritenersi prescritte dle pretese relative al periodo anteriore al 24.1.2018
Trattandosi di crediti da lavoro nei confronti di amministrazioni pubbliche, spettano altresì ai ricorrenti dalla maturazione del diritto gli accessori di cui all'art. 429 c.p.c. e cioè gli interessi al tasso legale e l'eventuale ulteriore somma spettante a titolo di differenza tra questi ultimi e l'eventuale maggior importo della rivalutazione monetaria, in ossequio dunque all'assetto normativo introdotto dagli artt. 16, comma 6 della legge 312/1991 e art. 22, comma
Pag. 4 di 5 36 della legge 724/1994, che non consente il cumulo tra tali due voci sulle somme liquidate a titoli di differenze retributive.
Il convenuto va, infine, condannato alla refusione delle spese di lite in favore CP_1 dei ricorrenti, liquidate come in dispositivo, ai sensi del D.M. n. 55/2014, come modificato dal D.M. n. 147 del 13.08.2022, tenuto conto dello scaglione di riferimento (indeterminabile complessità bassa) applicando i valori minimi tenuto conto della natura seriale della controversia, dell'attività processuale svolta e dell'accoglimento parziale della domanda, distratte in favore dell'avv.to Rosanna Mangiapane, antistatario.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, disattesa e assorbita ogni ulteriore domanda difesa eccezione, dichiara il diritto dei ricorrenti all'applicazione in loro favore della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 2 del C.C.N.L relativo al personale del comparto scuola 2 del 4 agosto 2011 in favore dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato in servizio al primo settembre del 2010 ed il conseguente diritto a percepire il valore retributivo della fascia stipendiale “3 – 8 anni” fino al conseguimento della fascia retributiva “9 – 14 anni” e, per l'effetto, condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle correlate differenze retributive a favore di ciascuno dei ricorrenti, nei limiti della prescrizione quinquennale maturata per il periodo antecedente al 24.1.2018, oltre interessi dalla maturazione al saldo al tasso legale e l'eventuale maggiore importo a titolo di rivalutazione monetaria, per come precisato in parte motiva;
condanna l' amministrazioni scolastica al pagamento delle spese di lite complessivamente liquidate in € 4.629,00 oltre rimborso spese generali 15%, Iva e C.p.a. se dovute, da distrarre in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Sciacca, 22/11/2025
Il Giudice
Leonardo IC
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