CGT2
Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIII, sentenza 04/02/2026, n. 1041 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1041 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1041/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6743/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PR CATANIA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 SRL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4102/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022 Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320060113365065000 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto dal contribuente di cui sopra, annullando l'estratto di ruolo di cui in epigrafe relativo a cartella di pagamento e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Catania. ADER ha aderito all'appello. La contribuente, regolarmente citata, è rimasta contumace.
2. – Poiché la causa prende le mosse dall'estratto di ruolo richiesto e ottenuto dal contribuente, a prescindere dalla notifica di alcuna cartella, va preliminarmente esaminata la questione relativa alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 19704 del 02/10/2015) È tuttavia intervenuta una recente nuova disposizione normativa che ha mutato il quadro di riferimento relativamente alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, che stabilisce: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione se la nuova disposizione fosse applicabile o meno ai processi pendenti, hanno stabilito che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile al processo tributario) (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06/09/2022). Deve, dunque, ritenersi che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile al presente processo, con conseguente onere del ricorrente di dimostrare il proprio interesse ad agire in ragione della ricorrenza di una delle ipotesi dalla norma previste. Non avendo il ricorrente dimostrato il proprio interesse ad agire per la ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla legge, né avendo chiesto la rimessione in termini al fine di fornire tale dimostrazione, deve concludersi per la inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse, non potendo la causa ab initio essere proposta. Il mutamento della disciplina normativa intervenuto in corso di causa giustifica la integrale compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente e compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 3/02/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LU OM
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 13, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
LOMBARDO LUIGI, Presidente e Relatore COSTANZO MASSIMO RICCARDO, Giudice PAGANO ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 6743/2022 depositato il 14/12/2022
proposto da
AG. ENTRATE DIREZIONE PR CATANIA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
AG. ENTRATE - RISCOSSIONE - CATANIA
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 - Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_2 ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 SRL - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4102/2022 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale CATANIA sez. 13 e pubblicata il 24/05/2022 Atti impositivi:
- ESTRATTO DI RUOLO n. 29320060113365065000 IVA-ALTRO 2002
a seguito di discussione in camera di consiglio
IN FATTO E IN DIRITTO 1. – La Commissione Tributaria Provinciale di Catania ha accolto il ricorso proposto dal contribuente di cui sopra, annullando l'estratto di ruolo di cui in epigrafe relativo a cartella di pagamento e condannando l'Agenzia delle Entrate-Riscossione al pagamento delle spese processuali. Avverso tale sentenza ha proposto appello l'Agenzia delle Entrate di Catania. ADER ha aderito all'appello. La contribuente, regolarmente citata, è rimasta contumace.
2. – Poiché la causa prende le mosse dall'estratto di ruolo richiesto e ottenuto dal contribuente, a prescindere dalla notifica di alcuna cartella, va preliminarmente esaminata la questione relativa alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Nel recente passato, la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto che il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione (per tutte, Cass., Sez. Un., n. 19704 del 02/10/2015) È tuttavia intervenuta una recente nuova disposizione normativa che ha mutato il quadro di riferimento relativamente alla impugnabilità dell'estratto di ruolo. Invero, l'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, inserito in sede di conversione dalla l. n. 215 del 2021, ha modificato l'art. 12 del d.P.R. n. 602 del 1973, inserendovi il comma 4-bis, che stabilisce: «L'estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione». Le Sezioni Unite della Suprema Corte, investite della questione se la nuova disposizione fosse applicabile o meno ai processi pendenti, hanno stabilito che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata. In particolare, la Suprema Corte ha precisato che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura “dinamica” che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione;
la citata disposizione, dunque, incide sulla pronuncia della sentenza e si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile al processo tributario) (Cass., Sez. Un., n. 26283 del 06/09/2022). Deve, dunque, ritenersi che l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 è applicabile al presente processo, con conseguente onere del ricorrente di dimostrare il proprio interesse ad agire in ragione della ricorrenza di una delle ipotesi dalla norma previste. Non avendo il ricorrente dimostrato il proprio interesse ad agire per la ricorrenza di una delle ipotesi previste dalla legge, né avendo chiesto la rimessione in termini al fine di fornire tale dimostrazione, deve concludersi per la inammissibilità del ricorso originario per carenza di interesse, non potendo la causa ab initio essere proposta. Il mutamento della disciplina normativa intervenuto in corso di causa giustifica la integrale compensazione, tra le parti, delle spese dei due gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso originario del contribuente e compensa interamente tra le parti le spese dei due gradi del giudizio. Così deciso in Catania, il 3/02/2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
LU OM