Art. 15. (Assistenti della scuola materna statale)
Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.
Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".
Le assistenti coadiuvano le insegnanti nella vigilanza e nell'assistenza dei bambini.
Le assistenti delle scuole materne statali sono assunte in ruolo mediante concorsi provinciali, per titoli ed esami.
I concorsi sono banditi, entro il 31 luglio, ad anni alterni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La Corte Costituzionale con sentenza del 18 - 30 dicembre 1968, n. 140 (in G.U. 1a s.s. 8/1/1969, n. 6) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge statale 18 marzo 1968, n. 444 (ordinamento della scuola materna statale) limitatamente alla sua applicabilita' alla Regione Trentino-Alto Adige".