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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 29/11/2025, n. 885 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 885 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1765/2017
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2017 promossa da
(C.F. Parte_1
) con l'Avv. CUCCUINI GIOVANNA P.IVA_1
ATTORE contro (C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
EC ET CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta
[...]
al decreto ingiuntivo n. 455/2017 con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto all'istituto bancario la consegna della documentazione richiesta ai sensi L'articolo 119 TUB da quale titolare L'impresa Controparte_1
individuale V.E.S.A Computer di e, in particolare, la Controparte_1
copia del contratto di conto corrente bancario contraddistinto con il n. 7168, del relativo contratto di apertura di credito e delle variazioni successive intercorse. Ha altresì eccepito l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione di formazione anteriore al decennio, termine previsto dall'articolo 119 TUB quale periodo massimo di conservazione della documentazione bancaria, sia dei contratti che dei relativi estratti conto. Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto parte opponente ha dedotto, in primis, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in assenza di documentazione attestante l'avvenuta trasformazione della società VESA s.r.l.
(titolare originario del rapporto bancario per cui è causa) nella società VESA
s.n.c. (che ha invece formulato la richiesta ex art 119 TUB), attesa la diversità dei soggetti giuridici in questione.
2 costituendosi in giudizio quale titolare della impresa Controparte_1
individuale VESA Computer di (quest'ultima succeduta Controparte_1
ulteriormente -senza soluzione di continuità- alla società VESA s.n.c. medio tempore estintasi per mancata ricostituzione della pluralità dei soci), ha chiesto il rigetto L'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto ha dedotto di avere già inviato tramite raccomandata alla banca e su richiesta di quest'ultima, la visura storica della società comprovante la successione senza soluzione di continuità avvenuta tra la società VESA s.r.l. e la società VESA snc. In sede di udienza del 9.9.2020, svoltasi con modalità di trattazione scritta, la convenuta opposta ha contestato -per la prima volta- la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere stata costituita quale ente ponte a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di CA LA L'IA e del e di essere subentrata unicamente Pt_1
nei rapporti bancari di CA LA L'IA e del esistenti alla Pt_1
data del subentro, nel 2016, e non anche a quelli estinti (quel quello di specie nel 2008), non potendo infatti configurarsi tra le due società una successione a titolo universale, bensì unicamente una successione a titolo particolare limitato alle posizione giuridiche costituenti l'azienda bancarie ricomprese nel provvedimento attuativo della CA d'Italia.
3 Fallito il tentativo di composizione bonaria la causa è stata istruita su base documentale.
L'opposizione è infondata.
In ordine alla titolarità passiva del rapporto per cui è causa in capo a
[...]
del , le deduzioni della convenuta sul punto, Parte_1 Pt_1
peraltro svolte solo in occasione della prima udienza di trattazione, sono del tutto generiche, essendosi infatti quest'ultima limitata a depositare un mero estratto della Gazzetta Ufficiale attestante la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società CA LA L'IA , Parte_1
salvo poi avere specificato le deduzioni in ordine alla complessa vicenda societaria che ha interessato la CA LA L'IA e del solo in Pt_1
sede di comparsa conclusionale che, come noto, ha solo la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, fondate sulla tempestiva e specifica allegazione dei fatti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
In ogni caso tali deduzioni sono contraddette dal comportamento assunto dalla stessa banca in sede stragiudiziale, allorché, a fronte della richiesta di consegna della documentazione bancaria da parte del ricorrente, non aveva eccepito alcunché in merito alla propria carenza di titolarità passiva, essendosi invece limitata a contestarne, nel merito, i presupposti.
Ne consegue il rigetto L'eccezione.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierno opponente, emergendo chiaramente dalla visura in atti che la società VESA Computer s.r.l., dapprima si è trasformata senza soluzione di continuità nella società VESA Computer snc, e, a seguito di
4 recesso L'altro socio e della cancellazione della società dal registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, l'attività è stata di fatto continuata dallo stesso in forma di impresa Controparte_1 individuale (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 5 di parte convenuta opposta).
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (norme sulla trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti
e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico CArio) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
5 Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla legge sulla trasparenza bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all'articolo 117 TUB.
Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 119 TUB – dettata con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni” – non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti;
diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto L'art. 117 TUB, oltre che nel generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto.
Va, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite L'intermediario finanziario;
diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione.
6 Dunque, la banca è tenuta a fornire, oltre alla documentazione propriamente Parte_ indicata nell'articolo 119 , altresì copia dei contratti bancari stipulati con il cliente.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. (o, come nella specie di altra iniziativa giudiziaria quale il ricorso allo strumento monitorio), quando deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
In tal senso si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o
7 delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati ( cfr. Cass. 24641/2021).
Ed infatti, l'istanza rivolta in giudizio alla banca ex art. 119 TUB si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza L'interesse ad agire, ex articolo
119 TUB, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. anche Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le altre).
In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all'articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori.
In applicazione del suindicato principio e venendo al caso di specie, deve rilevarsi l'ammissibilità L'ingiunzione di pagamento riferita al contratto di conto corrente e al relativo contratto di apertura di credito, essendo infatti documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato Parte_ P preceduto dalla relativa richiesta ex articolo 119 , con quale infatti il ricorrente aveva espressamente chiesto alla convenuta opposta, con la raccomandata in atti regolarmente da quest'ultima ricevuta, la consegna della documentazione contrattuale per cui è causa (cfr. raccomandata del
17.3.2016 ricevuta dalla banca in data 23.3.2016- doc n.
1.2 allegato al
8 fascicolo monitorio), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 29.3.2017 e, dunque, ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto ex lege.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione e, in particolare, al profilo attinente al periodo di conservazione della documentazione contrattuale questo
Giudice ritiene, pur consapevole L'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, di aderire a quello che ritiene che per la consegna della documentazione contrattuale non debba applicarsi il termine decennale previsto dall'articolo 119 TUB deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale L'articolo 119 comma 4 TUB che riferisce infatti il predetto obbligo di conservazione decennale unicamente alla “ copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (quali ad esempio, la richiesta di copia di assegni, di bonifici, di prelievi allo sportello o degli estratti conto), tale non essendo certamente il contratto, come è avvenuto nel caso di specie.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mode integr. (per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità), ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, considerata la natura documentale della causa e l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice designato, dott.ssa Claudia
Frosini, decidendo nella causa R.G n. 1765/2017, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
CONDANNA la convenuta opposta Parte_1
, a rimborsare all'opponente le spese processuali,
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 5261,00, oltre rimborso forfetario delle spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Grosseto, 26.11.2025
Il Giudice designato dott.ssa Claudia Frosini
10 11 12 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GROSSETO SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Claudia Frosini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1765/2017 promossa da
(C.F. Parte_1
) con l'Avv. CUCCUINI GIOVANNA P.IVA_1
ATTORE contro (C.F. con l'Avv. Controparte_1 C.F._1
EC ET CONVENUTO
₪₪₪
La causa veniva posta in decisione sulle conclusioni precisate come da verbale di udienza del 18.06.2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1
, in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, si è opposta
[...]
al decreto ingiuntivo n. 455/2017 con il quale il Tribunale di Grosseto aveva ingiunto all'istituto bancario la consegna della documentazione richiesta ai sensi L'articolo 119 TUB da quale titolare L'impresa Controparte_1
individuale V.E.S.A Computer di e, in particolare, la Controparte_1
copia del contratto di conto corrente bancario contraddistinto con il n. 7168, del relativo contratto di apertura di credito e delle variazioni successive intercorse. Ha altresì eccepito l'insussistenza del diritto del ricorrente ad ottenere la documentazione di formazione anteriore al decennio, termine previsto dall'articolo 119 TUB quale periodo massimo di conservazione della documentazione bancaria, sia dei contratti che dei relativi estratti conto. Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto parte opponente ha dedotto, in primis, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente in assenza di documentazione attestante l'avvenuta trasformazione della società VESA s.r.l.
(titolare originario del rapporto bancario per cui è causa) nella società VESA
s.n.c. (che ha invece formulato la richiesta ex art 119 TUB), attesa la diversità dei soggetti giuridici in questione.
2 costituendosi in giudizio quale titolare della impresa Controparte_1
individuale VESA Computer di (quest'ultima succeduta Controparte_1
ulteriormente -senza soluzione di continuità- alla società VESA s.n.c. medio tempore estintasi per mancata ricostituzione della pluralità dei soci), ha chiesto il rigetto L'opposizione e per la conferma del decreto ingiuntivo opposto. Ed in particolare, a fondamento del proprio assunto ha dedotto di avere già inviato tramite raccomandata alla banca e su richiesta di quest'ultima, la visura storica della società comprovante la successione senza soluzione di continuità avvenuta tra la società VESA s.r.l. e la società VESA snc. In sede di udienza del 9.9.2020, svoltasi con modalità di trattazione scritta, la convenuta opposta ha contestato -per la prima volta- la propria carenza di legittimazione passiva, deducendo di essere stata costituita quale ente ponte a seguito della sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa di CA LA L'IA e del e di essere subentrata unicamente Pt_1
nei rapporti bancari di CA LA L'IA e del esistenti alla Pt_1
data del subentro, nel 2016, e non anche a quelli estinti (quel quello di specie nel 2008), non potendo infatti configurarsi tra le due società una successione a titolo universale, bensì unicamente una successione a titolo particolare limitato alle posizione giuridiche costituenti l'azienda bancarie ricomprese nel provvedimento attuativo della CA d'Italia.
3 Fallito il tentativo di composizione bonaria la causa è stata istruita su base documentale.
L'opposizione è infondata.
In ordine alla titolarità passiva del rapporto per cui è causa in capo a
[...]
del , le deduzioni della convenuta sul punto, Parte_1 Pt_1
peraltro svolte solo in occasione della prima udienza di trattazione, sono del tutto generiche, essendosi infatti quest'ultima limitata a depositare un mero estratto della Gazzetta Ufficiale attestante la messa in stato di liquidazione coatta amministrativa della società CA LA L'IA , Parte_1
salvo poi avere specificato le deduzioni in ordine alla complessa vicenda societaria che ha interessato la CA LA L'IA e del solo in Pt_1
sede di comparsa conclusionale che, come noto, ha solo la funzione di illustrare le ragioni di fatto e di diritto sulle quali si fondano le domande e le eccezioni già proposte, fondate sulla tempestiva e specifica allegazione dei fatti, nel rispetto delle preclusioni assertive e probatorie.
In ogni caso tali deduzioni sono contraddette dal comportamento assunto dalla stessa banca in sede stragiudiziale, allorché, a fronte della richiesta di consegna della documentazione bancaria da parte del ricorrente, non aveva eccepito alcunché in merito alla propria carenza di titolarità passiva, essendosi invece limitata a contestarne, nel merito, i presupposti.
Ne consegue il rigetto L'eccezione.
Parimenti infondata è l'eccezione di carenza di titolarità attiva del rapporto in capo all'odierno opponente, emergendo chiaramente dalla visura in atti che la società VESA Computer s.r.l., dapprima si è trasformata senza soluzione di continuità nella società VESA Computer snc, e, a seguito di
4 recesso L'altro socio e della cancellazione della società dal registro delle imprese per mancata ricostituzione della pluralità dei soci, l'attività è stata di fatto continuata dallo stesso in forma di impresa Controparte_1 individuale (cfr. doc. n. 4 e doc. n. 5 di parte convenuta opposta).
Ciò premesso e venendo al merito della decisione deve preliminarmente osservarsi, in via generale, che con riferimento ai rapporti bancari, il legislatore accorda al “cliente” un utile strumento per ottenere dalla banca la documentazione relativa ai rapporti intrattenuti ed alle operazioni attuate.
Invero, già nell'art. 8 della legge n. 154 del 17 febbraio 1992 (norme sulla trasparenza bancaria), al comma quarto, era espressamente previsto il diritto del cliente di ottenere dalla banca copia della documentazione di ogni singola operazione attuata in relazione a determinati contratti bancari, quali quello di deposito e di conto corrente. In particolare, la disposizione citata così recitava: “Il cliente ha diritto di ottenere, entro un congruo termine, e comunque non oltre sessanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere a partire dal quinto anno precedente nell'ambito di rapporti di deposito o conto corrente, con facoltà per gli enti
e i soggetti di cui all'art. 2 di ottenere il rimborso delle spese”.
Una maggiore tutela è stata, poi, contemplata dall'art. 119, ultimo comma, del D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico CArio) che, nel testo vigente, prevede in particolare quanto segue: “Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno il diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni”.
5 Con la disposizione da ultimo citata –nel testo modificato dall'art. 24 del
D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 342- il diritto, già riconosciuto espressamente dalla legge sulla trasparenza bancaria, è stato notevolmente ampliato, a) con la previsione della facoltà di richiedere la documentazione inerente a qualsiasi contratto perfezionato;
b) con l'ulteriore previsione per cui il “cliente” o i suoi aventi causa hanno il diritto di chiedere la documentazione delle operazioni realizzate negli ultimi dieci anni e non più soltanto di quelle degli ultimi cinque anni. A fronte di ciò è stato ampliato e fissato in novanta giorni –e non più in sessanta- il termine entro il quale la banca deve evadere la richiesta di consegna della documentazione.
Analogo diritto è riconosciuto al cliente di ricevere dalla banca lo stesso documento contrattuale in base all'articolo 117 TUB.
Ed infatti, la disposizione di cui all'art. 119 TUB – dettata con riferimento alla “documentazione inerente a singole operazioni” – non ricomprende, nel suo ambito di operatività, il diritto alla consegna di copia dei contratti;
diritto che, tuttavia, trova fondamento nel disposto L'art. 117 TUB, oltre che nel generale principio solidaristico e nei doveri di correttezza e buona fede nella esecuzione del rapporto.
Va, ancora, rimarcato che anche nel TUF come nei Regolamenti emanati dalla CONSOB risulta variamente previsto il diritto del cliente investitore di ottenere la documentazione contrattuale e quella relativa alle operazioni di investimento realizzate per il tramite L'intermediario finanziario;
diritto che, comunque, anche in tal caso trova fondamento nei doveri di correttezza e buona fede, oltre che negli obblighi di trasparenza ed informazione.
6 Dunque, la banca è tenuta a fornire, oltre alla documentazione propriamente Parte_ indicata nell'articolo 119 , altresì copia dei contratti bancari stipulati con il cliente.
In un contesto di tal tipo, il “cliente-attore”, avendo dunque specifici strumenti per procurarsi la documentazione relativa alle operazioni attuate nell'ambito dei rapporti intrattenuti con la banca, può avvalersi del rimedio di cui all'art. 210 c.p.c. (o, come nella specie di altra iniziativa giudiziaria quale il ricorso allo strumento monitorio), quando deduca e dimostri di essersi tempestivamente attivato per ottenere, ex art. 119 TUB, la consegna della documentazione bancaria necessaria per gli accertamenti richiesti e di non aver ottenuto fattivo riscontro.
In tal senso si è anche recentemente pronunciata la Corte di Cassazione la quale, discostandosi da un precedente indirizzo, ha condivisibilmente previsto che “il diritto spettante al cliente, a colui che gli succede a qualunque titolo o che subentra nell'amministrazione dei suoi beni, ad ottenere, a proprie spese, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni (ivi compresi gli estratti conto), può essere esercitato in sede giudiziale attraverso l'istanza di cui all'articolo 210 c.p.c. in concorso dei presupposti previsti da tale disposizione, a condizione che detta documentazione sia stata precedentemente richiesta alla banca, che senza giustificazione non vi abbia ottemperato;
né la stessa documentazione può essere acquisita in sede di consulenza tecnica d'ufficio contabile, ove essa abbia ad oggetto fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o
7 delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse e, prima ancora, compiutamente allegati ( cfr. Cass. 24641/2021).
Ed infatti, l'istanza rivolta in giudizio alla banca ex art. 119 TUB si risolve in un'azione di adempimento. Ed un'azione di adempimento introdotta — non quando l'inadempimento non si è ancora consumato, e nemmeno quando ancora non si è verificata la mora, ma prima ancora — quando l'obbligazione non è ancora attuale, non ha evidentemente alcun senso, se non altro avuto riguardo alla sussistenza L'interesse ad agire, ex articolo
119 TUB, che consiste nell'idoneità della pronuncia richiesta ad apportare un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr. anche Cass. 4 maggio 2012, n. 6749, tra le altre).
In sostanza, deve ritenersi che la norma di cui all'articolo 119 TUB ha carattere sostanziale e non processuale, non avendo con essa il legislatore in alcun modo inteso derogare alle regole processuali che presiedono al riparto degli oneri probatori.
In applicazione del suindicato principio e venendo al caso di specie, deve rilevarsi l'ammissibilità L'ingiunzione di pagamento riferita al contratto di conto corrente e al relativo contratto di apertura di credito, essendo infatti documentalmente provato che il ricorso per decreto ingiuntivo era stato Parte_ P preceduto dalla relativa richiesta ex articolo 119 , con quale infatti il ricorrente aveva espressamente chiesto alla convenuta opposta, con la raccomandata in atti regolarmente da quest'ultima ricevuta, la consegna della documentazione contrattuale per cui è causa (cfr. raccomandata del
17.3.2016 ricevuta dalla banca in data 23.3.2016- doc n.
1.2 allegato al
8 fascicolo monitorio), mentre il ricorso per decreto ingiuntivo è stato depositato in data 29.3.2017 e, dunque, ampiamente decorso il termine di novanta giorni previsto ex lege.
Ciò premesso e venendo al merito della decisione e, in particolare, al profilo attinente al periodo di conservazione della documentazione contrattuale questo
Giudice ritiene, pur consapevole L'esistenza di un diverso orientamento interpretativo, di aderire a quello che ritiene che per la consegna della documentazione contrattuale non debba applicarsi il termine decennale previsto dall'articolo 119 TUB deponendo in tal senso il chiaro tenore letterale L'articolo 119 comma 4 TUB che riferisce infatti il predetto obbligo di conservazione decennale unicamente alla “ copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni” (quali ad esempio, la richiesta di copia di assegni, di bonifici, di prelievi allo sportello o degli estratti conto), tale non essendo certamente il contratto, come è avvenuto nel caso di specie.
Conclusivamente, dunque, l'opposizione deve essere respinta con conseguente conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese sono liquidate in base ai parametri di cui al D.M n 55/2014 e succ. mode integr. (per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità), ma con diminuzione del 50% rispetto ai parametri base della fase istruttoria e della fase decisoria, considerata la natura documentale della causa e l'attività difensiva concretamente svolta dalle parti.
P.Q.M.
9 Il Tribunale di Grosseto, in persona del Giudice designato, dott.ssa Claudia
Frosini, decidendo nella causa R.G n. 1765/2017, così provvede:
RESPINGE L'OPPOSIZIONE e, per l'effetto,
CONFERMA IL DECRETO INGIUNTIVO OPPOSTO.
CONDANNA la convenuta opposta Parte_1
, a rimborsare all'opponente le spese processuali,
[...] Controparte_1
che liquida in complessivi euro 5261,00, oltre rimborso forfetario delle spese del 15%, iva e cpa come per legge.
Si comunichi.
Grosseto, 26.11.2025
Il Giudice designato dott.ssa Claudia Frosini
10 11 12 13