Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 01/04/2025, n. 643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 643 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di
Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 538/2025 RGAC
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. DEBORA CHIRONI Parte_1
ricorrente
E
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1 dall'avv. UMBERTO FERRATO e GILDA AVENA
resistente
Oggetto: assegno di inclusione
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato il Sig. conveniva dinanzi Parte_1
a questo Giudice l lamentando l'illegittimità della determinazione CP_1 con cui l'istituto ha disposto la revoca dell'assegno di inclusione a lui già riconosciuto, per avere egli indicato nella DSU 2023 uno stato di disabilità medio grave (corrispondente ad una percentuale di invalidità ricompresa tra il 67% e il 99%) non sussistente, essendogli stata riconosciuta una percentuale del 46%.
Lamentava che la prestazione era stata inizialmente sospesa, senza alcuna comunicazione dei motivi da parte dell , e poi revocata con CP_2 provvedimento confermato a seguito di una richiesta di riesame, presentata dopo la rettifica del dato relativo alla percentuale di invalidità.
1
Protocollo – ADI – 2023 – 360864, notificata il 21.01.2025, mediante il quale CP_1
l comunicava la revoca della domanda di assegno di inclusione Protocollo CP_1
– ADI – 2023 – 360864 per la seguente motivazione : “disabilità inferiore a CP_1 quella prevista ai sensi del DPCM n.159/2013”” in quanto infondato ed illegittimo per i motivi in narrativa e per la documentazione allegata al presente ricorso;
per
l'effetto dichiarare il diritto del sig. alla fruizione dell' Assegno di Parte_1 inclusione per quanto di diritto in ragione della sussistenza dei requisiti soggettivi, giuridici, fattuali ed economici necessari e Condannare l al pagamento dei CP_1 ratei maturati e non corrisposti dall'insorgenza del diritto alla prestazione”.
L si costituiva chiedendo il rigetto della domanda, riportandosi alle CP_1 determinazioni assunte in sede amministrativa ed in particolare richiamando la disciplina di cui all'art. 8, co. 5 D.L. 48/2023 convertito dalla legge n. 85/2023.
Veniva fissata per la decisione l'udienza del 31.03.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte con decreto comunicato alle parti.
La parte ricorrente depositava le note scritte in sostituzione dell'udienza nella data del 24.03.2025.
L'assegno di inclusione è “una misura di sostegno economico e di inclusione sociale e professionale, condizionata alla prova dei mezzi e all'adesione a un percorso personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa” (art. 1, comma 2, del D.L. n. 48/2023).
Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 48/2023, “l'Assegno di inclusione è riconosciuto, a richiesta di uno dei componenti del nucleo familiare, a garanzia delle necessità di inclusione dei componenti di nuclei familiari con disabilità, come definita ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, nonché dei componenti minorenni o con almeno sessant'anni di età ovvero dei componenti in condizione di svantaggio e inseriti in
2 programmi di cura e assistenza dei servizi socio-sanitari territoriali certificati dalla pubblica amministrazione”.
A norma dell'art. 8 comma 5 del D.L. 48/2023 “Fermo restando quanto previsto dai commi 3 e 3 bis, quando l'amministrazione erogante accerta la non corrispondenza al vero delle dichiarazioni e delle informazioni poste a fondamento dell'istanza ovvero l'omessa o mendace successiva comunicazione di qualsiasi intervenuta variazione del reddito, del patrimonio e della composizione del nucleo familiare dell'istante, la stessa amministrazione dispone l'immediata revoca dal beneficio. A seguito della revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito”.
I commi 8 e 9 del D.L. citato dispongono inoltre: “In tutti i casi di revoca o di decadenza dal beneficio, l' dispone l'immediata disattivazione della Carta di CP_1 inclusione di cui all'articolo 4, comma 8. Nei casi diversi da quelli di cui al comma
3 (che disciplina ipotesi di responsabilità penale qui non ricorrenti) il beneficio può essere richiesto da un componente il nucleo familiare solo decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza”.
Ebbene, è pacifico tra le parti che la DSU del 30 marzo 2023 e la DSU del
16.02.2024 presentavano l'indicazione della presenza all'interno del nucleo familiare di un componente con disabilità medio grave laddove, invece, all'interno del nucleo familiare del Sig. non è presente alcun Pt_1 soggetto con tale disabilità, poiché già alla data del 17.11.2020 il ricorrente era stato riconosciuto invalido al 46%.
Orbene, nonostante tali dichiarazioni possano non incidere sulla prestazione in presenza degli altri requisiti, ritiene il Tribunale che le stesse integrino l'ipotesi di una accertata “non corrispondenza al vero”, disciplinata appunto dall'art. 8 comma 5 dell'indicato decreto-legge, relativamente ad
“informazioni poste a fondamento dell'istanza”.
La rettifica del dato non corrispondente al vero (riportato, giova ribadirlo, in due DSU) è intervenuta solo il 17.09.2024, dopo la sospensione della prestazione già fruita intervenuta il 09.08.2024 e, pertanto, non può essere posta a base di un ripristino della prestazione poi revocata, residuando la
3 possibilità di una nuova domanda, “decorsi sei mesi dalla data del provvedimento di revoca o decadenza”.
Il ripristino del beneficio a partire dalla data di sospensione si sostanzierebbe infatti, nella totale obliterazione delle conseguenze sanzionatorie che la legge collega alla non veridicità delle dichiarazioni su cui si fonda la domanda, laddove prevede che alla revoca conseguano, appunto, l'immediata disattivazione della Carta di Inclusione e il decorso del termine dilatorio di 6 mesi decorrente dalla revoca per una nuova richiesta.
La domanda, pertanto, deve essere respinta.
La novità della questione e la controvertibilità degli argomenti posti a fondamento della decisione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Compensa le spese di lite.
Cosenza, 01/04/2025
IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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