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Sentenza 2 gennaio 2025
Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 02/01/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 56/2015
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 56 dell'anno 2015 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA
in sostituzione di rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 Parte_2
Maccarone Antonio Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Carpino(FG) presso lo studio di questo ultimo;
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Gassi Raffaele, presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_2
[...] CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 03.10.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice ha promosso la presente controversia nei confronti dell Parte_2 [...]
per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
relazione al sinistro che si verificò in data 24 maggio 2014 alle ore 01,30 circa allorquando in
Carpino il figlio minore in sella alla sua bicicletta percorrendo via Matteotti Parte_1
veniva leggermente urtato da un trattore agricolo tg. FG/049955 di proprietà di
[...]
e condotta da , che si immetteva su via Matteotti da Controparte_2 Controparte_2
una stradina laterale senza fermarsi allo stop, urtando con la sua ruota anteriore quella posteriore della bicicletta facendolo così cadere e provocando i danni materiali e fisici per i quali è causa.
La costituendosi in giudizio, nel merito, ha contestato Controparte_1
integralmente la fondatezza della domanda.
Con la ordinanza del 29.07.2016 il G.I. ammetteva le prove orali richieste dall'attrice e con quella del 21.04.2017 l'interrogatorio formale di quest'ultima; con l'ordinanza del 07.07.2017 disponeva C.T.U. cinematica ricostruttiva e con quella del 13.03.2019 C.T.U. medico – legale.
Escusse le prove orali ed espletate le CC.TT.UU. la causa, nella quale si costituiva, nelle more e in sostituzione dell'attrice, il figlio oramai maggiorenne , dopo alcuni rinvii Parte_1
interlocutori e per chiarimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024 e riservata per la decisione con termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, a bordo della sua bicicletta nel mentre percorreva Parte_1
regolarmente via Matteotti, in Carpino, veniva urtato sulla ruota posteriore della sua bicicletta dalla gomma anteriore del trattore agricolo tg. FG/049955 di proprietà di
[...]
e condotta da . Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 5 La convenuta insiste, anche con le comparse conclusionali, a contestare la fondatezza della domanda argomentando che l'uso in citazione del termine “collisione” descriverebbe una situazione diversa da quella realmente verificatasi, a nulla rilevando le precisazioni rese in sede di memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc.
Il ragionamento non risulta convincente atteso che il significato del termine “collisione” è quello di “urto tra due corpi in movimento” senza che rilevi l'entità dell'urto; entità che parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc, ha comunque precisato in un leggero tocco della ruota anteriore del trattore su quella posteriore della bicicletta.
I testimoni oculari e , inoltre, confermavano le Testimone_1 Testimone_2
modalità dell'investimento come precisate con la memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc, nonché la circostanza che lo stesso conducente del trattore si preoccupava di soccorrere l'attore.
Modalità che vengono peraltro indicate come possibili con il criterio “del più probabile che non” dallo stesso CTU ing. nel suo elaborato definitivo. Per_1
L'espletata CTU del dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite Per_2
dall'attore con la descritta dinamica del sinistro.
La responsabilità dell'accaduto appare, dunque, ascrivibile in via esclusiva al conducente del trattore agricolo tg. FG 049955, assicurato dalla convenuta che non fermandosi al CP_1
segnale Stop presente all'intersezione di via Nenni con via Matteotti urtava con la gomma anteriore sinistra la ruota posteriore della bicicletta facendo cadere il e Parte_1
causandogli le lesioni per cui è causa.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 8 (otto) per inabilità temporanea totale al 100%; in giorni 20 (venti) come parziale nella misura del 75% della totale;
in giorni 20 (venti) come parziale nella misura del 50% della totale;
oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 4% (quattro per cento).
pagina 3 di 5 Va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal
Tribunale.
Seguendo, quindi i parametri riportati nelle tabelle per le lesioni con micropermanenti pubblicate nel D.M. 16.07.2024 (G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) se si considera la percentuale d'invalidità accertata dal CTU e determinata dal Tribunale nel 4% e che il danneggiato, all'epoca dei fatti, aveva 14 anni, appare equo riconoscere, quale pregiudizio da invalidità permanente, la somma pari a € 4.827,44=.
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea totale, è invece previsto un determinato importo per ogni giorno d'invalidità pari a €.55,24= aggiornato all'attualità, mentre per l'inabilità temporanea relativa l'indice monetario è proporzionalmente ridotto.
Seguendo tali criteri, il pregiudizio da inabilità temporanea sarà complessivamente pari a €
2.099,12=.
Alle suddette somme deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 250,00= a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate, nonché, alla luce anche della più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 17.01.2018 n.° 901), l'ulteriore importo di €
2.308,62= a titolo di danno morale o personalizzazione e così per complessivi € 9.485,18=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 05/01/2015, da Parte_2
nella qualità di genitore di poi sostituitosi personalmente, in quanto Parte_1
divenuto maggiorenne, nei confronti della società in persona Controparte_1
Co del suo legale rappresentante , reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda di parte attrice formulata nei confronti della prefata compagnia assicurativa convenuta e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1
solido con i convenuti contumaci, al pagamento nei confronti di della Parte_1
complessiva somma di € 9.485,18=, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv.
Maccarone Antonio Giuseppe, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 5.316,00= (di cui €239,00= per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della e, in solido, degli altri Controparte_1
convenuti contumaci le spese delle espletate CTU già liquidate con precedenti provvedimenti.
Foggia, lì 30.12.2024
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Il Tribunale di Foggia, I sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del dott.
Maurizio Manzionna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 56 dell'anno 2015 avente ad oggetto: responsabilità e risarcimento danni da lesione personale;
TRA
in sostituzione di rappresentato e difeso dall' avv. Parte_1 Parte_2
Maccarone Antonio Giuseppe ed elettivamente domiciliato in Carpino(FG) presso lo studio di questo ultimo;
ATTORE
E
in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa, come da mandato in atti, dall' avv. Gassi Raffaele, presso il cui studio in Bari è elettivamente domiciliata;
CONVENUTA
Controparte_2
[...] CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: All'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter cpc del 03.10.24, la causa veniva riservata per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti riportate ai verbali telematici che ivi devono ritenersi integralmente trascritti.
pagina 1 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'attrice ha promosso la presente controversia nei confronti dell Parte_2 [...]
per sentirne pronunciare la condanna al risarcimento dei danni subiti in Controparte_1
relazione al sinistro che si verificò in data 24 maggio 2014 alle ore 01,30 circa allorquando in
Carpino il figlio minore in sella alla sua bicicletta percorrendo via Matteotti Parte_1
veniva leggermente urtato da un trattore agricolo tg. FG/049955 di proprietà di
[...]
e condotta da , che si immetteva su via Matteotti da Controparte_2 Controparte_2
una stradina laterale senza fermarsi allo stop, urtando con la sua ruota anteriore quella posteriore della bicicletta facendolo così cadere e provocando i danni materiali e fisici per i quali è causa.
La costituendosi in giudizio, nel merito, ha contestato Controparte_1
integralmente la fondatezza della domanda.
Con la ordinanza del 29.07.2016 il G.I. ammetteva le prove orali richieste dall'attrice e con quella del 21.04.2017 l'interrogatorio formale di quest'ultima; con l'ordinanza del 07.07.2017 disponeva C.T.U. cinematica ricostruttiva e con quella del 13.03.2019 C.T.U. medico – legale.
Escusse le prove orali ed espletate le CC.TT.UU. la causa, nella quale si costituiva, nelle more e in sostituzione dell'attrice, il figlio oramai maggiorenne , dopo alcuni rinvii Parte_1
interlocutori e per chiarimenti del Consulente Tecnico d'Ufficio, veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.10.2024 e riservata per la decisione con termini di cui all'art.190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attrice è fondata e merita accoglimento nei termini che seguono.
L'istruttoria del presente giudizio ha provato che nelle circostanze di tempo e di luogo indicate in citazione, a bordo della sua bicicletta nel mentre percorreva Parte_1
regolarmente via Matteotti, in Carpino, veniva urtato sulla ruota posteriore della sua bicicletta dalla gomma anteriore del trattore agricolo tg. FG/049955 di proprietà di
[...]
e condotta da . Controparte_2 Controparte_2
pagina 2 di 5 La convenuta insiste, anche con le comparse conclusionali, a contestare la fondatezza della domanda argomentando che l'uso in citazione del termine “collisione” descriverebbe una situazione diversa da quella realmente verificatasi, a nulla rilevando le precisazioni rese in sede di memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc.
Il ragionamento non risulta convincente atteso che il significato del termine “collisione” è quello di “urto tra due corpi in movimento” senza che rilevi l'entità dell'urto; entità che parte attrice in sede di memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc, ha comunque precisato in un leggero tocco della ruota anteriore del trattore su quella posteriore della bicicletta.
I testimoni oculari e , inoltre, confermavano le Testimone_1 Testimone_2
modalità dell'investimento come precisate con la memoria n. 1 ex art. 183 6 comma cpc, nonché la circostanza che lo stesso conducente del trattore si preoccupava di soccorrere l'attore.
Modalità che vengono peraltro indicate come possibili con il criterio “del più probabile che non” dallo stesso CTU ing. nel suo elaborato definitivo. Per_1
L'espletata CTU del dott. , poi, ha confermato la compatibilità delle lesioni subite Per_2
dall'attore con la descritta dinamica del sinistro.
La responsabilità dell'accaduto appare, dunque, ascrivibile in via esclusiva al conducente del trattore agricolo tg. FG 049955, assicurato dalla convenuta che non fermandosi al CP_1
segnale Stop presente all'intersezione di via Nenni con via Matteotti urtava con la gomma anteriore sinistra la ruota posteriore della bicicletta facendo cadere il e Parte_1
causandogli le lesioni per cui è causa.
Passando, dunque, alla quantificazione dei danni, il C.T.U. per quanto attiene al danno biologico ha accertato un periodo di inabilità temporanea stimato in giorni 8 (otto) per inabilità temporanea totale al 100%; in giorni 20 (venti) come parziale nella misura del 75% della totale;
in giorni 20 (venti) come parziale nella misura del 50% della totale;
oltre ad ulteriori 20 (venti) giorni come parziale al 25%, nonché una diminuzione permanente della integrità fisica valutata nella misura percentuale del 4% (quattro per cento).
pagina 3 di 5 Va precisato che la stima ed il criterio operati dal Consulente Tecnico d'Ufficio nell'elaborato peritale risultano congrui e coerenti, nonché sorretti da un ragionamento che non appare viziato tanto nelle premesse quanto nelle conclusioni e che viene, pertanto, fatto proprio dal
Tribunale.
Seguendo, quindi i parametri riportati nelle tabelle per le lesioni con micropermanenti pubblicate nel D.M. 16.07.2024 (G.U. Serie Generale n. 173 del 25.07.2024) se si considera la percentuale d'invalidità accertata dal CTU e determinata dal Tribunale nel 4% e che il danneggiato, all'epoca dei fatti, aveva 14 anni, appare equo riconoscere, quale pregiudizio da invalidità permanente, la somma pari a € 4.827,44=.
Per quanto riguarda l'inabilità temporanea totale, è invece previsto un determinato importo per ogni giorno d'invalidità pari a €.55,24= aggiornato all'attualità, mentre per l'inabilità temporanea relativa l'indice monetario è proporzionalmente ridotto.
Seguendo tali criteri, il pregiudizio da inabilità temporanea sarà complessivamente pari a €
2.099,12=.
Alle suddette somme deve aggiungersi l'ulteriore importo di € 250,00= a titolo di danno emergente per spese sostenute e documentate, nonché, alla luce anche della più recente giurisprudenza di legittimità (per tutte, Cass. 17.01.2018 n.° 901), l'ulteriore importo di €
2.308,62= a titolo di danno morale o personalizzazione e così per complessivi € 9.485,18=.
Per quanto attiene alle spese di lite le stesse, determinate ai sensi degli artt. 96 -97 c.p.c., seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato in data 05/01/2015, da Parte_2
nella qualità di genitore di poi sostituitosi personalmente, in quanto Parte_1
divenuto maggiorenne, nei confronti della società in persona Controparte_1
Co del suo legale rappresentante , reietta ogni ulteriore e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
pagina 4 di 5 1) Accoglie la domanda di parte attrice formulata nei confronti della prefata compagnia assicurativa convenuta e, per l'effetto, condanna la società in Controparte_1
solido con i convenuti contumaci, al pagamento nei confronti di della Parte_1
complessiva somma di € 9.485,18=, oltre interessi legali dalla domanda;
2) Condanna, altresì, i convenuti, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'avv.
Maccarone Antonio Giuseppe, dichiaratosi antistatario, delle spese e competenze del giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 5.316,00= (di cui €239,00= per borsuali), oltre rimborso spese forfettarie (15%), i.v.a. e c.p.a. sul compenso come per legge;
3) Pone definitivamente a carico della e, in solido, degli altri Controparte_1
convenuti contumaci le spese delle espletate CTU già liquidate con precedenti provvedimenti.
Foggia, lì 30.12.2024
Il Giudice Monocratico
Maurizio Manzionna
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