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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/05/2025, n. 1685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1685 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 575/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella cause civili in grado di appello riunite ed iscritte ai nn. 575, 579, 609 e 611 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea
e da
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Annunciata Cavarzere
e da
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Ubaldi
e da
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ubaldi contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Cavalleri, Giorgio de' Manzoni e Aldo Bulgarelli
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 29.09.2023 e depositata in data 02.10.2023.
Conclusioni di Parte_2
“A) conclusioni rassegnate dalla LCA nel giudizio RG 575/2024:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, in riforma della Sentenza del Tribunale Treviso n. 1685 pubblicata il
2.10.2023 sui capi impugnati, fermo e confermato il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla LCA di : Parte_1
nel merito:
“accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi, dichiarata la loro inefficacia nei confronti di , l'atto di Parte_1
cessione di certificato o certificati azionari corrispondenti a n. 409.625 azioni con cui il dott. ha trasferito al signor ( , Controparte_1 Controparte_4 C.F._3
nato a [...] il [...], e residente a [...], Via Ponte
Pietra n. 17, le azioni della società ND Vagotex S.p.A. (C.F.: , con sede P.IVA_3
legale in =37030= Colognola ai Colli, Viale del Lavoro 15, per un valore nominale di
Euro 184.331,25=;
In ogni caso, in riforma della sentenza n. 1685/2023, condannarsi, altresì:
- il sig. alla rifusione delle spese e compensi del primo grado di giudizio a' sensi CP dell'art. 91 c.p.c., nonché alla restituzione degli importi già corrisposti dalla Procedura in esito alla riformanda pronuncia di prime cure (cfr. all. D cit.);
2 - i convenuti sig. , e alla Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese di lite della fase cautelare ante causam (Trib. Treviso – R.G. n.
4169/2020), di cui pure si chiede la liquidazione.
B) conclusioni rassegnate dalla LCA nei giudizi R.G. n. 579/2024; 609/2024 e 611/2024:
“ferma l'impugnazione sui capi della sentenza n. 1685/2023 già oggetto di gravame da parte dell'esponente nel procedimento R.G. 575/2024, in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto da (R.G. 611/2024), (R.G. 609/2024) e Controparte_3 CP_2 Controparte_1
(R.G. 579/2024) per i motivi illustrati in atti, con ogni conseguente pronuncia;
nel merito: respingersi integralmente gli appelli promossi da (R.G. Controparte_3
611/2024), (R.G. 609/2024) e (R.G. 579/2024) avverso la CP_2 Controparte_1
Sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Treviso in quanto inammissibili e infondati in fatto
e in diritto confermandosi, per l'effetto, la pronuncia sui capi ex adverso impugnati e comunque, per quanto occorra (e/o in subordine), accogliersi le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte: conclusioni
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso: nel merito: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi, dichiarata la loro inefficacia nei confronti di , i seguenti atti: Parte_1
- Atto di cessione di certificato o certificati azionari corrispondenti a n. 409.625 azioni con cui il dott. ha trasferito al signor Controparte_1 Controparte_4
( , nato a [...] il [...], e residente C.F._3
a Verona (VR), Via Ponte Pietra n. 17, le azioni della società ND Vagotex S.p.A.
(C.F.: ), con sede legale in =37030= Colognola ai Colli, Viale del Lavoro 15, P.IVA_3
per un valore nominale di Euro 184.331,25=;
- Atto notarile pubblico di data 1.6.2016, Repertorio n. 64632 e Raccolta n. 16479, Notaio
con cui il dott. ha ceduto alla società (C.F. E Testimone_1 Controparte_1 CP_2
P.IVA: ), con sede in Peschiera del GA (VR), via Miralago 2 fraz. San P.IVA_2
3 ED di LU (nella qualità di trustee del trust “Inan”) la propria intera quota di partecipazione sociale nella società Trapper S.r.l. (pari al 24,17% del capitale sociale);
- Atto notarile pubblico di data 27.7.2016, Repertorio n. 64732 e Raccolta n. 16551, Notaio
con cui il dott. ha ceduto alla società (C.F. E Testimone_1 Controparte_1 CP_2
P.IVA: ), con sede in Peschiera del GA (VR), via Miralago 2 fraz. San P.IVA_2
ED di LU (nella qualità di trustee del trust “Inan”) la propria intera quota di partecipazione sociale nella società NG S.r.l. (pari al 48,50% del capitale sociale);
- Atto notarile pubblico di data 30.6.2016, Repertorio n. 64694 e Raccolta n. 16525, Notaio
con cui il dott. ha ceduto la propria quota (pari al 40%) Testimone_1 Controparte_1 nella società (C.F. E P.IVA: ), con sede in Peschiera del CP_2 P.IVA_2
GA (VR), via Miralago 2 fraz. San ED di LU, al figlio , Controparte_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Caldiero (VR), C.F._2 via Strà 61/A.”
C) Conclusioni rassegnate in tutti i giudizi riuniti dalla LCA:
“In ogni caso: con rifusione integrale di spese e compensi di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare (Trib. Treviso R.G. n. 4169/2020).
In via istruttoria: l'esponente Liquidatela insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate (e non ammesse) di cui alla propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 13 settembre 2021, qui di seguito, per comodità del Giudicante, riepilogata:
A) Si chiede ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c., a ND Vagotex S.p.A. con sede legale in Colognola ai Colli (VR), Viale del Lavoro 15 avente a oggetto le scritture obbligatorie della stessa, il libro soci (pure per verificare eventuali ulteriori cessioni, anche a terzi, medio tempore intervenuti), la documentazione anche contabile (ivi compresi i registri cespiti, i rendiconti finanziari, i contratti con terzi soggetti, gli eventuali budget economici e finanziari, i piani industriali etc.) e fiscale della stessa nonché ogni ulteriore voce patrimoniale ed economica si ritenga opportuna, attraverso la quale riuscire
a quantificare il valore della partecipazione azionaria (pari al 28,4% del capitale sociale, giusta certificato azionario n. 94 concernenti n. 409.625 azioni) già detenuta, alla data del
22.4.2016, dal dott. (e oggetto di cessione al con l'atto oggi Controparte_1 CP
impugnato).
4 B) Si chiede disporsi consulenza d'ufficio tecnico contabile volta ad accertare e quantificare, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, di quella oggetto di ordine di esibizione di cui al punto A che precede e di quella che risulterà utile ai fini dell'espletamento dell'incarico:
➢ il valore effettivo del patrimonio di ND Vagotex S.p.A., al momento della cessione della partecipazione azionaria del dott. al in data 22.4.2016, Controparte_1 CP
determinato anche tenendo conto del valore di mercato, dei cespiti tutti (anche immateriali) etc.;
➢ l'entità della partecipazione azionaria già detenuta dal dott. , successivamente CP_1
oggetto di cessione al (come sopra meglio chiarito) e il relativo valore economico CP
alla data di cessione con l'atto oggi impugnato;
➢ la congruità del prezzo di cessione, attribuendo al consulente tecnico nominando ogni più ampio potere di indagine, compreso quello di ricercare e richiedere alla società ND (ed eventualmente a società terze) ogni documentazione indispensabile per l'espletamento dell'incarico.
C. Si chiede l'ammissione di prova per interpello dei TOi , Controparte_1 CP_3
e e per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate:
[...] Controparte_4
1. “vero che presso la sede legale di sita in Montebelluna (TV), i Parte_3
primi giorni di febbraio 2015, vi fu una perquisizione, durata molte ore, della Guardia di
Finanza”;
2. “vero che, la notizia della perquisizione di cui al capitolo 1 che precede, venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all.ti da 61 a 68 che si rammostrano al teste”;
3. “vero che, a partire dal 2013, quattro Authorities indipendenti (Banca d'Italia, Consob,
BCE e AGCM) hanno avviato accertamenti ispettivi e procedimenti sanzionatori con riguardo alle modalità operative della e alle responsabilità degli Organi preposti”; Pt_1
4. “vero che, a esempio, la Banca d'Italia ha compiuto un primo accertamento ispettivo condotto tra il 7.1.2013 e il 12.4.2013 e un secondo avviato il 15.4.2013”;
5. “vero che l'accertamento della Banca d'Italia di cui al capitolo 4 che precede si è concluso con la contestazione formale qui dimessa sub 41 che si rammostra al teste e con
l'irrogazione della sanzione già dimessa sub 42 che pure si rammostra al teste”;
5 6. “vero che la BCE, nel periodo tra il 24.4.2015 e il 9.12.2015, ha eseguito un accertamento ispettivo nei confronti di come risulta dai documenti Parte_3
18.3.2016 e 10.10.2016 qui dimessi sub allegati 44-45”;
7. “vero che Consob, nel periodo 12.1.2015 e 10.3.2016, ha effettuato verifiche nei riguardi di aventi a oggetto il rispetto delle norme in tema di Parte_3 intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998)”;
8. “vero che gli accertamenti della Consob di cui al capitolo 7 che precede si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni, anche nei confronti del dott. , tra l'altro Controparte_1
meglio espresse nei documenti dimessi, tra gli altri, sub all.ti 46-47 che si rammostrano al teste”;
9. “vero che la notizia delle ispezioni di cui ai capitoli 3-8 che precedono venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all.ti 61-68 che si rammostrano al teste”;
10. “vero che, in data 16.11.2016, l'Assemblea dei Soci di deliberò la Parte_1 promozione dell'azione di responsabilità nei confronti di taluni componenti dell'Organo
Gestorio e del Collegio Sindacale, ivi compreso il dott. , come da doc. 3 che Controparte_1 si rammostra al teste”;
11. “vero che anche la notizia della deliberazione dell'azione di responsabilità di cui al capitolo 10 che precede, venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all. 68 che si rammostra al teste”.
Si offre, a prova diretta, la deposizione dei seguenti testimoni: dott.ssa presso Intesa Sanpaolo S.p.A.; dott. presso Intesa Testimone_2 Testimone_3
Sanpaolo S.p.A..
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate anche per tutti i motivi di cui anche terza memoria ex art. 183 c.p.c. dimessa in favore della LCA di e con Parte_1
richiesta di abilitazione alla prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalle controparti e ammessi. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite anche di questo grado di giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
1) In via preliminare di rito:
6 - Si dimette verbale dell'udienza del 17.12.2024 relativo alla controversia civile nr.
6614/2017 R.G. Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa,
Giudice dr.ssa Chiara Campagner, promossa da Parte_1
nei confronti, fra gli altri, del convenuto Dr. , in punto:
[...] Controparte_1
“causa di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo” a conferma dell'attuale stato di pendenza della controversia stessa;
- Disporsi, conseguentemente, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio d'appello, e ciò fino alla definizione del suddetto giudizio civile nr. 6614/2017 RG
– Giudice dr.ssa Chiara Campagner – Sezione Specializzata in materia di Impresa, promossa da nei confronti, fra Parte_1
gli altri, del dr. . Controparte_1
Con riferimento all'appello incidentale proposto da Parte_2
Nel merito:
- rigettarsi l'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_2
sentenza nella parte impugnata da;
rigettare tutte le istanze istruttorie Parte_1
riproposte da perché inammissibili. Parte_2
- Vittoria di competenze e spese di lite, oltre accessori di legge e 15% spese generali
Con riferimento all'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_2
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia, rigettarsi tutte le eccezioni e domande proposte da con la comparsa di costituzione e risposta datata Parte_2
24.07.2024, perché inammissibili e/ infondate in fatto o in diritto e:
1. In via preliminare ed in via istruttoria: Si chiede di provare per testi e per interpello le circostanze di prova non ammesse in primo grado e riportate in narrativa del presente atto, con i testi indicati.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
proposte nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
7 3. Compenso avvocato, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22%, oltre spese di eventuale CTU
e CTP interamente rifuse, sia di primo che di secondo grado.
Conclusioni di CP_2
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia
In via preliminare: si chiede ammettersi le prove orali pretermesse, coe richieste nella propria seconda memoria, depositata negli assegnati termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il progetto di conferimento della partecipazione sociale nelle società NG srl e
Trapper srl dal dott. a risale agli anni 2013/2014; Controparte_1 CP_2
2) Vero che il TO negli anni 2013/2014 e 2015 ha avuto problemi di Controparte_1
salute. Con i testi indicati nella suindicata memoria.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
amministrativa nei confronti di con Parte_1 CP_2
conseguente revoca del sequestro conservativo concesso.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello formulato da Parte_2
, per la parte relativa alla società
[...] CP_2
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di : Controparte_3
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia
In via preliminare: si chiede ammettersi le prove orali pretermesse, come richieste nella propria seconda memoria, depositata negli assegnati termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il trasferimento di quote da a è stato Controparte_1 Controparte_3 progettato, su iniziativa della madre di quest'ultimo, signora sin dal Testimone_4
2012;
2) vero che la relazione sentimentale tra il TO e la signora Controparte_1 [...]
terminata prima dell'anno 2012; Tes_4
8 3) Vero che ha sempre vissuto e vive tuttora con la madre;
Controparte_3
4) Vero che la donna ha sempre insistito affinché vendesse al figlio Controparte_1
, appena raggiunta la maggiore età, la sua partecipazione nella , CP_3 CP_2
della quale era socio per la residua parte il fratello;
Persona_1
5) vero che il TO negli anni 2013/2014 e 2015 ha avuto problemi di Controparte_1
salute. Con i testi indicati nella suindicata memoria.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
amministrativa nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con conseguente revoca del sequestro conservativo concesso.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello formulato da Parte_2
, per la parte relativa al TO .
[...] Controparte_3
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di Controparte_4
1) In via preliminare di rito:
a) si dimette verbale dell'udienza del 17/12/2024 relativo alla controversia RG 6614/2017
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, GI dott.ssa C.
Campagner, promossa da nei Parte_1 confronti, fra gli altri, del dott. , in punto: “causa di responsabilità
contro
Controparte_1 gli organi amministrativi e di controllo” a conferma dell'attuale stato di pendenza della controversia stessa;
b) disporsi, conseguentemente, la sospensione necessaria ex art. 295 cpc del presente giudizio
d'appello, e ciò fino alla definizione del suddetto giudizio civile n. 6614/2017 RG - GI dott.ssa Campagner – Sezione Specializzata in materia di Impresa, promossa da
[...]
nei confronti, fra gli altri, del dott. Parte_1
Controparte_1
2) Nel merito, in via subordinata:
b) rigettarsi l'appello proposto da , e Parte_1
tutte le domande con esso svolte, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di
9 legge, ivi compresa l'integrale conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata;
3) In via istruttoria:
a) respingersi tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante in questa sede di gravame per i seguenti motivi:
- respingersi l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata da parte appellante, in quanto meramente esplorativa e generica;
- respingersi altresì la richiesta di CTU di parte appellante, in quanto ultronea, generica e non necessaria
- respingersi infine la richiesta di prove per testi formulata da parte appellante, in quanto inammissibile perché in parte irrilevante (quanto ai capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) in parte perché da provare per iscritto e comunque contrari a prova scritta.
4) In ogni caso
Con integrale rifusione di spese ed onorari di lite in favore di parte appellata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.12.2020,
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Parte_1
, il figlio di questi, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dei seguenti atti:
a) atto del 22.04.2016, con il quale aveva venduto a la Controparte_1 Controparte_4
propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del capitale sociale, al prezzo di €300.000,00;
b) atto dell'01.06.2016, con il quale aveva trasferito alla società Controparte_1 CP_2
nella qualità di trustee del trust “Inan” costituito in data 28.02.2007, la propria
[...]
partecipazione nella società Trapper s.r.l., pari al 24,17% del capitale sociale;
c) atto del 27.07.2016, con il quale aveva trasferito alla società Controparte_1 CP_2
nella qualità di trustee del trust “Inan”, la propria partecipazione nella società NG
[...]
s.r.l., pari al 48,50% del capitale sociale;
10 d) atto del 30.06.2016, con il quale aveva ceduto al figlio Controparte_1 Controparte_3 la propria quota nella società pari al 40% del capitale sociale, per il CP_2
corrispettivo di €6.000,00.
L'attrice esponeva di agire a tutela dell'ingente credito risarcitorio vantato nei confronti di
, derivante dai numerosi atti di mala gestio posti in essere dal medesimo Controparte_1
durante il periodo in cui aveva ricoperto la carica di componente del c.d.a., che avevano concorso a cagionare il dissesto finanziario della banca e per il cui accertamento era stata promossa avanti la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, con atto di citazione datato 12.06.2017, azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex vertici aziendali (amministratori e sindaci).
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Dopo aver assunto la prova testimoniale sui capitoli ammessi, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di revocatoria relativamente agli atti dispositivi sub b), sub c) e sub d), ma la rigettava con riferimento all'atto dispositivo sub a), regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
2. L'indicata pronuncia è stata impugnata da Parte_1
, nonché da , da e da con
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
distinti atti di gravame, i quali hanno dato avvio ad autonomi giudizi che sono stati riuniti.
3. L'appello proposto da è affidato a cinque motivi di gravame. Parte_2
3.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della scientia damni in capo a in quanto “l'atto in Controparte_4
questione risulta connotato da una evidente causa transattiva, correlata alla deduzione di un preesistente ed irreversibile dissidio tra soci sulla necessità di escutere un consistente credito verso la NG (iniziativa posta addirittura come condicio sine qua non dagli istituti di credito per il rinnovo degli affidamenti alla ND Vagotex s.p.a.), che ha peraltro trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del
19.5.2022”.
L'appellante nega che in alcuna delle operazioni concluse tra lo stesso ed il sia CP
11 rinvenibile una causa transattiva, in assenza dei relativi presupposti, vale a dire di una "res dubia", di una situazione di incertezza in merito ad un rapporto giuridico e di concessioni reciproche che le parti si sarebbero fatte allo scopo di farla cessare.
3.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che il prezzo di cessione delle azioni, che risulta di molto inferiore al loro valore di mercato, deve ritenersi congruo in ragione della natura transattiva dell'atto, avendo esso ad oggetto la cessione della quota di minoranza di una società non quotata ed incapace di distribuire utili ai soci negli ultimi cinque esercizi.
3.3 Con il terzo motivo contesta la decisione laddove rileva che la correlata divisione dell'immobile intervenuta tra le due società ND Vagotex s.p.a. e NG s.r.l. trova spiegazione nel fatto che altrimenti il avrebbe dovuto corrispondere un CP_1
conguaglio esorbitante, superiore al milione di euro.
3.4 Con il quarto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver escluso che sia stata raggiunta in via presuntiva la prova della scientia damni in capo al vale a CP
dire che questi al tempo della stipula dell'atto fosse consapevole degli addebiti mossi al dalle autorità di vigilanza e dell'imminenza dell'avvio di una azione di CP_1
responsabilità nei suoi confronti, senza considerare che ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria non è richiesta la conoscenza dello specifico credito per il quale si agisce ed alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore va equiparata la agevole conoscibilità.
3.5 Con il quinto motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono, con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata e liquidazione anche delle spese relative al sequestro conservativo proposto ed ottenuto ante causam.
4. L'appello proposto da è affidato a due motivi di gravame. Controparte_1
12 4.1 Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere il tribunale rilevato la pregiudizialità, rispetto alla domanda revocatoria, della causa di responsabilità promossa dalla banca davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, e per aver omesso di disporre la sospensione del presente giudizio.
4.2 Con il secondo motivo contesta la decisione laddove afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria sia in capo allo stesso, che in capo al figlio , lamentando che non siano stati ammessi i capitoli di prova Controparte_3
testimoniale che egli aveva articolato sul punto.
5. L'appello proposto da è affidato ad un unico motivo di gravame, con Controparte_3
il quale denuncia l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto provata la scientia damni in capo sia allo stesso che al padre , dolendosi della mancata Controparte_1
ammissione dei mezzi di prova testimoniale che egli aveva articolato sul punto.
6. L'appello proposto da è affidato ad un unico motivo di gravame, con il CP_2
quale critica la sentenza laddove afferma che gli atti con i quali le ha Controparte_1
trasferito la propria partecipazione nelle società Trapper s.r.l. e NG s.r.l., hanno natura gratuita e che sussiste l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al disponente.
7. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame proposto da Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata. Parte_2
8. I motivi di gravame proposti da , e che Controparte_1 Controparte_3 CP_2
possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
8.1 Va preliminarmente rilevato che il capo della sentenza che ha accertato l'esistenza del credito risarcitorio a tutela del quale la banca ha azionato il rimedio revocatorio e la sua anteriorità rispetto al compimento degli atti dispositivi impugnati non è stato fatto oggetto di specifica censura, per cui tale accertamento è coperto dal giudicato.
13 8.2 La doglianza relativa alla violazione dell'art. 295 c.p.c. è priva di pregio.
Va innanzitutto ricordato, come peraltro evidenziato nella sentenza impugnata, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619/2016 e Cass. n. 11755/2018, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n.
3369/2019).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855/2014).
14 8.3 Riguardo all'elemento soggettivo, costituisce ius receptum che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n.
23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
8.4 Con riferimento alla fattispecie concreta, va innanzitutto esente da critiche la sentenza impugnata nella parte in cui, qualificando come gratuiti gli atti dell'01.06.2016 e del
27.07.2016, con i quali ha trasferito alla società nella qualità Controparte_1 CP_2 di trustee del trust “Inan”, la propria partecipazione nelle società Trapper s.r.l. e NG
s.r.l., ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte del trustee, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori.
Il conferimento in trust rappresenta infatti un atto a titolo gratuito ai fini dell'azione revocatoria, in quanto costituisce un negozio giuridico idoneo a creare un patrimonio separato finalizzato ad uno scopo – in maniera del tutto analoga alla costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. – e i beni vincolati vengono trasferiti al trustee senza trovare contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass. n.
19376 del 03.08.2017 e Cass. n. 9320 del 04/04/2019).
15 L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso.
Riguardo a , che egli fosse consapevole, al momento del compimento degli Controparte_1
atti dispositivi impugnati, della situazione di dissesto finanziario in cui versava la banca, provocata da quegli atti di mala gestio oggetto degli addebiti mossi a carico dei vertici aziendali dalle autorità di vigilanza, e che quindi avrebbe potuto essere destinatario dell'azione di responsabilità esercitabile nei suoi confronti, lo si desume agevolmente dalla circostanza che già nel 2014 gli era stato notificato il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia per le condotte illecite a lui ascritte e che a partire dai primi mesi del
2015, allorché vi fu una perquisizione della Guardia di Finanza presso la sede legale di le vicende riguardanti le gravissime irregolarità accertate nella Parte_2
gestione della banca ebbero ampia risonanza mediatica.
Ulteriore elemento sintomatico della scientia damni da parte del disponente è rappresentato dalla stretta contiguità temporale tra i suddetti atti dispositivi, posti in essere tra aprile e luglio 2016, i quali peraltro furono preceduti dall'atto di compravendita del proprio patrimonio immobiliare stipulato dal il 31.07.2015. CP_1
Per quanto riguarda , al quale il padre gli trasferì, appena raggiunta la Controparte_3
maggiore età, la propria quota nella società pari al 40% del capitale sociale, CP_2
per il corrispettivo di €6.000,00 con atto a titolo oneroso del 30.06.2016, la prova in via presuntiva della sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente la si desume principalmente dallo stretto legame di parentela esistente tra i contraenti, dalla prossimità temporale tra tale atto e gli altri atti dispositivi impugnativi e dall'ampia diffusione mediatica, sia a livello locale che nazionale, che ebbero all'epoca le vicende interessanti il dissesto finanziario della banca.
Oltre a ciò, la spiegazione alternativa addotta da a giustificazione Controparte_3 dell'operazione, seconda cui la cessione avvenne in adempimento di un impegno precedentemente assunto da nei confronti della madre del minore, Controparte_1
, con la quale era sempre vissuto, essendo nato da una relazione Testimone_4 CP_3
sentimentale cessata nel 2012, è rimasta del tutto sfornita di prova, in quanto i capitoli di
16 prova che egli ha dedotto e che non sono stati ammessi dal giudice di prime cure sono irrilevanti, essendosi il convenuto limitato ad allegare che la propria madre aveva sempre insistito affinché trasferisse al figlio la propria quota di partecipazione al Controparte_1
capitale della società appena raggiunta la maggiore età, ma nulla di specifico ha dedotto circa l'assunzione di un preciso impegno da parte del padre.
9. I primi quattro motivi di gravame formulati da che possono Parte_2
essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei termini infra precisati.
Il tribunale ha ritenuto che sia rimasta indimostrata la scientia damni in capo a CP in relazione all'atto del 22.04.2016, con il quale gli trasferì la
[...] Controparte_1
propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del capitale sociale, al prezzo di €300.000,00, “in quanto l'atto in questione risulta connotato da una evidente causa transattiva, correlata alla deduzione di un preesistente ed irreversibile dissidio tra soci sulla necessità di escutere un consistente credito verso la NG” e non essendo emersi “significativi elementi presuntivi, connotati da gravità, precisione e concordanza, che possano far desumere la piena conoscenza da parte del (al CP tempo dell'atto non più amico e “socio storico” del , ma assai più probabilmente CP_1
potenziale controparte in una controversia societaria) sia degli addebiti a quest'ultimo mossi dalle autorità di vigilanza, sia dell'imminenza dell'avvio di una azione di responsabilità nei suoi confronti, non potendosi trarre conclusioni di segno diverso solo sulla scorta del dato di fatto, in sé a dir poco inconsistente, che tanto il quanto la CP società ND S.p.a. fossero a loro volta soci della banca”.
La valutazione operata dal tribunale non resiste alle censure formulate dall'appellante.
Va preliminarmente ricordato che nel 2015 e erano soci Controparte_1 Controparte_4
non solo di ND Vagotex s.p.a., ma anche di NG s.r.l. di cui ciascuno deteneva una partecipazione paritetica del 48,5%, la quale era comproprietaria, unitamente a ND
Vagotex s.p.a. di un unico cespite, ovverosia un fabbricato industriale e annessa palazzina ad uso uffici, sito in Colognola ai Colli (Vr) e condotto in locazione da ND Vagotex
s.p.a.
17 Secondo la stessa ricostruzione fornita dal l'atto dispositivo impugnato fu CP
accompagnato da ulteriori operazioni societarie, tutte finalizzate ad una composizione transattiva di un dissidio insorto fra i due soci, dopo anni di collaborazione, allo scopo di giungere ad una separazione netta degli assets societari e delle attività (immobiliare al ed industriale al . CP_1 CP
Quello stesso giorno il cedette a Trapper s.r.l., società facente capo alla famiglia CP
, ma di cui cessò di essere socio nel giugno del 2016, vale a dire CP_1 Controparte_1
poche settimane dopo la stipula di quell'atto (v. storia delle partecipazioni del e CP_1
visura storica di Trapper s.r.l. sub. docc. 7 e 10 del fascicolo di primo grado dell'attrice), la propria quota del 48,5% di NG s.r.l. per la somma di €1.455.000,00.
In data 30.12.2015 era stata conclusa una datio in solutum, con cui NG s.r.l., a soddisfacimento di un debito nei confronti di ND Vagotex s.p.a., aveva trasferito a quest'ultima il 20% del compendio immobiliare sito in Colognola ai Colli a destinazione industriale.
Sempre in data 22.04.2016 le due società si divisero il suddetto compendio immobiliare, con assegnazione a NG s.r.l. del capannone industriale ed a ND Vagotex s.p.a. della palazzina uffici;
per effetto di tale divisione, i contraenti hanno risolto il contratto di locazione in essere, facendo rivivere un precedente contratto del 05.07.2013, in base al quale il canone annuo a carico di ND Vagotex s.p.a. e a favore di NG s.r.l. era pari a €318.000,00.
Ebbene, dalle risultanze documentali emerge che il si è spogliato delle CP_1
partecipazioni da lui detenute nelle quattro società di cui era socio (vale a dire ND
Vagotex s.p.a., NG s.r.l., Trapper s.r.l. e in un brevissimo arco temporale, CP_2 all'evidente scopo di sottrarre il suo patrimonio all'aggressione dei suoi creditori.
E' vero che il ha partecipato solo al primo, in ordine cronologico, di tali atti di CP
dismissione, ma egli, per l'attività imprenditoriale che per molti anni ha esercitato in collaborazione con il , e per il fatto che la società ND Vagotex s.p.a. era CP_1 azionista di (nella quale tra l'altro nel 2007 si era fusa per Parte_2
incorporazione di cui il era socio) non poteva ignorare le Controparte_5 CP
vicende riguardanti la banca ed i suoi amministratori e non poteva non prospettarsi l'eventualità che il , unitamente agli altri componenti del C.d.A., il cui direttore CP_1
18 generale si era dimesso nel luglio del 2015 nel corso della ispezione della BCE, potesse essere chiamato a rispondere delle gravissime irregolarità di cui gli organi di stampa, locali e nazionali, avevano già a partire dal 2015 iniziato a dare ampia notizia.
Inoltre, la ricostruzione fornita dal in ordine all'esistenza di un insanabile contrasto CP
insorto con il in ordine alla gestione imprenditoriale delle società dagli stessi CP_1
amministrate, che sarebbe alla base di tali operazioni, mal si concilia con la circostanza che
ND Vagotex s.p.a. abbia successivamente continuato ad esercitare la propria attività economica nel capannone concessole in locazione da NG s.r.l., società quest'ultima che
è rimasta in capo alla famiglia . CP_1
Al riguardo va ribadito che quando, come nel caso in esame, l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo, invece, necessaria la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (v. Cass. n.
23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 28423/2021 e da ultimo Cass. 5328/2024).
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi raggiunta la prova in via presuntiva della sussistenza della scientia damni anche in capo al CP
10. va, pertanto condannato, in solido con le altre parti soccombenti, a Controparte_4
rifondere a le spese di lite relative al giudizio di primo grado, Parte_2
le quali includono anche quelle relative al sequestro conservativo ante causam, in relazione alle quali il tribunale ha omesso di pronunciarsi.
La sentenza va pertanto riformata anche laddove, nel condannare , Controparte_1 CP_3
e alla rifusione delle spese di lite, non ha liquidato le spese del
[...] CP_2
procedimento cautelare.
Il va altresì condannato a restituire quanto la banca gli ha corrisposto in esecuzione CP
della sentenza impugnata, pari ad €20.577,97 (v. allegato D all'atto di citazione in appello), oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
19 11. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...]
e rigetta l'appello proposto da , da e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma CP_2
quanto al resto:
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2
dell'atto del 22.04.2016, con il quale ha trasferito a
[...] Controparte_1 CP
la propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del
[...]
capitale sociale, al prezzo di €300.000,00;
2) condanna in solido con , e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, come
[...] Parte_2
liquidate nella sentenza impugnata, oltre alle spese relative al procedimento per il sequestro conservativo ante causam, che si liquidano in €5.500,00 per compensi, maggiorate delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di Controparte_4 Parte_2
€20.577,97, oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo;
4) condanna , , e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
solido tra loro, a rifondere a le spese del presente grado di Parte_2 giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi ed in €804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di , e i Controparte_1 Controparte_3 CP_2 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.05.2025.
Il Consigliere estensore
20 Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
21
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
SEZIONE SECONDA CIVILE composta dai seguenti Magistrati dott. Caterina Passarelli Presidente dott. Enrico Schiavon Consigliere estensore dott. Elena Garbo Consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella cause civili in grado di appello riunite ed iscritte ai nn. 575, 579, 609 e 611 del ruolo generale dell'anno 2024 promossa da
(C.F. Parte_1 P.IVA_1
appellante rappresentata e difesa dagli avv.ti Giuliano Pavan e Piergianni Medea
e da
(C.F. ) Controparte_1 C.F._1
appellante rappresentato e difeso dall'avv. Annunciata Cavarzere
e da
(C.F. ) CP_2 P.IVA_2
appellante rappresentata e difesa dall'avv. Patrizia Ubaldi
e da
(C.F. ) Controparte_3 C.F._2
1 appellante rappresentato e difeso dall'avv. Patrizia Ubaldi contro
(C.F. ) Controparte_4 C.F._3
appellato rappresentato e difeso dagli avv.ti Fulvio Cavalleri, Giorgio de' Manzoni e Aldo Bulgarelli
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Treviso emessa in data 29.09.2023 e depositata in data 02.10.2023.
Conclusioni di Parte_2
“A) conclusioni rassegnate dalla LCA nel giudizio RG 575/2024:
Voglia codesta Ecc.ma Corte d'Appello, ogni avversaria istanza, eccezione, domanda e deduzione reietta, in riforma della Sentenza del Tribunale Treviso n. 1685 pubblicata il
2.10.2023 sui capi impugnati, fermo e confermato il resto, accogliere le seguenti conclusioni già rassegnate dalla LCA di : Parte_1
nel merito:
“accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi, dichiarata la loro inefficacia nei confronti di , l'atto di Parte_1
cessione di certificato o certificati azionari corrispondenti a n. 409.625 azioni con cui il dott. ha trasferito al signor ( , Controparte_1 Controparte_4 C.F._3
nato a [...] il [...], e residente a [...], Via Ponte
Pietra n. 17, le azioni della società ND Vagotex S.p.A. (C.F.: , con sede P.IVA_3
legale in =37030= Colognola ai Colli, Viale del Lavoro 15, per un valore nominale di
Euro 184.331,25=;
In ogni caso, in riforma della sentenza n. 1685/2023, condannarsi, altresì:
- il sig. alla rifusione delle spese e compensi del primo grado di giudizio a' sensi CP dell'art. 91 c.p.c., nonché alla restituzione degli importi già corrisposti dalla Procedura in esito alla riformanda pronuncia di prime cure (cfr. all. D cit.);
2 - i convenuti sig. , e alla Controparte_4 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
rifusione delle spese di lite della fase cautelare ante causam (Trib. Treviso – R.G. n.
4169/2020), di cui pure si chiede la liquidazione.
B) conclusioni rassegnate dalla LCA nei giudizi R.G. n. 579/2024; 609/2024 e 611/2024:
“ferma l'impugnazione sui capi della sentenza n. 1685/2023 già oggetto di gravame da parte dell'esponente nel procedimento R.G. 575/2024, in via preliminare: dichiararsi l'inammissibilità e/o la manifesta infondatezza dell'appello proposto da (R.G. 611/2024), (R.G. 609/2024) e Controparte_3 CP_2 Controparte_1
(R.G. 579/2024) per i motivi illustrati in atti, con ogni conseguente pronuncia;
nel merito: respingersi integralmente gli appelli promossi da (R.G. Controparte_3
611/2024), (R.G. 609/2024) e (R.G. 579/2024) avverso la CP_2 Controparte_1
Sentenza n. 1685/2023 del Tribunale di Treviso in quanto inammissibili e infondati in fatto
e in diritto confermandosi, per l'effetto, la pronuncia sui capi ex adverso impugnati e comunque, per quanto occorra (e/o in subordine), accogliersi le conclusioni già rassegnate dall'esponente Liquidatela in primo grado, qui ritrascritte: conclusioni
Voglia il Tribunale Ill.mo adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta e previo ogni accertamento e declaratoria del caso: nel merito: accertati i presupposti di cui all'art. 2901 c.c., revocarsi, dichiarata la loro inefficacia nei confronti di , i seguenti atti: Parte_1
- Atto di cessione di certificato o certificati azionari corrispondenti a n. 409.625 azioni con cui il dott. ha trasferito al signor Controparte_1 Controparte_4
( , nato a [...] il [...], e residente C.F._3
a Verona (VR), Via Ponte Pietra n. 17, le azioni della società ND Vagotex S.p.A.
(C.F.: ), con sede legale in =37030= Colognola ai Colli, Viale del Lavoro 15, P.IVA_3
per un valore nominale di Euro 184.331,25=;
- Atto notarile pubblico di data 1.6.2016, Repertorio n. 64632 e Raccolta n. 16479, Notaio
con cui il dott. ha ceduto alla società (C.F. E Testimone_1 Controparte_1 CP_2
P.IVA: ), con sede in Peschiera del GA (VR), via Miralago 2 fraz. San P.IVA_2
3 ED di LU (nella qualità di trustee del trust “Inan”) la propria intera quota di partecipazione sociale nella società Trapper S.r.l. (pari al 24,17% del capitale sociale);
- Atto notarile pubblico di data 27.7.2016, Repertorio n. 64732 e Raccolta n. 16551, Notaio
con cui il dott. ha ceduto alla società (C.F. E Testimone_1 Controparte_1 CP_2
P.IVA: ), con sede in Peschiera del GA (VR), via Miralago 2 fraz. San P.IVA_2
ED di LU (nella qualità di trustee del trust “Inan”) la propria intera quota di partecipazione sociale nella società NG S.r.l. (pari al 48,50% del capitale sociale);
- Atto notarile pubblico di data 30.6.2016, Repertorio n. 64694 e Raccolta n. 16525, Notaio
con cui il dott. ha ceduto la propria quota (pari al 40%) Testimone_1 Controparte_1 nella società (C.F. E P.IVA: ), con sede in Peschiera del CP_2 P.IVA_2
GA (VR), via Miralago 2 fraz. San ED di LU, al figlio , Controparte_3
(C.F.: ), nato a [...] il [...] e domiciliato in Caldiero (VR), C.F._2 via Strà 61/A.”
C) Conclusioni rassegnate in tutti i giudizi riuniti dalla LCA:
“In ogni caso: con rifusione integrale di spese e compensi di lite del presente giudizio e del procedimento cautelare (Trib. Treviso R.G. n. 4169/2020).
In via istruttoria: l'esponente Liquidatela insiste per l'accoglimento delle istanze istruttorie già formulate (e non ammesse) di cui alla propria memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c. del 13 settembre 2021, qui di seguito, per comodità del Giudicante, riepilogata:
A) Si chiede ordine di esibizione, ai sensi dell'art. 210 e ss. c.p.c., a ND Vagotex S.p.A. con sede legale in Colognola ai Colli (VR), Viale del Lavoro 15 avente a oggetto le scritture obbligatorie della stessa, il libro soci (pure per verificare eventuali ulteriori cessioni, anche a terzi, medio tempore intervenuti), la documentazione anche contabile (ivi compresi i registri cespiti, i rendiconti finanziari, i contratti con terzi soggetti, gli eventuali budget economici e finanziari, i piani industriali etc.) e fiscale della stessa nonché ogni ulteriore voce patrimoniale ed economica si ritenga opportuna, attraverso la quale riuscire
a quantificare il valore della partecipazione azionaria (pari al 28,4% del capitale sociale, giusta certificato azionario n. 94 concernenti n. 409.625 azioni) già detenuta, alla data del
22.4.2016, dal dott. (e oggetto di cessione al con l'atto oggi Controparte_1 CP
impugnato).
4 B) Si chiede disporsi consulenza d'ufficio tecnico contabile volta ad accertare e quantificare, sulla scorta della documentazione prodotta in giudizio, di quella oggetto di ordine di esibizione di cui al punto A che precede e di quella che risulterà utile ai fini dell'espletamento dell'incarico:
➢ il valore effettivo del patrimonio di ND Vagotex S.p.A., al momento della cessione della partecipazione azionaria del dott. al in data 22.4.2016, Controparte_1 CP
determinato anche tenendo conto del valore di mercato, dei cespiti tutti (anche immateriali) etc.;
➢ l'entità della partecipazione azionaria già detenuta dal dott. , successivamente CP_1
oggetto di cessione al (come sopra meglio chiarito) e il relativo valore economico CP
alla data di cessione con l'atto oggi impugnato;
➢ la congruità del prezzo di cessione, attribuendo al consulente tecnico nominando ogni più ampio potere di indagine, compreso quello di ricercare e richiedere alla società ND (ed eventualmente a società terze) ogni documentazione indispensabile per l'espletamento dell'incarico.
C. Si chiede l'ammissione di prova per interpello dei TOi , Controparte_1 CP_3
e e per testimoni sulle circostanze di seguito capitolate:
[...] Controparte_4
1. “vero che presso la sede legale di sita in Montebelluna (TV), i Parte_3
primi giorni di febbraio 2015, vi fu una perquisizione, durata molte ore, della Guardia di
Finanza”;
2. “vero che, la notizia della perquisizione di cui al capitolo 1 che precede, venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all.ti da 61 a 68 che si rammostrano al teste”;
3. “vero che, a partire dal 2013, quattro Authorities indipendenti (Banca d'Italia, Consob,
BCE e AGCM) hanno avviato accertamenti ispettivi e procedimenti sanzionatori con riguardo alle modalità operative della e alle responsabilità degli Organi preposti”; Pt_1
4. “vero che, a esempio, la Banca d'Italia ha compiuto un primo accertamento ispettivo condotto tra il 7.1.2013 e il 12.4.2013 e un secondo avviato il 15.4.2013”;
5. “vero che l'accertamento della Banca d'Italia di cui al capitolo 4 che precede si è concluso con la contestazione formale qui dimessa sub 41 che si rammostra al teste e con
l'irrogazione della sanzione già dimessa sub 42 che pure si rammostra al teste”;
5 6. “vero che la BCE, nel periodo tra il 24.4.2015 e il 9.12.2015, ha eseguito un accertamento ispettivo nei confronti di come risulta dai documenti Parte_3
18.3.2016 e 10.10.2016 qui dimessi sub allegati 44-45”;
7. “vero che Consob, nel periodo 12.1.2015 e 10.3.2016, ha effettuato verifiche nei riguardi di aventi a oggetto il rispetto delle norme in tema di Parte_3 intermediazione finanziaria (D. Lgs. n. 58/1998)”;
8. “vero che gli accertamenti della Consob di cui al capitolo 7 che precede si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni, anche nei confronti del dott. , tra l'altro Controparte_1
meglio espresse nei documenti dimessi, tra gli altri, sub all.ti 46-47 che si rammostrano al teste”;
9. “vero che la notizia delle ispezioni di cui ai capitoli 3-8 che precedono venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all.ti 61-68 che si rammostrano al teste”;
10. “vero che, in data 16.11.2016, l'Assemblea dei Soci di deliberò la Parte_1 promozione dell'azione di responsabilità nei confronti di taluni componenti dell'Organo
Gestorio e del Collegio Sindacale, ivi compreso il dott. , come da doc. 3 che Controparte_1 si rammostra al teste”;
11. “vero che anche la notizia della deliberazione dell'azione di responsabilità di cui al capitolo 10 che precede, venne riportata in diversi articoli di stampa locale e nazionale come emerge dalla documentazione qui dimessa sub all. 68 che si rammostra al teste”.
Si offre, a prova diretta, la deposizione dei seguenti testimoni: dott.ssa presso Intesa Sanpaolo S.p.A.; dott. presso Intesa Testimone_2 Testimone_3
Sanpaolo S.p.A..
Con opposizione alle istanze istruttorie ex adverso formulate anche per tutti i motivi di cui anche terza memoria ex art. 183 c.p.c. dimessa in favore della LCA di e con Parte_1
richiesta di abilitazione alla prova contraria sui capitoli eventualmente formulati dalle controparti e ammessi. in ogni caso: con vittoria di spese e compensi di lite anche di questo grado di giudizio”.
Conclusioni di : Controparte_1
1) In via preliminare di rito:
6 - Si dimette verbale dell'udienza del 17.12.2024 relativo alla controversia civile nr.
6614/2017 R.G. Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in materia di impresa,
Giudice dr.ssa Chiara Campagner, promossa da Parte_1
nei confronti, fra gli altri, del convenuto Dr. , in punto:
[...] Controparte_1
“causa di responsabilità contro gli organi amministrativi e di controllo” a conferma dell'attuale stato di pendenza della controversia stessa;
- Disporsi, conseguentemente, la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c. del presente giudizio d'appello, e ciò fino alla definizione del suddetto giudizio civile nr. 6614/2017 RG
– Giudice dr.ssa Chiara Campagner – Sezione Specializzata in materia di Impresa, promossa da nei confronti, fra Parte_1
gli altri, del dr. . Controparte_1
Con riferimento all'appello incidentale proposto da Parte_2
Nel merito:
- rigettarsi l'appello proposto da con conseguente conferma della Parte_2
sentenza nella parte impugnata da;
rigettare tutte le istanze istruttorie Parte_1
riproposte da perché inammissibili. Parte_2
- Vittoria di competenze e spese di lite, oltre accessori di legge e 15% spese generali
Con riferimento all'appello proposto da nei confronti di Controparte_1 [...]
Parte_2
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia, rigettarsi tutte le eccezioni e domande proposte da con la comparsa di costituzione e risposta datata Parte_2
24.07.2024, perché inammissibili e/ infondate in fatto o in diritto e:
1. In via preliminare ed in via istruttoria: Si chiede di provare per testi e per interpello le circostanze di prova non ammesse in primo grado e riportate in narrativa del presente atto, con i testi indicati.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
proposte nei confronti di Parte_1 CP_1
.
[...]
7 3. Compenso avvocato, spese generali 15%, cpa 4% e iva 22%, oltre spese di eventuale CTU
e CTP interamente rifuse, sia di primo che di secondo grado.
Conclusioni di CP_2
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia
In via preliminare: si chiede ammettersi le prove orali pretermesse, coe richieste nella propria seconda memoria, depositata negli assegnati termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il progetto di conferimento della partecipazione sociale nelle società NG srl e
Trapper srl dal dott. a risale agli anni 2013/2014; Controparte_1 CP_2
2) Vero che il TO negli anni 2013/2014 e 2015 ha avuto problemi di Controparte_1
salute. Con i testi indicati nella suindicata memoria.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
amministrativa nei confronti di con Parte_1 CP_2
conseguente revoca del sequestro conservativo concesso.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello formulato da Parte_2
, per la parte relativa alla società
[...] CP_2
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di : Controparte_3
Piaccia all'ecc.ma Corte di Appello di Venezia
In via preliminare: si chiede ammettersi le prove orali pretermesse, come richieste nella propria seconda memoria, depositata negli assegnati termini ex art. 183, VI comma c.p.c. e quindi ammettere prova per testi sui seguenti capitoli:
1) Vero che il trasferimento di quote da a è stato Controparte_1 Controparte_3 progettato, su iniziativa della madre di quest'ultimo, signora sin dal Testimone_4
2012;
2) vero che la relazione sentimentale tra il TO e la signora Controparte_1 [...]
terminata prima dell'anno 2012; Tes_4
8 3) Vero che ha sempre vissuto e vive tuttora con la madre;
Controparte_3
4) Vero che la donna ha sempre insistito affinché vendesse al figlio Controparte_1
, appena raggiunta la maggiore età, la sua partecipazione nella , CP_3 CP_2
della quale era socio per la residua parte il fratello;
Persona_1
5) vero che il TO negli anni 2013/2014 e 2015 ha avuto problemi di Controparte_1
salute. Con i testi indicati nella suindicata memoria.
2. NEL MERITO, Piaccia alla Corte di Appello di Venezia accogliere, per i motivi dedotti, il proposto appello e per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di Treviso
n.1685/2023 pubblicata in 02.10.2023, rigettare le domande tutte formulate da
[...]
amministrativa nei confronti di Parte_1 Controparte_3
con conseguente revoca del sequestro conservativo concesso.
Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello rigettare l'appello formulato da Parte_2
, per la parte relativa al TO .
[...] Controparte_3
Vittoria di spese dei due gradi di giudizio.
Conclusioni di Controparte_4
1) In via preliminare di rito:
a) si dimette verbale dell'udienza del 17/12/2024 relativo alla controversia RG 6614/2017
Tribunale di Venezia – Sezione Specializzata in Materia di Impresa, GI dott.ssa C.
Campagner, promossa da nei Parte_1 confronti, fra gli altri, del dott. , in punto: “causa di responsabilità
contro
Controparte_1 gli organi amministrativi e di controllo” a conferma dell'attuale stato di pendenza della controversia stessa;
b) disporsi, conseguentemente, la sospensione necessaria ex art. 295 cpc del presente giudizio
d'appello, e ciò fino alla definizione del suddetto giudizio civile n. 6614/2017 RG - GI dott.ssa Campagner – Sezione Specializzata in materia di Impresa, promossa da
[...]
nei confronti, fra gli altri, del dott. Parte_1
Controparte_1
2) Nel merito, in via subordinata:
b) rigettarsi l'appello proposto da , e Parte_1
tutte le domande con esso svolte, con ogni conseguente provvedimento di ragione e di
9 legge, ivi compresa l'integrale conseguente conferma della sentenza di primo grado impugnata;
3) In via istruttoria:
a) respingersi tutte le istanze istruttorie reiterate da parte appellante in questa sede di gravame per i seguenti motivi:
- respingersi l'istanza di esibizione ex art. 210 cpc formulata da parte appellante, in quanto meramente esplorativa e generica;
- respingersi altresì la richiesta di CTU di parte appellante, in quanto ultronea, generica e non necessaria
- respingersi infine la richiesta di prove per testi formulata da parte appellante, in quanto inammissibile perché in parte irrilevante (quanto ai capitoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10) in parte perché da provare per iscritto e comunque contrari a prova scritta.
4) In ogni caso
Con integrale rifusione di spese ed onorari di lite in favore di parte appellata”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato in data 17.12.2020,
[...]
conveniva in giudizio avanti il Tribunale di Treviso Parte_1
, il figlio di questi, , e Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4 chiedendo che fosse dichiarata l'inefficacia nei propri confronti, ai sensi dell'art. 2901 c.c., dei seguenti atti:
a) atto del 22.04.2016, con il quale aveva venduto a la Controparte_1 Controparte_4
propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del capitale sociale, al prezzo di €300.000,00;
b) atto dell'01.06.2016, con il quale aveva trasferito alla società Controparte_1 CP_2
nella qualità di trustee del trust “Inan” costituito in data 28.02.2007, la propria
[...]
partecipazione nella società Trapper s.r.l., pari al 24,17% del capitale sociale;
c) atto del 27.07.2016, con il quale aveva trasferito alla società Controparte_1 CP_2
nella qualità di trustee del trust “Inan”, la propria partecipazione nella società NG
[...]
s.r.l., pari al 48,50% del capitale sociale;
10 d) atto del 30.06.2016, con il quale aveva ceduto al figlio Controparte_1 Controparte_3 la propria quota nella società pari al 40% del capitale sociale, per il CP_2
corrispettivo di €6.000,00.
L'attrice esponeva di agire a tutela dell'ingente credito risarcitorio vantato nei confronti di
, derivante dai numerosi atti di mala gestio posti in essere dal medesimo Controparte_1
durante il periodo in cui aveva ricoperto la carica di componente del c.d.a., che avevano concorso a cagionare il dissesto finanziario della banca e per il cui accertamento era stata promossa avanti la sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, con atto di citazione datato 12.06.2017, azione sociale di responsabilità nei confronti degli ex vertici aziendali (amministratori e sindaci).
Si costituivano in giudizio tutti i convenuti, chiedendo il rigetto della domanda attorea.
Dopo aver assunto la prova testimoniale sui capitoli ammessi, il Tribunale di Treviso, con la sentenza in epigrafe indicata, accoglieva la domanda di revocatoria relativamente agli atti dispositivi sub b), sub c) e sub d), ma la rigettava con riferimento all'atto dispositivo sub a), regolando le spese di lite secondo il principio della soccombenza.
2. L'indicata pronuncia è stata impugnata da Parte_1
, nonché da , da e da con
[...] Controparte_1 Controparte_3 CP_2
distinti atti di gravame, i quali hanno dato avvio ad autonomi giudizi che sono stati riuniti.
3. L'appello proposto da è affidato a cinque motivi di gravame. Parte_2
3.1 Con il primo motivo afferma che il tribunale ha errato laddove ha ritenuto insussistente l'elemento soggettivo della scientia damni in capo a in quanto “l'atto in Controparte_4
questione risulta connotato da una evidente causa transattiva, correlata alla deduzione di un preesistente ed irreversibile dissidio tra soci sulla necessità di escutere un consistente credito verso la NG (iniziativa posta addirittura come condicio sine qua non dagli istituti di credito per il rinnovo degli affidamenti alla ND Vagotex s.p.a.), che ha peraltro trovato puntuale conferma nelle deposizioni testimoniali assunte all'udienza del
19.5.2022”.
L'appellante nega che in alcuna delle operazioni concluse tra lo stesso ed il sia CP
11 rinvenibile una causa transattiva, in assenza dei relativi presupposti, vale a dire di una "res dubia", di una situazione di incertezza in merito ad un rapporto giuridico e di concessioni reciproche che le parti si sarebbero fatte allo scopo di farla cessare.
3.2 Con il secondo motivo censura la sentenza nella parte in cui afferma che il prezzo di cessione delle azioni, che risulta di molto inferiore al loro valore di mercato, deve ritenersi congruo in ragione della natura transattiva dell'atto, avendo esso ad oggetto la cessione della quota di minoranza di una società non quotata ed incapace di distribuire utili ai soci negli ultimi cinque esercizi.
3.3 Con il terzo motivo contesta la decisione laddove rileva che la correlata divisione dell'immobile intervenuta tra le due società ND Vagotex s.p.a. e NG s.r.l. trova spiegazione nel fatto che altrimenti il avrebbe dovuto corrispondere un CP_1
conguaglio esorbitante, superiore al milione di euro.
3.4 Con il quarto motivo censura l'errore in cui è incorso il tribunale per aver escluso che sia stata raggiunta in via presuntiva la prova della scientia damni in capo al vale a CP
dire che questi al tempo della stipula dell'atto fosse consapevole degli addebiti mossi al dalle autorità di vigilanza e dell'imminenza dell'avvio di una azione di CP_1
responsabilità nei suoi confronti, senza considerare che ai fini dell'integrazione dell'elemento psicologico dell'azione revocatoria non è richiesta la conoscenza dello specifico credito per il quale si agisce ed alla consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore va equiparata la agevole conoscibilità.
3.5 Con il quinto motivo chiede la riforma del capo della sentenza relativo alla regolazione delle spese di lite in conseguenza dell'accoglimento delle censure che precedono, con restituzione delle somme versate in esecuzione della sentenza impugnata e liquidazione anche delle spese relative al sequestro conservativo proposto ed ottenuto ante causam.
4. L'appello proposto da è affidato a due motivi di gravame. Controparte_1
12 4.1 Con il primo motivo denuncia la violazione dell'art. 295 c.p.c. per non avere il tribunale rilevato la pregiudizialità, rispetto alla domanda revocatoria, della causa di responsabilità promossa dalla banca davanti alla sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Venezia, e per aver omesso di disporre la sospensione del presente giudizio.
4.2 Con il secondo motivo contesta la decisione laddove afferma la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'azione revocatoria sia in capo allo stesso, che in capo al figlio , lamentando che non siano stati ammessi i capitoli di prova Controparte_3
testimoniale che egli aveva articolato sul punto.
5. L'appello proposto da è affidato ad un unico motivo di gravame, con Controparte_3
il quale denuncia l'errore in cui è incorso il tribunale per avere ritenuto provata la scientia damni in capo sia allo stesso che al padre , dolendosi della mancata Controparte_1
ammissione dei mezzi di prova testimoniale che egli aveva articolato sul punto.
6. L'appello proposto da è affidato ad un unico motivo di gravame, con il CP_2
quale critica la sentenza laddove afferma che gli atti con i quali le ha Controparte_1
trasferito la propria partecipazione nelle società Trapper s.r.l. e NG s.r.l., hanno natura gratuita e che sussiste l'elemento soggettivo della scientia damni in capo al disponente.
7. Si è costituito il quale ha chiesto il rigetto del gravame proposto da Controparte_4
e la conferma della sentenza impugnata. Parte_2
8. I motivi di gravame proposti da , e che Controparte_1 Controparte_3 CP_2
possono essere esaminati congiuntamente in quanto pongono questioni strettamente connesse, sono infondati.
8.1 Va preliminarmente rilevato che il capo della sentenza che ha accertato l'esistenza del credito risarcitorio a tutela del quale la banca ha azionato il rimedio revocatorio e la sua anteriorità rispetto al compimento degli atti dispositivi impugnati non è stato fatto oggetto di specifica censura, per cui tale accertamento è coperto dal giudicato.
13 8.2 La doglianza relativa alla violazione dell'art. 295 c.p.c. è priva di pregio.
Va innanzitutto ricordato, come peraltro evidenziato nella sentenza impugnata, che per l'esperimento dell'azione revocatoria è sufficiente l'esistenza di una ragione di credito, anche se non accertata giudizialmente, in quanto l'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, coerentemente con la funzione propria dell'azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore (v., ex plurimis, Cass. n. 5619/2016 e Cass. n. 11755/2018, secondo cui ai fini dell'esperibilità dell'azione si richiede che la ragione di credito non sia “prima facie” pretestuosa e che possa valutarsi come probabile, anche se non definitivamente accertata).
Ne consegue che il giudizio promosso con l'indicata azione non è soggetto a sospensione necessaria a norma dell'art. 295 cod. proc. civ. per il caso di pendenza di controversia avente ad oggetto l'accertamento del credito per la cui conservazione è stata proposta la domanda revocatoria, in quanto la definizione del giudizio sull'accertamento del credito non costituisce l'indispensabile antecedente logico-giuridico della pronuncia sulla domanda revocatoria, essendo d'altra parte da escludere l'eventualità di un conflitto di giudicati tra la sentenza che, a tutela dell'allegato credito litigioso, dichiari inefficace l'atto di disposizione e la sentenza negativa sull'esistenza del credito (Cass. S.U. n. 9440/2004 e Cass. n.
3369/2019).
Dunque, è l'esistenza stessa della controversia in ordine al credito che rende manifesto l'interesse all'azione revocatoria, avuto riguardo alla funzione latu sensu cautelare di quest'ultima.
Resta, ovviamente, fermo che l'eventuale sentenza dichiarativa dell'atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l'esistenza del credito non sia accertata con efficacia di giudicato (Cass. n. 9855/2014).
14 8.3 Riguardo all'elemento soggettivo, costituisce ius receptum che, ove l'atto di disposizione del debitore sia successivo al sorgere del credito, condizione per l'esercizio dell'azione revocatoria è la mera consapevolezza che il debitore abbia del pregiudizio delle ragioni creditorie, nonché, per gli atti a titolo oneroso, analoga consapevolezza anche da parte del terzo, perché quest'ultimo deve essere a conoscenza che il disponente è vincolato verso creditori e che l'atto posto in essere arreca pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale.
Non è necessaria la collusione tra gli stessi ovvero la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, invece richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (Cass. n. 28423/2021; Cass. n. 10522/2020; Cass. n.
23326/2018).
In ogni caso, la prova della consapevolezza del pregiudizio da parte del debitore, nonché, per gli atti a titolo oneroso, da parte del terzo, può essere fornita anche tramite presunzioni, ivi compresa la sussistenza di un vincolo di parentela, affinità o convivenza tra il debitore ed il terzo, quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente (Cass. n. 10928/2020; Cass.
n. 16221/2019).
8.4 Con riferimento alla fattispecie concreta, va innanzitutto esente da critiche la sentenza impugnata nella parte in cui, qualificando come gratuiti gli atti dell'01.06.2016 e del
27.07.2016, con i quali ha trasferito alla società nella qualità Controparte_1 CP_2 di trustee del trust “Inan”, la propria partecipazione nelle società Trapper s.r.l. e NG
s.r.l., ha ritenuto non necessaria, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, la consapevolezza, da parte del trustee, del pregiudizio che esso arrecava alle ragioni dei creditori.
Il conferimento in trust rappresenta infatti un atto a titolo gratuito ai fini dell'azione revocatoria, in quanto costituisce un negozio giuridico idoneo a creare un patrimonio separato finalizzato ad uno scopo – in maniera del tutto analoga alla costituzione di un fondo patrimoniale ai sensi dell'art. 167 c.c. – e i beni vincolati vengono trasferiti al trustee senza trovare contropartita in un'attribuzione in favore dei disponenti (v. Cass. n.
19376 del 03.08.2017 e Cass. n. 9320 del 04/04/2019).
15 L'azione revocatoria ordinaria di atti a titolo gratuito non postula che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario, trattandosi di requisito richiesto solo per la diversa ipotesi di revocatoria degli atti a titolo oneroso.
Riguardo a , che egli fosse consapevole, al momento del compimento degli Controparte_1
atti dispositivi impugnati, della situazione di dissesto finanziario in cui versava la banca, provocata da quegli atti di mala gestio oggetto degli addebiti mossi a carico dei vertici aziendali dalle autorità di vigilanza, e che quindi avrebbe potuto essere destinatario dell'azione di responsabilità esercitabile nei suoi confronti, lo si desume agevolmente dalla circostanza che già nel 2014 gli era stato notificato il provvedimento sanzionatorio emesso dalla Banca d'Italia per le condotte illecite a lui ascritte e che a partire dai primi mesi del
2015, allorché vi fu una perquisizione della Guardia di Finanza presso la sede legale di le vicende riguardanti le gravissime irregolarità accertate nella Parte_2
gestione della banca ebbero ampia risonanza mediatica.
Ulteriore elemento sintomatico della scientia damni da parte del disponente è rappresentato dalla stretta contiguità temporale tra i suddetti atti dispositivi, posti in essere tra aprile e luglio 2016, i quali peraltro furono preceduti dall'atto di compravendita del proprio patrimonio immobiliare stipulato dal il 31.07.2015. CP_1
Per quanto riguarda , al quale il padre gli trasferì, appena raggiunta la Controparte_3
maggiore età, la propria quota nella società pari al 40% del capitale sociale, CP_2
per il corrispettivo di €6.000,00 con atto a titolo oneroso del 30.06.2016, la prova in via presuntiva della sussistenza della scientia damni in capo all'acquirente la si desume principalmente dallo stretto legame di parentela esistente tra i contraenti, dalla prossimità temporale tra tale atto e gli altri atti dispositivi impugnativi e dall'ampia diffusione mediatica, sia a livello locale che nazionale, che ebbero all'epoca le vicende interessanti il dissesto finanziario della banca.
Oltre a ciò, la spiegazione alternativa addotta da a giustificazione Controparte_3 dell'operazione, seconda cui la cessione avvenne in adempimento di un impegno precedentemente assunto da nei confronti della madre del minore, Controparte_1
, con la quale era sempre vissuto, essendo nato da una relazione Testimone_4 CP_3
sentimentale cessata nel 2012, è rimasta del tutto sfornita di prova, in quanto i capitoli di
16 prova che egli ha dedotto e che non sono stati ammessi dal giudice di prime cure sono irrilevanti, essendosi il convenuto limitato ad allegare che la propria madre aveva sempre insistito affinché trasferisse al figlio la propria quota di partecipazione al Controparte_1
capitale della società appena raggiunta la maggiore età, ma nulla di specifico ha dedotto circa l'assunzione di un preciso impegno da parte del padre.
9. I primi quattro motivi di gravame formulati da che possono Parte_2
essere esaminati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei termini infra precisati.
Il tribunale ha ritenuto che sia rimasta indimostrata la scientia damni in capo a CP in relazione all'atto del 22.04.2016, con il quale gli trasferì la
[...] Controparte_1
propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del capitale sociale, al prezzo di €300.000,00, “in quanto l'atto in questione risulta connotato da una evidente causa transattiva, correlata alla deduzione di un preesistente ed irreversibile dissidio tra soci sulla necessità di escutere un consistente credito verso la NG” e non essendo emersi “significativi elementi presuntivi, connotati da gravità, precisione e concordanza, che possano far desumere la piena conoscenza da parte del (al CP tempo dell'atto non più amico e “socio storico” del , ma assai più probabilmente CP_1
potenziale controparte in una controversia societaria) sia degli addebiti a quest'ultimo mossi dalle autorità di vigilanza, sia dell'imminenza dell'avvio di una azione di responsabilità nei suoi confronti, non potendosi trarre conclusioni di segno diverso solo sulla scorta del dato di fatto, in sé a dir poco inconsistente, che tanto il quanto la CP società ND S.p.a. fossero a loro volta soci della banca”.
La valutazione operata dal tribunale non resiste alle censure formulate dall'appellante.
Va preliminarmente ricordato che nel 2015 e erano soci Controparte_1 Controparte_4
non solo di ND Vagotex s.p.a., ma anche di NG s.r.l. di cui ciascuno deteneva una partecipazione paritetica del 48,5%, la quale era comproprietaria, unitamente a ND
Vagotex s.p.a. di un unico cespite, ovverosia un fabbricato industriale e annessa palazzina ad uso uffici, sito in Colognola ai Colli (Vr) e condotto in locazione da ND Vagotex
s.p.a.
17 Secondo la stessa ricostruzione fornita dal l'atto dispositivo impugnato fu CP
accompagnato da ulteriori operazioni societarie, tutte finalizzate ad una composizione transattiva di un dissidio insorto fra i due soci, dopo anni di collaborazione, allo scopo di giungere ad una separazione netta degli assets societari e delle attività (immobiliare al ed industriale al . CP_1 CP
Quello stesso giorno il cedette a Trapper s.r.l., società facente capo alla famiglia CP
, ma di cui cessò di essere socio nel giugno del 2016, vale a dire CP_1 Controparte_1
poche settimane dopo la stipula di quell'atto (v. storia delle partecipazioni del e CP_1
visura storica di Trapper s.r.l. sub. docc. 7 e 10 del fascicolo di primo grado dell'attrice), la propria quota del 48,5% di NG s.r.l. per la somma di €1.455.000,00.
In data 30.12.2015 era stata conclusa una datio in solutum, con cui NG s.r.l., a soddisfacimento di un debito nei confronti di ND Vagotex s.p.a., aveva trasferito a quest'ultima il 20% del compendio immobiliare sito in Colognola ai Colli a destinazione industriale.
Sempre in data 22.04.2016 le due società si divisero il suddetto compendio immobiliare, con assegnazione a NG s.r.l. del capannone industriale ed a ND Vagotex s.p.a. della palazzina uffici;
per effetto di tale divisione, i contraenti hanno risolto il contratto di locazione in essere, facendo rivivere un precedente contratto del 05.07.2013, in base al quale il canone annuo a carico di ND Vagotex s.p.a. e a favore di NG s.r.l. era pari a €318.000,00.
Ebbene, dalle risultanze documentali emerge che il si è spogliato delle CP_1
partecipazioni da lui detenute nelle quattro società di cui era socio (vale a dire ND
Vagotex s.p.a., NG s.r.l., Trapper s.r.l. e in un brevissimo arco temporale, CP_2 all'evidente scopo di sottrarre il suo patrimonio all'aggressione dei suoi creditori.
E' vero che il ha partecipato solo al primo, in ordine cronologico, di tali atti di CP
dismissione, ma egli, per l'attività imprenditoriale che per molti anni ha esercitato in collaborazione con il , e per il fatto che la società ND Vagotex s.p.a. era CP_1 azionista di (nella quale tra l'altro nel 2007 si era fusa per Parte_2
incorporazione di cui il era socio) non poteva ignorare le Controparte_5 CP
vicende riguardanti la banca ed i suoi amministratori e non poteva non prospettarsi l'eventualità che il , unitamente agli altri componenti del C.d.A., il cui direttore CP_1
18 generale si era dimesso nel luglio del 2015 nel corso della ispezione della BCE, potesse essere chiamato a rispondere delle gravissime irregolarità di cui gli organi di stampa, locali e nazionali, avevano già a partire dal 2015 iniziato a dare ampia notizia.
Inoltre, la ricostruzione fornita dal in ordine all'esistenza di un insanabile contrasto CP
insorto con il in ordine alla gestione imprenditoriale delle società dagli stessi CP_1
amministrate, che sarebbe alla base di tali operazioni, mal si concilia con la circostanza che
ND Vagotex s.p.a. abbia successivamente continuato ad esercitare la propria attività economica nel capannone concessole in locazione da NG s.r.l., società quest'ultima che
è rimasta in capo alla famiglia . CP_1
Al riguardo va ribadito che quando, come nel caso in esame, l'atto dispositivo successivo al sorgere del credito è a titolo oneroso, ad integrare l'elemento psicologico è sufficiente la semplice consapevolezza - cui va equiparata la agevole conoscibilità - del debitore disponente e dei terzi aventi causa, della diminuzione della garanzia generica offerta dal debitore in danno dei creditori complessivamente considerati, non essendo, invece, necessaria la prova della conoscenza da parte del terzo dello specifico credito per cui è proposta l'azione, richiesta qualora quest'ultima abbia ad oggetto un atto dispositivo, a titolo oneroso, che sia stato stipulato anteriormente al sorgere del credito (v. Cass. n.
23326/2018; Cass. n. 10522/2020; Cass. n. 28423/2021 e da ultimo Cass. 5328/2024).
Conclusivamente, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, deve ritenersi raggiunta la prova in via presuntiva della sussistenza della scientia damni anche in capo al CP
10. va, pertanto condannato, in solido con le altre parti soccombenti, a Controparte_4
rifondere a le spese di lite relative al giudizio di primo grado, Parte_2
le quali includono anche quelle relative al sequestro conservativo ante causam, in relazione alle quali il tribunale ha omesso di pronunciarsi.
La sentenza va pertanto riformata anche laddove, nel condannare , Controparte_1 CP_3
e alla rifusione delle spese di lite, non ha liquidato le spese del
[...] CP_2
procedimento cautelare.
Il va altresì condannato a restituire quanto la banca gli ha corrisposto in esecuzione CP
della sentenza impugnata, pari ad €20.577,97 (v. allegato D all'atto di citazione in appello), oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo.
19 11. Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
La Corte di Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, contrariis rejectis, accoglie l'appello proposto da
[...]
e rigetta l'appello proposto da , da e Parte_2 Controparte_1 Controparte_3 da e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, che conferma CP_2
quanto al resto:
1) dichiara l'inefficacia, ai sensi dell'art. 2901 c.c., nei confronti di Parte_2
dell'atto del 22.04.2016, con il quale ha trasferito a
[...] Controparte_1 CP
la propria partecipazione nella società ND Vagotex s.p.a., pari al 28,4% del
[...]
capitale sociale, al prezzo di €300.000,00;
2) condanna in solido con , e Controparte_6 Controparte_1 Controparte_3 CP_2
a rifondere a le spese del giudizio di primo grado, come
[...] Parte_2
liquidate nella sentenza impugnata, oltre alle spese relative al procedimento per il sequestro conservativo ante causam, che si liquidano in €5.500,00 per compensi, maggiorate delle spese generali, IVA e CPA come per legge;
3) condanna a restituire a la somma di Controparte_4 Parte_2
€20.577,97, oltre agli interessi legali dalla data del versamento al saldo;
4) condanna , , e in Controparte_1 Controparte_3 CP_2 Controparte_4
solido tra loro, a rifondere a le spese del presente grado di Parte_2 giudizio, che si liquidano in €9.991,00 per compensi ed in €804,00 per esborsi, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge;
5) dà atto che sussistono a carico di , e i Controparte_1 Controparte_3 CP_2 presupposti per l'applicazione dell'art. 13, comma 1, quater del d.p.r. n. 115 del 2002 (T.U. in materia di spese di giustizia).
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 07.05.2025.
Il Consigliere estensore
20 Enrico Schiavon
Il Presidente
Caterina Passarelli
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