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Sentenza 18 giugno 2024
Sentenza 18 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 18/06/2024, n. 1213 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1213 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg. Magistrati:
Dott. Raffaele Califano Presidente
Dott.ssa Maria Cristina Rizzi Giudice
Dott.ssa Valentina Pierri Giudice rel. ed est.
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 275/20 R.G., avente ad oggetto “Cessazione degli effetti civili del matrimonio” e vertente
TRA
(C.F.: , nato a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
24.01.1977, rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Schipani;
ricorrente
E
(C.F.: ), nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Ceccarelli;
resistente
Con l'intervento necessario del P.M. presso il Tribunale di Avellino
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del giorno 11.6.20, qui da intendersi riportato e trascritto. In data 6.2.20 il PM apponeva il visto.
Motivazioni in fatto ed in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 26.01.20, proponeva azione diretta ad Parte_1 ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il Controparte_1
6.7.2008 in San Martino Valle Caudina. All'uopo, il ricorrente esponeva che:
- dalla loro unione non erano nati figli;
- a seguito della crisi coniugale, con sentenza n. 2431/2016 pubblicata il 31.10.2016 il
Tribunale di Benevento aveva pronunciato la separazione dei coniugi;
- dall'epoca della separazione la convivenza era cessata senza alcuna interruzione e non sussisteva più alcuna possibilità di riconciliazione tra le parti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva pronunciarsi il divorzio alle condizioni indicate in ricorso.
Instaurato il contraddittorio, con comparsa depositata in data 16.5.20 si costituiva in giudizio , la quale aderiva alla domanda di divorzio pur formulando Controparte_1 autonome istanze in ordine alle condizioni accessorie.
All'udienza del 22.5.20, fissata ai sensi dell'art. 473 bis. 21 c.p.c., le parti aderivano alla proposta conciliativa formulata dal Giudice.
La causa veniva, quindi, assegnata in decisione al Collegio.
***
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e merita accoglimento.
È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione giudiziale pronunciata con la sentenza n. 2431/2016, passata in giudicato, emessa dal Tribunale di
Benevento in data 31.10.2016.
Sussistono, inoltre, i presupposti di legge (art. 3, art. 4, art. 5 legge 01/12/1970, n. 898 così come integrati e modificati con legge 06/03/1987, n. 74 nonché dalla l. 55/2015) per la pronuncia di divorzio.
Ed invero, dopo una separazione protrattasi ininterrottamente dal 2012 sino ad oggi senza alcun riavvicinamento tra i coniugi, è certo che la comunione spirituale e materiale tra di loro non possa essere più ricostituita, ricorrendo inoltre, per quanto sopra detto, anche il requisito – di natura temporale –previsto dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. n. 898/1970, come novellato dall'art. 1 della l. 55/2015.
Quanto alle condizioni accessorie, il Collegio prende atto che le parti hanno chiesto di pronunciare il divorzio secondo le condizioni indicate nel verbale di udienza del
22.5.20, qui da intendersi integralmente riportate e trascritte.
Tali condizioni non risultano contrarie a norme imperative, all'ordine pubblico e al buon costume. Possono dunque essere poste a base della presente decisione.
La domanda congiuntamente avanzata dalle parti va pertanto accolta, recependosi integralmente, per quanto sopra esposto, le condizioni concordate tra i coniugi.
Devono essere eseguite le formalità prescritte dalla legge.
Spese integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, Prima Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando in camera di consiglio, così provvede:
1) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in San
Martino Valle Caudina da e da , alle Parte_1 Controparte_1
2 condizioni concordate dalle parti come riportate nel verbale di udienza del
22.5.20;
2) compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio;
3) ordina al competente ufficiale di stato civile del Comune di San Martino Valle
Caudina di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dell'anno 2008 atto n. 6 parte II serie A, ufficio 1 e manda la cancelleria per i relativi adempimenti.
Così deciso in Avellino, nella camera di consiglio del 13.6.20
Il Presidente
Il Giudice est. dott. Raffaele Califano dr.ssa Valentina Pierri
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