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Decreto 27 marzo 2025
Decreto 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, decreto 27/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
N. 4179/2022 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Alice Zorzi Presidente relatrice dott. Tobia Aceto Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice nella causa iscritta al N. 4179/2022 R.G. promossa con ricorso ai sensi dell'art. 35-bis del D. Lgs. n. 25/2008 depositato in data 13.06.2022 da:
alias (come da modello C3), c.f. Parte_1 Parte_1
; Codice CUI: ID: BL0001737), con l'avv. SAETTA MARGOT, C.F._1 C.F._2
ricorrente, contro
Controparte_1
,
[...]
resistente contumace,
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VENEZIA, interveniente, ha pronunciato il seguente
DECRETO
Il ricorrente, nato a [...], distretto di Sheikhupura, provincia del Punjab (Pakistan), il 29.04.1993, ha impugnato il provvedimento del 30.11.2021, notificato il 16.05.2022, reso dal – Controparte_2
pagina 1 di 16 di Verona – Sezione di Controparte_1
, che ha rigettato la sua domanda di protezione internazionale e, sotto altro profilo, non ha ravvisato CP_1
i presupposti per il riconoscimento di altre forme di protezione ai sensi della normativa vigente.
Il ricorrente, durante l'audizione amministrativa del 21.06.2021, ha riferito di essere nato e vissuto a
Safdarabad, ad eccezione di alcuni mesi trascorsi a Lahore e a Karachi prima di lasciare il suo Paese;
di essere di etnia del clan malik e di professare la fede sciita;
di aver frequentato il corso di bachelor Business Per_1
Administration presso l'università centrale del Punjab per due anni e mezzo ma senza concludere gli studi.
Riguardo alla sua famiglia d'origine egli ha dichiarato di essere figlio unico e che il padre è deceduto mentre la madre si trova in una casa di riposo per anziani a Islamabad.
Con riferimento al motivo per il quale ha lasciato il suo Paese, lo stesso ha spiegato di esser stato titolare Pt_1
di un allevamento di circa 1.500 polli e con alle dipendenze 8/9 operai e che, per avviare tale attività, era ricorso ad un prestito di 3 milioni di rupie dalla Banca del Punjab e ad altri 4 milioni di rupie a due persone.
Ad un certo punto, egli iniziava a ricevere chiamate anonime con le quali lo si esortava a pagare una somma di danaro e, per due volte, il ricorrente cedeva e pagava.
Ha altresì raccontato che, un giorno, una persona a lui sconosciuta, iniziava a sparare in aria vicino alla sua fattoria e, intanto, continuava a ricevere minacce telefoniche con aumenti delle richieste di denaro.
Inoltre, ha raccontato di essere stato coinvolto nel 2013 in una sparatoria avvenuta nel mercato di Pt_1
Safdarabad per mano delle persone che lo minacciavano;
alcune persone rimanevano ferite e lui veniva arrestato e condotto in carcere con l'accusa di tentato omicidio.
Dopo una settimana circa otteneva la scarcerazione grazie al pagamento della cauzione pari a 50.000 rupie.
L'esito del processo a suo carico, conclusosi nel dicembre 2013, portava alla sua assoluzione poiché identificato come vittima e non come autore del fatto.
Tuttavia, nel gennaio 2014, cinque persone sparavano contro la sua automobile mentre il ricorrente era a bordo con il cugino, il quale restava ferito e, alla fine del 2014, il guardiano della sua fattoria veniva picchiato e l'intera fattoria bruciata.
Alla luce degli episodi narrati, il ricorrente decideva nel 2015 di lasciare il suo Paese.
In caso di rimpatrio egli ha dichiarato di temere di essere ucciso dalle persone che lo perseguitavano o di finire in carcere per debiti.
pagina 2 di 16 Con il provvedimento impugnato la domanda svolta veniva rigettata in quanto la vicenda narrata dal ricorrente era apparsa generica, confusa, contraddittoria e poco credibile sotto diversi profili.
Con ricorso tempestivo il ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe adeguatamente valutato la sua vicenda personale, anche alla luce della situazione generale del Paese di provenienza, caratterizzata da
“…situazioni d'ordine generale che si traducono in gravi rischi per l'incolumità dei cittadini o alla loro esposizione a comportamenti gravemente degradanti, posto il perdurare e il diffondersi di numerosi conflitti locali, a sfondo politico, etnico e religioso ed un clima generale di violenza, in un contesto di assoluta carenza delle condizioni minime di sicurezza” (cfr. pag. 7 del ricorso) e, pertanto, insiste affinché sia accertato e dichiarato il suo diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D. Lgs. n. 251/2007 ovvero il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale o, infine, per motivi di asilo ai sensi dell'art. 10, comma terzo, Cost.
In punto di diritto, occorre premettere che il D. Lgs. n. 251/2007 – attuativo della direttiva 2004/83 CE recante le norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale – disciplina sulla base dei principi già espressi dalla
Convenzione di Ginevra del 28.7.1951 (ratificata con la legge n. 722/1954 e modificata dal Protocollo di
New York del 31.1.1967 ratificato con la legge n. 95/1970) la materia della protezione internazionale e ne fissa le regole sostanziali.
L'art. 2, lett. a), del D. Lgs. cit. definisce la protezione internazionale e la identifica nelle due forme dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, delineando un sistema pluralistico delle misure di protezione internazionale (Cass. n. 26887/2013), che, da un lato, trovano fondamento nella vis persecutoria posta a base del rifugio politico e, dall'altro lato, sono fondate su requisiti che prescindono dalla vis persecutoria mediante il riconoscimento della protezione sussidiaria e della misura residuale atipica di protezione internazionale del permesso umanitario, la cui previsione è stata dettata proprio dall'esigenza d'includere nel sistema della protezione internazionale situazioni di pericolo di danno grave per l'incolumità personale o altre rilevanti violazioni dei diritti umani delle persone, non riconducibili al modello persecutorio del rifugio, perché generate da situazioni endemiche di conflitto e violenza interna, dall'inerzia o connivenza dei poteri statuali o da condizioni soggettive di vulnerabilità non emendabili nel paese di provenienza.
La protezione sussidiaria viene, invece, riconosciuta in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. n. 251/2007, ossia:
pagina 3 di 16 a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.
L'art. 5 del D. Lgs. n. 251/2007 prevede che responsabili sia degli atti persecutori che danno diritto allo status di rifugiato, sia del danno grave che dà diritto al riconoscimento della protezione sussidiaria possano essere tanto lo Stato che partiti o organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio e soggetti non statuali se i primi o le organizzazioni internazionali non possono o non vogliono fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi.
Spetta al richiedente specificare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 251/2007, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave, mentre sussiste un dovere di cooperazione del giudice nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del riconoscimento della protezione internazionale e una maggiore ampiezza dei poteri istruttori officiosi (art. 8 del D. Lgs. n. 251/2007); a fronte di istanza motivata e “per quanto possibile” documentata del ricorrente, il dovere di cooperazione impone al giudice di accertare la situazione reale del paese di provenienza mediante l'esercizio di poteri-doveri officiosi d'indagine e di acquisizione documentale e di valutare la credibilità soggettiva del richiedente non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri stabiliti nell'art. 3, comma 5, del D. Lgs. n. 251/2007
(verifica dell'effettuazione di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;
deduzione di un'idonea motivazione sull'assenza di riscontri oggettivi;
non contraddittorietà delle dichiarazioni rispetto alla situazione del paese;
presentazione tempestiva della domanda;
attendibilità intrinseca) (ex plurimis, Cass. n.
16202/2012 e Cass. n. 28153/2017).
L'ordinamento italiano, accanto alla protezione internazionale, prevedeva e prevede ulteriori forme di tutela di cittadini stranieri che presentano particolari condizioni di vulnerabilità, che, rispetto allo status di rifugiato e alla protezione sussidiaria si ponevano e si pongono in rapporto di complementarietà.
L'art. 1 del d.l. n. 130/2020, a far data dal 22.10.2020, ha modificato il sistema, sostanzialmente ampliando i casi in cui possono essere riconosciuti i permessi di soggiorno per casi speciali, con l'obiettivo di superare i pagina 4 di 16 dubbi di compatibilità con l'art. 10 Cost. sollevati da parte della dottrina all'indomani dell'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018.
Il d.l. n. 130/2020, successivamente, è stato convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173/2020, entrata in vigore in data 20.12.2020.
In sede di conversione del d.l. n. 130/2020, ponendo rimedio ad un difetto di coordinamento, il legislatore ha espressamente chiarito che il permesso di soggiorno per motivi di protezione speciale può essere rilasciato anche in quelle ipotesi di sussistenza di obblighi internazionali e costituzionali – locuzione nella quale evidentemente rientra anche l'art. 10, terzo comma, Cost. – che impediscano il rigetto o la revoca del permesso di soggiorno.
Delineato il quadro normativo, deve anzitutto osservarsi che le doglianze di carattere formale sollevate dal ricorrente (sottoscrizione del provvedimento da parte del Presidente, omessa traduzione, mancanza di approfondimento istruttorio) sono irrilevanti, dal momento che l'oggetto del presente giudizio non è la legittimità formale del diniego impugnato, ma l'esistenza del diritto del ricorrente all'ottenimento di una delle forme di protezione previste dall'ordinamento, sia essa internazionale, speciale o per gli altri casi contemplati dal D. Lgs. n. 286/1998 che sopra si sono passati in rassegna.
Ne consegue che non si tratta di un “giudizio sull'atto” ma di un “giudizio sul rapporto”, e che l'eventuale accoglimento delle doglianze di ordine formale non esonererebbe questo giudice dal dovere di esaminare la situazione concreta al fine di verificare se all'interessato possa essere riconosciuta una delle forme di protezione previste dal D. Lgs. n. 251/2007 o dal D. Lgs. n. 286/1998.
Procedendo nel merito, i dubbi manifestati dalla Commissione sulla credibilità dell'interessato appaiono condivisibili, oltretutto tenuto conto che all'udienza fissata in data 11.11.2022 il ricorrente non era presente per l'audizione. Sicché codesto Tribunale si riporta integralmente alle valutazioni espresse in maniera accurata e precisa dall'autorità amministrativa, cristallizzandone il valore stante l'impossibilità di procedere ad una valutazione di credibilità in mancanza di dichiarazioni ulteriori da parte del ricorrente il quale non si è reso reperibile per l'udienza dinanzi al giudice.
La mancanza di credibilità dell'interessato e la natura delle ragioni di fuga dedotte impediscono di ravvisare i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che presuppone l'allegazione e la dimostrazione di un fondato timore di persecuzione nel Paese d'origine a causa della razza, della religione, della nazionalità,
pagina 5 di 16 dell'appartenenza ad un gruppo sociale ovvero per le opinioni politiche professate, nel caso di specie assenti;
ne consegue che la relativa domanda non può essere accolta.
Va, inoltre, respinta anche la domanda di protezione sussidiaria.
Innanzitutto, non ricorrono i requisiti di cui alle lett. a) e b) dell'art 14 del D. Lgs. n. 251/2007, sia perché il ricorrente non ha prospettato il rischio di subire la condanna a morte o l'esecuzione della medesima sia perché, ad ogni buon conto, egli/il ricorrente non è credibile per le ragioni che si sono esposte sopra, e, in difetto di credibilità, non può nemmeno ritenersi dimostrato il rischio di sottoposizione a pena di morte o a tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante.
Quanto al requisito di cui alla lett. c) dell'art. 14 del D. Lgs. n. 251/2007, ovvero la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla violazione indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale, occorre ricordare che in una nota del gennaio 2008, l CP_3
(Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati) ha precisato che l'espressione violenza indiscriminata o generalizzata fa riferimento all'esercizio della violenza non mirato ad un oggetto o a un individuo specifico e che con l'espressione persone minacciate da violenza indiscriminata si intendono le persone che, al di fuori del paese di origine, non possono rientrare a cause di un rischio reale (e non solo astratto) di subire minacce alla vita, all'integrità fisica o alla libertà a cause di tale violenza.
In quest'ottica, sempre secondo l'UNCHR, il “valore aggiunto” di questa ipotesi consiste nella capacità di fornire protezione da rischi gravi derivanti da una situazione generale, piuttosto che da rischi che interessino un individuo in particolare, sicché “anche se le domande di protezione vengono valutate in una procedura di asilo individuale, l'eleggibilità per la protezione sussidiaria … dovrebbe riguardare i rischi che minacciano (potenzialmente) interi gruppi di persone”.
Si osserva dunque che la protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), del D. Lgs. n. 251/2007 può essere concessa o quando vi è una situazione di conflitto armato che espone personalmente il soggetto al rischio per la propria vita e per la sua incolumità in ragione della sua situazione individuale (regola) oppure quanto il conflitto armato raggiunga un livello di intensità tale da esporre la persona a tale rischio per il solo fatto di trovarsi in loco, a prescindere dalla sua situazione individuale (eccezione).
La fattispecie in esame, peraltro, non può essere oggetto di interpretazione analogica o estensiva, e pertanto si deve ritenere, da un lato, che i rischi a cui è esposta in generale la popolazione o una parte della popolazione pagina 6 di 16 di un paese di norma non costituiscono di per sé una minaccia individuale da definirsi come danno grave
(Considerando 26 della Direttiva 2004/83/CE e Considerando 35 della Direttiva 2011/95/UE) e, dall'altro, che una mera situazione di instabilità politica non può essere assimilabile all'ipotesi del conflitto armato interno (cfr. Cass. 14006/2018).
In ossequio all'obbligo di cooperazione dell'Autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha peraltro acquisito informazioni aggiornate sul Paese di provenienza del ricorrente.
In ottemperanza dell'obbligo di cooperazione dell'autorità giudiziaria nell'accertamento dei fatti rilevanti ai fini del giudizio, il Tribunale ha dunque acquisito informazioni aggiornate sulla regione di provenienza
(Punjab, Pakistan), tra cui:
of Pakistan (Author): State of Human Rights in 2023, 2024, Controparte_4
https://hrcp-web.org/hrcpweb/wp-content/uploads/2020/09/2024-State-of-human-rights-in-2023-
EN.pdf;
CrisisWatch, agosto 2024, Controparte_5
https://www.crisisgroup.org/crisiswatch/database?location%5B%5D=40&crisis_state=&created=&from
_month=1&from_year=2023&to_month=1&to_year=2024;
CRSS Annual Report 2023, 1 January 2024, Controparte_6 CP_6
https://crss.pk/wp-content/uploads/2024/02/CRSS-Annual-CU-Report-2023_Full-Version_MM-
V5_SAP.pdf;
BTI 2024 Country Report Pakistan, 19 March 2024, Controparte_7
https://www.ecoi.net/en/file/local/2105918/country_report_2024_PAK.pdf;
Internal Displacement Monitoring Centre, 2024 Global Report on Internal Displacement, https://api.internal-displacement.org/sites/default/files/publications/documents/IDMC-GRID-2024-
Global-Report-on-Internal-Displacement.pdf e Country Profile https://www.internal- displacement.org/countries/pakistan/;
United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR), Experts of the Committee on the
Elimination of Racial Discrimination Commend Pakistan on “A” Status for National Human Rights
Commission, Raise Questions on Blasphemy Laws and the Illegal Foreigners Repatriation Plan, 09 August
pagina 7 di 16 2024, https://www.ohchr.org/en/news/2024/08/experts-committee-elimination-racial-discrimination- commend-pakistan-status-national e Country Profile https://www.ohchr.org/en/countries/pakistan;
HRC - UN Human Rights IL (formerly UN Commission on Human Rights): Report of the Working
Group on the Universal Periodic Review;
Pakistan [ , 31 March 2023, C.F._3
https://www.ecoi.net/en/file/local/2092625/G2303654.pdf e Universal Periodic Review – Pakistan, https://www.ohchr.org/en/hr-bodies/upr/pk-index;
UNHCR - UN High Commissioner for Refugees: Pakistan-Afghanistan; Returns Emergency Response as of 19 August 2024, 21 August 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2113871/Pakistan-Afghanistan
Returns Emergency Response 20 - 21 August 2024.pdf;
(Author): Pakistan CU Report 2023, 2024, Controparte_8
https://www.pakpips.com/web/wp-content/uploads/2024/01/Pakistan_Securtity_Report_2023.pdf;
United States Institute of Peac, The 2021 India-Pakistan Ceasefire: Origins, Prospects, and Lessons Learned,
February 6, 2024, https://www.usip.org/publications/2024/02/2021-india-pakistan-ceasefire-origins- prospects-and-lessons-learned;
The State of the World's Human Rights;
Pakistan 2023, 24 April 2024, Controparte_9
https://www.ecoi.net/en/document/2107974.html;
Law: Civic Freedom Monitor: Pakistan, 26 February 2024, Controparte_10
https://www.icnl.org/resources/civic-freedom-monitor/pakistan;
How Will Rising Middle East Tensions Impact Afghanistan Controparte_11
and Pakistan?, 1 August 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2113319.html;
-- In Name -- Enter Controparte_12 CP_13
Pakistan's Militant Scene, 25 July 2024, https://www.ecoi.net/en/document/2112909.html;
European Union Agency for Asylum (formerly: European Asylum Support Office, EASO): Pakistan;
CU Situation, October 2021, https://www.ecoi.net/en/file/local/2063078/2021_10_EASO_COI_Report_Pakistan_CU_ situation.pdf ;
UK Home Office: Country Policy and Information Note: Pakistan: Internal relocation [Version 2.0], July
2024,
pagina 8 di 16 https://assets.publishing.service.gov. Email_1
ation.pdf;
Country Policy and Information Note Pakistan: Actors of protection [Version 4.0], July CP_14
2024, https://assets.publishing.service.gov. Email_2
tection__2_.pdf;
(Belgium), COI Controparte_15
unit: Pakistan: CU situation, 25 June 2024, https://www.ecoi.net/en/file/local/2111403/coi_focus_pakistan_security_situation_20240625_ 1.pdf;
USDOS - US Department of State: 2023 Country Report on Human Rights Practices: Pakistan, 23 April
2024, https://www.ecoi.net/en/document/2107764.html.
Il contenuto delle fonti di informazione citate è stato inoltre aggiornato alla luce degli aggiornamenti sulla situazione della sicurezza emanati da organizzazioni quali ED (Armed Conflict Location & Event Data, https://acleddata.com/explorer/), CG ( Controparte_5
https://www.crisisgroup.org/asia/south-asia/pakistan), CD (Uppsala Conflict Data Program https://ucdp.uu.se/country/770), OV CU AD IL (OSAC https://www.osac.gov/Content/Search?contentTypes=Announcement,News,Report,Multimedia&search
Text=PAKISTAN) e CF (IL on Foreign Relations, Global Conflict Tracker, https://www.cfr.org/global-conflict-tracker/conflict/islamist-militancy-pakistan).
Per quanto riguarda il Punjab si è registrato un leggero incremento di attacchi terroristici nel corso del 2023 con sei attacchi terroristici che hanno causato 16 vittime e ne hanno ferite altre otto, rispetto ai cinque Cont dell'anno precedente. Quattro di questi attacchi sono stati perpetrati dal e dal , Controparte_17
tra cui tre a e uno a che hanno preso di mira le forze dell'ordine e i funzionari Pt_2 Pt_3
dell'intelligence mentre, un gruppo di ribelli del ha rivendicato un'esplosione Controparte_18
di IED che ha preso di mira il vicino a Chichawatni, nel distretto di Sahiwal, uccidendo una CP_19
donna e ferendone altre sette.
Circa il 93 percento del totale degli attacchi terroristici registrati in Pakistan nel 2023 si è dunque concentrato nelle province della Khyber Pakhtunkhwa e del Balochistan.
pagina 9 di 16 Come nell'anno precedente, la Khyber Pakhtunkhwa ha affrontato il numero più alto di attacchi rispetto al resto del paese. Numerosi osservatori riconducono questo continuo peggioramento della situazione della sicurezza nella provincia ad un rinnovato attivismo dei talebani Pakistani. La nuova strategia del TTP sarebbe finalizzata a "costringere" il governo pakistano a ripristinare il processo di dialogo interrotto dallo stesso e dimostrerebbe altresì l'incapacità o l'assenza di volontà delle autorità (talebane) afghane di controllare il TTP
e le sue operazioni transfrontaliere all'interno del Pakistan.
Dopo l'attacco sucida ad una base militare a Bannu (KP) il 15 luglio 2024, rivendicato dal gruppo CP_20
è ulteriormente aumentata la tensione tra il governo pakistano e quello afgano in cui i militari hanno
[...]
Cont accusato l'Afghanistan di aver permesso a di operare all'interno dei suoi confini.
Il conseguente peggioramento delle relazioni bilaterali tra Pakistan e Afghanistan viene inoltre esacerbato dalle politiche di deportazione da parte del Pakistan di rifugiati afghani e si continuano così a registrare tensioni tra le forze sicurezza afghane e pakistane alla frontiera, con coinvolgimento della popolazione civile
(si veda da ultimo https://www.reuters.com/world/asia-pacific/three-killed-pakistan-afghanistan-border- clash-kabul-says-2024-08-13).
Il Balochistan è stata la seconda provincia più colpita dal terrorismo nel 2023, con i gruppi di ribelli balochi e i gruppi militanti di ispirazione religiosa che hanno perpetrato un totale di 110 attacchi nella provincia, rispetto ai 79 dell'anno precedente. Anche in questa regione si registrano tensioni ai confini, con Pakistan e
Iran che nel gennaio 2024 hanno effettuato attacchi transfrontalieri nel tentativo di colpire gruppi terroristici balochi che troverebbero rifugio nel paese vicino (https://www.bbc.com/news/world-asia-67999465 e https://www.france24.com/en/asia-pacific/20240118-pakistan-carries-out-retaliatory-strikes-on-militant- targets-in-iran).
Tali tensioni con i vicini Afghanistan e Iran destano la preoccupazione della comunità internazionale in un contesto esasperato dalle conseguenze del conflitto israelo – palestinese in corso
(https://www.rferl.org/a/middleeast-iran-pakistan-afghanistan-hamas/33059370.html).
Sono in aumento anche gli episodi di violenza settaria non legati ad attacchi terroristici, che hanno preso di mira persone di vari background religiosi. Nonostante KP e Balochistan si confermino le province più colpite da questa forma di violenza, dove il bilancio delle vittime è stato particolarmente grave, nel corso del 2023 si
è registrato un aumento significativo della violenza non mortale contro i non musulmani e i loro luoghi pagina 10 di 16 religiosi nelle province del Punjab e del Sindh, che hanno registrato il numero più elevato di incidenti contro le comunità minoritarie.
Nonostante la presenza di insorgenti belochi e militanti legati al TTP, che si nascondono prevalentemente nel sud del Punjab, vicino alla provincia sudoccidentale del Balochistan, e nelle aree della provincia del
Punjab, che confinano con la provincia della Khyber Pakhtunkhwa, la provincia del Punjab risulta relativamente sicura da violenza legata al fenomeno terrorista.
Inoltre, nel Punjab risiedono gruppi terroristici tra cui e i Persona_2 Persona_3
quali sono attivi però principalmente sul fronte del Kashmir in funzione anti indiana. Tali gruppi continuano a contare su una rete capillare di reclutamento in madrase e moschee ma il recente atteggiamento del governo e le conseguenti operazioni delle forze di sicurezza pakistane hanno contribuito a ridurne le capacità operative. L'attività dei gruppi armati militanti nella provincia è notevolmente diminuita dal 2017 e dalle fonti consultate emerge un netto calo di attacchi terroristici e numero di vittime (morti e feriti) rispetto agli anni precedenti.
Per quanto anche le tensioni tra India e Pakistan continuino a rappresentare uno dei maggiori rischi per la pace della regione (rispetto alle prossime elezioni per l'assemblea legislativa nel Jammu Kashmir indiano che dovrebbero tenersi ad ottobre 2024, si veda https://www.hindustantimes.com/india-news/wont-hesitate- to-teach-a-lesson-pm-modi-on-j-k-terror-attacks-101718892995574.html), il confine internazionale tra
Punjab e India è rimasto negli ultimi tre anni in gran parte pacifico, pur con sporadici attacchi transfrontalieri lungo la Linea di Controllo che separa il kashmir pakistano e quello indiano.
Infatti, nel 2021 è stato raggiunto un cessate il fuoco tra i due paesi che ha portato ad un calo drastico delle violenze e degli scontri transfrontalieri lungo il confine in esame tra le due potenze.
In particolare il Punjab settentrionale, da cui proviene il ricorrente, gode di un maggior controllo da parte delle forze dell'ordine, anche grazie alla presenza del quartier generale militare della provincia e la dislocazione nella zona della maggior parte delle forze militari dell'intero Punjab (sulle differenze economiche, sociali e culturali tra il Punjab settentrionale e quello meridionale, dove si concentrano aree di estrema povertà e persiste un sistema sociale di tipo feudale, e sulle proposte di dividere la provincia in due aree maggiormente omogenee si veda: The McGill International Review, South Punjab – Neglected and Politicized, 4 April 2019, https://www.mironline.ca/south-punjab-neglected-and-politicized/).
pagina 11 di 16 ED ha poi registrato un picco di violenza nel paese nel periodo immediatamente precedente alle elezioni generali che si sono tenute nel febbraio 2024 (https://acleddata.com/2024/02/14/acled-insight-election- related-violence-in-pakistan/) mentre continua il periodo di instabilità politica iniziato con la sfiducia votata contro l'ex primo ministro nell'aprile 2022. Il 5 agosto 2023, la polizia ha arrestato l'ex primo Per_4
ministro dopo alcuni tentativi in tal senso che avevano portato a un'ondata di proteste a livello Per_4
nazionale, alcune delle quali sfociate in violenza. Mentre proseguivano le vicende giudiziarie dell'ex primo ministro che si trova tutt'ora in carcere (si vedano rispetto agli ultimi sviluppi: https://apnews.com/article/pakistan-appeals-courts-upheld-imran-khan-conviction- bb545123ac115075b4ac26b4fe90d5b8), la Commissione Elettorale del Pakistan (ECP) l'8 agosto 2023 ha proibito a di partecipare alle elezioni per cinque anni e, nelle elezioni parlamentari del febbraio 2024, Per_4
più volte rimandate, i candidati sostenuti dal partito di si sono dovuti Persona_5 Per_4
presentare come indipendenti, con simboli diversi da quello ufficiale del partito che, a ridosso delle elezioni, era stato reso illegale da una sentenza della Corte Suprema del Pakistan, con strascichi istituzionali e di proteste in tutto il paese. I candidati del PTI presentatisi da indipendenti hanno però sorpreso gli osservatori vincendo la maggioranza dell'Assemblea Nazionale con 93 seggi. Dopo il rifiuto di di unirsi a uno Per_4
qualsiasi dei suoi rivali, il (PMLN) e il (PPP) hanno Controparte_21 Controparte_22
concordato di formare un governo di coalizione con altri partiti più piccoli.
La Corte Suprema ha conferito un'importante vittoria legale al partito dell'ex Persona_5 Per_5
Primo MI , dichiarandolo idoneo a una quota nella ridistribuzione di seggi riservati nelle Per_4
assemblee nazionali e provinciali (cfr. https://www.aljazeera.com/news/2024/7/12/imran-khans-pti- scores-major-win-in-pakistan-battle-for-reserved-seats). Mentre l'equilibrio numerico nelle assemblee nazionali e provinciali potrebbe non cambiare in modo significativo, la decisione della Corte avrà un impatto sul processo legislativo poiché il governo non avrà più una maggioranza dei due terzi nell'assemblea, necessari per approvare emendamenti costituzionali. A luglio 2024 esponenti di governo hanno annunciato però Pers l'intenzione di mettere al bando il partito sollevando le critiche da parte della Commissione per i diritti umani del Pakistan (https://hrcp-web.org/hrcpweb/decision-to-ban-pti-unconstitutional-must-be- withdrawn-immediately/).
pagina 12 di 16 Anche i dati aggregati da ED relativi agli incidenti di sicurezza nei primi otto mesi del 2024 sembrano confermare quanto fin qui esposto, con la violenza concentrata prevalentemente nelle province del
Balochistan e della Khyber Pakhtunkhwa ed un relativamente basso numero di incidenti di sicurezza nella provincia del Punjab (v. Armed Conflict Location & Event Data, https://acleddata.com/explorer/). Per il periodo dal 01/01/24 al 22/08/24, ED ha riportato un totale di 5813 incidenti di sicurezza, per un totale di 1492 morti, di cui:
-4219 proteste di cui 2416 nel Sindh, 909 in Punjab, 372 in Khyber Pakhtunkhwa e 283 in Balochistan che hanno causato complessivamente 5 morti, 2 in Balochistan, 2 in Khyber Pakhtunkhwa e 1 in Punjab;
-505 battaglie di cui 247 in Khyber Pakhtunkhwa, 221 in Balochistan e 16 nel Punjab, che hanno causato complessivamente 898 morti, 510 dei quali in Khyber Pakhtunkhwa, 339 in Balochistan e 25 in Punjab;
-343 esplosioni/violenza remota di cui 234 in Balochistan e 101 in Khyber Pakhtunkhwa e nessuna di queste in Punjab che hanno causato complessivamente 211 morti;
-368 violenze contro i civili di cui 164 in Khyber Pakhtunkhwa, 117 in Balochistan e 32 in Punjab, che hanno causato complessivamente 322 morti, dei quali 163 in Khyber Pakhtunkhwa, 104 in Balochistan e 13 in
Punjab;
-213 rivolte di cui 110 nel Sindh, 45 in Punjab che hanno causato complessivamente 52 morti di cui 4 nel
Punjab;
-165 sviluppi strategici di cui 70 in Balochistan, 43 in Khyber Pakhtunkhwa e 23 nel Punjab che hanno causato complessivamente 4 morti, tutti concentrati in Khyber Pakhtunkhwa.
Alla luce della situazione così ricostruita, si dà atto che nella provincia del Punjab continua a riscontrarsi la presenza di gruppi militanti estremisti con collegamenti locali, regionali e transnazionali, radicati prevalentemente nel Punjab meridionale, e che permangano nella provincia episodi di violenza settaria;
tuttavia, le fonti consultate escludono che nella provincia sussista una condizione di violenza indiscriminata nel contesto di un conflitto armato interno o internazionale. La provincia del Punjab invero può ritenersi in gran parte pacifica, nonché una delle zone più industrializzate dell'intero Stato, contribuendo ad oltre il 60% del prodotto interno lordo con un tasso di alfabetizzazione anch'esso molto alto. Come riportato da EASO, infatti, il Punjab è la provincia considerata come il cuore delle attività politiche ed economiche del Pakistan, essendo la provincia con le più forti capacità di sviluppo e un buon sistema di infrastrutture.
pagina 13 di 16 Questo Tribunale ritiene pertanto che in Punjab, e nello specifico distretto di provenienza del ricorrente
(distretto di Shekhupura, regione di Punjab), non vi sia una situazione assimilabile alla nozione di “conflitto armato”, così come specificata dall'autorevole giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, né che possa ritenersi sussistere una situazione di violenza indiscriminata che esponga la popolazione civile della provincia ad una “minaccia grave e individuale” ai sensi dell'art. 14, lett. c) d.lgs. 251/2007; né, sotto altro profilo, il richiedente appare possedere caratteristiche personali specifiche tali da esporlo a differenziato e qualificato rischio.
Alla luce delle considerazioni che precedono non si ravvisa una minaccia individualizzata a danno del ricorrente nella situazione sussistente nel Paese di origine.
Quanto alle domande di protezione umanitaria, di protezione speciale e di riconoscimento di uno dei permessi di soggiorno per casi speciali introdotti dal d.l. n. 113/2018, ribadito quanto sopra in merito all'applicabilità retroattiva del d.l. n. 130/2020, va osservato che l'esistenza di un fondato timore di persecuzione o di sottoposizione a tortura o a trattamenti inumani o degradanti non può essere desunta dalla specifica vicenda personale narrata, in ragione della scarsa credibilità del ricorrente.
Anche con riferimento alla protezione speciale, invero, mutatis mutandis, può trovare applicazione l'indirizzo della giurisprudenza di legittimità formatosi con riferimento alla protezione umanitaria, secondo cui “la non credibilità e genericità del racconto del ricorrente … costituiscono … motivi sufficienti anche per negare la protezione di cui trattasi, che deve ovviamente poggiare su specifiche e plausibili ragioni di fatto” (Cass. n. 27438/2016).
Dalla documentazione prodotta emerge che il ricorrente ha dimostrato un inserimento lavorativo solo nel periodo dal luglio 2019 al marzo 2022.
Va dunque dato atto che non vi sono elementi per ritenere che il ricorrente abbia mantenuto un adeguato livello di integrazione sociale, tenuto conto che non è stata prodotta documentazione comprovante lo svolgimento di alcuna attività lavorativa in termini di attualità.
Inoltre, egli risulta aver ricevuto ospitalità presso un connazionale residente a [...] nel dicembre 2021, senza fornire ulteriori aggiornamenti sulla sua condizione in Italia.
Alla luce di quanto esposto, codesto Tribunale ritiene non sia stata raggiunta o, perlomeno dimostrata, la prova di una effettiva integrazione socio-lavorativa del ricorrente.
pagina 14 di 16 Quanto infine alla domanda di protezione ai sensi dell'art. 10 Cost., si osserva che, anteriormente alle innovazioni introdotte dall'art. 1 del d.l. n. 113/2018, la giurisprudenza aveva ritenuto che non vi fosse più alcun margine di residuale applicazione del disposto di cui all'art. 10, comma terzo, Cost., evidenziando che il diritto di asilo era stato interamente attuato e regolato attraverso la previsione della protezione internazionale e della protezione umanitaria (in questo senso cfr. Cass. n. 10686/2012 e n. 16362/2012).
Successivamente all'entrata in vigore del d.l. n. 113/2018, parte della dottrina aveva ipotizzato una
“riespansione” dell'ambito applicativo del diritto d'asilo per quelle fattispecie nelle quali si poteva in precedenza riconoscere la protezione umanitaria ma non erano state considerate dal d.l. n. 113/2018.
L'ipotesi più importante era quella del diritto al rispetto della vita privata e familiare e dell'integrazione sociale, che però il d.l. n. 130/2020 ha espressamente preso in considerazione, per cui, alla luce di tali modifiche normative, si può sostanzialmente ritenere che il diritto di asilo continui ad essere completamente esaurito dalla protezione internazionale e dalle varie figure dei permessi di soggiorno per casi speciali contemplate dal legislatore.
Pertanto, stante quanto si è detto sul carattere “chiuso” del sistema delle misure di protezione disegnato dal legislatore, non può accogliersi la domanda di riconoscimento del diritto all'asilo politico ai sensi dell'art. 10
Cost..
In conclusione, si rileva come lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ed il permesso per protezione speciale attuano, sul piano della legislazione ordinaria, la tutela sancita dall'art. 10 co. 3 Cost. La Cassazione, in proposito, ha precisato che non si ravvisa alcun margine di residuale e diretta applicazione della norma costituzionale (cfr. Cass. Civ. n. 19176/2020). Ogni relativa domanda, pertanto, deve ritenersi manifestamente infondata.
Nulla sulle spese stante la mancata costituzione dell'Amministrazione.
Si provvederà con separato decreto sulla domanda di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, definitivamente pronunciando, così dispone: rigetta il ricorso presentato da alias (come Parte_1 Parte_1
da modello C3); nulla sulle spese;
pagina 15 di 16 Si comunichi al ricorrente, alla Controparte_1
di Verona – Sezione di nonché al Pubblico Ministero.
[...] CP_1
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 06.03.2025
Il Presidente relatore dott.ssa Alice Zorzi
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