Ordinanza cautelare 21 gennaio 2022
Sentenza 21 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 21/04/2026, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 21 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00716/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00033/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 33 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonello Mancuso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Soveria Mannelli, via Piero Ciampi n. 6;
contro
Ministero dell'Interno- Questore di Catanzaro, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
per l'annullamento
dell’avviso orale emesso in data 24/07/2021 dal Questore di Catanzaro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno- Questura di Catanzaro;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 20 marzo 2026 la dott.ssa TA LU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IT
Il ricorrente ha impugnato l’Avviso orale emesso dal Questore di Catanzaro, notificato in data 13 ottobre 2021, deducendo a sostegno del ricorso i seguenti motivi:
-Violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 del D.Lgs 159/2011:
il ricorrente ha sempre svolto regolare attività lavorativa e non risultano a suo carico segnalazioni da parte degli Organi di Polizia di frequentazioni e/o fermi con persone pregiudicate.
-Violazione dell’art. 3 della L. 241/90:
il provvedimento impugnato non recherebbe una congrua motivazione circa l’interesse pubblico, concreto ed attuale, sotteso alla sua emanazione.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
Con memoria depositata il 13.01.2022, il ricorrente ha replicato alle difese del Ministero, deducendo anche il difetto di istruttoria del provvedimento impugnato, che non proverebbe nemmeno il fatto "storico", ovvero i numerosi precedenti a cui fa riferimento.
L’istanza cautelare è stata respinta con ordinanza del 19.01.2022.
Pervenuta alla udienza pubblica di smaltimento del 20 marzo 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
In data 10 marzo 2021 l’odierno ricorrente è stato tratto in arresto da personale della Compagnia dei Carabinieri di -OMISSIS- per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In data 24.07.2021, quindi, il Questore della provincia di Catanzaro, previa valutazione della proposta della Compagnia Carabinieri di -OMISSIS- nonché degli atti d’ufficio, emetteva il provvedimento amministrativo di Avviso Orale, qui impugnato.
Come evidenziato nel provvedimento impugnato, il ricorrente risulta in passato già destinatario della misura di prevenzione dell’Avviso Orale, irrogata dal Questore della provincia di Catanzaro, annoverando, successivamente al termine della stessa, precedenti di polizia per lesioni personali aggravate, minaccia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, porto abusivo di armi, fino all’arresto in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ( si veda, anche, la relazione istruttoria n. -OMISSIS- della Questura di Catanzaro, depositata in atti).
Ciò premesso, in base all’art. 3 D. Lgs. n. 159 del 2011 “1. Il questore nella cui provincia la persona dimora può avvisare oralmente i soggetti di cui all'articolo 1 che esistono indizi a loro carico, indicando i motivi che li giustificano”.
All'art. 1 è inoltre stabilito che “I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a: a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; b) coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; c) coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all'articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l'integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica”.
L’avviso orale è dunque un provvedimento monitorio, col quale si invita il soggetto avvisato a modificare il proprio comportamento, per non incorrere in ulteriori e più gravi condotte pericolose, ovvero commettere reati, l'intervento dell'autorità di pubblica sicurezza ha finalità lato sensu preventiva, cosicché l'esercizio del potere di cui è titolare l'amministrazione non presuppone che sia accertata la responsabilità penale dell'interessato o comunque l'esistenza di fatti configurabili come reati, potendo basarsi il giudizio di pericolosità su elementi circostanziati anche di valenza indiziaria (T.A.R. Calabria, Catanzaro. Sez. I, 26 novembre 2025, n. 1973).
In altri termini, ai fini dell'applicabilità dell'avviso orale, per il giudizio sulla pericolosità sociale del soggetto avvisato, è sufficiente che l'autorità di polizia sospetti semplicemente della presenza di elementi tali da ritenere la configurabilità di una personalità propensa a seguire particolari comportamenti antigiuridici. Ne consegue che è legittimo procedere all'avviso orale anche in assenza di contestazioni sottoposte all'esame della autorità giudiziaria, purché emerga una situazione nel suo complesso rivelatrice di personalità incline a comportamenti antisociali, che ne fanno ragionevolmente ascrivere l'appartenenza aduna delle categorie di cui all'art. 1 D. Lgs. n. 159/2011.
In particolare, la misura di prevenzione dell'avviso può essere disposta anche qualora non sia possibile documentare che l'interessato vive dei proventi di attività delittuosa o è dedito a traffici illeciti o si associa con pregiudicati, qualora il modello comportamentale complessivo del soggetto presenti caratteristiche atte a fare non illogicamente presumere l'esistenza di una pericolosità sociale (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 23 luglio 2021, n. 2323).
Ancora, si è precisato che l'avviso orale può essere basato su meri sospetti purché ovviamente sorretti da adeguata motivazione.
A differenza di quanto la legge richiede per le ben più invasive misure di prevenzione, la valutazione degli elementi di fatto che devono sorreggere la valutazione sottesa all'avviso orale è meno stringente, attesa la natura monitoria ed infra-procedimentale che, come tale, non produce immediatamente effetti riduttivi o compressivi delle libertà individuali, diversamente da quanto accade per le misure di prevenzione.
Sul giudizio di pericolosità sociale l'autorità amministrativa competente gode di ampia discrezionalità nell'accertamento e nella valutazione dei presupposti richiesti dalla legge, ossia dei sospetti, dovendo il sindacato del giudice amministrativo limitarsi solo ad aspetti di manifesta irragionevolezza od arbitrarietà dell'iter logico seguito dall'amministrazione o della motivazione adottata (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 2 dicembre 2020, n. 791).
Ulteriormente, è stato chiarito che gli elementi presuntivi della pericolosità sociale, posti a base del provvedimento di avviso orale emesso dal Questore, devono essere valutati al momento dell'adozione dell'atto ed eventuali pronunce sopravvenute favorevoli all'interessato non possono assumere rilevanza ai fini di una illegittimità sopravvenuta, ora per allora, del provvedimento questorile (Consiglio di Stato, Sez. III, 15 novembre 2018, n. 5447).
Alla luce di tali principi, si deve ritenere non irragionevole che l'amministrazione abbia ritenuto sussistenti, nel caso di specie, i presupposti per l'irrogazione della misura di prevenzione di cui trattasi, in considerazione delle gravi contestazioni formulate al ricorrente dall’autorità giudiziaria e, al contempo, le ragioni sottese alla determinazione avversata risultano specificate in modo sufficiente e adeguato in correlazione con le contestazioni.
Il provvedimento oggetto d’impugnazione è, quindi, pienamente legittimo trovando fondamento addirittura nei numerosi precedenti di Polizia annoverati dal ricorrente per lesioni personali aggravati, minaccia, violazione degli obblighi di assistenza familiare, porto d’armi abusivo e arresto in flagranza (avvenuto il 10/3/2021) per detenzione di sostanze stupefacenti).
Per tali ragioni, il ricorso va respinto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente alla refusione delle spese e competenze di lite in favore del Ministero dell’Interno, nella misura di euro 2000,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
TA LU, Presidente, Estensore
Pierangelo Sorrentino, Consigliere
Michele Di Martino, Primo Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| TA LU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.