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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/10/2025, n. 564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 564 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. RO OL -Presidente
2. MA ER NT IC est.
3. MAno LL IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 554 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 21.10.2025
da
(nata a [...] il [...] - C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'avv. Francesco Nizzari, presso il cui studio, sito in Palmi, alla Via Michelangelo n. 7, è elettivamente domiciliata;
ricorrente –
nei confronti di
(nato a [...], il [...]- C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. C.F._2
VA RO, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Nazario Sauro n. 14, è elettivamente domiciliato;
resistente -
* * * *
- letto il ricorso, depositato il 28/04/2025, con il quale ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente nel Comune di OP RT (RC), in data 24.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno
2002, parte II, serie A, atto n. 10; chiedendo, altresì, che il resistente versi in favore della figlia Per_1
[...
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno a titolo di contributo al mantenimento nella misura pari a €300 mensili, oltre alla previsione del 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 11.09.2025, con la quale Controparte_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente, ma si è opposto alla richiesta di mantenimento in favore della figlia;
Per_1
- considerato che, comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.9.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ma di voler trasformare il procedimento in divorzio a istanza congiunta, alle condizioni sotto meglio trascritte;
- rilevato che, dinanzi al GI all'udienza del 21 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
16.09.2025 e trascritte nell'atto telematicamente depositato il 21.10.2025, e le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo sopra citato, che sono le seguenti:
<<vogliamo trasformare il rito da contenzioso in consensuale e nelle more della pronunzia vogliamo < i>
concordemente che il contributo al mantenimento di nostra figlia sia limitato al Persona_2 concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% da parte di anche Controparte_1 mediante versamento in via rateale>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 24.06.2002 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OP RT (RC), anno 2002, parte II, serie
A, atto n. 10; b) dall'unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]), oggi Per_1 maggiorenne;
c) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione personale, con sentenza di questo Tribunale, pubblicata il 14.06.2022, nel procedimento iscritto al n. 515/2019 GA;
d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 28.5.2019;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28/04/2025 da contro Parte_1 Controparte_1 trasformato in istanza congiunta dal GI il 21.10.2025, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a OP
RT (RC) in data 24.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2002, parte II, serie A, atto n. 10, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
• dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
RO OL
Il giudice rel.
MA ER NT
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. RO OL -Presidente
2. MA ER NT IC est.
3. MAno LL IC
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 554 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 21.10.2025
da
(nata a [...] il [...] - C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa, per procura in calce all'atto introduttivo, C.F._1 dall'avv. Francesco Nizzari, presso il cui studio, sito in Palmi, alla Via Michelangelo n. 7, è elettivamente domiciliata;
ricorrente –
nei confronti di
(nato a [...], il [...]- C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso, per procura in calce all'atto introduttivo, dall'avv. C.F._2
VA RO, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Nazario Sauro n. 14, è elettivamente domiciliato;
resistente -
* * * *
- letto il ricorso, depositato il 28/04/2025, con il quale ha chiesto la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio concordatario, contratto con il resistente nel Comune di OP RT (RC), in data 24.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno
2002, parte II, serie A, atto n. 10; chiedendo, altresì, che il resistente versi in favore della figlia Per_1
[...
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, un assegno a titolo di contributo al mantenimento nella misura pari a €300 mensili, oltre alla previsione del 50% delle spese straordinarie a carico di entrambi i coniugi;
- letta la memoria di costituzione, depositata il 11.09.2025, con la quale Controparte_1 ha aderito alla domanda di cessazione degli effettivi civili del matrimonio concordatario contratto con la ricorrente, ma si è opposto alla richiesta di mantenimento in favore della figlia;
Per_1
- considerato che, comparse dinanzi al Giudice delegato all'udienza del 16.9.2025, le parti hanno dichiarato di non volersi conciliare ma di voler trasformare il procedimento in divorzio a istanza congiunta, alle condizioni sotto meglio trascritte;
- rilevato che, dinanzi al GI all'udienza del 21 ottobre 2025, i procuratori delle parti hanno chiesto la trasformazione del rito in divorzio congiunto alle condizioni indicate nel verbale di udienza del
16.09.2025 e trascritte nell'atto telematicamente depositato il 21.10.2025, e le parti hanno confermato la volontà di divorziare alle condizioni di cui all'accordo sopra citato, che sono le seguenti:
<<vogliamo trasformare il rito da contenzioso in consensuale e nelle more della pronunzia vogliamo < i>
concordemente che il contributo al mantenimento di nostra figlia sia limitato al Persona_2 concorso alle spese straordinarie nella misura del 50% da parte di anche Controparte_1 mediante versamento in via rateale>>;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 24.06.2002 le parti hanno contratto matrimonio, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di OP RT (RC), anno 2002, parte II, serie
A, atto n. 10; b) dall'unione coniugale è nata una figlia, (nata il [...]), oggi Per_1 maggiorenne;
c) tra i medesimi coniugi è stata dichiarata la separazione personale, con sentenza di questo Tribunale, pubblicata il 14.06.2022, nel procedimento iscritto al n. 515/2019 GA;
d) le parti erano precedentemente comparse dinanzi al Presidente del Tribunale in data 28.5.2019;
- constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di comparizione degli stessi davanti al Presidente del Tribunale e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
- ritenuta, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 3, n.2), lett. b), della legge 1° dicembre
1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 6 maggio 2015, n. 55;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 28/04/2025 da contro Parte_1 Controparte_1 trasformato in istanza congiunta dal GI il 21.10.2025, così provvede:
• dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti a OP
RT (RC) in data 24.06.2002 e trascritto nei registri dello stato civile di quel Comune all'anno 2002, parte II, serie A, atto n. 10, alle condizioni pattuite tra le parti e meglio trascritte in parte motiva;
• dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il Presidente
RO OL
Il giudice rel.
MA ER NT