Sentenza 18 marzo 2024
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. I Centrale di Appello, sentenza 22/12/2025, n. 212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 212 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 212/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DEI CONTI
SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai magistrati:
MO LASALVIA Presidente IO TA GALEFFI Consigliere relatore Natale LONGO Consigliere Donatella SCANDURRA Consigliere Beatrice MENICONI Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sull’appello in materia pensionistica iscritto al n. 61540 del registro di segreteria, proposto da INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, c.f. 80078750587, con sede in Roma, via Ciro il Grande 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti DI Carcavallo, c.f. [...], pec avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it, Antonella Patteri, c.f.
[...], pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it, PP AN, c.f. [...], pec avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it, Antonietta Coretti, c.f.
[...], pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it e Sergio Preden, c.f. [...], pec avv.sergio.preden@
postacert.inps.gov.it e con gli stessi elettivamente domiciliato presso l’Avvocatura Centrale INPS in Roma, via Cesare Beccaria 29, come da delega in atti;
contro SI, c.f. SI, nato a [...] il omissis, e per lo stesso l’amministratore di sostegno Pizzolante Leuzzi SI, rappresentato e difeso dall’avv. Danilo Consorti, [...], pec danilo.consorti@pec-avvocatiteramo.it e con lo stesso elettivamente domiciliato nel suo studio a Corropoli (TE), Via Ungaretti 4, come da delega in atti;
avverso la sentenza n. 32/2024 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l’Abruzzo, depositata il 18 marzo 2024 e notificata il 26 successivo.
VISTI l’appello, gli atti e documenti di causa;
UDITI, alla pubblica udienza del 6 novembre 2025, con l’assistenza del Segretario dr.ssa Rita Maria Dina Cerroni, il relatore cons. IO TA FI e l’avv. DI Carcavallo per l’Inps; nessuno è comparso per la parte appellata.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto notificato depositato in segreteria il 23 maggio 2024, l’Inps ha impugnato la sentenza n. 32/2024 della Sezione giurisdizionale Abruzzo, con cui è stato accolto il ricorso presentato da Omissis, che è stato riconosciuto familiare superstite inabile a proficuo lavoro al momento del decesso di Omissis e, per l’effetto, ha condannato l’Inps al pagamento del
trattamento riconosciuto, con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre interessi e rivalutazione monetaria.
L’Istituto previdenziale appellante ha formulato unico motivo di impugnazione, concernente violazione dell’art. 191, comma terzo, del d.P.R. n. 1092/1973 per erronea individuazione della decorrenza della prestazione previdenziale e falsa applicazione della legge n. 388/2000, art.
80, comma 3.
Nella prospettazione difensiva dell’Inps, la decorrenza andrebbe fissata, nel caso di specie di trattamento erogato a domanda, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, come disposto dal richiamato art. 191, terzo comma: “Per le liquidazioni da effettuarsi a domanda, se questa è presentata oltre due anni dopo il giorno in cui è sorto il diritto, il pagamento della pensione o dell'assegno rinnovabile ha luogo con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda o dei documenti prescritti.”
Poiché la domanda amministrativa è stata presentata il 1° agosto 2016, il trattamento, secondo l’Inps, dovrebbe decorrere non dalla data della domanda (1° agosto 2016), ma dal 1° settembre 2016.
Parte appellata si è costituita con memoria dell’8 settembre 2025, aderendo alle argomentazioni spiegate dall’Inps, con spese rifuse.
All’udienza del 6 novembre 2025, la difesa dell’Inps si è riportata agli atti.
La causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va verificata preliminarmente l’ammissibilità dell’appello alla luce dei limiti posti dall'art. 170 c.g.c., secondo cui “nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per soli motivi di diritto; costituiscono questioni di fatto quelle relative alla dipendenza di infermità, lesioni o morte da causa di servizio o di guerra e quelle relative alla classifica o all’aggravamento di infermità o lesioni”. Il richiamato art. 170 c.g.c. ha limitato l’appello avverso le decisioni del giudice contabile in materia pensionistica ai soli motivi di diritto riguardanti la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte alle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alle fattispecie concrete. L’appello è invece escluso per le questioni di fatto quali quelle relative alla dipendenza da causa di servizio o guerra dell’infermità, lesioni o morte, e quelle concernenti la classifica e l’aggravamento di infermità o lesioni, salvo il caso in cui sia dedotto in appello un vizio di motivazione –
sub specie di omessa o apparente motivazione – concernente le predette questioni di fatto (SS.RR. 10/2000/QM e vigente art. 170, comma 4, c.g.c.).
Nei termini sopra enunciati, il gravame è ammissibile per il profilo di errore di diritto, addotto dall’appellante.
La doglianza dell’Istituto previdenziale appellante, concernente la determinazione della decorrenza del trattamento pensionistico - da individuarsi al 1° settembre 2016, ai sensi dell’art. 191, comma terzo, del d.P.R. n. 1092/1973, quale primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, e non invece al 1° agosto 2016, come indicato nel provvedimento impugnato - ha ottenuto l’adesione della controparte.
Conseguentemente, in funzione di quanto stabilito dal richiamato art. 191, comma terzo, del d.P.R. n. 1092/1973, il motivo di impugnazione formulato nell’appello dell’Inps si mostra fondato.
L’appello va quindi accolto.
Le spese di lite possono essere compensate, stante il contenuto essenzialmente formale della pretesa fatta valere dall’appellante. Nulla per le spese di giudizio, trattandosi di questione di natura previdenziale.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d’Appello, definitivamente pronunciando sull’appello iscritto al n. 61540 del ruolo generale, accoglie l’appello dell’INPS avverso SI e ridetermina al 1° settembre 2016 la decorrenza del trattamento pensionistico stabilito dalla sentenza impugnata. Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 6 novembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
F.to IO TA FI
IL PRESIDENTE
F.to MO IA Depositata in Segreteria il 22/12/2025
IL DIRIGENTE
F.to MO Biagi