Art. 1.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.
L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.
Al personale il cui trattamento economico per stipendio, paga o retribuzione e' stabilito dalle tabelle allegate alla legge 12 aprile 1949, n. 149 , e' corrisposto un acconto una tantum sui futuri miglioramenti in misura pari al cinquanta per cento dello stipendio o della paga o della retribuzione mensile lorda in godimento alla, data di pubblicazione della presente legge, esclusi l'indennita' di carovita, ed ogni altra, indennita' o assegno, comunque denominati ed ancorche' utili a pensione, ragguagliati o graduati allo stipendio, paga o retribuzione.
L'importo dell'acconto di cui al precedente comma va arrotondato, per eccesso, a lire mille.